Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
Quinta lezione di Diritto penale Pag. 1 Quinta lezione di Diritto penale Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 7.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Quinta lezione di Diritto penale Pag. 6
1 su 7
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Dalla riforma vengono precisati i contorni oggettivi (è una notitia criminis, la rappresentazione

di un fatto caratterizzato da determinatezza e non in verosimiglianza> replicabile nella realtà,

che io posso ricondurre ad una ipotesi incriminatrice> norma penale) e soggettivi (il

nominativo della persona sottoposta alle indagini va iscritto quando, contestualmente

all’iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino indizi a suo carico)> art 335

c.p.p.

Il legislatore ha introdotto una norma (art 335 bis c.p.p.) che prova a contenere gli effetti

negativi di pregiudizio che l’iscrizione di un nome nel registro di reato può determinare.

Inoltre, l'art 110-quater sostiene che la mera iscrizione non vale ma può determinare

pregiudizi nel momento in cui è stata immessa nei confronti del soggetto un’azione penale o

un’ordinanza di custodia cautelare (ciò per tutelare la dignità di una persona che viene

toccata da un’iscrizione nominativa).

Per l’iscrizione delle notizie di reato è stata introdotta una specifica disciplina (ogni qual volta

il ministero non iscriva per tempo i soggetti)> retrodatazione delle iscrizioni. Il meccanismo

attraverso cui viene effettuato questo controllo segue 3 modi differenti:

• avviene per iniziativa dello stesso P.M. (si rende conto di aver commesso un errore,

retrodata)> art 335 comma 1-ter c.p.p.

• avviene per iniziativa del giudice (quando interviene nel corso delle indagini preliminari e si

rende conto che dagli atti in suo possesso il P.M. non ha correttamente iscritto un soggetto,

può interporre questo controllo> officio iudicis)> art 335-ter

• avviene per iniziativa del giudice su istanza dell'indagato/imputato> art 335-quater c.p.p. (il

ritardo è inequivocabile e non giustificato); la decisione può essere contestata dall'indagato o

dal P.M. o parte civile

L'ultimo intervento che riguarda i tempi delle indagini preliminari introduce il principio della

ragionevole durata delle indagini. Qui infatti si annidano le tempistiche eccessive che si

possono evitare. Si tenta attraverso dei meccanismi di contenere i tempi attraverso una

razionalizzazione dei tempi e contenimento della possibilità di proroga + un controllo

giurisdizionale sui tempi delle indagini (ministero). Quali sono quindi i nuovi tempi delle

indagini?> art 405 comma 2 c.p.p. introduce tempi ragionevoli senza bisogno di chiedere

proroghe (possibilità remota):

• 6 mesi per le contravvenzioni (identico)

• 1 anno per i delitti (allungato)

• 1 anni e sei mesi per i delitti di cui all'art 407 comma 2 c.p.p.(allungato)

Al termine il P.M. si dovrebbe determinare. Questi tempi possono essere prorogati> art 406

comma 1 e 2 c.p.p.: “Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice,

quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La

richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la

giustificano. La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non

superiore a sei mesi.”

La proroga sarà quindi possibile per una sola volta, per un tempo di massimo 6 mesi e deve

essere giustificata dalla complessità delle indagini (si indicano le ragioni della richiesta e i

motivi che la giustificano).

Una volta richiesta la proroga, il giudice la può concedere:

• con contraddittorio: per tutti i reati (tranne gravi delitti)

• senza contraddirlo: in caso di gravi delitti, non si vuole scoprire l'esistenza di un'indagine a

carico di qualcuno>

l’indagine resta segreta

I tempi massimi di durata delle indagini sono stabiliti dall'art 407 commi 1 e 3 c.p.p.:

• 1 anno per le contravvenzioni

• 1 anno e dei mesi per i delitti

• 2 anni per i delitti più gravi (art 407 comma 2); riguarda:

○ Riguardalacomplessitàdelleinvestigazioni

Indagini con il compimento degli atti all'estero

Al termine delle indagini preliminari il P.M. esercita 1) l’azione penale e si determina se ha

elementi per procedere o 2) richiede l'archiviazione entro 3 mesi dalla scadenza del termine

ordinario (o se ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari

entro 3 mesi; laddove si tratti di reati i 3 mesi diventano 9). Il P.M. ha un tempo fissato dal

legislatore per determinarsi che è di 3/9 mesi. Questo termine decorre dal termine delle

indagini preliminari; tuttavia ci può essere un'evenienza per cui il P.M. non possa esercitare la

discovery (depositare gli atti). Il P.M. può ottenere dal procuratore (della Corte d'Appello)

un'ulteriore proroga.

LE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO

Il dominus di questa fase è proprio il P.M., che svolge direttamente o tramite la polizia

giudiziaria (ha la sua disponibilità). Si differenzia sulla base delle competenze:

• ratione materie (per materia)

• ratione loci (per territorio)

Il P.M. compie ogni attività (poteri) che ritiene necessaria per determinarsi in ordine

all’esercizio dell'azione penale. Ha anche dei doveri, deve compiere tutto ciò affinché il potere

di punire venga attuato.

Le attività che compie il P.M. possono essere classificata in base a:

• titolarità dell'atto d'indagine (atti diretti> compie direttamente il ministero; atti delegati> il

P.M. li affida tramite una delega alla polizia giudiziaria)

• disciplina dell'atto d'indagine (atti tipici> disciplinati dalla legge; atti atipici> non c’è una

disciplina normativa definita, l'operatore definisce la forma)

• garanzie difensive dell'atto d'indagine (atti garantiti> atti che possono avere un uso

probatorio nella fase del processo e sono coperti da garanzie; atti non garantiti> le garanzie

non vengono osservate)

ATTI GARANTITI

Atti a cui il difensore della persona sottoposta ad indagini ha diritto a prendere parte. Queste

attività vengono divise in:

• atti garantiti con preavviso (art 364 c.p.p.> interrogatorio, ispezione, individuazione di

persone, confronti cui partecipa

la persona sottoposta ad indagine, accertamenti tecnici irripetibili> art 360 c.p.p.)

• atti garantiti senza preavviso (art 365 c.p.p.> perquisizione, sequestri, ispezioni urgenti)

Le garanzie difensive (art 366 c.p.p.) vengono depositate entro 3 giorni dal compimento e

viene avvisato il difensore del deposito. Il P.M. può ritardare ma non oltre 30 giorni.

Gli atti non garantiti non prevedono l'intervento della difesa (es a causa di un atto a sorpresa)>

intercettazioni telefoniche, individuazione di cose o persone (ricognizione del mezzo di

prova), assunzione di informazioni da possibili testimoni.

L'INFORMAZIONE DI GARANZIA

Per lo svolgimento degli atti difensivi il P.M. deve preparare il suo compimento attraverso

l'invio di un'informazione di garanzia. Il suo scopo è garantire la nomina e l’intervento del

difensore (è un diritto, non un obbligo). La legge 114/2024 (riforma Nordio) ha riscritto l’art 369

c.p.p. specificando che la funzione assegnata è l'esercizio di difesa (=a tutela del diritto di

difesa). La riforma Nordio ha ritoccato la norma con riguardo a:

• i contenuti

○ descrizionesommariadelfatto

data e luogo del fatto ○ normedileggeviolate

invito alla nomina di un difensore (contenuto qualificante) • le modalità di comunicazione

○ idestinatari>personasottopostaalleindaginiepersonaoffesa

○ l’autoritàtenutaall'invio>pubblicoministero

○ tempidell'invio>quandol'attogarantitovienecompiuto

formadellanotificazione>medianteufficialegiudiziario(art146c.p.p.);neicasid'urgenzalapolizia

giudiziaria

darà notifica, si garantisce riservatezza

èvietatalapubblicazionefinoalterminedelleindaginipreliminari(situtelal’immaginedichiriceve

l’informazione di garanzia)

L’informazione sul diritto di difesa (art 369-bis c.p.p.) enuncia che le indagini non si possono

concludere senza che ci sia un difensore che affianchi la persona sottoposta ad esse. Con

questa informazione si assicura l’assistenza difensiva nelle indagini mediante la nomina di un

difensore d’ufficio (nel caso di limitate disponibilità economiche, vi provvede lo Stato). Inoltre,

da informazioni sulle facoltà difensive che possono essere esercitate. Vi è un obbligo di

comunicazione da parte del solo P.M. (pena nullità degli atti successivi).

ACCERTAMENTI TECNICI IRRIPETIBILI (art 360 c.p.p.)

Tra gli atti garantiti che il P.M. può compiere durante le indagini preliminari troviamo gli

accertamenti tecnici irripetibili. Sono atti tipici garantiti e consistono in un’attività a cui si

ricorre quando è necessario acquisire conoscenze su temi che richiedono specifiche

competenze di natura tecnica, artistica o scientifica> consulente tecnico.

• Art 360 c.p.p.> atto non rinviabile (quando l'accertamento ha ad oggetto persone, cose o

luoghi soggetti a modificazione non evitabile)

• Art 117 disp. att. c.p.p.> atto irripetibile (è lo stesso accertamento a modificare in maniera

irreversibile l’oggetto su cui l'accertamento cade)

Il P.M. segue degli step per il compimento dell’accertamento tecnico irripetibile. Innanzitutto,

si devono mettere in condizione gli interessati di intervento (diritto di intervento) che possono

nominare un proprio difensore e un proprio consulente. Al contrario, il perito (come il giudice,

adempie con imparzialità al proprio incarico) è l'organo esperto tecnico che garantisce

l’effettuazione di un determinato accertamento nell’interesse della giustizia (è nominato dal

giudice). Il P.M. può non tenere in considerazione gli elementi portati dalla difesa solo nel

caso in cui l’urgenza di provvedere comprometterebbe l’accertamento. Se il P.M. ha dichiarato

urgente l’accertamento quando non lo era, questo è inutilizzabile nel dibattimento.

ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI (sommarie> attività a valenza endofasica); art 362 c.p.p.

È un'attività tipica disciplinata dalla legge ma non garantita. Nel corso del tempo la disciplina

è stata più fedele a ciò che è stato compiuto (fotografare tutta l'attività). È possibile utilizzare

la fono-registrazione. Inoltre, alla testimonianza si applicano determinate disposizioni (art

197-203 c.p.p.). Nell'ambito dell'investigazione (art 391-bis) anche l'avvocato della difesa può

svolgere attività investigativa assumendo informazioni utili dai soggetti interessati. Il P.M. deve

depos

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher S3l3n3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Piergallini Carlo.