Dai comizi le donne erano escluse: era per ciò che esse
Adoptio naturam imitatur. L’adozione imita non potevano essere adrogate.
la natura. Nessun motivo di forma, invece, avrebbe impredito che
Espressione indicante uno dei principi l’adrogante fosse più giovane dell’adrogato. Risulta tuttavia
che adrogationes di persone di età elevata siano state
fondamentali dell’ordinamento vigente, per ostacolate, o quanto meno avversate già durante l’età
il quale l’adozione tende ad imitare un repubblicana.
rapporto familiare naturale: si ritiene, Il principio per cui l’adrogato dovesse essere più giovane si
perciò, necessario, per legge, che tra affermò definitivamente solo nel corso dell’età classica,
adottante ed adottato vi sia una differenza sulla base della concezione intanto consolidatasi, per la
quale l’adozione è ad imitazione della natura.
d’età minima di 18 anni e massima di 40
anni, e che un soggetto non possa essere
adottato da più famiglie.
In diritto romano, il principio fu alla base I beni e, più in generale, i diritti soggettivi che
della disciplina data da Giustiniano facevano capo all’adrogato erano acquisiti
all’istituto dell’adozione, ma si ritenne dall’adrogante, il quale ne diveniva titolare. Si
sufficiente che l’adottante avesse almeno realizzava in tal modo una successione
18 anni più dell’adottato. universale inter vivos.
I debiti in precedenza contratti dall’adrogato iure
civili si estinguevano. Il pretore intervenne
concedendo ai creditori, contro l’adrogato stesso,
un’actio utilis rescissa capitis deminutione:
un’actio fiducia, pertanto, nella quale il giudice
avrebbe giudicato come se l’adrogatio non vi
Giustiniano. Semplificò il procedimento: non più fosse stata.
mancipationes, manumissiones ed in iure cessio, ma
solo dichiarazioni di voler dare e ricevere in adozione
rese dal pater naturalis e da quello adottivo dinnanzi
ad un funzionario imperiale, presene e non
contraddicente l’adottato.
Innovò in materia ancor più profondamente in ordine
agli effetti. Con l’idea di tutelare l’adottato da possibili
riflessi negativi di ordine successorio, stabilì che, di Actio utilis rescissa capitis deminutione. Azione che il
regola, il pater naturalis mantenesse la patria pretore concesse ai creditori dell’adrogatus ed a quelli
potestas sull’adottato e che fossero salve le sue della mulier sui iuris passata sotto la manus del marito
aspettative successorie sia verso il pater naturalis sia o di un estraneo.
verso gli altri parenti della famiglia d’origine. L’azione fu accordata poiché per effetto dell’adrogatio:
Il padre adottivo, di conseguenza, non avrebbe L’adrogatus diveniva filius familias dell’adrogator,
acquistato la patria potestas, ma l’adottato sarebbe
stato tuttavia chiamato all’eredità del padre adottivo realizzandosi un’ipotesi di successio in ius inter vivos.
se questi fosse morto senza aver fatto testamento. Si estinguevano alcuni diritti intrasmissibili
Gli effetti dell’adoptio classica furono mantenuti solo dell’adrogatus, come l’usufrutto.
per talune ipotesi eccezionali: per esse, nelle Con tale azione il creditore poteva adire l’adrogatus o
Istituzioni giustinianee, si parla di adoptio plenissima. la mulier come se la capitis deminutio fosse stata
rescissa. Se l’avente potestà non interveniva a
difendere il convenuto, il pretore concedeva al
creditore una missio in bona contro l’avente potestà
nei limiti del patrimonium trasmessogli dall’adrogatus
o dalla mulier in manu.
Aspetti personali. Patria potestas. Era il potere spettante al pater familias su
tutti gli appartenenti al nucleo familiare.
Si scindeva in 3 distinti poteri:
Patria potestas propriamente detta, nei confronti dei
discendenti.
Manus, nei confronti delle donne entrate a far parte del
La patria potestas comportava in ogni nucleo familiare a seguito di matrimonium.
caso soggezione del filius familias al Dominica potestas, nei confronti dei servi.
potere personale del pater, il cui La patria potestas veniva acquistata dal pater familias sui
figli e discendenti legittimi per effetto della nascita, sui figli
carattere dapprima assoluto ed adottivi a seguito di adrogatio od adoptio e sui figli naturali a
illimitato si esprimeva con la formula seguito di legitimatio.
del ius vitae ac necis, diritto di vita e Cause di estinzione della patria potestas furono: la morte o
di morte. la capitis deminutio del pater; la morte o la capitis deminutio
Il potere personale del pater sui filii maxima o media del filius; l’adoptio del filius d parte dei terzi;
era dapprima come quello del l’emancipatio del filius.
dominus sui servi. Nell’ordinamento giuridico vigente, alla patria potestà si è
sostituita la potestà di entrambi i genitori sui figli minori.
Il costume, la religione ed il diritto
intervennero a mitigarlo.
Per l’età più antica si ha notizia di sanzioni
di tipo sacrale, nei casi più gravi la sacratio.
Per l’età repubblicana certo è l’intervento
del censore, nell’esercizio dei suoi compiti
istituzionali attinenti alla vigilanza dei Dall’ultima età repubblicana, l’uccisione
costumi. crudele ed ingiustificata del filius fu
Si deve ritenere che sanzioni sacrali ed repressa con sanzioni criminali, alla
interventi censori non prescindessero dal stregua dell’uccisione di un uomo libero
giudizio espresso da un tribunale estraneo.
domestico, organo familiare, non statale Il ius vitae ac necis del pater dovette del
che, secondo il costume, controllava tutto scomparire nell’ultima età classica,
l’esercizio del potere personale del pater tant’è che Costantino lo ricordava come un
familias giudicando preliminarmente sulle istituto da tempo estinto.
colpe delle persone libere alieni iuris della
famiglia. Ancora al tempo delle XII Tavole si dava al
Esposizione dei neonati. Venivano così pater familias facoltà di vendere i propri
praticamente abbandonati. L’abbandono figli.
poteva provocarne la morte. La stessa facoltà fu ripristinata con
Esso fu tollerato fino a tarda età modalità ed effetti diversi durante l’età
postclassica, potendo talora significare in postclassica.
sostanza rifiuto del pater familias di
riconoscere come proprio il nuovo nato. I filii familias maschi, una volta adulti,
acquistavano la piena capacità di diritto
pubblico.
La patria potestas era giudizialmente Filii e filiae familias di età pubere potevano
tutelata: al pater si davano, per reclamare i contrarre matrimonio legittimo, ma era
propri figli presso terzi, vindicatio ed richiesto il consenso del pater familias.
interdictum de liberis echibendi vel
ducendis.
Patrimonio familiare. Non può che Peculium. Il pater familias usava concedere
appartenere in via esclusiva al pater al filius familias un piccolo patrimonio, del
familias. Nulla dei beni della famiglia può quale il filius familias aveva semplicemente
essere di proprietà di qualche sottoposto. il godimento e l’amministrazione, non la
Questo per ragioni di integrità proprietà.
dell’organismo politico della famiglia. Ciò La costituzione di questo peculium, che
spiega perché il pater familias, neanche Giustiniano in una sua costituzione chiama
volendo, potesse attribuire in proprietà ad paganum in antitesi al peculium castrense,
un sottoposto. e che i moderni chiamano profecticium,
Non contraddice ciò il peculium. importa la responsabilità del pater familias
per le obbligazioni contratte dal filius
familias nei limiti del peculium.
Responsabilità. Quella dei sottoposti si aggiunge a quella
Peculium castrense. Era una particolare forma di peculium che si dell’avente potestà, sovvertendo così il principio tipico del
diffuse in età adrianea e comprendeva gli acquisti fatti dal figlio ius civile per cui il filius familias o lo schiavo non poteva
durante la vita militare: di esso il figlio poteva godere e disporre per impegnare la responsabilità dell’avente potestà.
testamento. Esso rientrava infatti nel patrimonio del pater solo se il Queste azioni sono:
filius familias premoriva senza aver fatto testamento. Azione concessa sul presupposto che ci sia stata
Augusto concesse ai filii famlias militari di poter disporre un’autorizzazione del pater familias o del dominus. Questa
validamente per testamento dei proventi del servizio militare e dei autorizzazione non è data dal pater familias al sottoposto,
beni con questi acquistati. ma è data dal pater familias al terzo, che viene autorizzato
Adriano estese la disposizione ai filii dismessi dalla militia. a contrarre on il sottoposto. Per i giudici è impensabile che
A partire da Costantino, il regime del peculium castrense fu poi il pater familias non ne risponde. Il pretore concede al
gradualmente esteso ai guadagni ed ai beni e diritti acquistati dal terzo la possibilità di far valere i propri diritti con il pater
filius coi proventi ricavati dall’esercizio di azioni civili ed ai servizi familias. Nella parte della condanna si menziona il pater
dello Stato (peculio quasi castrense). familias.
Actio nec peculium. Il pretore ritiene giusto e conforme al
ius che il pater familias nel momento in cui concede il
peculio dia per scontato che anche se il peculium rimane
suo, egli ne abbia la responsabilità.
Actio de peculium et de in rem verso. Il pater familias non
risponde solo nei limiti del peculio, ma anche di tutto ciò
Peculium quasi castrense. Comprendeva gli che deriva a seguito della gestione peculiare.
acquisti fatti dal figlio mentre ricopriva pubblici Actio exercitoria. Azione appartenente alla categoria delle
uffici o cariche ecclesiastiche o nell’esercizio di actiones adiecticiae qualitatis. Era esperibile nei casi in cui
il filius od il servus, preposti dal rispettivo pater familias o
professioni liberali. dominus a dirigere una nave, avessero contratto con terze
persone un’obbligazione rimasta inadempiuta. Il fatto che
l’obbligazione venisse in un certo qual modo contratta per
volontà del pater o dominus, rendeva pienamente
giustificabile la possibilità di agire direttamente ed in solido
contro il pater o dominus per il soddisfacimento del credito
Peculium profecticium. Consisteva in un complesso di beni e rimasto inadempiuto. Si parlava in proposito di azioni con
denaro assegnato dal pater al filius per provvedere alle sue trasposizione di soggetti. L’azione, esercitabile contro il
necessità e per permettergli lo svolgimento di attivit&