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Filii familias.

Pur essendo liberi e cittadini romani, erano Nascita. Acquistavano lo status di filii familias i

alieni iuris, soggetti a patria potestas e, nati da iustae nuptiae, cum manu o sine manu.

come tali, dapprima fondamentalmente Con la nascita, il figlio cadeva sotto la potestà

privi di capacità giuridica. del padre naturale, sempre che questi fosse sui

Filii familias si era o per nascita o per iuris. Se il padre era filius familias, il figlio

adozione. Da età postclassica anche per cadeva sotto la potestà dell’avo che sul padre

legittimazione. esercitava la patria potestas.

Il nuovo nato cadeva parimenti sotto la potestà

dell’avo paterno se il padre naturale, ancora

filius familias, moriva prima della nascita.

Diventava invece direttamente sui iuris il figlio

che nasceva postumo, cioè dopo la morte del

Adoptio. Filii familias si diveniva pure per proprio padre naturale sui iuris.

adozione. Poteva trattarsi di adrogatio o di

adopio in senso stretto. Legittimazione. Da età postclassica fu

riconosciuta la legittimazione per

sopravvenuto matrimonio, per cui i figli nati

fuori del matrimonio diventavano figli

legittimi, e come tali cadevano sotto la

Adoptio in senso stretto. Procedimento inteso a trasferire la

patria potestas su un filius da un pater ad un altro pater. potestà del loro padre naturale una volta

Era preordinata all’adozione di un filius familias, ossia di un che i genitori si fossero uniti in matrimonio

soggetto già sottoposto alla potestà del suo pater familias legittimo.

originario.

La procedura era la seguente: Giustiniano riconobbe una legitimatio per

L’adottando veniva sottratto alla patria potestas del pater rescriptum principis per l’ipotesi in cui,

originario mediante 3 successive vendite.

In un secondo momento, il soggetto, liberato, veniva posto mancando figli legittimi, il matrimonio tra

in mancipio presso il pater od anche presso un terzo. genitori fosse impossibile o sconveniente.

Infine, egli veniva rivendicato dall’adottante e, a seguito

della non opposizione di colui che lo aveva in mancipio, il

giudice lo assegnava all’adottante, dichiarandolo figlio

legittimo dello stesso.

L’adottato usciva dalla famiglia originaria, perdendo ogni

rapporto di parentela ed ogni diritto e dovere nei suoi Adrogatio. Detta anche adoptio populi auctoritate.

confronti; acquistava rapporti di parentela e relativi diritti e Istituto giuridico in forza del quale un pater familias si

doveri nei confronti della famiglia dell’adottante. assoggettava alla patria potestas di un altro pater familias,

In diritto giustinianeo si distinse tra: divenendone filius familias.

Adoptio plena. Compiuta nei riguardi del filius in potestate In origine, era utilizzato dai patres familiarum privi di propri

di un proprio discendente emancipato o di un proprio discendenti per crearsi artificialmente un erede.

discendente in linea femminile. Comportava la capitis Si compiva davanti ai comizi curiati, articolati in 30 curie,

deminutio minima dell’adottato, che era del tutto equiparato presieduti dal pontifex maxisus, e si articolava nelle

ai filii dell’adottante. seguenti fasi:

Adoptio minus quam plena. Non compiuta dall’ascendente Il pontifex maximus, dopo aver sentito i soggetti interessati,

e non comportante né l’acquisto della patria potestas rivolgeva al popolo la proposta che l’arrogato divenisse

sull’adottando, né la perdita dei diritti successori di questo figlio dell’arrogante.

nei confronti della sua familia d’origine, poiché non Il popolo, ascoltata e valutata tale proposta, forniva la sua

comportava l’acquisto della patria potestas. approvazione.

L’adottato effettuava la detestatio sacrorum, ossia la

rinuncia al proprio culto familiare.

In epoca imperiale si ammise l’adrogatio mediante

rescriptum principis, che ben presto divenne l’unica forma

di adrogatio.

Dai comizi le donne erano escluse: era per ciò che esse

Adoptio naturam imitatur. L’adozione imita non potevano essere adrogate.

la natura. Nessun motivo di forma, invece, avrebbe impredito che

Espressione indicante uno dei principi l’adrogante fosse più giovane dell’adrogato. Risulta tuttavia

che adrogationes di persone di età elevata siano state

fondamentali dell’ordinamento vigente, per ostacolate, o quanto meno avversate già durante l’età

il quale l’adozione tende ad imitare un repubblicana.

rapporto familiare naturale: si ritiene, Il principio per cui l’adrogato dovesse essere più giovane si

perciò, necessario, per legge, che tra affermò definitivamente solo nel corso dell’età classica,

adottante ed adottato vi sia una differenza sulla base della concezione intanto consolidatasi, per la

quale l’adozione è ad imitazione della natura.

d’età minima di 18 anni e massima di 40

anni, e che un soggetto non possa essere

adottato da più famiglie.

In diritto romano, il principio fu alla base I beni e, più in generale, i diritti soggettivi che

della disciplina data da Giustiniano facevano capo all’adrogato eran

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Zannini Luigi Piero.
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