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questo lavorio giuridico, occorre modellizzare e formalizzare nozioni fondamentali
impiegate nel campo, come ciò che è dovuto, proibito o permesso, oltre che norme,
diritti e doveri. Si deve distinguere però tra: • REQUISITI ONTOLOGICI: tutti i concetti
rilevanti del settore • VINCOLI ONTOLOGICI: insieme delle regole e limiti secondo cui i
concetti vanno rappresentati Un sistema esperto deve processare l’informazione
giuridica e risolvere i problemi di applicazione della normativa vigente, mediante la
concettualizzazione di classi, relazioni, proprietà e istanze che appartengono a quello
specifico settore. L’interpretazione dei concetti dipende però molto spesso dal
contesto in cui devono essere applicati; per esempio nel settore della protezione dati
personali, non è possibile una completa decontestualizzazione. È però possibile
adottare alcune modalità, come il CICLO GENERATORE DI TEST, proposto da Herbert
Simon, che prevedeva una scomposizione dei progetti in blocchi funzionali, per
generare attraverso il test modi alternativi di risolvere dei problemi e testarli. Si
possono così individuare dei problemi elementari, più facili da risolvere singolarmente;
la loro risoluzione permette di processare sempre più informazione giuridica con cui
sviluppare sistemi sempre più esperti. • ISTITUTI Il secondo insieme di osservabili
concerne due classi di variabili: • NUOVE FATTISPECIE: dell’ordinamento nazionale e
internazionale introdotte per via della rivoluzione tecnologica. Basti solo pensare al
settore penale dove secondo il principio di legalità e il divieto di analogia, i legislatori
hanno dovuto introdurre i reati informatici (introdotti nel 1993), che si concentrano sui
crimini informatici in senso stretto, che sarebbero impensabili senza l’impiego della
tecnologia (es. danneggiamento, frode informatica, accesso abusivo e violazioni della
corrispondenza elettronica, falso informatico) ARTICOLO 25 DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA: ovvero l'articolo 7 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950,
che prevede che nessuno possa essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso. ARTICOLO 14 DELLE DISPOSIZIONI
PRELIMINARI AL CODICE CIVILE ITALIANO: conosciute anche come le "preleggi", che
prevede che leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Bisogna anche considerare il
secondo comma dell'articolo 253 del codice di procedura penale, in particolar modo il
fatto che "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso" abbiano
natura informatica. SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 253 CPP: sono corpo del reato
le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che
ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Come però evidenzia l'avvocato
Blengino, è anche lecito dubitare che si possa definire come crimine informatico la
distruzione di uno smartphone nel corso di una rissa , danneggiando così le
informazioni ,i dati e i programmi in essi contenuti. Infatti, l'attenzione va posta sui reati
necessariamente informatici che sarebbero impensabili senza l'uso della tecnologia,
come ad esempio, la frode informatica, l'accesso abusivo e le violazioni della
corrispondenza elettronica, il falso informatico di cui l'articolo 491 bis del codice
penale. • VECCHI ISTITUTI RIPLASMATI: quando si parla di riplasmare i vecchi istituti,
significa rinnovare, riformare o adattare strutture e organizzazioni già esistenti per
renderle più adatte ai tempi attuali o a nuove esigenze. Come ad esempio, il vecchio
diritto d'autore. COPYRIGHT: - 1709, Regno Unito: introdotto per la prima volta con lo
Statuto d’Anna - 1886, Convenzione di Berna, che ha rappresentato il punto di
riferimento normativo internazionale per più di un secolo [In Italia il riferimento è la
legge 633/1941, molto rimaneggiata negli ultimi anni.] Improvvisamente la vecchia
normativa è rimasta spiazzata dalla diffusione della tecnologia digitale, che cancella la
distinzione tra originale e copia, e rende il vecchio diritto d’autore una questione di
accesso e controllo sul flusso di informazioni in 0 e 1. A partire dalla metà degli anni
novanta, si sono susseguiti vari interventi normativi: - 1996, accordi internazionali
dell’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), il cui fine era di
impedire “che i membri del pubblico possano accedere alle opere [protette dal
copyright per le registrazioni sonore e i fonogrammi] da un luogo e tempo scelto
individualmente da costoro”, come recitano sia l’articolo 8 del trattato WIPO sul
copyright sia l’articolo 14 del trattato WIPO sugli spettacoli e i fonogrammi. - 1998,
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) e Sonny Bono Act, emendavano la Digital
Performance Rights in Sound Recordings Act (1995) e riguardavano l’estensione dei
diritti di esclusiva. - 2001: 1° direttiva comunitaria su copyright e diritti connessi nella
società dell’informazione, fu la prima direttiva comunitaria europea su copyright e
diritti connessi nella società dell'informazione - 2004 direttiva 48: riguardo al rispetto
dei diritti di proprietà intellettuale, emendava la direttiva del 2001 - 2007: ulteriore
tentativo di riforma, fallito Il termine si è progressivamente allungato: - Statuto d’Anna e
Copyright Act (1790): 14 anni - 1831: 28 anni - 1909: 56 anni - 1976: 50 anni dalla morte
dell’autore - Sonny Bono Act (1998): 70 anni dalla morte dell’autore Nel frattempo, il
legislatore di Washington ha elaborato il Technology, Education, and Copyright
Harmonization Act (2002), il Family Entertainment and Copyright Act (2005), il
Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act (2008), il Copyright
Cleanup, Clarification, and Corrections Act (2010). I legislatori non hanno tuttora
trovato una vera e propria soluzione: nel 2013 c’è stato un ultimo tentativo (fallito) di
modificare il quadro internazionale attraverso un nuovo trattato, detto ACTA, mentre
all’inizio del 2014 venivano avviate le consultazioni a livello europeo per una nuova
direttiva in materia. La morale didi tutto ciò è su come la tecnologia provochi problemi
giuridici inediti, trasformando vecchie fattispecie o proponendone delle nuove. •
TECNICHE Le tecniche sono il terzo insieme di osservabili dell'impatto giuridico della
quarta rivoluzione che dobbiamo considerare, esse si riferiscono alle tesi kelseniane
che consideravano il diritto come tecnica, in particolar modo come tecnica del
controllo sociale che si attua mediante la minaccia "se A allora B", infatti, uno degli
aspetti rilevanti della rivoluzione tecnologica e del suo impatto sugli ordinamenti
giuridici concerne la crescente inefficacia dell'approccio giuridico nell'ambiente della
rete. Un esempio, può essere lo spamming, ovvero la posta indesiderata che ciascuno
di noi trova nella propria casella di posta elettronica. I legislatori sono intervenuti anche
in questo caso, minacciando pene severissime, basti pensare all'articolo 13 della
direttiva europea 58 del 2002, in materia di comunicazioni elettroniche e privacy,
malgrado la severità delle pene non si può di certo dire che il problema sia stato risolto,
solo di tanto in tanto qualche malfattore viene arrestato, come nel caso di Spamford
Wallace. Ci sono 3 ragioni principali per le quali il tradizionale apparato sanzionatorio
appare spesso inefficace nella rete: • RISULTA DIFFICILE O IMPOSSIBILE IDENTIFICARE
IL RESPONSABILE DELL'ATTO SANZIONATO DALLA LEGGE: ciò non vale solo per i casi
di spamming, furti d'identità digitali o violazioni del copyright, ma anche per i nuovi
scenari della cyber-guerra, come ad esempio, gli attacchi DoS subiti dall'Estonia nel
2007 che paralizzarono la piccola repubblica baltica • INTERNET TRAVALICA I
TRADIZIONALI CONFINI GIURIDICI DEGLI STATI: dato che non è sempre chiaro quale
sia la legge da rispettare, anche perché spesso le leggi nazionali sono in conflitto,
capita anche molto spesso che gli utenti preferiscano seguire le
consuetudini(convinzione che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi
moralmente obbligatorio) e usi della rete, piuttosto che le regole di un legislatore
lontano. La possibilità di scelta tra ordinamenti diversi che, prima di internet era
appannaggio esclusivo delle imprese multinazionali, è stata democratizzata, per tutti
gli utenti • IL MEDIUM SEMBRA GARANTIRE L'IMPUNITÀ: il comando del legislatore fa sì
che in rete non appaiano illeciti comportamenti che invece possono sembrare tali nel
mondo reale o anche perché il navigante d’internet ritiene errata la regola stabilita dal
legislatore in mala fede o ignorante. Sia i legislatori nazionali e internazionali sia le
imprese sono corse ai ripari e hanno affiancato al diritto che minaccia sanzioni
coercitive all’immissione di regole del diritto nella tecnologia stessa. È il caso
dell’autotutela nel settore privato (tecniche protettive DRM per i contenuti sottoposti a
copyright) o della privacy tramite design nel settore pubblico. • ISTITUZIONI L'ultimo
osservabile riguarda i mutamenti istituzionali che sono stati favoriti dalla rivoluzione
tecnologica in corso, come segnalato da Floridi siamo alle prese con una vera e propria
rivoluzione, perché è radicalmente mutato il rapporto che le società umane hanno con
le tecnologie dell'informazione e comunicazione(ICT). L'inizio della storia può essere
fatto risalire al momento in cui gli uomini hanno a cominciato a fare uso della più
basica delle ICT, ovvero la scrittura che ha reso possibile il ricordo dei tempi passati e
cioè la storia stessa. Nel corso dei secoli, le civiltà, benché abbiano fatto uso di ICT,
sono tuttavia dipese da altri tipi di tecnologia, soprattutto, quelle relative alle fonti di
energia o concernenti altre risorse vitali (idriche, minerarie, agro-alimentari, ecc.).
Sebbene il settore delle ICT non sia rimasto inerte, soltanto nei decenni a noi più vicini
che, prima in occidente e poi in oriente, le società sono diventate progressivamente
dipendenti dall’uso delle ICT. Oggi infatti più del 20% dell’aumento del PIL del pianeta è
dipeso da internet, mentre oltre il 50% dei servizi per l’esportazione dipendono oggi
dall’impiego d’ICT. Il potenziale di crescita del mercato interno dei paesi industrializzati
dipenderà quindi quasi esclusivamente dal progresso tecnologico (guadagni di
produttività). Per approfondire il significato di questa dipendenza, torna utile la