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Estratto del documento

Secondo Leibniz i principi del diritto sono da ricercare nella volontà

divina perché Dio è vincolato dalle regole della natura, Leibniz è un

giusnaturalista, e dalle regole di giustizia. Leibniz ha strutturato

queste leggi di natura in modo da renderle intellegibili anche agli

uomini e come possono farlo? Attraverso regole basate sulla

matematica e sulla biologia, nasce qui il concetto di biologia

giuridica. Leibniz non distingue tra diritto e morale religiosa, anzi,

polemizza in modo violento la laicizzazione della giurisprudenza e

questa è una mentalità diversa da Pufendorf e Thomasius, è un

conservatore che non condivide le istanze liberistiche ed è legato al

retaggio passato. Il compito del giurista è quello di riuscire ad

ordinare il diritto in un’unità coerente e razionale e non in un

complesso di regole astratte. Leibniz vuole riordinare il diritto

positivo, ma non vuole innovarlo: è un conservatore nei programmi

e innovatore nei metodi. Quando elabora questa teoria, ha presente

il diritto positivo germanico e il diritto romano comune, che rimane

la base. Le critiche che vengono poi fatte al vecchio sistema del

diritto comune è quello di essere un sistema confuso, complicato e

troppo interpretato dai giuristi. Quello che inizia a delinearsi con gli

illuministi è la necessità di razionalizzare il diritto in modo

universale. Però ha delle idee innovative perché anticipa l’idea di

completezza dell’ordinamento giuridico e che si afferma con la

codificazione. Il suo metodo si basa sulla struttura grammaticale

della norma; qual è il compito del legislatore? Secondo Leibniz il

legislatore deve essere capace di individuare tra le norme vigenti

ciò che rappresenta la rigorosa enunciazione di una verità. E come

si individua la verità? La si deduce da una preesistente regola già

enunciata come vera, che è l’assioma. In questa annunziazione di

verità, la norma deve essere chiaramente formulata e deve essere

formulata come una proposizione. Grammaticalmente le

proposizioni si compongono di soggetto, copula e predicato; il

predicato indica – in diritto – il diritto o il dovere e viene attribuito

ad un soggetto giuridico attraverso un legale verbale, la copula.

Secondo Leibniz questa struttura grammaticale delle norme rende

possibile la costruzione di un sistema logicamente ordinato e

matematicamente organizzato dei dati vigenti. In un tale sistema si

fissano quindi quelle che sono le proposizioni verità, cioè gli assiomi

di partenza, le categorie e i principi generali, ed è da questi principi

generali e verità di partenza che si possono ricavare le norme

particolari e attraverso un ragionamento logico. Qual è il compito

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del giurista? Di definire le proposizioni di partenza, i principi

generali da cui dipartono le altre norme, individuando le singole

eccezioni ai principi generali. Leibniz propone l’elaborazione, la

stesura da parte dello Stato di un codice breve e chiaro di questo

diritto romano germanico: Leibniz vede sviluppata la sua teoria

all’interno delle norme e tradizioni germaniche che si appoggiano al

diritto comune. Questo ragionamento così contorto è importante

perché si pongono in primo piano i principi che porteranno poi alla

codificazione. Prima di tutto il sistema che è logicamente ordinato

ed esaustivo; in secondo luogo questa sua struttura grammaticale

della norma è un’introduzione a come sarà la norma – precettiva,

che stabilisce il dovere o il diritto, il soggetto cui è indirizzato ed

infine la pena in caso di inosservanza della norma – nella sua

struttura. Nel codice la norma è molto secca, al contrario delle

consolidazioni prolisse in cui viene spiegato tutto il ragionamento

logico, e nella dottrina di Leibniz si vede la necessità di cambiare le

modalità in cui devono essere espresse le norme, oltre ad esserci

l’idea che quello che è il diritto è diritto positivo, ossia posto dallo

Stato. Di fatto Leibniz propone la redazione da parte dello Stato di

un codice breve e chiaro, oltre che sintetico. Naturalmente questa

teoria si contrappone a quelle di Thomasius e Pufendorf, che si

basavano sulla separazione tra diritto e teologia. Leibniz polemizza

con loro due, partendo dall’idea di giustizia: non è una virtù

negativa, ma positiva perché consiste nel fare il bene e comprende

la carità, intensa come una propensione a godere dell’altrui felicità.

La sapienza, invece, è intesa come idoneità a riconoscere le cause

della felicità. Qual è la conseguenza di questo ragionamento? Solo il

sapiente può conoscere cosa serve alla perfezione dell’uomo e alla

sua felicità. Partendo da questo ragionamento, Leibniz estrapola tre

ragioni che portano a praticare la giustizia e partono dal livello più

basso; il primo motivo che spinge l’uomo a cercare e praticare la

giustizia è l’utilità e questo livello è quello che si chiama della

prudenza. Nel secondo livello, quello medio, si pratica la giustizia

per il piacere di fare il bene e questo secondo livello è quello della

giustizia in senso proprio. Il terzo livello, il più alto, vede

praticarsi la giustizia per amore di Dio. i tre gradi che Pufendorf

e Thomasius istituivano e dividevano in diritto, morale e religione,

sono per Leibniz tre gradi differenti della giustizia. Quali sono le

conseguenze di questa costruzione? La giustizia è una sola e la

giurisprudenza ha per oggetto la giustizia nel suo complesso, non si

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può dividere la giustizia divina da quella terrena. Il primo livello

scriptum ius

viene individuato nello , nell’applicazione della norma

letterale. Il livello più basso della giustizia vede un precetto

principale: il non fare male a nessuno; ha, come fine, la tranquillità

e questo primo livello realizza la giustizia contrattuale o

commutativa. Il secondo livello è quello della giustizia

ius societatis

equitativa, si incarna nello e il precetto è quello di

dare a ciascuno il suo, mentre il fine è la comodità. Realizza la

giustizia distributiva, ossia di dare l’uguale all’uguale, ossia dare

secondo il merito, bisogno o rango. Il terzo livello è rappresentato

ius pietatis

dal diritto dell’amore di Dio, lo , ha come precetto il

vivere onestamente, ha come fine la salvezza e realizza la giustizia

universale. Tutta questa teoria come viene riscontrata nella realtà

scriptum ius,

umana? Il primo livello di giustizia, lo si realizza nello

stato di natura: tutti gli uomini sono uguali e i loro rapporti vengono

regolati dall’uguaglianza dei termini dello scambio (es. la vendetta

nei rapporti tra gli uomini); questa uguaglianza assicura la

tranquillità. Quando si passa allo stato sociale, si realizza il diritto

equitativo: gli uomini rinunciano all’uguaglianza dello stato di

natura e i rapporti sono regolati dell’eguaglianza per eguali

situazioni sociali, la teoria è basata principalmente sulla realtà fatta

di ceti sociali e privilegi, riproducendo in questa teoria lo stato

sociale del tempo. Il principio che regola lo stato sociale è che a

ciascuno è attribuito ciò che spetta al suo stato sociale. Il terzo

livello si realizza quando gli uomini entrano in società anche con Dio

e i rapporti sono regolati dal pio vivere e dalla sottomissione e

obbedienza alla legge di Dio. Questo avviene più facilmente quando

la società è ordinata in modo armonico con la società divina ed è

per questo che non deve esserci contrasto tra etica e morale

religiosa. Leibniz capovolge l’ideologia giuridica secondo cui il diritto

naturale era gerarchicamente superiore al diritto positivo. In tutti

questi ragionamenti viene presa ad esempio la società germanica

del tempo e dà molta importanza al diritto germanico di allora, un

insieme di diritto romano e consuetudini locali. Leibniz dà al diritto

patrio maggiore importanza nel sistema di diritto, quando fino ad

allora si dava più importanza al Corpus Iuris Civilis nelle

interpretazioni medioevali. L’aspetto notevole è che vuole

razionalizzare e inquadrare il diritto all’interno di una formulazione

di proposizioni chiare e per principi generali. Questo sistema dei

principi generali da cui derivano le altre norme specifiche è

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un’impostazione che influenzerà anche la codificazione germanica

rispetto a quella italiana e francese. Le radici dottrinarie emergono

ora, tra ‘600 e ‘700.

CHRISTIAN WOLFF

Altro rappresentante del secondo filone è Christian Wolff – che vive

tra il 1670 e 1754 – il quale è anche lui un matematico, filosofo e

giurista. La sua scuola wolffiana svilupperà e divulgherà tutti quegli

aspetti sistematici del pensiero di Leibniz. Anche Wolff accetta la

teoria contrattualistica dello Stato e lo stato di natura/stato sociale,

insiste sul fatto che il diritto di natura debba seguire un metodo

scientifico: appoggia molto il pensiero di Leibniz, ma la sua grande

innovazione è che pone l’individuo come soggetto di diritti naturali

innati. È l’individuo che viene individuato come fulcro del sistema

verso cui sono indirizzate le norme/proposizioni che egli delinea. In

altre parole, Wolff mette al centro del sistema giuridico l’uomo

naturale, perché per il semplice fatto di essere nato ha dei diritti

innati e precorre quello che è un pensiero solo successivo. È la

prima volta che si teorizza l’idea che i diritti siano individuali,

indirizzati ad un individuo soggetto; Wolff sostiene che è l’uomo

naturale al centro del sistema giuridico, l’uomo naturale nasce con

diritti naturali innati, ha obblighi naturali cui adempie tramite i diritti

naturali. Wolff individua come destinatario di quelle norme che

impongono doveri e istituiscono diritti un tipo unico ed

indeterminato di soggetto. Introduce per la prima volta il concetto di

unicità del soggetto giuridico. Qual è la caratteristica che

distingue la codificazione da tutte le raccolte fatte

precedentemente, dalle consolidazioni? L’unicità del soggetto

giuridico. Al centro del sistema giuridico di Wolff c’è l’individuo.

Quali sono i legami con Leibniz? Ha uno stesso atteggiamento

ideologico e politico, accetta l’organizzazione politica dei principati

tedeschi perché razionali. Rifiuta di distinguere tra morale, religione

e diritto; ha lo stesso atteggiamento anche nella met

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvia.nieddu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto contemporaneo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Casana Paola.