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LA SEMILIBERTÀ
semilibertà misure alternative alla detenzione
La è una delle che troviamo Misura che consente
già nella versione originaria della legge 354. È prevista e disciplinata negli art. trascorrere parte
di
48 e ss. della legge 354. del giorno fuori
dall’istituto peni. Per
viene concessa in relazione ai progressi compiuti
Di regola, , la semilibertà partecipare ad attività
nel corso del trattamento le condizioni per un graduale
quando ci sono lavorative, istruttive
reinserimento della persona nella società, comma 4 dell'art. 50 della legge utili al reinserimento
354. sociale
• contenuti del regime di semilibertà,
Vediamo quali sono i in che cosa consiste questa
misura:
Al semi libero viene concesso di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto
penitenziario per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al
reinserimento sociale; art. 48 comma 1. ore diurne.
Normalmente trascorrono fuori dall'Istituto penitenziario le Durante le ore che
trascorrono, invece, in carcere che normalmente sono le ore serali e notturne, i semi liberi
vengono collocati in istituti penitenziari appositi, oppure in apposite sezioni autonome
degli istituti ordinari: art. 48 comma 2.
collocati a parte
Vengono essenzialmente per 2 ragioni:
evitare
1. che i semiliberi, che entrano escono dall’Istituto penitenziario, possano
un canale occulto di comunicazioni tra l’interno e l’esterno.
diventare
Abbiamo visto come sono disciplinate in modo complesso e rigoroso le comunicazioni tra l’interno e
l’esterno, ad esempio la disciplina dei colloqui e la corrispondenza. Si vuole evitare che i semiliberi
entrando ed uscendo diventino un canale di comunicazione. Infatti, notate spesso che nella palazzina
nella sezione dei semiliberi ci sono anche i cosiddetti articoli 21, si dice così in gergo, sono le persone
ammesse al lavoro all'esterno. Non dovete confondere semi libertà e lavoro all'esterno, però nel
contenuto non è poi così diverso stile di vita, in qualche modo entrano escono dall’istituto.
2. chiaramente se io sono una persona che gode della semilibertà e anche del lavoro
un giudizio di una ridotta
all'esterno vuol dire che nei miei confronti c’è stato
→
pericolosità sociale. quando trascorro il tempo in carcere
Questo vuol dire che
posso effettivamente vivere in un regime custodiale attenuato, che è sufficiente per un
livello di pericolosità evidentemente ridotto.
• particolare programma
Per ciascuna persona ammessa alla semilibertà viene formulato un
di trattamento (art. 101 del DPR).
Chi è che formula questo programma di trattamento per il semilibero? L’equipe di
osservazione e trattamento. Il programma è formulato dall’equipe di osservazione e di
trattamento; in caso di urgenza viene provvisoriamente formulato dal solo direttore e
approvato dal magistrato di sorveglianza.
→
scopo aiutare la persona a svolgere l'attività per la
Lo di questo programma è quello di
§ quale le è stata concessa la semilibertà e agevolare il suo reinserimento nell'ambiente
familiare e sociale. → Le prescrizioni che il semilibero deve osservare durante la
Il programma contiene
§ permanenza all'esterno dell'istituto.
In particolare, nel programma vengono indicati:
- i rapporti che il semilibero deve intrattenere all'esterno dell'istituto, in particolare potrà
consumare i pasti in famiglia.
essere prevista la possibilità di
- rapporti che risultano utili al reinserimento sociale:
Si individuano i questo alla luce delle
indicazioni offerte dalle attività di osservazione e dagli assistenti sociali (UEPE) che
informano sull’evoluzione della situazione per quanto riguarda il tempo che la persona
semilibera trascorre al di fuori dal carcere (comma 2 art. 101 del DPR).
- relazioni che la persona semilibera deve avere con
Nel programma sono altresì indicate le
l’UEPE
- gli orari di uscita ingresso nell'istituto.
e di
La persona semi libera può essere autorizzata a disporre di denaro però deve renderne conto
dell'uso fattone al personale dell'istituto penitenziario.
• →
responsabile del trattamento semilibero direttore dell'istituto penitenziario
È del il che
si avvale dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, che può verificare della semilibertà.
• possibili beneficiari
Chi sono di questa misura?
Ci sono diverse categorie potenziali di persone che sono potenzialmente ammissibili alla
semilibertà:
i condannati ad una pena detentiva brevissima – 6 mesi
o condannati che devono scontare una pena detentiva di breve durata, tranne i
o condannati per i reati della prima categoria del 4 bis
Condannati che devono scontare pene detentive medio lunghe
o
- i condannati ad una pena detentiva brevissima
Si parla del quantum della pena irrogata, inflitta.
essere espiate in regime di semilibertà, la pena dell'arresto
Art 50 1:
comma “possono non superiore a sei mesi
e la pena della reclusione (sono quelle definite pene
se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.”
brevissime) dalla libertà alla semilibertà,
In questa ipotesi sarà possibile passare direttamente grazie
al meccanismo di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva previsto
dall'articolo 656 comma 5 c.p.p.: si riferisce espressamente alla possibilità di sfruttare
la sospensione automatica dell’esecuzione della pena detentiva per chiedere la
semilibertà, di cui all’art. 50 primo comma. quando il tribunale di sorveglianza
Dobbiamo fare necessariamente una osservazione:
deve decidere se concedere la semilibertà ad una persona non iniziato a
che ha
scontare la pena non si baserà sui progressi avuti durante il trattamento,
è chiaro che → semilibertà non
perché il trattamento non è nemmeno si è avviato. In questi casi la
è una tappa di un percorso trattamentale finalizzato ad un graduale reinserimento
della persona nella società, non può essere questo. In tal caso è diverso il significato
della semilibertà che assume nei confronti dei condannati a pene brevissime. Rispetto
a questa categoria di condannati:
la semilibertà appare come una forma di esecuzione meno afflittiva,
semplicemente
ragione dello scarso rilievo della pena,
in se è contenuta in sei mesi ha uno scarso
rilievo. è una misura diretta,
Quindi non tanto ad un percorso progressivo di reinserimento
sociale ma, ad attenuare gli effetti dei socializzanti delle pene detentive brevi evitando
una carcerazione tradizionale.
nel caso concreto elementi evitare del tutto la carcerazione,
Se ci sono gli per anche
nella forma della semilibertà, potendo concedere l'affidamento in prova al servizio
→
l'affidamento in prova
sociale, si dovrà optare per La semilibertà subentra se non ci
sono gli estremi per una prognosi sufficientemente rassicurante in ordine all'idoneità
dell'affidamento in termini di rieducazione e di e di prevenzioni del pericolo di
recidiva.
Non è comunque escluso che l'esecuzione della pena, seppur brevissima, inizi nella
sua forma carceraria tradizionale.
condannato a pena detentiva brevissima ha iniziato a scontarla nella forma
Se il →
tradizionale, per la disciplina all'accesso della semilibertà, bisogna fare riferimento
al sesto comma dell'art. 50.
Al sesto comma dell'art. 50 ricaviamo per la categoria dei condannati a pena detentiva
→ la semilibertà può essere disposta anche dopo l'inizio dell'esecuzione
brevissima
della pena volontà di reinserimento
quando il condannato dimostri la propria la propria
nella vita sociale.
Non è richiesto trascorrere
che il condannato debba necessariamente preliminarmente
certa quota di pena in regime totalmente intramurario,
una sottoposto ad osservazione
scientifica della personalità per poter accedere alla semilibertà. Non c'è questo legame
necessariamente tra previa osservazione in regime ordinario, protratto per un certo
tempo, e regime di semilibertà.
L'istanza viene proposta al tribunale di sorveglianza però è possibile rivolgersi al
magistrato di sorveglianza per ottenere in via d'urgenza l'applicazione provvisoria della
semilibertà se il protrarsi della detenzione piena provocherebbe un grave pregiudizio,
un grave danno.
Qui possiamo pensare ad un esempio che ho già fatto parlando di affidamento in prova
cioè alla perdita di un'offerta di lavoro all'esterno.
- Condannati che devono scontare una pena detentiva di breve durata, tranne i condannati
per i reati della prima categoria del 4 bis.
50, 2,
(Art. comma terzo periodo)
→
Pena detentiva di breve durata pena che, come entità, considererebbe
intendiamo la
l'affidamento in prova. Non si trova una quantificazione della pena detentiva, quindi
4 anni.
oggi si tratta delle pene contenute in Può trattarsi anche del residuo di una pena
più lunga.
Quando la pena da scontare è di entità tale da consentire potenzialmente l'accesso
all'affidamento in prova al servizio sociale si affianca la chance della semilibertà che
concede spazi di libertà meno ampia al condannato.
Nulla esclude, ovviamente, che a fronte di un residuo pena ormai breve si cominci con
la semilibertà per poi passare all'affidamento in prova in presenza di una cresciuta
affidabilità del condannato. Quindi, magari, quando mancano quattro o tre anni e
mezzo di pena da scontare e, secondo della magistratura di sorveglianza non ci sono
ancora i presupposti per una misura ampia come l'affidamento in prova, dopo un certo
periodo di semilibertà si transiterà all'affidamento. Ovviamente tutto questo in una
logica di progressione trattamentale. →
In presenza di una pena da espiare contenuta entro i quattro anni si può accedere
alla semilibertà senza che sia richiesta l'espiazione di una certa quota
e, anche qui,
della pena (attenzione: è un requisito importante!).
condizioni
Tra le per l'accesso alla semilibertà per pene contenute entro i quattro anni
non compare:
né un periodo di previa osservazione scientifica della personalità intramuraria
o né il raggiungimento di progressi nel corso del trattam