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DATI, SOVRANITÀ, NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE
Nelle comunicazioni europee sulle strategie per il digitale è diventato uso comune il termine "sovranità digitale". Il termine, tuttavia, ha accezioni diverse in USA e in Europa:
- USA: il termine ha la funzione di rafforzare gli attori della data economy e la libertà di espressione;
- Unione europea: mira a raggiungere la piena sovranità digitale, ovvero "autonomia digitale", per proteggere sia la società basata su valori e diritto europei, sia il mercato unico dei servizi digitali, supportandone la competitività con attori come USA e Cina.
Analisi sul tema della sovranità dei dati nei provvedimenti del legislatore europeo: a seguire.
Sovranità dei dati nel data package europeo
I provvedimenti del data package sono raggruppati in questo unico elemento che norma la nostra società digitale.
Una prima osservazione è quella di stampo linguistico: mentre
nelle comunicazioni ufficiali europee sulle strategie per il digitale si ricorre spesso al termine "sovranità", nei testi normativi invece questo termine non è presente. Ciò si spiega in termini sia storici che culturali e fa capo alle tensioni che hanno portato all'attuale assetto istituzionale dell'Unione Europea: i poteri dell'Unione (sia normativi che attuativi) non sono poteri originari bensì derivati dall'accordo di stati nazionali sovrani. Gli stati membri attribuiscono competenze all'Unione europea per il conseguimento di obiettivi comuni: è quindi evidente l'incompatibilità tra l'originarietà dei poteri, che è intrinseca al concetto più tradizionale di sovranità, e i principi di attribuzione/sussidiarietà/proporzionalità che sono alla base di ogni intervento e politica dell'Europa. Questa struttura è ugualmente applicata nei.provvedimenti in materia digitale e quindi nel data package, il quale fa riferimento all'insieme dei testi normativi adottati dall'Unione nell'ambito della European Data Strategy, e consiste fondamentalmente di:- Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation);
- Regolamento (UE) 2018/1807 sulla libera circolazione di dati non personali;
- Regolamento (UE) 2019/881 (Cybersecurity Act);
- Direttiva (UE) 2019/1024 (Direttiva Open Data);
- Proposta di Data Governance Act del 25 novembre 2020;
- Proposta di Artificial Intelligence Act 21/4/2021;
- Proposta di Regolamento E-Privacy del 2017, Proposta di Digital Services Act e Proposta di Digital Market Act entrambe del 15/12/2020;
- Proposta di un Data Act europeo del 23/02/2022.
Sovranità e territorio
La sovranità è un concetto che solitamente si lega al potere in un territorio e il suo controllo,pari a quelle previste dal GDPR. Controllo territoriale dei dati Il controllo territoriale dei dati si riferisce alla capacità di uno Stato di esercitare il proprio potere di regolamentazione e controllo sui dati che si trovano nel proprio territorio. Questo concetto è strettamente legato alla sovranità dei dati, in quanto uno Stato desidera proteggere e controllare i dati dei propri cittadini. Natura non territoriale dei dati D'altra parte, la natura non territoriale dei dati si riferisce al fatto che i dati possono essere archiviati e trasferiti in modo virtuale, senza essere legati a un territorio specifico. Questo solleva questioni riguardo alla giurisdizione e al controllo dei dati, in quanto possono essere accessibili da qualsiasi parte del mondo. La contrapposizione tra controllo territoriale dei dati e natura non territoriale degli stessi crea sfide per la regolamentazione e la protezione dei dati. Mentre gli Stati cercano di esercitare il proprio controllo sui dati nel proprio territorio, devono anche affrontare la realtà che i dati possono essere facilmente trasferiti e accessibili da qualsiasi parte del mondo. In conclusione, la sovranità dei dati è un argomento complesso che richiede un equilibrio tra il controllo territoriale dei dati e la natura non territoriale degli stessi. La legislazione in materia di trattamento dei dati, come il GDPR, cerca di affrontare queste sfide e garantire la protezione dei dati personali, sia a livello nazionale che internazionale.previsto (se non previsto come) dalle fonti europee. Sempre per la libera circolazione si è espresso il Regolamento EU 2018/1807 che sancisce la libera circolazione all'interno dell'UE per i dati non personali. Insieme al GDPR, dunque, forniscono un insieme coerente di norme che disciplinano la libera circolazione di diversi tipi di dati. Anche per i dati non personali il principio di libera circolazione è soggetto a limitazioni ovvero obblighi di localizzazione: l'art. 4 del Regolamento afferma che la localizzazione di dati è vietata a meno che non vi siano giustificati motivi di sicurezza pubblica. (?) La fiducia nei trattamenti transfrontalieri di dati richiede una tutela della loro libera circolazione e della loro de-localizzazione: entrambi sono oggetto della Proposta di Data Governance Act pubblicata dalla commissione europea nel 2020. La proposta è quella di istituire spazi comuni europei specifici per dominio, per la costituzione di un quadro
completo di condivisione e che interesseranno settori come sanità, mobilità, finanza, energia, agricoltura, o ambiti strategici come il Green Deal. Cybersicurezza I rischi e le minacce che i dati possono subire devono essere arginati e gestiti in modo tale da garantire sicurezza digitale dei nostri dati, anche in considerazione del fatto che nella nostra società le tecnologie digitali sono ormai ampiamente diffuse. Le minacce della cybersicurezza sono sempre più frequentemente al di fuori dei confini di uno stato e riguardano l'Unione presa nel suo intero, per questo è importante lavorare in maniera unita per rendere più forti le infrastrutture informatiche e le istituzioni: devono essere rese uniformi, nei diversi stati membri, l'applicazione di regole e misure nonché la condivisione di informazioni. Progetti Con l'obiettivo di costruire una rete condivisa e uniforme di organismi di governance in ogni paese dell'unione, sonostati compiuti vari passi:- Dicembre 2020: NIS 2, revisione della direttiva NIS, ovvero la direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici;
- Giugno 2021: pienamente operativo il Cyber Security Act;
- ENISA (Agenzia dell'UE per la sicurezza delle reti e dell'informazione) si occupa di sicurezza informatica e fornisce supporto agli stati membri, alle istituzioni e alle imprese in settori chiave. Il Cyber Security Act ne rafforza il ruolo. L'agenzia è il perno di un sistema di cooperazione che include diversi organismi europei e nazionali, tra cui: ISACs e CSIRTs;
- Information Sharing and Analysis Centres sono presenti sia a livello europeo che nazionale, questi centri promuovono la collaborazione interna alla comunità della sicurezza informatica; viene anche fornito supporto legale ai diversi centri grazie a un consorzio di responsabilizzazione degli ISACs;
- Computer Security Incident Response Team sono gruppi di risposta agli incidenti
disicurezza informatica il cui funzionamento è garantito dagli stati membri come attuazione della direttiva NIS: fondamentale garantire l'effettività degli strumenti e delle risposte agli incidenti e ai rischi per la sicurezza informatica. Questi gruppi cooperano tra di loro sia a livello europeo sia con il settore privato.
4. Raccomandazione 2017/1584 relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala: la commissione ha voluto rafforzare la gestione della cibersicurezza per crisi coinvolgenti almeno due stati membri, fornendo un piano di risposta coordinata in caso di incidenti o crisi.
5. Parallelamente all'entrata in funzione del CSA nel giugno 2021 la commissione ha lanciato la proposta di creare una Joint Cyber Unit a livello europeo.
N.B.: i primi 3 strumenti sono di gestione ordinaria.
Extraterritorialità del diritto europeo
L'unione europea è sempre più orientata a stabilire
L'extraterritorialità delle normative sui dati al di fuori dei confini. È riuscita ad estendere unilateralmente e progressivamente l'applicazione delle proprie regole con effetti giuridici extraterritoriali.
Due sono gli esempi della vocazione extraterritoriale del diritto europeo sui dati:
- L'art. 3 del GDPR stabilisce i requisiti della propria applicazione territoriale includendo per elementi di extraterritorialità. Pur non utilizzando il termine specifico "extraterritoriale", il GDPR include titolari/responsabili del trattamento non inclusi nell'UE ma che trattano dati relativi all'offerta di beni e servizi che vengono offerti a soggetti europei o che monitorano il comportamento delle persone che si trovano nell'UE. Non viene quindi imposto nulla direttamente a soggetti extra UE bensì l'imposizione è indiretta in quanto viene applicata a soggetti terzi che trattino nelle casistiche elencate sopra.
(monitoraggio o offerta di b/s).
2- Artificial Intelligence Act: norme applicabili sia agli utenti di sistemi di AI che sono situati in Europa sia ai fornitori di sistemi di AI che, extra UE, introducano o mettano in servizio sistemi di AI nel mercato interno.
Problemi attuali
- Minacce straordinarie: l'intenzionalità degli attacchi informatici (=malevoli) va gestita oggi parallelamente ai rischi per eventi di tipo ordinario.
- Il Brussels Effect deve coesistere con una serie di regole bilaterali e multilaterali nell'ambito delle negoziazioni e del mercato, definite a livello sia pubblico che privato. È quindi tanto complesso quanto necessario bilanciare le regole per continuare a dare importanza all'extraterritorialità del GDPR ma allo stesso tempo garantire a queste regole una coesistenza con accordi commerciali extraUE ecc.
Effetto Brussels: extraterritorialità dei regimi dei dati in un paese, che hanno effetto al di fuori. Termine coniato nel 2012.
Allargamento sistematico dell'efficacia delle regole europee al difuori dei confini europei. Limite: espansività del diritto europeo dipende dal fatto che un'impresa scelga un settore di intervento in cui ci sono standard secondo il livello europeo. Un altro limite è la possibilità di offrire una tutela giurisdizionale. AIA 2021 prevede l'applicazione non solo a utenti di sistemi di IA in Europa ma anche a fornitori di IA stabiliti in UE o altri Paesi che immettano servizi in Europa. Dipende da quali sono e come operano i servizi proposti in Europa. L'applicazione di questa norma dipende dal fatto che i servizi sono offerti in Europa a prescindere dal tipo di servizio.
IL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO ALLA PROVA DEGLI ALGORITMI
Introduzione
Gli effetti discriminatori delle decisioni automatizzate sono ormai questioni all'ordine del giorno; essi vengono controbilanciati dalle proposte regolative, che ottengono un prezioso contributo dai critical
lazione tra diritto e contesti sociali.