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INTRODUZIONE AL DIRITTO

INTERNAZIONALE PRIVATO

Pietro Franzina (2^ edizione - 2023)

Riassunto realizzato da Davide Angelini

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Parte prima:

Le coordinate della disciplina

Cap. I – OGGETTO E CARATTERI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

PRIVATO

1. Il diritto internazionale privato come diritto relazionale

Esistono nel mondo molti sistemi giuridici. Ogni Stato ha il proprio, fatti di norme, di apparati, di

organi che differiscono (tanto o poco) da quelli degli altri.

Il diritto internazionale privato è lo strumento di cui ogni sistema giuridico si serve per dare

ordine, dal suo punto di vista, a questa diversità, ovviando alle incertezze che la coesistenza di

sistemi differenti altrimenti comporterebbe.

Si immagini che Tizio si affermi proprietario di un immobile sito in Italia e di un dipinto conservato

a Zurigo, lasciatigli dall’amico Caio in forza di un testamento fatto a New York, dove questi

risiedeva. Il regime delle successioni per causa di morte differisce da quello svizzero, come da

quello dello Stato di New York, e le autorità italiane investite di compiti collegate ad una

successione operano secondo regole diverse da quelle a cui obbediscono le autorità svizzere e quelle

di New York. Serve, in queste circostanze, una sorta di mappa che dica a quali autorità gli

interessati possano o debbano rivolgersi per far valere le proprie ragioni o per vedere attuati i propri

diritti, e che dica quale rilievo rivestono, agli occhi di tali autorità, le norme prodotte in sistemi

diversi o le decisioni di autorità straniere. Il diritto internazionale privato si fa carico di questo

compito.

a) L’ordinamento giuridico e il suo rapporto con gli altri ordinamenti

Come detto, ogni Stato ha il suo sistema, modellato più o meno bene sui bisogni della comunità da

esso governata. La vita di ogni comunità, però, è fatto di relazioni personali, economiche, sociali e

culturali che oltrepassano i confini dello Stato. Per cui, nessun sistema giuridico può far finta di non

vedere gli altri sistemi e la traccia lasciata sul reale dalle loro regole e dai provvedimenti delle loro

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autorità.

Il diritto internazionale privato si occupa, appunto, delle relazioni che un sistema giuridico

instaura con la realtà ad esso estranea, cioè con le norme prodotte dalle fonti di altri sistemi e con

l’operato dei relativi organi.

Le regole che compongono il diritto internazionale privato assolvono, in questo senso, una funzione

relazionale. Non creano né definiscono il contenuto di posizioni giuridiche soggettive, come fanno

le norme sostanziali; e non istituiscono né delineano procedimenti, come fanno le norme

processuali. Le norme di diritto internazionale privato sono le “porte” del sistema giuridico a cui

appartengono, i varchi attraverso i quali quest’ultimo si mette in comunicazione con gli altri sistemi

(le loro regole e le decisioni delle relative autorità).

Si prenda ad es. l’art. 25, co. 1, L. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale

privato. Le società e gli altri enti collettivi, vi si dice, «sono disciplinati dalla legge dello Stato nel

cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione». Questa norma non stabilisce

come un ente nasca ed opera (a questo provvedono, nell’ordinamento italiano, le pertinenti

disposizioni del codice civile). La sua funzione è piuttosto quella di indicare se, e quali condizioni,

possano avere rilievo per l’ordinamento italiano le regole che in altri sistemi giuridici disciplinano

la nascita e il funzionamento degli enti collettivi, e dunque, per implicazione, se possano avere

rilievo per l’ordinamento italiano gli stessi enti creati in forza di tali regole e l’attività che essi

svolgono. Ebbene, l’art. 25 L. 218/1995 indica che l’ordinamento italiano, quando si discute

dell’esistenza e del funzionamento di società e altri enti, si apre alle regole dello Stato in cui si è

perfezionato il procedimento di costituzione dell’ente in questione; si dispone a dare rilievo a regole

che appartengono ad altri sistemi (e che sarebbero altrimenti prive di valore per esso), e a fare

propri gli effetti che discendono da quelle regole.

Le norme di diritto internazionale privato non sono le uniche ad assolvere una funzione relazionale.

I rapporti che intercorrono fra i sistemi giuridici statali e l’ordinamento internazionale, ad es., come

quelli che uniscono certi sistemi statali a determinati ordinamenti religiosi, formano l’oggetto di

regole che esulano dal diritto internazionale privato (sono studiate, rispettivamente, nel diritto

internazionale pubblico e nel diritto ecclesiastico). Il diritto internazionale privato è, in questo

senso, un diritto relazionale speciale , perché si occupa solo delle relazioni che un sistema giuridico

statale intrattiene con altri sistemi giuridici egualmente statali, non di altra natura. Ed è speciale

perché opera solo in rapporto a fattispecie comprese nel perimetro del diritto privato (cioè quando si

discorre di famiglia, successioni, diritti reali, obbligazioni, lavoro, società, ecc.) escluse dunque le

situazioni riconducibili primariamente al diritto pubblico.

b) L’esclusivo riferimento ai sistemi giuridici statali…

Dalla prima delle limitazioni appena riferite si evince che il diritto internazionale privato si occupa,

per definizione, di relazioni “orizzontali”, ossia che intercorrono tra “eguali”, cioè fra realtà

giuridiche che si concepiscono come omologhe e pari-ordinate. Il diritto internazionale privato è,

sotto questo aspetto, un diritto di coordinamento e di cooperazione.

Accontentandosi di mettere in comunicazione fra loro i sistemi giuridici statali, il diritto

internazionale privato rischia in realtà di perdere di vista una parte non piccola della vita di

relazione di persone e imprese. Vi sono settori dell’agire umano che sono dominati di fatto da

norme non statali. È il caso della lex sportiva, espressione che designa le regole che disciplinano i

rapporti fra atleti, squadre e federazioni, nonché lo svolgimento delle competizioni sportive e la

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risoluzione delle controversie che ne insorgono. Accostarsi attraverso “lenti statali” a realtà che

esistono accanto agli Stati e la cui fisionomia dipende solo in parte da questi ultimi, comporta il

rischio di coglierne un’immagine distorta.

Si spiega alla luce di questa sfortunata rigidità, l’affermarsi di approcci complementari (e talora

alternativi) al diritto internazionale privato, come quello praticato dai cultori del cd diritto

transnazionale (che non prende le mosse da questo o quell’ordinamento statale, e che studia regole

statali e non statali).

c) …e alle fattispecie di natura privatistica

Il secondo fattore di specialità che definisce il perimetro del diritto internazionale privato, ossia la

sua inerenza all’area privatistica, è figlia dell’epoca in cui la disciplina ha assunto la fisionomia

“moderna” che ancora oggi in larga parte la connota: la seconda metà del XIX secolo. Per i giuristi

dell’epoca, aprirsi verso l’esterno era concepibile solo in ambiti ristretti, quelli rispetto ai quali gli

Stati liberali dell’epoca erano disposti a moderare le rispettive prerogative di imperio: gli spazi

occupati dal diritto privato, per l’appunto.

Questa visione privatistica del diritto internazionale privato si rivela, nei fatti, impraticabile. Si

considerino, ad es., i mercati finanziari: le operazioni che alimentano le dinamiche di quei mercati

sono, di per sé, dei semplici negozi; ma la loro disciplina rispecchia nondimeno delle

preoccupazioni pubblicistiche, che sottendono un più ampio disegno di regolazione del mercato. In

tale ambito, le norme di diritto internazionale privato, pur essendo volte a regolare primariamente

dei rapporti interindividuali, non sono indifferenti agli interessi collettivi in gioco.

È errato, d’altronde, pensare al processo civile, che è forse il più tipico contesto in cui è dato vedere

all’opera le norme di diritto internazionale privato, come ad un luogo deputato unicamente di

attuare degli interessi individuali. Si assiste infatti non di rado, specie di recente, a procedimenti

civili che riguardano vicende di sicuro significato pubblico, destinati a sfociare in provvedimenti

che incidono, indirettamente, su molte persone estranee al processo (ad es. i procedimenti civili nei

confronti di imprese ritenute responsabili di contribuire al riscaldamento globale).

2. I problemi di cui si occupa il diritto internazionale privato

Il diritto internazionale privato affronta quattro grandi problemi: quello della giurisdizione, quello

della legge applicabile, quello dell’efficacia delle decisioni straniere e quello della cooperazione

fra autorità di Stati diversi.

Sorge il problema della giurisdizione quando occorre stabilire se, ed a quali condizioni, le autorità

di un dato stato sono legittimate ad esercitare le funzioni proprie del loro ufficio.

Il problema della legge applicabile consiste nell’individuare il sistema giuridico statale da cui

vanno tratte le norme generali ed astratte deputate a regolare la fattispecie, cioè le norme che

fissano le conseguenze giuridiche ascrivibili agli atti o ai fatti di cui si discute. Le regole che

assolvono questa funzione sono chiamate anche norme sui conflitti di leggi, o semplicemente norme

di conflitto.

Il problema dell’efficacia delle decisioni straniere consiste nel sapere se, e a quali condizioni, le

statuizioni delle autorità di un dato paese siano ammesse a spiegare i loro effetti nell’ordinamento di

un paese diverso.

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Si ha, infine, un problema di cooperazione fra autorità quando va stabilito se le autorità di uno

Stato possono o devono assistere quelle di un altro Stato in relazione ad atti (ad es. l’audizione di un

testimone) che le seconde chiedono siano compiuti sul territorio delle prime.

È normale che la medesima vicenda susciti, in pratica, due o più dei problemi anzidetti.

3. Il campo d’azione del diritto internazionale privato

Il diritto internazionale privato viene in rilievo quando si tratta di fattispecie che, anziché restare

confinate nel chiuso di un unico paese, presentano punti di contatto con la vita di due o più Stati.

Si è soliti distinguere fra situazioni puramente interne e situazioni con elementi di internazionalità.

Il diritto internazionale privato si occupa delle seconde, disinteressandosi delle prime.

L’internazionalità della fattispecie funge allora da innesco della disciplina: una situazione chiama in

causa il diritto internazionale privato solo se presenta un elemento di internazionalità.

In queste pagine, più che affrontare il requisito dell’internazionalità su un piano teorico, è bene

limitarsi a tre spunti pratici per orientarsi in merito ad esso.

a) Il concetto di estraneità

Nel diritto internazionale privato non interessa tanto sapere se una fattispecie sia “internazionale”,

ma preme piuttosto sapere se essa sia “estranea”, cioè se sia collegata per qualche aspetto a paesi

diversi dal particolare paese da cui viene osservata.

La soluzione dei problemi di cui si occupa il diritto internazionale privato è affidata a norme che

variano, in linea di principio, da uno Stato all’altro: esiste un diritto internazionale privato italiano,

che è diverso da quello belga come da quello di Singapore e del Paraguay. Ciascun paese ha il

proprio diritto internazionale privato perché ciascun paese decide da sé come rapportare il proprio

sistema giuridico a quelli altrui.

Di fatto, una situazione interamente collegata ad un unico paese, che dunque non può dirsi di per sé

internazionale, può nondimeno risultare “estranea” quando venga osservata da un paese diverso. Ad

es., se Tizio e Caia, tedeschi, hanno adottato in Germania il piccolo Mevio, pure lui tedesco, e

vivono con lui in Germania, la situazione (considerata in sé stessa) sembrerebbe non suscitare

alcuno dei problemi “relazionali” di cui si interessa il diritto internazionale privato. Se però il

quadro appena descritto viene osservato dall’Italia, ad esempio perché sorge in Italia la questione di

sapere se spetti a Tizio e Caia la rappresentanza di Mevio (magari perché durante una vacanza di

Mevio in Italia sorge la necessità di acquisire il consenso dei genitori per provvedere ad un

intervento medico), la questione (essendo estranea all’Italia) ricade nel raggio d’azione del diritto

internazionale privato: spetta infatti alle norme di diritto internazionale privato italiano stabilire se il

provvedimento tedesco di adozione (fonte del rapporto di filiazione e dunque potere di

rappresentanza di Tizio e Caia rispetto a Mevio) sia efficace in Italia.

b) Variabilità dei fattori capaci di rendere estranea una fattispecie

Il concetto di estraneità si atteggia in modo diverso a seconda di quale sia, di volta in volta, il

problema di diritto internazionale privato da risolvere.

La difficoltà sorgono soprattutto con le norme sulla giurisdizione e quelle sulla legge applicabile. Le

prime dicono in sostanza se e in quali termini le autorità di un paese possano esercitare in una data

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situazione il genere di funzioni di cui sono istituzionalmente investite. Ciò che giustifica il ricorso a

tali norme è la circostanza che quelle funzioni riguardino una persona o una cosa che appaiono per

qualche aspetto estranee al foro (foro=paese a cui appartiene il giudice chiamato a pronunciarsi sul

caso).

Un certo tipo di approccio consiste nel far leva su una caratteristica comune a molte delle norme

sulla giurisdizione e sui conflitti di leggi. Esse usano, per i loro scopi, dei riferimenti geografici.

Assolvono la loro funzione (individuare lo Stato alle cui autorità spetta occuparsi di un dato caso,

identificare la legge da applicare alla sostanza del rapporto) sulla base della localizzazione della

fattispecie, cioè in ragione dello speciale rapporto che la fattispecie intrattiene con un dato luogo. Si

prenda, ad es., la norma di conflitto contenuta nell’art. 51 L. 218/1995: la legge applicabile alla

proprietà e agli altri diritti reali, vi si dice, è quella dello Stato in cui si trova il bene di cui si discute.

L’art. 51 ha vocazione ad applicarsi solo se si discute, in Italia, di beni situati all’estero, mentre non

ha nulla da dire se si discorre di beni localizzati in Italia, ancorchè magari le persone che affermano

un diritto su di essi risiedono all’estero, o sono stranieri

c) Norme applicabili in presenza di specifici elementi di internazionalità

Alcune norme di diritto internazionale privato (per la verità non numerose) indicano quale specifico

elemento di estraneità valga a provocarne la “attivazione”. Se ne trova un esempio in una

convenzione internazionale (che non è più in vigore per l’Italia): la convenzione inter-americana

sulla legge applicabile ai contratti, fatta a Città del Messico nel 1994. L’art. 1 di tale convenzione,

dopo aver indicato che la convenzione si occupa esclusivamente di contratti “internazionali”,

precisa che occorre, a questo fine, che le parti risiedano (o abbiano la loro sede di affari) in Stati

vincolati dalla convenzione o, in alternativa, che il contratto sia collegato sotto il profilo oggettivo a

più di uno di quegli Stati (ad es. in ragione del suo luogo di conclusione e in ragione del luogo di

adempimento di una delle obbligazioni che ne discendono).

4. Il diritto internazionale privato quale componente del diritto del foro

Si è detto che ogni ordinamento giuridico statale possiede proprie regole di diritto internazionale

privato. In quanto regole inserite nell’ordinamento giuridico di quello Stato, esse rispecchiano i

valori che reggono tale ordinamento e gli obiettivi che lo Stato in questione, come ente politico,

mira a realizzare. Dunque, un ordinamento si apre all’esterno perché reputa che, in determinate

circostanze e al ricorrere di certe condizioni, tale apertura contribuisca al soddisfacimento di propri

interessi.

Si capisce, allora, che l’alternativa con cui si confronta lo Stato del foro non è fra l’aprirsi

incondizionatamente ai prodotti giuridici altrui e il negare loro a priori ogni effetto. Le norme di

diritto internazionale privato definiscono non solo il se ma anche il quanto e il come dell’apertura

verso l’esterno. Lo fanno sulla base di una considerazione bilanciata dei vari interessi in gioco,

fissando a questo fine limiti e condizioni.

I rilievi svolti mostrano come l’apertura dell’ordinamento del foro, sospinta dagli interessi dello

stesso Stato del foro, debba per forza fare i conti con i valori che rappresentano l’ossatura del suo

ordinamento: quelli costituzionali.

L’ordinamento italiano riveste, per la Costituzione, un carattere aperto. Non contiene in verità alcun

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esplicito riferimento al diritto internazionale privato, ma varie disposizioni segnalano che la

Costituzione non solo ammette, ma senz’altro promuove il dialogo fra l’ordinamento italiano e le

fonti esterne. Lo si ricava, ad es., dall’art. 11 Cost., laddove dispone che «l’Italia consente, in

condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che

assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». La norma indica la vocazione costituzionale dell’Italia

a prendere parte in modo attivo alla vita di relazione internazionale, con le esigenze che questa

comporta.

In definitiva, si può dire che il diritto internazionale privato trovi nella Costituzione tanto il suo

fondamento quanto i suoi limiti: le sue norme assolvono una funzione coerente con la logica

generale di apertura propria della Costituzione, perseguono i

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher theangel1974 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale privato e processuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Honorati Costanza.
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