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IL PROCESSO

Processo privato (nelle fonti è assente questa espressione): complesso delle attività volte

all'accertamento e alla realizzazione di diritti soggettivi (o posizioni giuridiche soggettive

attive). Il soggetto privato gli dà l'impulso, e interviene un organo pubblico,

specificatamente giudiziario

Si parla di processo privato e non civile:

1. Perché il termine “civile”, nelle fonti, viene utilizzato in altre accezioni

2. Per evidenziare il fatto che le liti tra privati hanno carattere più privato che pubblico

Oggi:

Norme processuali <<< Norme del diritto sostanziale primarie e atte a

regolamentare direttamente i rapporti tra gli uomini nella vita associata.

Nel diritto sostanziale hanno fondamento i diritti soggettivi (o le posizioni giuridiche

soggettive attive), e il processo è finalizzato alla loro realizzazione il diritto sostanziale

fissa le condizioni in cui trova riconoscimento un dato diritto soggettivo; a chi ne diventa

titolare viene assicurata tutela giudiziaria (: costui potrà promuovere un giudizio per far valere

le proprie ragioni) ("prius") ("posterius")

Oggi: Diritto soggettivo Azione

Actio* ("prius") ("posterius")

Ieri: Diritto soggettivo

* “Actio" : strumento per l'esercizio del potere di promuovere un giudizio generalmente si

"actiones",

parla di che sono tipiche: ciascuna è riconosciuta espressamente e

singolarmente "elenco" di azioni, ognuna volta alla difesa di una diversa posizione giuridica

 legis actiones)

soggettiva attiva e (almeno nei processi formulari e delle ognuna con una

propria struttura

Nel diritto onorario (quindi nel processo formulare) posizioni giuridiche soggettive

acquistavano rilievo giuridico nell'istante in cui il pretore, nel suo editto, proponeva lo

strumento giuridico che le contemplasse e tutelasse allo stesso tempo esistenza del

mezzo processuale = possibilità di configurare la posizione giuridica soggettiva

sottostante (riconosciuta e tutelata). actio,

I giuristi si ponevano più dal punto di vista del processo e dell' che del diritto

sostanziale o soggettivo

Tipologie di processo:

"Legis acriones"

 Processo formulare

 "Cognitiones extra ordinem" (età classica)

 Processo postclassico e giustinianeo

“LEGIS ACTIONES" cives

: unico processo privato fruibile dai in età arcaica, caratterizzato

formale ("certa verba")

dal carattere orale e

5 riti processuali, diversi…

Legis actiones dichiarative o di cognizione (accertamento di situazioni giuridiche incerte o

controverse)

"sacramenti"

 "per iudicis arbitrive ostulationem”

 "per condictionem"

Legis actiones esecutive: realizzazione di posizioni giuridiche certe

"per manus iniectionem"

 "per pignoris capionem"

… ma con caratteri comuni:

"legis actiones"

Denominazione

 Oralità

 ("certa verba")

Formalismo

 Richiesta la partecipazione attiva, quindi presenza, delle due parti (attore, colui che

 "iuris dictio"

ha preso l'iniziativa, e convenuto, colui che la subisce) + magistrato con

 "l.a. per pignoris capionem":

eccezione: "in ius vocatio"

- Attore responsabile della comparsa del convenuto : una

parte, con la pronuncia di parole solenni, chiama l'altra a comparire in giudizio;

se questa si rifiuta, la prima può utilizzare la forza

le leges Liciniae ha "iuris dictio"

- [367 a.C. - Sextie] il magistrato è il pretore, che

 può emanare alcuni provvedimenti (es. assegnazione del possesso provvisorio,

addictio

nomina del giudice, della persona del debitore... ) con cui autorizza la

prosecuzione del procedimento, mostrando quindi di ritenere legittimo il modo in

cui si è svolto il rito fino a quel punto e di essere d'accordo con la questione che

il rito esprime

Delle dichiarative:

 "in iure"

- fase

- Davanti al magistrato si fissano i termini giuridici della lite

("iudicem dabat")

- Il pretore nomina un giudice

"litis contestatio":

- i contendenti invocano solennemente i testimoni, che

attestino che il rito è stato compiuto principio di preclusione (non

ripetere la lite)

"apud iudicem"

- fase iudex*, arbiter

- Dinnanzi al o (quando servivano particolari competenze

tecniche o capacità di valutazioni economiche) nominato dal pretore

- Raccolta prove ed emanazione sentenza

- Assenza di formalismo: non era necessaria la comparsa delle due parti,

ma, per un precetto delle XII Tavole, dopo mezzogiorno, se una delle due

non si fosse presentata, il giudice avrebbe dato ragione all'altra

*organi collegiali pubblici :

("causae liberales") "decemviri stilibus

Nelle liti di libertà -

 iudicandis" "centumviri"

Nelle controversie ereditarie di maggior valore -

LEGIS ACTIONES

“Legis actio sacramenti" :

 Di più largo impiego e più longeva

 Dichiarativa

 "generalis": ius civile,

Qualificata come utilizzabile per ogni pretesa, riconosciuta dal

 legis actio

per cui non è prescritta altra

Poteva essere:

 In rem

A. : impiegata per il riconoscimento e la tutela di posizioni giuridiche soggettive

("vindicationes"); 

assolute azioni reali Caso – chi persegue la cosa propria:

"in iure":

[Fase Presenti ambedue le parti dinnanzi al magistrato giusdicente e la cosa

controversa, o un suo simbolo] festuca,

l'attore, tenendo in mano la fa atto di apprensione della cosa, afferma

 ex iure Quiritium,

solennemente che essa gli appartiene e la tocca con la bacchetta

"vindicatio"

 "contravindicatio"

Il convenuto fa lo stesso 

 ("mittite ambo rem")

Il pretore ingiunge ai litiganti di deporre la cosa

 sacramentum

I convenuti obbediscono, ma poi si sfidano al : atto pregno di

 sacralità, divenuto poi una scommessa di pagare all'erario, in caso di soccombenza,

50 (lite inferiore a 1000 assi) o 100 (lite superiore a 1000 assi) assi

"vindicas dicebat"

Il pretore : con un provvedimento assegnava il possesso

 interinale, o provvisorio, della cosa controversa alla parte che assicurasse

"praedes litis et vindiciarum"

l'intervento dei garanti più idonei, garantivano che

una volta soccombente, la parte a cui era affidato il possesso provvisorio, avrebbe

restituito al vincitore la cosa con i frutti maturati durante il processo

"apud iudicem

[Fase ": ciascuna parte si adopera per dimostrare al giudice che la cosa

controversa gli appartiene onere della prova su entrambe le parti (in virtù di

"vindicatio" "contravindicatio")]

e

Raccolta delle prove

 "sacramentum" "iustum" "ius")

Il giudice pronuncia quale è (conforme a e quale

 "iniustum" "ius")

(non conforme a il giudice decide indirettamente il merito della lite

 "sacramentum"

Il soccombente paga all'erario l'importo del e, se provvisoriamente

 in suo possesso, consegna la cosa contesa

[in caso inadempimento] la parte vittoriosa avrebbe potuto procedere contro i

predes o prendere da se' il possesso del bene, anche con la forza

In personam

B. : tutela posizioni giuridiche soggettive relative (si perseguono i

crediti)

"in iure"

[Fase ]

Il creditore agisce contro il debitore affermando che è tenuto a dargli qualcosa e di

 ammettere o negare

"confessio in iure" /

Ammissione = interruzione del rito negazione sfida delle

 

 sacramentum l.a.s. in rem)

parti al (in modo analogo alla

“apud iudicem”

[Fase ]

Riconoscimento del soccombente e restituzione della somma di denaro

 "legis actio per manus iniectionem"

[in caso di inadempimento] 

 "Legis actio per manus iniectionem" : carattere esecutivo, utilizzata per la

realizzazione di posizioni giuridiche soggettive per le quali una legge abbia fatto rinvio

I. Esperita per espressa disposizione delle XII Tavole per l'esecuzione di un giudicato

 "manus iniectio iudicati"; aperta al creditore in favore del quale fosse stata

("iudicatum")

emessa una sentenza per cui l'avversario fosse stato riconosciuto

debitore di una somma di denaro (trascorsi 30 gg di inadempimento).

"iudicatum"

[Si procedeva anche in assenza di in ipotesi relative a situazioni certe a priori]

II. "manus iniectio pro iudicato" lex Publilia, sponsor

: es. si da, in forza di una allo che

sponsio)

(con avesse prestato una garanzia, soddisfatto il debito, e a cui il debitore

principale non avesse restituito entro sei mesi l'importo

III. "manus iniecto pura": lex Furia testamentaria,

es. in forza della un erede può agire

legis actio per manum iniectionem

direttamente con la contro il legatario che avesse

percepito dall'eredità, a titolo di legato, più di mille assi

[presenti le parti dinnanzi al magistrato giusdicente]

certa verba

Procedimento: Il creditore annuncia con la fonte del credito che pretende

(es. quod tu mihi iudicatus es), manum inicere

spettargli dichiara l'importo e di

mentre afferra il debitore.

vindex manus iniectio),

Hp. 1 - Questi indica un (intervento = sottrazione alla che poteva

legis

negare il debito e contestare il diritto dell'attore di procedere istituzione di una

actio vindex

dichiarativa; se soccombente, il è costretto a pagare il doppio dell'importo

 "lis infitiando crescit in duplum"

del debito riconosciuto come esistente nei fatti (regola

della litiscrescenza) vindex

Hp. 2 - nessuna invocazione/intervento di un

addictio 

del debitore in favore della controparte pronunciata dal pretore il

 l'addictus

creditore può trascinare presso di se' e tenerlo in catene per 60 gg.,

("nundinae

durante i quali il creditore lo conduce in tre mercati ", ogni nove giorni)

consecutivi e proclamare pubblicamente l'importo del debito, in modo che qualcuno

possa riscattare il debitore. "trans Tiberim"

Se ciò non avviene può venderlo come schiavo o ucciderlo (se sono

più i creditori, possono spartirsi con essi il corpo)

Manus iniectio pura "infitiatio"

– (contestazione) del debito: in caso di

 "lis infitiando crescit in duplum"

soccombenza, il creditore paga il doppio (regola

della litiscrescenza)

lex Vallia vindex

[Con la l'intervento del diventa possibile e necessario solo contro il

iudicatus sponsor]

e contro il debitore principale nei confronti dello

 "legis actio per pignoris capionem"

Più antica delle XII Tavole; le applicazioni, di carattere pubblico o sacrale, risalgono a

 mores leges

e

Esecutiva

 Non necessaria la presenza del magistrato o dell'avversario

 dies nefasti ius dicere,

Valida anche nei (in cui i magistrati non potevano né, quindi,

 lege agere) certa verba

Il creditore pronuncia e prende possesso di cose appartenenti al

 debitore, da tenere in "pegno"

 "Legis actio per iudicis arbitrive postulationem"

Risalente alle XII Tavole

 Dichiarativa

 Esperibile per

 stipulatio 

a. crediti nascenti da rito simile, nella prima parte, a quello della

legis actio sacramenti in personam

b. per la divisione di eredità (legge delle XII Tavole) e per la divisione di beni

comuni (legge Licinna - precedente al 210 a.C.) (causa)

Procedimento: l'attore o le parti fanno riferimenti alla fonte dei diritti vantati e

 certa verba (nell'actio

rivolgersi al pretore chiedendo, con , la nomina di un giudice

ex stipulatu) o di un arbitro (nelle azioni divisorie), che si pronuncia direttamente

sulle ragioni fatte valere

 "Legis actio per condicionem"

 Dichiarativa

 certa

Introdotta da una legge Silia del III sec. a.C. per i crediti aventi ad oggetto

pecunia certa res

 ampliata da una legge Calpurnia ai crediti aventi ad oggetto

 in iure, certa verba

Procedimento: l'attore, attraverso , afferma il proprio credito

causa

senza precisarne la e la necessità, da parte del debitore, di adempiere

oportere

affermata in termini di

 Negazione del convenuto = invito, dal parte dell'attore, a ripresentarsi dopo 30

giorni per la nomina del giudice, che decide della controversia

PROCESSO FORMULARE:

[III sec. a.C. - intensificazione relazioni commerciali tra romani e stranieri, sviluppo società

romana, che reclama il riconoscimento di nuove posiz

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher val3ntina26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zuccotti Ferdinando.
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