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DIRITTO ROMANO:
diritto, in senso oggettivo, della collettività organizzata di uomini liberi che fece capo all'antica Roma
ordinamento giuridico del passato durato più a lungo: dalle origini della città [754 Corpus iuris civilis, a.c.] alla morte di Giustiniano [565 d.c.] - da cui derivarono il diritto bizantino (Oriente) e, dopo il mille, il diritto comune (Occidente)
unico tra i diritti dell'antichità classica, ad essere scientificamente elaborato dai giureconsulti [ne in Grecia - elaborazione con prospettive filosofiche] adattamento a diversi tipi di società (seconda vita in età medievale e moderna; oggi in uso in Sud Africa, nella Repubblica di S. Marino, fino al 1900 in Germania; matrice dei sistemi privatistici di molti Paesi dell'Europa continentale, dell'America Latina e altri...)
ius:
Situazione giuridica che concretamente si realizzava per effetto di determinati
attiOrigini di Roma (754 a.C.) - metà III sec. a.C. c.a.
Regime monarchico: rex, comitia curiata
Regime repubblicano: magistrature, Senato, concilia plebis [fine IV sec. a.C.]
Roma: villaggio di pastori e agricoltori, espansione in Lazio
Roma: potenza militare e commerciale
Caratteri dello ius (conformi alle elementari esigenze della società rurale)
- Povertà strutturale (pochi comportamenti volontari giuridicamente rilevanti, pochi diritti soggettivi, poche potestà riconosciute e tutelate)
- Formalismo (produzione di effetti giuridici subordinata alla pronuncia di verba o al compimento di gesti solenni)
- Proprio ed esclusivo dei mores maiores
Fonti: consuetudini (frmazione consuetudinaria) dei cives, derogati o integrati da leges publicae (provvedimenti normativi che traggono la loro efficacia dal collegamento alla volontà popolare), anche se poche: lex data
Legge delle Dodici Tavole
pronunciata dal magistrato, delegato dal popolo per legiferare, dinanzi al popolo stesso riunito in assemblea - decemviri legibus scribundis, tavole I-X: emanate dai decemviri, tavole XI-XII: emanate dai consoli Valerio e Orazio. Connesse alle lotte tra patrizi e plebei all'inizio della repubblica (tavole distrutte nell'incendio del 387 a.C., contenuti tramandati).
Lex rogatae "rogava": proposte dal magistrato, che il popolo riunito in assemblea, il quale può approvare o no. Proposta approvata ratifica del Senato (noma dal magistrato) - plebis scita.
Inizialmente i voti soltanto dalla plebe, erano vincolanti solo per questa (286 a.C., patrizi in minoranza): equiparazione - lex Hortensia.
Conoscenza e interpretazione pontificale: i cittadini si rivolgono ai pontefici (primi giuristi romani) per conoscere quale sia il precepto o l'atto negoziale considerati - interpretazione creativa, fonte di ius.
nuovi - istituti Ius Quiritium (Quirites: membri della prima collettività romana): di formazione consuetudinaria, secondo cui erano riconosciute posizioni giuridiche soggettive assolute (posizioni di potere su persone o cose), manifeste con ex iure un'affermazione di appartenenza seguita dall'espressione formulare Quiritium Ius civile cives, mores, leges interpretatio.
ius Quiritium, riservato ai pontifici e pontificale, comprende lo ma è più ampio e riconosce anche posizioni giuridiche relative (future obbligazioni) esiste un vincolo giuridico per cui il debitore deve tenere un certo comportamento nei confronti del creditore; la necessità giuridica del debitore di tenere tale comportamento è espressa in termini di potere di portare.
Le potestà e i diritti da esso riconosciuti e tutelati si esprimono in termini di potere su cose o persone (es. patria potestas) iure a. In termini di che il titolare pretende competere.
In termini di che il creditore pretende gravi sul debitoreII. Età preclassica – [metà del III sec. a.C.]Apogeo: guerre puniche (264 a.C.) estensione influenza su tutto il Mediterraneo Roma: potenza egemone divisione dei territori fuori provinciae,dall’Italia in società opulenta si affina intellettualmente sottol’influsso dell’ellenismo e si intensificano i traffici commercialiCrisi della Repubblica: evoluzione conflitti sociali e guerre civili iusCaratteri dello :- Riconosciute e tutelate nuove posizioni giuridiche soggettive- Repressi nuovi illeciti privati- Tutela a nuovi negozi giuridici peregrini- Conforme alle esigenze del commercio fruibile anche dai- Riconoscimento di efficacia giuridica alla volontà comunque manifestabona fides- Rilievo alla : il giudice, chiamato a giudicare una lite secondo buonafede i doveri del debitore convenuto, deve valutare secondo comuni criteri dicorrettezza (buona fede in(senso oggettivo) possibile un costante adeguamento alle nuove realtà Lex- Perdita monopolio pontificale di conoscenza e interpretazione del diritto; Ogulnia, 300 a.C. ammissione dei plebei al pontificato Tiberio Curiano (primo plebeo Papa) inizia a discutere in pubblico le ragioni dei responsi (intanto legis actiones) Gneo Flavio aveva divulgato i formulari delle giureconsulti laici: responsa, insegnamento, composizione di opere giuridiche Fonti: Mores, leges rogatae e plebisciti MA emanate ancora poche di diritto privato iuris prudentia: Pretore e giurisprudenza laica scienza del diritto, dottrina (non risultato dell'interpretazione del diritto oggettivo, come viene intesa oggi) "Interpretatio prudentis" ("iuris") prudentes: interpretazione dei esperti del "iuris consulti" "consulta") diritto, cioè dei giuristi o (con riferimento ai pareri, pareri dei giuristi più prestigiosi equiparati a
III. Età classica [dal 27 a.C.] Principato di Augusto regime ibrido: organi repubblicani (formalmente) + princeps e funzionari (sostanzialmente) Espansione dominio territoriale di Roma e crescita società leges Fonti del diritto (nuove): equiparate alle consulti (emanati dal Senato) princeps - Costituzioni imperiali
(emanate dal Estinzione attività legislativa del popolo & perdita del ruolo del pretore come ius innovatore dello [metà II. Sec. d.C] editto perpetuo: stabilito il testo definitivo dell'editto pretorio da Salvio Giuliano (incarico dell'imperatore Adriano, che propone l'approvazione al Senato)