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LA SEMILIBERTÀ

semilibertà misure alternative alla detenzione

La è una delle che troviamo Misura che consente

già nella versione originaria della legge 354. È prevista e disciplinata negli art. trascorrere parte

di

48 e ss. della legge 354. del giorno fuori

dall’istituto peni. Per

viene concessa in relazione ai progressi compiuti

Di regola, , la semilibertà partecipare ad attività

nel corso del trattamento le condizioni per un graduale

quando ci sono lavorative, istruttive

reinserimento della persona nella società, comma 4 dell'art. 50 della legge utili al reinserimento

354. sociale

• contenuti del regime di semilibertà,

Vediamo quali sono i in che cosa consiste questa

misura:

Al semi libero viene concesso di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto

penitenziario per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al

reinserimento sociale; art. 48 comma 1. ore diurne.

Normalmente trascorrono fuori dall'Istituto penitenziario le Durante le ore che

trascorrono, invece, in carcere che normalmente sono le ore serali e notturne, i semi liberi

vengono collocati in istituti penitenziari appositi, oppure in apposite sezioni autonome

degli istituti ordinari: art. 48 comma 2.

collocati a parte

Vengono essenzialmente per 2 ragioni:

evitare

1. che i semiliberi, che entrano escono dall’Istituto penitenziario, possano

un canale occulto di comunicazioni tra l’interno e l’esterno.

diventare

Abbiamo visto come sono disciplinate in modo complesso e rigoroso le comunicazioni tra l’interno e

l’esterno, ad esempio la disciplina dei colloqui e la corrispondenza. Si vuole evitare che i semiliberi

entrando ed uscendo diventino un canale di comunicazione. Infatti, notate spesso che nella palazzina

nella sezione dei semiliberi ci sono anche i cosiddetti articoli 21, si dice così in gergo, sono le persone

ammesse al lavoro all'esterno. Non dovete confondere semi libertà e lavoro all'esterno, però nel

contenuto non è poi così diverso stile di vita, in qualche modo entrano escono dall’istituto.

2. chiaramente se io sono una persona che gode della semilibertà e anche del lavoro

un giudizio di una ridotta

all'esterno vuol dire che nei miei confronti c’è stato

pericolosità sociale. quando trascorro il tempo in carcere

Questo vuol dire che

posso effettivamente vivere in un regime custodiale attenuato, che è sufficiente per un

livello di pericolosità evidentemente ridotto.

• particolare programma

Per ciascuna persona ammessa alla semilibertà viene formulato un

di trattamento (art. 101 del DPR).

Chi è che formula questo programma di trattamento per il semilibero? L’equipe di

osservazione e trattamento. Il programma è formulato dall’equipe di osservazione e di

trattamento; in caso di urgenza viene provvisoriamente formulato dal solo direttore e

approvato dal magistrato di sorveglianza.

scopo aiutare la persona a svolgere l'attività per la

Lo di questo programma è quello di

§ quale le è stata concessa la semilibertà e agevolare il suo reinserimento nell'ambiente

familiare e sociale. → Le prescrizioni che il semilibero deve osservare durante la

Il programma contiene

§ permanenza all'esterno dell'istituto.

In particolare, nel programma vengono indicati:

- i rapporti che il semilibero deve intrattenere all'esterno dell'istituto, in particolare potrà

consumare i pasti in famiglia.

essere prevista la possibilità di

- rapporti che risultano utili al reinserimento sociale:

Si individuano i questo alla luce delle

indicazioni offerte dalle attività di osservazione e dagli assistenti sociali (UEPE) che

informano sull’evoluzione della situazione per quanto riguarda il tempo che la persona

semilibera trascorre al di fuori dal carcere (comma 2 art. 101 del DPR).

- relazioni che la persona semilibera deve avere con

Nel programma sono altresì indicate le

l’UEPE

- gli orari di uscita ingresso nell'istituto.

e di

La persona semi libera può essere autorizzata a disporre di denaro però deve renderne conto

dell'uso fattone al personale dell'istituto penitenziario.

• →

responsabile del trattamento semilibero direttore dell'istituto penitenziario

È del il che

si avvale dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, che può verificare della semilibertà.

• possibili beneficiari

Chi sono di questa misura?

Ci sono diverse categorie potenziali di persone che sono potenzialmente ammissibili alla

semilibertà:

i condannati ad una pena detentiva brevissima – 6 mesi

o condannati che devono scontare una pena detentiva di breve durata, tranne i

o condannati per i reati della prima categoria del 4 bis

Condannati che devono scontare pene detentive medio lunghe

o

- i condannati ad una pena detentiva brevissima

Si parla del quantum della pena irrogata, inflitta.

essere espiate in regime di semilibertà, la pena dell'arresto

Art 50 1:

comma “possono non superiore a sei mesi

e la pena della reclusione (sono quelle definite pene

se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.”

brevissime) dalla libertà alla semilibertà,

In questa ipotesi sarà possibile passare direttamente grazie

al meccanismo di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva previsto

dall'articolo 656 comma 5 c.p.p.: si riferisce espressamente alla possibilità di sfruttare

la sospensione automatica dell’esecuzione della pena detentiva per chiedere la

semilibertà, di cui all’art. 50 primo comma. quando il tribunale di sorveglianza

Dobbiamo fare necessariamente una osservazione:

deve decidere se concedere la semilibertà ad una persona non iniziato a

che ha

scontare la pena non si baserà sui progressi avuti durante il trattamento,

è chiaro che → semilibertà non

perché il trattamento non è nemmeno si è avviato. In questi casi la

è una tappa di un percorso trattamentale finalizzato ad un graduale reinserimento

della persona nella società, non può essere questo. In tal caso è diverso il significato

della semilibertà che assume nei confronti dei condannati a pene brevissime. Rispetto

a questa categoria di condannati:

la semilibertà appare come una forma di esecuzione meno afflittiva,

semplicemente

ragione dello scarso rilievo della pena,

in se è contenuta in sei mesi ha uno scarso

rilievo. è una misura diretta,

Quindi non tanto ad un percorso progressivo di reinserimento

sociale ma, ad attenuare gli effetti dei socializzanti delle pene detentive brevi evitando

una carcerazione tradizionale.

nel caso concreto elementi evitare del tutto la carcerazione,

Se ci sono gli per anche

nella forma della semilibertà, potendo concedere l'affidamento in prova al servizio

l'affidamento in prova

sociale, si dovrà optare per La semilibertà subentra se non ci

sono gli estremi per una prognosi sufficientemente rassicurante in ordine all'idoneità

dell'affidamento in termini di rieducazione e di e di prevenzioni del pericolo di

recidiva.

Non è comunque escluso che l'esecuzione della pena, seppur brevissima, inizi nella

sua forma carceraria tradizionale.

condannato a pena detentiva brevissima ha iniziato a scontarla nella forma

Se il →

tradizionale, per la disciplina all'accesso della semilibertà, bisogna fare riferimento

al sesto comma dell'art. 50.

Al sesto comma dell'art. 50 ricaviamo per la categoria dei condannati a pena detentiva

→ la semilibertà può essere disposta anche dopo l'inizio dell'esecuzione

brevissima

della pena volontà di reinserimento

quando il condannato dimostri la propria la propria

nella vita sociale.

Non è richiesto trascorrere

che il condannato debba necessariamente preliminarmente

certa quota di pena in regime totalmente intramurario,

una sottoposto ad osservazione

scientifica della personalità per poter accedere alla semilibertà. Non c'è questo legame

necessariamente tra previa osservazione in regime ordinario, protratto per un certo

tempo, e regime di semilibertà.

L'istanza viene proposta al tribunale di sorveglianza però è possibile rivolgersi al

magistrato di sorveglianza per ottenere in via d'urgenza l'applicazione provvisoria della

semilibertà se il protrarsi della detenzione piena provocherebbe un grave pregiudizio,

un grave danno.

Qui possiamo pensare ad un esempio che ho già fatto parlando di affidamento in prova

cioè alla perdita di un'offerta di lavoro all'esterno.

- Condannati che devono scontare una pena detentiva di breve durata, tranne i condannati

per i reati della prima categoria del 4 bis.

50, 2,

(Art. comma terzo periodo)

Pena detentiva di breve durata pena che, come entità, considererebbe

intendiamo la

l'affidamento in prova. Non si trova una quantificazione della pena detentiva, quindi

4 anni.

oggi si tratta delle pene contenute in Può trattarsi anche del residuo di una pena

più lunga.

Quando la pena da scontare è di entità tale da consentire potenzialmente l'accesso

all'affidamento in prova al servizio sociale si affianca la chance della semilibertà che

concede spazi di libertà meno ampia al condannato.

Nulla esclude, ovviamente, che a fronte di un residuo pena ormai breve si cominci con

la semilibertà per poi passare all'affidamento in prova in presenza di una cresciuta

affidabilità del condannato. Quindi, magari, quando mancano quattro o tre anni e

mezzo di pena da scontare e, secondo della magistratura di sorveglianza non ci sono

ancora i presupposti per una misura ampia come l'affidamento in prova, dopo un certo

periodo di semilibertà si transiterà all'affidamento. Ovviamente tutto questo in una

logica di progressione trattamentale. →

In presenza di una pena da espiare contenuta entro i quattro anni si può accedere

alla semilibertà senza che sia richiesta l'espiazione di una certa quota

e, anche qui,

della pena (attenzione: è un requisito importante!).

condizioni

Tra le per l'accesso alla semilibertà per pene contenute entro i quattro anni

non compare:

né un periodo di previa osservazione scientifica della personalità intramuraria

o né il raggiungimento di progressi nel corso del trattam

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A.A. 2022-2023
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aleyes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mantovani Giulia.