Il diritto romano e le sue fonti
Diritto: definizione e concetti principali
Diritto: insieme di regole e norme volte a regolamentare il sistema, laddove ci sia una società costituisce un regime al quale devono sottostare i singoli nei loro rapporti tra loro e con lo Stato (la collettività).
"Norma agendi" (Law): Oggettivo – complesso di norme giuridiche, di cui ci si può avvalere e fondamento del diritto soggettivo.
Concezione "normativa": Il diritto è "norma", "regola di condotta", complesso organico di norme.
Concezione "istituzionale": Il diritto è l'ordinamento giuridico, che trascende le norme, è l'organizzazione sociale.
"Facultas agendi": Soggettivo – (Right) pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo.
Diritto soggettivo e sue nozioni
Nozioni di diritto soggettivo individuate dalla dottrina moderna:
- Potestà o diritto potestativo: poteri che a un soggetto è dato esercitare su altri, o nei loro confronti, indipendentemente dalla loro volontà (es. potestà genitoriale).
- Facoltà: possibilità riconosciute e garantite ad un titolare di un diritto soggettivo nell'ambito di esso (es. diritto di proprietà = facoltà di usufruire del bene).
Gli corrisponde il dovere giuridico (posizione giuridica passiva rapporto giuridico).
- Obbligo: dovere di fare o non fare qualcosa in relazione al diritto soggettivo altrui.
- Soggezione: situazione in cui è necessaria la sottomissione alla potestà.
- Onere: sacrificio che il diritto oggettivo addossa ad un soggetto perché possa conseguire l'utile o evitare il pregiudizio.
Diritto romano e la sua evoluzione
Diritto romano: diritto, in senso oggettivo, della collettività organizzata di uomini liberi che fece capo all'antica Roma.
Ordinamento giuridico del passato durato più a lungo: dalle origini della città [754 a.C.] alla morte di Giustiniano [565 d.C.], da cui derivarono il diritto bizantino (Oriente) e, dopo il mille, il diritto comune (Occidente).
Unico tra i diritti dell'antichità classica, ad essere scientificamente elaborato dai giureconsulti [≠ in Grecia – elaborazione con prospettive filosofiche], adattamento a diversi tipi di società (seconda vita in età medievale e moderna; oggi in uso in Sud Africa, nella Repubblica di S. Marino, fino al 1900 in Germania; matrice dei sistemi privatistici di molti Paesi dell'Europa continentale, dell'America Latina e altri).
Il concetto di "ius" e le sue applicazioni
"Ius": Situazione giuridica che concretamente si realizzava per effetto di determinati atti [fonti più antiche, legge delle XII Tavole].
(Ius civile, ius gentium, ius honorarium) – Diritto oggettivo. (Ius... utendi fruendi – diritto soggettivo definizione di usufrutto).
(Suis iuris, alieni iuris) – Potestà.
(In ius vocatio, in iure cessio, in iure) – Luogo del giudizio.
Iura "leges": [età postclassica] Giurisprudenza classica ≠ leggi imperiali (età postclassica).
Situazione giuridica soggettiva: diritto & dovere aspetto attivo e passivo.
Ius privatum e ius publicum
Ius privatum: settore del diritto che regola i rapporti tra singoli individui e cura interessi privati e individuali.
Ius publicum: settore del diritto che regola l'organizzazione e il funzionamento della collettività e i rapporti tra essa, unitariamente considerata, e i singoli che la compongono; cura quindi interessi pubblici, del popolo Romano.
Periodi della storia del diritto romano
I. Età arcaica – [origini di Roma (754 a.C.) – metà III sec. a.C. c.a.]
- Rex, comitia curiata, Senato.
- Regime monarchico: comitia curiata, centuriata e tributa.
- Regime repubblicano: magistrature, Senato, concilia plebis [fine IV sec. a.C.].
Roma: villaggio di pastori e agricoltori espansione in Lazio Roma: potenza militare e commerciale.
- Ius: Caratteri dello ius (conformi alle elementari esigenze della società rurale).
- Povertà strutturale (pochi comportamenti volontari giuridicamente rilevanti, pochi diritti soggettivi, poche potestà riconosciute e tutelate).
- Formalismo (produzione di effetti giuridici subordinata alla pronuncia di verba o al compimento di gesti solenni).
- Cives: proprio ed esclusivo dei mores maiores.
- Fonti: formazione consuetudinaria dei mores maggiori derogati o integrati da leges publicae (provvedimenti normativi che traggono la loro efficacia dal collegamento alla volontà popolare), anche se poche.
Legge delle Dodici Tavole: pronunciata dal magistrato, delegato dal popolo per legiferare, dinnanzi al popolo stesso riunito in assemblea.
- Decemviri legibus scribundis, tavole I-X: emanate dai decemviri.
- Tavole XI-XII: emanate dai consoli.
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Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Capitolo 1
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istituzioni di diritto romano 1
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Diritto privato 1
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Derecho 1