vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
RELAZIONI INTERSOGGETTIVE TRA ENTI.
Le RELAZIONI, a differenza dei RAPPORTI, hanno
carattere di STABILITA’ e CONTINUITA’.
In particolare, vi sono 4 RELAZIONI SOGGETTIVE
FONDAMENTALI che corrono tra ENTI
TERRITORIALI e ALTRI ENTI:
STRUMENTALITA’ STRUTTURALE E
1) ORGANIZZATIVA: un primo tipo di relazione
intersoggettiva è quella che fa riferimento alla
STRUMENTALITA’ STRUTTURALE e
ORGANIZZATIVA di un Ente (principale) nei
confronti di un altro Ente (subordinato),
stabilita dalla LEGGE. Questo tipo di relazione
implica che l’ENTE PRINCIPALE disponga di
tutta una serie di POTERI DI INGERENZA
(direttivi, di indirizzo, di vigilanza, di
approvazione di atti e di verifica) nei confronti
dell’ENTE SUBORDINATO, il quale viene ad
assumere una posizione sotto alcuni profili simile
a quella di un ORGANO (es si pensi
all’AZIENDA SPECIALE, che costituisce un
ENTE STRUMENTALE del Comune, o agli Enti
dipendenti dalle Regioni)
FUNZIONALE: rispetto a quella strumentale,
2) questo tipo di relazione fa riferimento ad ENTI
che sono dotati di un MAGGIORE GRADO DI
AUTONOMIA e che NON si trovano in una
situazione di strumentalità organizzativa e
strutturale così marcata come nella prima
ipotesi: si tratta infatti di enti che già di per sé
svolgono un’attività che si presenta come
rilevante per un altro Ente Pubblico Territoriale (in
particolare, lo Stato). In tal caso, la
DIPENDENZA e la STRUMENTALITA’, anche se
comportano comunque l’assoggettamento
dell’ente ad una serie di controlli e
condizionamenti della relativa attività, hanno qui
natura FUNZIONALE (si pensi alla SIAE che
svolge un’attività funzionale per lo Stato, o agli
enti parastatali). Con riferimento al MAGGIORE
GRADO DI AUTONOMIA di cui godono, è
determinato spesso dal fatto che tali enti sono
PREESISTENTI rispetto al loro riconoscimento
come Enti Pubblici.
AUTONOMIA: vi sono poi enti AUTONOMI che
3) non si pongono in relazioni di strumentalità con
lo Stato o con altri Enti Pubblici (si pensi agli enti
che hanno un’autonomia costituzionalmente
garantita, o agli ordini professionali)
INDIPENDENZA: una posizione di più marcata
4) INDIPENDENZA è poi riconosciuta alle
AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
dotate di personalità giuridica. Tale indipendenza
è caratterizzata dal fatto che esse sono sottratte
all’indirizzo politico-amministrativo del Governo.
Come si può notare, il CONTENUTO di queste
RELAZIONI varia da caso a caso, in base al tipo di
POTERE che lo Stato o l’ente territoriale
sovraordinato può esercitare nei confronti dell’altro
ente. In particolare, si ricordano i poteri di:
VIGILANZA: tradizionalmente considerata una
figura organizzatoria caratterizzata da POTERI
DI INGERENZA, in particolare dal CONTROLLO
DI LEGITTIMITA’ effettuato da un soggetto sugli
atti di un altro soggetto. Il suo contenuto però
non si esaurisce solo nel mero controllo ma
ricomprende anche l’ADOZIONE DI ATTI (es.
l’approvazione di bilanci o di delibere
particolarmente importanti dell’Ente vigilato) la
NOMINA DI COMMISSARI STRAORDINARI, lo
SCIOGLIMENTOD EGLI ORGANI DELL’ENTE, il
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ecc.
Quindi, come è evidente, la VIGILANZA è un
POTERE STRUMENTALE che si distingue dal
CONTROLLO, in quanto essa si esplica anche
mediante l’ATTIVITA’ DI AMMINISTRAZIONE
ATTIVA.
DIREZIONE: si caratterizza invece per la
sussistenza di una SITUAZIONE DI
SOVRAORDINAZIONE tra due ENTI
(sovraordinato e subordinato). Tale situazione
però implica il RISPETTO, da parte dell’ENTE
SOVRAORDINATO, di un AMBITO DI
AUTONOMIA dell’ENTE SUBORDINATO. Essa
si estrinseca in tutta una serie di atti, ovvero le
DIRETTIVE, che determinano l’INDIRIZZO
dell’ente subordinato, lasciando però a
quest’ultimo la possibilità di scegliere le
MODALITA’ attraverso cui conseguire gli
OBIETTIVI PREFISSATI.
RAPPORTI INTEROSGGETTIVI TRA ENTI
I RAPPORTI, a differenza delle RELAZIONI, hanno
carattere della TEMPORANEITA’ e
PROVVISORIETA’. Essi sono:
AVVALIMENTO: consiste nell’utilizzo, da parte
1) di un ente, degli UFFICI di un altro ente. Tali
uffici svolgono ATTIVITA’ AUSILIARIE
(preparatoria ed esecutiva) che rimangono
imputate all’ente TITOLARE della FUNZIONE,
senza che vi sia quindi alcuna DEROGA al
regime delle COMPETENZE (si tratta infatti di
una VICENDA INTERNA di CARATTERE
ORGANIZZATIVO).
SOSTITUZIONE: si tratta di un istituto mediante
2) il quale un soggetto (SOSTITUTO) è legittimato
a far valere un DIRITTO o un OBBLIGO o
un’ATTRIBUZIONE che rientra nella sfera di
competenza di un altro soggetto (SOSTITUITO),
operando però in NOME PROPRIO e sotto la
propria RESPONSABILITA’. Le fattispecie
giuridiche che sono connesse all’attività del
soggetto sostituto però vengono IMPUTATE al
SOGGETTO SOSTITUITO. Si pensi, ad esempio,
ad un ente che rimanga inerte omettendo di