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RELAZIONI INTERSOGGETTIVE TRA ENTI.

Le RELAZIONI, a differenza dei RAPPORTI, hanno

carattere di STABILITA’ e CONTINUITA’.

In particolare, vi sono 4 RELAZIONI SOGGETTIVE

FONDAMENTALI che corrono tra ENTI

TERRITORIALI e ALTRI ENTI:

STRUMENTALITA’ STRUTTURALE E

1) ORGANIZZATIVA: un primo tipo di relazione

intersoggettiva è quella che fa riferimento alla

STRUMENTALITA’ STRUTTURALE e

ORGANIZZATIVA di un Ente (principale) nei

confronti di un altro Ente (subordinato),

stabilita dalla LEGGE. Questo tipo di relazione

implica che l’ENTE PRINCIPALE disponga di

tutta una serie di POTERI DI INGERENZA

(direttivi, di indirizzo, di vigilanza, di

approvazione di atti e di verifica) nei confronti

dell’ENTE SUBORDINATO, il quale viene ad

assumere una posizione sotto alcuni profili simile

a quella di un ORGANO (es si pensi

all’AZIENDA SPECIALE, che costituisce un

ENTE STRUMENTALE del Comune, o agli Enti

dipendenti dalle Regioni)

FUNZIONALE: rispetto a quella strumentale,

2) questo tipo di relazione fa riferimento ad ENTI

che sono dotati di un MAGGIORE GRADO DI

AUTONOMIA e che NON si trovano in una

situazione di strumentalità organizzativa e

strutturale così marcata come nella prima

ipotesi: si tratta infatti di enti che già di per sé

svolgono un’attività che si presenta come

rilevante per un altro Ente Pubblico Territoriale (in

particolare, lo Stato). In tal caso, la

DIPENDENZA e la STRUMENTALITA’, anche se

comportano comunque l’assoggettamento

dell’ente ad una serie di controlli e

condizionamenti della relativa attività, hanno qui

natura FUNZIONALE (si pensi alla SIAE che

svolge un’attività funzionale per lo Stato, o agli

enti parastatali). Con riferimento al MAGGIORE

GRADO DI AUTONOMIA di cui godono, è

determinato spesso dal fatto che tali enti sono

PREESISTENTI rispetto al loro riconoscimento

come Enti Pubblici.

AUTONOMIA: vi sono poi enti AUTONOMI che

3) non si pongono in relazioni di strumentalità con

lo Stato o con altri Enti Pubblici (si pensi agli enti

che hanno un’autonomia costituzionalmente

garantita, o agli ordini professionali)

INDIPENDENZA: una posizione di più marcata

4) INDIPENDENZA è poi riconosciuta alle

AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

dotate di personalità giuridica. Tale indipendenza

è caratterizzata dal fatto che esse sono sottratte

all’indirizzo politico-amministrativo del Governo.

Come si può notare, il CONTENUTO di queste

RELAZIONI varia da caso a caso, in base al tipo di

POTERE che lo Stato o l’ente territoriale

sovraordinato può esercitare nei confronti dell’altro

ente. In particolare, si ricordano i poteri di:

VIGILANZA: tradizionalmente considerata una

 figura organizzatoria caratterizzata da POTERI

DI INGERENZA, in particolare dal CONTROLLO

DI LEGITTIMITA’ effettuato da un soggetto sugli

atti di un altro soggetto. Il suo contenuto però

non si esaurisce solo nel mero controllo ma

ricomprende anche l’ADOZIONE DI ATTI (es.

l’approvazione di bilanci o di delibere

particolarmente importanti dell’Ente vigilato) la

NOMINA DI COMMISSARI STRAORDINARI, lo

SCIOGLIMENTOD EGLI ORGANI DELL’ENTE, il

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ecc.

Quindi, come è evidente, la VIGILANZA è un

POTERE STRUMENTALE che si distingue dal

CONTROLLO, in quanto essa si esplica anche

mediante l’ATTIVITA’ DI AMMINISTRAZIONE

ATTIVA.

DIREZIONE: si caratterizza invece per la

 sussistenza di una SITUAZIONE DI

SOVRAORDINAZIONE tra due ENTI

(sovraordinato e subordinato). Tale situazione

però implica il RISPETTO, da parte dell’ENTE

SOVRAORDINATO, di un AMBITO DI

AUTONOMIA dell’ENTE SUBORDINATO. Essa

si estrinseca in tutta una serie di atti, ovvero le

DIRETTIVE, che determinano l’INDIRIZZO

dell’ente subordinato, lasciando però a

quest’ultimo la possibilità di scegliere le

MODALITA’ attraverso cui conseguire gli

OBIETTIVI PREFISSATI.

RAPPORTI INTEROSGGETTIVI TRA ENTI

I RAPPORTI, a differenza delle RELAZIONI, hanno

carattere della TEMPORANEITA’ e

PROVVISORIETA’. Essi sono:

AVVALIMENTO: consiste nell’utilizzo, da parte

1) di un ente, degli UFFICI di un altro ente. Tali

uffici svolgono ATTIVITA’ AUSILIARIE

(preparatoria ed esecutiva) che rimangono

imputate all’ente TITOLARE della FUNZIONE,

senza che vi sia quindi alcuna DEROGA al

regime delle COMPETENZE (si tratta infatti di

una VICENDA INTERNA di CARATTERE

ORGANIZZATIVO).

SOSTITUZIONE: si tratta di un istituto mediante

2) il quale un soggetto (SOSTITUTO) è legittimato

a far valere un DIRITTO o un OBBLIGO o

un’ATTRIBUZIONE che rientra nella sfera di

competenza di un altro soggetto (SOSTITUITO),

operando però in NOME PROPRIO e sotto la

propria RESPONSABILITA’. Le fattispecie

giuridiche che sono connesse all’attività del

soggetto sostituto però vengono IMPUTATE al

SOGGETTO SOSTITUITO. Si pensi, ad esempio,

ad un ente che rimanga inerte omettendo di

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A.A. 2021-2022
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marigii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Saitta Fabio.