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Riassunto esame Filosofia del diritto, Prof. Pagallo Ugo, libro consigliato Il diritto nell'età dell'informazione, Ugo Pagallo Pag. 1
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questo lavorio giuridico, occorre modellizzare e formalizzare nozioni fondamentali

impiegate nel campo, come ciò che è dovuto, proibito o permesso, oltre che norme,

diritti e doveri. Si deve distinguere però tra: • REQUISITI ONTOLOGICI: tutti i concetti

rilevanti del settore • VINCOLI ONTOLOGICI: insieme delle regole e limiti secondo cui i

concetti vanno rappresentati Un sistema esperto deve processare l’informazione

giuridica e risolvere i problemi di applicazione della normativa vigente, mediante la

concettualizzazione di classi, relazioni, proprietà e istanze che appartengono a quello

specifico settore. L’interpretazione dei concetti dipende però molto spesso dal

contesto in cui devono essere applicati; per esempio nel settore della protezione dati

personali, non è possibile una completa decontestualizzazione. È però possibile

adottare alcune modalità, come il CICLO GENERATORE DI TEST, proposto da Herbert

Simon, che prevedeva una scomposizione dei progetti in blocchi funzionali, per

generare attraverso il test modi alternativi di risolvere dei problemi e testarli. Si

possono così individuare dei problemi elementari, più facili da risolvere singolarmente;

la loro risoluzione permette di processare sempre più informazione giuridica con cui

sviluppare sistemi sempre più esperti. • ISTITUTI Il secondo insieme di osservabili

concerne due classi di variabili: • NUOVE FATTISPECIE: dell’ordinamento nazionale e

internazionale introdotte per via della rivoluzione tecnologica. Basti solo pensare al

settore penale dove secondo il principio di legalità e il divieto di analogia, i legislatori

hanno dovuto introdurre i reati informatici (introdotti nel 1993), che si concentrano sui

crimini informatici in senso stretto, che sarebbero impensabili senza l’impiego della

tecnologia (es. danneggiamento, frode informatica, accesso abusivo e violazioni della

corrispondenza elettronica, falso informatico) ARTICOLO 25 DELLA COSTITUZIONE

ITALIANA: ovvero l'articolo 7 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950,

che prevede che nessuno possa essere punito se non in forza di una legge che sia

entrata in vigore prima del fatto commesso. ARTICOLO 14 DELLE DISPOSIZIONI

PRELIMINARI AL CODICE CIVILE ITALIANO: conosciute anche come le "preleggi", che

prevede che leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi

non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Bisogna anche considerare il

secondo comma dell'articolo 253 del codice di procedura penale, in particolar modo il

fatto che "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso" abbiano

natura informatica. SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 253 CPP: sono corpo del reato

le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che

ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Come però evidenzia l'avvocato

Blengino, è anche lecito dubitare che si possa definire come crimine informatico la

distruzione di uno smartphone nel corso di una rissa , danneggiando così le

informazioni ,i dati e i programmi in essi contenuti. Infatti, l'attenzione va posta sui reati

necessariamente informatici che sarebbero impensabili senza l'uso della tecnologia,

come ad esempio, la frode informatica, l'accesso abusivo e le violazioni della

corrispondenza elettronica, il falso informatico di cui l'articolo 491 bis del codice

penale. • VECCHI ISTITUTI RIPLASMATI: quando si parla di riplasmare i vecchi istituti,

significa rinnovare, riformare o adattare strutture e organizzazioni già esistenti per

renderle più adatte ai tempi attuali o a nuove esigenze. Come ad esempio, il vecchio

diritto d'autore. COPYRIGHT: - 1709, Regno Unito: introdotto per la prima volta con lo

Statuto d’Anna - 1886, Convenzione di Berna, che ha rappresentato il punto di

riferimento normativo internazionale per più di un secolo [In Italia il riferimento è la

legge 633/1941, molto rimaneggiata negli ultimi anni.] Improvvisamente la vecchia

normativa è rimasta spiazzata dalla diffusione della tecnologia digitale, che cancella la

distinzione tra originale e copia, e rende il vecchio diritto d’autore una questione di

accesso e controllo sul flusso di informazioni in 0 e 1. A partire dalla metà degli anni

novanta, si sono susseguiti vari interventi normativi: - 1996, accordi internazionali

dell’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), il cui fine era di

impedire “che i membri del pubblico possano accedere alle opere [protette dal

copyright per le registrazioni sonore e i fonogrammi] da un luogo e tempo scelto

individualmente da costoro”, come recitano sia l’articolo 8 del trattato WIPO sul

copyright sia l’articolo 14 del trattato WIPO sugli spettacoli e i fonogrammi. - 1998,

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) e Sonny Bono Act, emendavano la Digital

Performance Rights in Sound Recordings Act (1995) e riguardavano l’estensione dei

diritti di esclusiva. - 2001: 1° direttiva comunitaria su copyright e diritti connessi nella

società dell’informazione, fu la prima direttiva comunitaria europea su copyright e

diritti connessi nella società dell'informazione - 2004 direttiva 48: riguardo al rispetto

dei diritti di proprietà intellettuale, emendava la direttiva del 2001 - 2007: ulteriore

tentativo di riforma, fallito Il termine si è progressivamente allungato: - Statuto d’Anna e

Copyright Act (1790): 14 anni - 1831: 28 anni - 1909: 56 anni - 1976: 50 anni dalla morte

dell’autore - Sonny Bono Act (1998): 70 anni dalla morte dell’autore Nel frattempo, il

legislatore di Washington ha elaborato il Technology, Education, and Copyright

Harmonization Act (2002), il Family Entertainment and Copyright Act (2005), il

Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act (2008), il Copyright

Cleanup, Clarification, and Corrections Act (2010). I legislatori non hanno tuttora

trovato una vera e propria soluzione: nel 2013 c’è stato un ultimo tentativo (fallito) di

modificare il quadro internazionale attraverso un nuovo trattato, detto ACTA, mentre

all’inizio del 2014 venivano avviate le consultazioni a livello europeo per una nuova

direttiva in materia. La morale didi tutto ciò è su come la tecnologia provochi problemi

giuridici inediti, trasformando vecchie fattispecie o proponendone delle nuove. •

TECNICHE Le tecniche sono il terzo insieme di osservabili dell'impatto giuridico della

quarta rivoluzione che dobbiamo considerare, esse si riferiscono alle tesi kelseniane

che consideravano il diritto come tecnica, in particolar modo come tecnica del

controllo sociale che si attua mediante la minaccia "se A allora B", infatti, uno degli

aspetti rilevanti della rivoluzione tecnologica e del suo impatto sugli ordinamenti

giuridici concerne la crescente inefficacia dell'approccio giuridico nell'ambiente della

rete. Un esempio, può essere lo spamming, ovvero la posta indesiderata che ciascuno

di noi trova nella propria casella di posta elettronica. I legislatori sono intervenuti anche

in questo caso, minacciando pene severissime, basti pensare all'articolo 13 della

direttiva europea 58 del 2002, in materia di comunicazioni elettroniche e privacy,

malgrado la severità delle pene non si può di certo dire che il problema sia stato risolto,

solo di tanto in tanto qualche malfattore viene arrestato, come nel caso di Spamford

Wallace. Ci sono 3 ragioni principali per le quali il tradizionale apparato sanzionatorio

appare spesso inefficace nella rete: • RISULTA DIFFICILE O IMPOSSIBILE IDENTIFICARE

IL RESPONSABILE DELL'ATTO SANZIONATO DALLA LEGGE: ciò non vale solo per i casi

di spamming, furti d'identità digitali o violazioni del copyright, ma anche per i nuovi

scenari della cyber-guerra, come ad esempio, gli attacchi DoS subiti dall'Estonia nel

2007 che paralizzarono la piccola repubblica baltica • INTERNET TRAVALICA I

TRADIZIONALI CONFINI GIURIDICI DEGLI STATI: dato che non è sempre chiaro quale

sia la legge da rispettare, anche perché spesso le leggi nazionali sono in conflitto,

capita anche molto spesso che gli utenti preferiscano seguire le

consuetudini(convinzione che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi

moralmente obbligatorio) e usi della rete, piuttosto che le regole di un legislatore

lontano. La possibilità di scelta tra ordinamenti diversi che, prima di internet era

appannaggio esclusivo delle imprese multinazionali, è stata democratizzata, per tutti

gli utenti • IL MEDIUM SEMBRA GARANTIRE L'IMPUNITÀ: il comando del legislatore fa sì

che in rete non appaiano illeciti comportamenti che invece possono sembrare tali nel

mondo reale o anche perché il navigante d’internet ritiene errata la regola stabilita dal

legislatore in mala fede o ignorante. Sia i legislatori nazionali e internazionali sia le

imprese sono corse ai ripari e hanno affiancato al diritto che minaccia sanzioni

coercitive all’immissione di regole del diritto nella tecnologia stessa. È il caso

dell’autotutela nel settore privato (tecniche protettive DRM per i contenuti sottoposti a

copyright) o della privacy tramite design nel settore pubblico. • ISTITUZIONI L'ultimo

osservabile riguarda i mutamenti istituzionali che sono stati favoriti dalla rivoluzione

tecnologica in corso, come segnalato da Floridi siamo alle prese con una vera e propria

rivoluzione, perché è radicalmente mutato il rapporto che le società umane hanno con

le tecnologie dell'informazione e comunicazione(ICT). L'inizio della storia può essere

fatto risalire al momento in cui gli uomini hanno a cominciato a fare uso della più

basica delle ICT, ovvero la scrittura che ha reso possibile il ricordo dei tempi passati e

cioè la storia stessa. Nel corso dei secoli, le civiltà, benché abbiano fatto uso di ICT,

sono tuttavia dipese da altri tipi di tecnologia, soprattutto, quelle relative alle fonti di

energia o concernenti altre risorse vitali (idriche, minerarie, agro-alimentari, ecc.).

Sebbene il settore delle ICT non sia rimasto inerte, soltanto nei decenni a noi più vicini

che, prima in occidente e poi in oriente, le società sono diventate progressivamente

dipendenti dall’uso delle ICT. Oggi infatti più del 20% dell’aumento del PIL del pianeta è

dipeso da internet, mentre oltre il 50% dei servizi per l’esportazione dipendono oggi

dall’impiego d’ICT. Il potenziale di crescita del mercato interno dei paesi industrializzati

dipenderà quindi quasi esclusivamente dal progresso tecnologico (guadagni di

produttività). Per approfondire il significato di questa dipendenza, torna utile la

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Publisher
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mari3504 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Pagallo Ugo.