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COSTITUZIONE ECONOMICA.
E’ indicata dagli articoli 41 (iniziativa economica), 42 (proprietà
privata) e 43 (razionalizzazione).
Esiste anche una costituzione mista: via di mezzo tra un economia
lasciata al mercato liberale e guidata anche dallo Stato.
ARTICOLO 41: il legislatore (indipendentemente da Governo e
Parlamento) può porre dei limiti in caso di contrasto all’utilità
sociale e alla sicurezza. Per tale motivo è stata istituita
l’autorità Antitrust, ovvero limitare la fusione di più imprese e
avvantaggiare lo sviluppo di una concorrenza corretta.
ARTICOLO 42: inizialmente per la violazione della proprietà
privata si riceveva un indennizzo minimo, ora è risarcito
l’intero valore del bene.
ARTICOLO 43: afferma che può essere utilizzata
l’espropriazione delle imprese allo Stato (questo perché si ha
uno Stato-Imprenditore); tale principio fu utilizzato una volta
per un settore elettrico.
Con la nascita della Comunità Economica Europea cambia la
concezione del mercato: si vuole infatti creare un mercato comune,
grazie a:
-affermazione della libera circolazione di merce, persone e capitali.
-impossibilità di aiuto alle imprese da parte dello Stato.
-affermazione di regole antitrust per evitare monopolio o oligopolio.
A partire dagli anni ’90 però si inizia a liberalizzare l’economia e a
privatizzare gli enti dello Stato (come le banche).
IL REGIONALISMO.
E’ un concetto introdotto dalla Costituzione del 1948 che prevede
uno Stato Regionale ovvero la presenza di Regioni con autonomie
proprie: autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria.
L’art.5 afferma che la Repubblica è una e indivisibile: ciò significa
che nessuna regione può staccarsi dallo Stato. Lo Stato infatti
riconosce le autonomie locali.