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Istruzione probatoria nell’arbitrato rituale
ART. 816-ter c.p.c.
Considerazione preliminare: l’articolo in commento è una disposizione particolarmente scarna,
dobbiamo avviarci ad una lettura dell’istituto in termini sistematici ed in particolare in termini di
volontà delle parti. Volontà da cui deriva il potere degli arbitri e le regole del procedimento, volontà
che è chiave di lettura non solo dell’istruzione probatoria, ma anche dell’arbitrato rituale nel suo
complesso.
Comma 1: “ L’istruttoria o i singoli atti d’istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di
essi”.
Qual è l’ampiezza della delega? L e interpretazioni relative a suddetta norma sono tre:
1. Interpretazione restrittiva: la delega può riguardare solo l’assunzione non l’ammissione.
2. Interpretazione estensiva: sono delegabili entrambe.
3. Interpretazione intermedia: delega possibile in virtù dell’art. 816-bis comma 2, in base al
quale le parti o gli arbitri possono delegare al presidente del tribunale ordinanze circa lo
svolgimento del procedimento => a questi sarà delegabile anche il compito di pronunciare
ordinanze che ammettono ammissione dei mezzi di prova.
La disposizione in esame non dà alcuna indicazione a riguardo, ciascuna lettura potrebbe essere
quella corretta, per cui sembra opportuno concludere che: la scelta dell’ampiezza del potere
delegato spetta solo ed esclusivamente agli arbitri.
Le parti possono influire su tale potere? Sì, potendo queste decidere le regole da seguire da parte
degli arbitri nel procedimento istruttorio, possono anche escludere l’operatività dell’816-ter comma
1.
Comma 2: “Gli arbitri possono assumere presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di
assumere la deposizione del testimone ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo
ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire
per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stabiliscono.” Le possibilità sono quindi due:
1. Acquisizione diretta / presso abitazione o ufficio
2. Acquisizione scritta
Quest’ultima è una prova cd. rappresentativa, poiché l’arbitro ha una percezione non dei fatti che si
intendono provare, quanto di una rappresentazione degli stessi, il documento, appunto. Questa
tipologia di mezzi di prova hanno il medesimo valore di quelli diretti, non scadono cioè in semplici
argomenti di prova, per due ragioni: in primo luogo nessuna disposizione dispone in tal senso, in
secondo luogo nel giudizio arbitrale non sussiste la distinzione tra prova e argomento di prova,
poiché tutto è rimesso al libero apprezzamento del privato.
Comma 3: Testimone riottoso “Se un testimone rifiuta di comparire di fronte agli arbitri, questi
quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del
tribunale della sede dell’arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro.” La richiesta
dell’ordine di comparizione è effettuata mediante ordinanza dagli arbitri, che ne curano anche il
deposito. Il termine per la pronuncia del lodo rimane sospeso fino alla data dell’udienza per
l’assunzione della testimonianza (comma 4). Se il testimone continua a non collaborare? Ulteriore
richiesta per un secondo ordine di comparizione al giudice statale, che può anche disporre in
questo secondo caso l’accompagnamento coattivo del testimone. Il termine per la pronuncia
rimane allora sospeso fino all’udienza in cui il testimone compare (e non quella inizialmente
fissata, dove non si è presentato reiterando il comportamento non collaborativo).
Comma 5: Gli arbitri possono avvalersi della consulenza tecnica (schema 13-ter).
Comma 6: “Gli arbitri possono chiedere alla p.a. le informazioni scritte relative ad atti e documenti
dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire in giudizio”.