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Dai comizi le donne erano escluse: era per ciò che esse

Adoptio naturam imitatur. L’adozione imita non potevano essere adrogate.

la natura. Nessun motivo di forma, invece, avrebbe impredito che

Espressione indicante uno dei principi l’adrogante fosse più giovane dell’adrogato. Risulta tuttavia

che adrogationes di persone di età elevata siano state

fondamentali dell’ordinamento vigente, per ostacolate, o quanto meno avversate già durante l’età

il quale l’adozione tende ad imitare un repubblicana.

rapporto familiare naturale: si ritiene, Il principio per cui l’adrogato dovesse essere più giovane si

perciò, necessario, per legge, che tra affermò definitivamente solo nel corso dell’età classica,

adottante ed adottato vi sia una differenza sulla base della concezione intanto consolidatasi, per la

quale l’adozione è ad imitazione della natura.

d’età minima di 18 anni e massima di 40

anni, e che un soggetto non possa essere

adottato da più famiglie.

In diritto romano, il principio fu alla base I beni e, più in generale, i diritti soggettivi che

della disciplina data da Giustiniano facevano capo all’adrogato erano acquisiti

all’istituto dell’adozione, ma si ritenne dall’adrogante, il quale ne diveniva titolare. Si

sufficiente che l’adottante avesse almeno realizzava in tal modo una successione

18 anni più dell’adottato. universale inter vivos.

I debiti in precedenza contratti dall’adrogato iure

civili si estinguevano. Il pretore intervenne

concedendo ai creditori, contro l’adrogato stesso,

un’actio utilis rescissa capitis deminutione:

un’actio fiducia, pertanto, nella quale il giudice

avrebbe giudicato come se l’adrogatio non vi

Giustiniano. Semplificò il procedimento: non più fosse stata.

mancipationes, manumissiones ed in iure cessio, ma

solo dichiarazioni di voler dare e ricevere in adozione

rese dal pater naturalis e da quello adottivo dinnanzi

ad un funzionario imperiale, presene e non

contraddicente l’adottato.

Innovò in materia ancor più profondamente in ordine

agli effetti. Con l’idea di tutelare l’adottato da possibili

riflessi negativi di ordine successorio, stabilì che, di Actio utilis rescissa capitis deminutione. Azione che il

regola, il pater naturalis mantenesse la patria pretore concesse ai creditori dell’adrogatus ed a quelli

potestas sull’adottato e che fossero salve le sue della mulier sui iuris passata sotto la manus del marito

aspettative successorie sia verso il pater naturalis sia o di un estraneo.

verso gli altri parenti della famiglia d’origine. L’azione fu accordata poiché per effetto dell’adrogatio:

Il padre adottivo, di conseguenza, non avrebbe L’adrogatus diveniva filius familias dell’adrogator,

acquistato la patria potestas, ma l’adottato sarebbe

stato tuttavia chiamato all’eredità del padre adottivo realizzandosi un’ipotesi di successio in ius inter vivos.

se questi fosse morto senza aver fatto testamento. Si estinguevano alcuni diritti intrasmissibili

Gli effetti dell’adoptio classica furono mantenuti solo dell’adrogatus, come l’usufrutto.

per talune ipotesi eccezionali: per esse, nelle Con tale azione il creditore poteva adire l’adrogatus o

Istituzioni giustinianee, si parla di adoptio plenissima. la mulier come se la capitis deminutio fosse stata

rescissa. Se l’avente potestà non interveniva a

difendere il convenuto, il pretore concedeva al

creditore una missio in bona contro l’avente potestà

nei limiti del patrimonium trasmessogli dall’adrogatus

o dalla mulier in manu.

Aspetti personali. Patria potestas. Era il potere spettante al pater familias su

tutti gli appartenenti al nucleo familiare.

Si scindeva in 3 distinti poteri:

Patria potestas propriamente detta, nei confronti dei

discendenti.

Manus, nei confronti delle donne entrate a far parte del

La patria potestas comportava in ogni nucleo familiare a seguito di matrimonium.

caso soggezione del filius familias al Dominica potestas, nei confronti dei servi.

potere personale del pater, il cui La patria potestas veniva acquistata dal pater familias sui

figli e discendenti legittimi per effetto della nascita, sui figli

carattere dapprima assoluto ed adottivi a seguito di adrogatio od adoptio e sui figli naturali a

illimitato si esprimeva con la formula seguito di legitimatio.

del ius vitae ac necis, diritto di vita e Cause di estinzione della patria potestas furono: la morte o

di morte. la capitis deminutio del pater; la morte o la capitis deminutio

Il potere personale del pater sui filii maxima o media del filius; l’adoptio del filius d parte dei terzi;

era dapprima come quello del l’emancipatio del filius.

dominus sui servi. Nell’ordinamento giuridico vigente, alla patria potestà si è

sostituita la potestà di entrambi i genitori sui figli minori.

Il costume, la religione ed il diritto

intervennero a mitigarlo.

Per l’età più antica si ha notizia di sanzioni

di tipo sacrale, nei casi più gravi la sacratio.

Per l’età repubblicana certo è l’intervento

del censore, nell’esercizio dei suoi compiti

istituzionali attinenti alla vigilanza dei Dall’ultima età repubblicana, l’uccisione

costumi. crudele ed ingiustificata del filius fu

Si deve ritenere che sanzioni sacrali ed repressa con sanzioni criminali, alla

interventi censori non prescindessero dal stregua dell’uccisione di un uomo libero

giudizio espresso da un tribunale estraneo.

domestico, organo familiare, non statale Il ius vitae ac necis del pater dovette del

che, secondo il costume, controllava tutto scomparire nell’ultima età classica,

l’esercizio del potere personale del pater tant’è che Costantino lo ricordava come un

familias giudicando preliminarmente sulle istituto da tempo estinto.

colpe delle persone libere alieni iuris della

famiglia. Ancora al tempo delle XII Tavole si dava al

Esposizione dei neonati. Venivano così pater familias facoltà di vendere i propri

praticamente abbandonati. L’abbandono figli.

poteva provocarne la morte. La stessa facoltà fu ripristinata con

Esso fu tollerato fino a tarda età modalità ed effetti diversi durante l’età

postclassica, potendo talora significare in postclassica.

sostanza rifiuto del pater familias di

riconoscere come proprio il nuovo nato. I filii familias maschi, una volta adulti,

acquistavano la piena capacità di diritto

pubblico.

La patria potestas era giudizialmente Filii e filiae familias di età pubere potevano

tutelata: al pater si davano, per reclamare i contrarre matrimonio legittimo, ma era

propri figli presso terzi, vindicatio ed richiesto il consenso del pater familias.

interdictum de liberis echibendi vel

ducendis.

Patrimonio familiare. Non può che Peculium. Il pater familias usava concedere

appartenere in via esclusiva al pater al filius familias un piccolo patrimonio, del

familias. Nulla dei beni della famiglia può quale il filius familias aveva semplicemente

essere di proprietà di qualche sottoposto. il godimento e l’amministrazione, non la

Questo per ragioni di integrità proprietà.

dell’organismo politico della famiglia. Ciò La costituzione di questo peculium, che

spiega perché il pater familias, neanche Giustiniano in una sua costituzione chiama

volendo, potesse attribuire in proprietà ad paganum in antitesi al peculium castrense,

un sottoposto. e che i moderni chiamano profecticium,

Non contraddice ciò il peculium. importa la responsabilità del pater familias

per le obbligazioni contratte dal filius

familias nei limiti del peculium.

Responsabilità. Quella dei sottoposti si aggiunge a quella

Peculium castrense. Era una particolare forma di peculium che si dell’avente potestà, sovvertendo così il principio tipico del

diffuse in età adrianea e comprendeva gli acquisti fatti dal figlio ius civile per cui il filius familias o lo schiavo non poteva

durante la vita militare: di esso il figlio poteva godere e disporre per impegnare la responsabilità dell’avente potestà.

testamento. Esso rientrava infatti nel patrimonio del pater solo se il Queste azioni sono:

filius familias premoriva senza aver fatto testamento. Azione concessa sul presupposto che ci sia stata

Augusto concesse ai filii famlias militari di poter disporre un’autorizzazione del pater familias o del dominus. Questa

validamente per testamento dei proventi del servizio militare e dei autorizzazione non è data dal pater familias al sottoposto,

beni con questi acquistati. ma è data dal pater familias al terzo, che viene autorizzato

Adriano estese la disposizione ai filii dismessi dalla militia. a contrarre on il sottoposto. Per i giudici è impensabile che

A partire da Costantino, il regime del peculium castrense fu poi il pater familias non ne risponde. Il pretore concede al

gradualmente esteso ai guadagni ed ai beni e diritti acquistati dal terzo la possibilità di far valere i propri diritti con il pater

filius coi proventi ricavati dall’esercizio di azioni civili ed ai servizi familias. Nella parte della condanna si menziona il pater

dello Stato (peculio quasi castrense). familias.

Actio nec peculium. Il pretore ritiene giusto e conforme al

ius che il pater familias nel momento in cui concede il

peculio dia per scontato che anche se il peculium rimane

suo, egli ne abbia la responsabilità.

Actio de peculium et de in rem verso. Il pater familias non

risponde solo nei limiti del peculio, ma anche di tutto ciò

Peculium quasi castrense. Comprendeva gli che deriva a seguito della gestione peculiare.

acquisti fatti dal figlio mentre ricopriva pubblici Actio exercitoria. Azione appartenente alla categoria delle

uffici o cariche ecclesiastiche o nell’esercizio di actiones adiecticiae qualitatis. Era esperibile nei casi in cui

il filius od il servus, preposti dal rispettivo pater familias o

professioni liberali. dominus a dirigere una nave, avessero contratto con terze

persone un’obbligazione rimasta inadempiuta. Il fatto che

l’obbligazione venisse in un certo qual modo contratta per

volontà del pater o dominus, rendeva pienamente

giustificabile la possibilità di agire direttamente ed in solido

contro il pater o dominus per il soddisfacimento del credito

Peculium profecticium. Consisteva in un complesso di beni e rimasto inadempiuto. Si parlava in proposito di azioni con

denaro assegnato dal pater al filius per provvedere alle sue trasposizione di soggetti. L’azione, esercitabile contro il

necessità e per permettergli lo svolgimento di attivit&

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Zannini Luigi Piero.
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