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Il diritto romano e le sue fonti

Diritto: definizione e concetti principali

Diritto: insieme di regole e norme volte a regolamentare il sistema, laddove ci sia una società costituisce un regime al quale devono sottostare i singoli nei loro rapporti tra loro e con lo Stato (la collettività).

"Norma agendi" (Law): Oggettivo – complesso di norme giuridiche, di cui ci si può avvalere e fondamento del diritto soggettivo.

Concezione "normativa": Il diritto è "norma", "regola di condotta", complesso organico di norme.

Concezione "istituzionale": Il diritto è l'ordinamento giuridico, che trascende le norme, è l'organizzazione sociale.

"Facultas agendi": Soggettivo – (Right) pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo.

Diritto soggettivo e sue nozioni

Nozioni di diritto soggettivo individuate dalla dottrina moderna:

  • Potestà o diritto potestativo: poteri che a un soggetto è dato esercitare su altri, o nei loro confronti, indipendentemente dalla loro volontà (es. potestà genitoriale).
  • Facoltà: possibilità riconosciute e garantite ad un titolare di un diritto soggettivo nell'ambito di esso (es. diritto di proprietà = facoltà di usufruire del bene).

Gli corrisponde il dovere giuridico (posizione giuridica passiva rapporto giuridico).

  • Obbligo: dovere di fare o non fare qualcosa in relazione al diritto soggettivo altrui.
  • Soggezione: situazione in cui è necessaria la sottomissione alla potestà.
  • Onere: sacrificio che il diritto oggettivo addossa ad un soggetto perché possa conseguire l'utile o evitare il pregiudizio.

Diritto romano e la sua evoluzione

Diritto romano: diritto, in senso oggettivo, della collettività organizzata di uomini liberi che fece capo all'antica Roma.

Ordinamento giuridico del passato durato più a lungo: dalle origini della città [754 a.C.] alla morte di Giustiniano [565 d.C.], da cui derivarono il diritto bizantino (Oriente) e, dopo il mille, il diritto comune (Occidente).

Unico tra i diritti dell'antichità classica, ad essere scientificamente elaborato dai giureconsulti [≠ in Grecia – elaborazione con prospettive filosofiche], adattamento a diversi tipi di società (seconda vita in età medievale e moderna; oggi in uso in Sud Africa, nella Repubblica di S. Marino, fino al 1900 in Germania; matrice dei sistemi privatistici di molti Paesi dell'Europa continentale, dell'America Latina e altri).

Il concetto di "ius" e le sue applicazioni

"Ius": Situazione giuridica che concretamente si realizzava per effetto di determinati atti [fonti più antiche, legge delle XII Tavole].

(Ius civile, ius gentium, ius honorarium) – Diritto oggettivo. (Ius... utendi fruendi – diritto soggettivo definizione di usufrutto).

(Suis iuris, alieni iuris) – Potestà.

(In ius vocatio, in iure cessio, in iure) – Luogo del giudizio.

Iura "leges": [età postclassica] Giurisprudenza classica ≠ leggi imperiali (età postclassica).

Situazione giuridica soggettiva: diritto & dovere aspetto attivo e passivo.

Ius privatum e ius publicum

Ius privatum: settore del diritto che regola i rapporti tra singoli individui e cura interessi privati e individuali.

Ius publicum: settore del diritto che regola l'organizzazione e il funzionamento della collettività e i rapporti tra essa, unitariamente considerata, e i singoli che la compongono; cura quindi interessi pubblici, del popolo Romano.

Periodi della storia del diritto romano

I. Età arcaica – [origini di Roma (754 a.C.) – metà III sec. a.C. c.a.]

  • Rex, comitia curiata, Senato.
  • Regime monarchico: comitia curiata, centuriata e tributa.
  • Regime repubblicano: magistrature, Senato, concilia plebis [fine IV sec. a.C.].

Roma: villaggio di pastori e agricoltori espansione in Lazio Roma: potenza militare e commerciale.

  • Ius: Caratteri dello ius (conformi alle elementari esigenze della società rurale).
  • Povertà strutturale (pochi comportamenti volontari giuridicamente rilevanti, pochi diritti soggettivi, poche potestà riconosciute e tutelate).
  • Formalismo (produzione di effetti giuridici subordinata alla pronuncia di verba o al compimento di gesti solenni).
  • Cives: proprio ed esclusivo dei mores maiores.
  • Fonti: formazione consuetudinaria dei mores maggiori derogati o integrati da leges publicae (provvedimenti normativi che traggono la loro efficacia dal collegamento alla volontà popolare), anche se poche.

Legge delle Dodici Tavole: pronunciata dal magistrato, delegato dal popolo per legiferare, dinnanzi al popolo stesso riunito in assemblea.

  • Decemviri legibus scribundis, tavole I-X: emanate dai decemviri.
  • Tavole XI-XII: emanate dai consoli.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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