Filii familias.
Pur essendo liberi e cittadini romani, erano Nascita. Acquistavano lo status di filii familias i
alieni iuris, soggetti a patria potestas e, nati da iustae nuptiae, cum manu o sine manu.
come tali, dapprima fondamentalmente Con la nascita, il figlio cadeva sotto la potestà
privi di capacità giuridica. del padre naturale, sempre che questi fosse sui
Filii familias si era o per nascita o per iuris. Se il padre era filius familias, il figlio
adozione. Da età postclassica anche per cadeva sotto la potestà dell’avo che sul padre
legittimazione. esercitava la patria potestas.
Il nuovo nato cadeva parimenti sotto la potestà
dell’avo paterno se il padre naturale, ancora
filius familias, moriva prima della nascita.
Diventava invece direttamente sui iuris il figlio
che nasceva postumo, cioè dopo la morte del
Adoptio. Filii familias si diveniva pure per proprio padre naturale sui iuris.
adozione. Poteva trattarsi di adrogatio o di
adopio in senso stretto. Legittimazione. Da età postclassica fu
riconosciuta la legittimazione per
sopravvenuto matrimonio, per cui i figli nati
fuori del matrimonio diventavano figli
legittimi, e come tali cadevano sotto la
Adoptio in senso stretto. Procedimento inteso a trasferire la
patria potestas su un filius da un pater ad un altro pater. potestà del loro padre naturale una volta
Era preordinata all’adozione di un filius familias, ossia di un che i genitori si fossero uniti in matrimonio
soggetto già sottoposto alla potestà del suo pater familias legittimo.
originario.
La procedura era la seguente: Giustiniano riconobbe una legitimatio per
L’adottando veniva sottratto alla patria potestas del pater rescriptum principis per l’ipotesi in cui,
originario mediante 3 successive vendite.
In un secondo momento, il soggetto, liberato, veniva posto mancando figli legittimi, il matrimonio tra
in mancipio presso il pater od anche presso un terzo. genitori fosse impossibile o sconveniente.
Infine, egli veniva rivendicato dall’adottante e, a seguito
della non opposizione di colui che lo aveva in mancipio, il
giudice lo assegnava all’adottante, dichiarandolo figlio
legittimo dello stesso.
L’adottato usciva dalla famiglia originaria, perdendo ogni
rapporto di parentela ed ogni diritto e dovere nei suoi Adrogatio. Detta anche adoptio populi auctoritate.
confronti; acquistava rapporti di parentela e relativi diritti e Istituto giuridico in forza del quale un pater familias si
doveri nei confronti della famiglia dell’adottante. assoggettava alla patria potestas di un altro pater familias,
In diritto giustinianeo si distinse tra: divenendone filius familias.
Adoptio plena. Compiuta nei riguardi del filius in potestate In origine, era utilizzato dai patres familiarum privi di propri
di un proprio discendente emancipato o di un proprio discendenti per crearsi artificialmente un erede.
discendente in linea femminile. Comportava la capitis Si compiva davanti ai comizi curiati, articolati in 30 curie,
deminutio minima dell’adottato, che era del tutto equiparato presieduti dal pontifex maxisus, e si articolava nelle
ai filii dell’adottante. seguenti fasi:
Adoptio minus quam plena. Non compiuta dall’ascendente Il pontifex maximus, dopo aver sentito i soggetti interessati,
e non comportante né l’acquisto della patria potestas rivolgeva al popolo la proposta che l’arrogato divenisse
sull’adottando, né la perdita dei diritti successori di questo figlio dell’arrogante.
nei confronti della sua familia d’origine, poiché non Il popolo, ascoltata e valutata tale proposta, forniva la sua
comportava l’acquisto della patria potestas. approvazione.
L’adottato effettuava la detestatio sacrorum, ossia la
rinuncia al proprio culto familiare.
In epoca imperiale si ammise l’adrogatio mediante
rescriptum principis, che ben presto divenne l’unica forma
di adrogatio.
Dai comizi le donne erano escluse: era per ciò che esse
Adoptio naturam imitatur. L’adozione imita non potevano essere adrogate.
la natura. Nessun motivo di forma, invece, avrebbe impredito che
Espressione indicante uno dei principi l’adrogante fosse più giovane dell’adrogato. Risulta tuttavia
che adrogationes di persone di età elevata siano state
fondamentali dell’ordinamento vigente, per ostacolate, o quanto meno avversate già durante l’età
il quale l’adozione tende ad imitare un repubblicana.
rapporto familiare naturale: si ritiene, Il principio per cui l’adrogato dovesse essere più giovane si
perciò, necessario, per legge, che tra affermò definitivamente solo nel corso dell’età classica,
adottante ed adottato vi sia una differenza sulla base della concezione intanto consolidatasi, per la
quale l’adozione è ad imitazione della natura.
d’età minima di 18 anni e massima di 40
anni, e che un soggetto non possa essere
adottato da più famiglie.
In diritto romano, il principio fu alla base I beni e, più in generale, i diritti soggettivi che
della disciplina data da Giustiniano facevano capo all’adrogato eran