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Dalla riforma vengono precisati i contorni oggettivi (è una notitia criminis, la rappresentazione
di un fatto caratterizzato da determinatezza e non in verosimiglianza> replicabile nella realtà,
che io posso ricondurre ad una ipotesi incriminatrice> norma penale) e soggettivi (il
nominativo della persona sottoposta alle indagini va iscritto quando, contestualmente
all’iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino indizi a suo carico)> art 335
c.p.p.
Il legislatore ha introdotto una norma (art 335 bis c.p.p.) che prova a contenere gli effetti
negativi di pregiudizio che l’iscrizione di un nome nel registro di reato può determinare.
Inoltre, l'art 110-quater sostiene che la mera iscrizione non vale ma può determinare
pregiudizi nel momento in cui è stata immessa nei confronti del soggetto un’azione penale o
un’ordinanza di custodia cautelare (ciò per tutelare la dignità di una persona che viene
toccata da un’iscrizione nominativa).
Per l’iscrizione delle notizie di reato è stata introdotta una specifica disciplina (ogni qual volta
il ministero non iscriva per tempo i soggetti)> retrodatazione delle iscrizioni. Il meccanismo
attraverso cui viene effettuato questo controllo segue 3 modi differenti:
• avviene per iniziativa dello stesso P.M. (si rende conto di aver commesso un errore,
retrodata)> art 335 comma 1-ter c.p.p.
• avviene per iniziativa del giudice (quando interviene nel corso delle indagini preliminari e si
rende conto che dagli atti in suo possesso il P.M. non ha correttamente iscritto un soggetto,
può interporre questo controllo> officio iudicis)> art 335-ter
• avviene per iniziativa del giudice su istanza dell'indagato/imputato> art 335-quater c.p.p. (il
ritardo è inequivocabile e non giustificato); la decisione può essere contestata dall'indagato o
dal P.M. o parte civile
L'ultimo intervento che riguarda i tempi delle indagini preliminari introduce il principio della
ragionevole durata delle indagini. Qui infatti si annidano le tempistiche eccessive che si
possono evitare. Si tenta attraverso dei meccanismi di contenere i tempi attraverso una
razionalizzazione dei tempi e contenimento della possibilità di proroga + un controllo
giurisdizionale sui tempi delle indagini (ministero). Quali sono quindi i nuovi tempi delle
indagini?> art 405 comma 2 c.p.p. introduce tempi ragionevoli senza bisogno di chiedere
proroghe (possibilità remota):
• 6 mesi per le contravvenzioni (identico)
• 1 anno per i delitti (allungato)
• 1 anni e sei mesi per i delitti di cui all'art 407 comma 2 c.p.p.(allungato)
Al termine il P.M. si dovrebbe determinare. Questi tempi possono essere prorogati> art 406
comma 1 e 2 c.p.p.: “Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice,
quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La
richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la
giustificano. La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non
superiore a sei mesi.”
La proroga sarà quindi possibile per una sola volta, per un tempo di massimo 6 mesi e deve
essere giustificata dalla complessità delle indagini (si indicano le ragioni della richiesta e i
motivi che la giustificano).
Una volta richiesta la proroga, il giudice la può concedere:
• con contraddittorio: per tutti i reati (tranne gravi delitti)
• senza contraddirlo: in caso di gravi delitti, non si vuole scoprire l'esistenza di un'indagine a
carico di qualcuno>
l’indagine resta segreta
I tempi massimi di durata delle indagini sono stabiliti dall'art 407 commi 1 e 3 c.p.p.:
• 1 anno per le contravvenzioni
• 1 anno e dei mesi per i delitti
• 2 anni per i delitti più gravi (art 407 comma 2); riguarda:
○ Riguardalacomplessitàdelleinvestigazioni
Indagini con il compimento degli atti all'estero
Al termine delle indagini preliminari il P.M. esercita 1) l’azione penale e si determina se ha
elementi per procedere o 2) richiede l'archiviazione entro 3 mesi dalla scadenza del termine
ordinario (o se ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari
entro 3 mesi; laddove si tratti di reati i 3 mesi diventano 9). Il P.M. ha un tempo fissato dal
legislatore per determinarsi che è di 3/9 mesi. Questo termine decorre dal termine delle
indagini preliminari; tuttavia ci può essere un'evenienza per cui il P.M. non possa esercitare la
discovery (depositare gli atti). Il P.M. può ottenere dal procuratore (della Corte d'Appello)
un'ulteriore proroga.
LE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO
Il dominus di questa fase è proprio il P.M., che svolge direttamente o tramite la polizia
giudiziaria (ha la sua disponibilità). Si differenzia sulla base delle competenze:
• ratione materie (per materia)
• ratione loci (per territorio)
Il P.M. compie ogni attività (poteri) che ritiene necessaria per determinarsi in ordine
all’esercizio dell'azione penale. Ha anche dei doveri, deve compiere tutto ciò affinché il potere
di punire venga attuato.
Le attività che compie il P.M. possono essere classificata in base a:
• titolarità dell'atto d'indagine (atti diretti> compie direttamente il ministero; atti delegati> il
P.M. li affida tramite una delega alla polizia giudiziaria)
• disciplina dell'atto d'indagine (atti tipici> disciplinati dalla legge; atti atipici> non c’è una
disciplina normativa definita, l'operatore definisce la forma)
• garanzie difensive dell'atto d'indagine (atti garantiti> atti che possono avere un uso
probatorio nella fase del processo e sono coperti da garanzie; atti non garantiti> le garanzie
non vengono osservate)
ATTI GARANTITI
Atti a cui il difensore della persona sottoposta ad indagini ha diritto a prendere parte. Queste
attività vengono divise in:
• atti garantiti con preavviso (art 364 c.p.p.> interrogatorio, ispezione, individuazione di
persone, confronti cui partecipa
la persona sottoposta ad indagine, accertamenti tecnici irripetibili> art 360 c.p.p.)
• atti garantiti senza preavviso (art 365 c.p.p.> perquisizione, sequestri, ispezioni urgenti)
Le garanzie difensive (art 366 c.p.p.) vengono depositate entro 3 giorni dal compimento e
viene avvisato il difensore del deposito. Il P.M. può ritardare ma non oltre 30 giorni.
Gli atti non garantiti non prevedono l'intervento della difesa (es a causa di un atto a sorpresa)>
intercettazioni telefoniche, individuazione di cose o persone (ricognizione del mezzo di
prova), assunzione di informazioni da possibili testimoni.
L'INFORMAZIONE DI GARANZIA
Per lo svolgimento degli atti difensivi il P.M. deve preparare il suo compimento attraverso
l'invio di un'informazione di garanzia. Il suo scopo è garantire la nomina e l’intervento del
difensore (è un diritto, non un obbligo). La legge 114/2024 (riforma Nordio) ha riscritto l’art 369
c.p.p. specificando che la funzione assegnata è l'esercizio di difesa (=a tutela del diritto di
difesa). La riforma Nordio ha ritoccato la norma con riguardo a:
• i contenuti
○ descrizionesommariadelfatto
○
data e luogo del fatto ○ normedileggeviolate
invito alla nomina di un difensore (contenuto qualificante) • le modalità di comunicazione
○ idestinatari>personasottopostaalleindaginiepersonaoffesa
○ l’autoritàtenutaall'invio>pubblicoministero
○ tempidell'invio>quandol'attogarantitovienecompiuto
○
formadellanotificazione>medianteufficialegiudiziario(art146c.p.p.);neicasid'urgenzalapolizia
giudiziaria
darà notifica, si garantisce riservatezza
○
èvietatalapubblicazionefinoalterminedelleindaginipreliminari(situtelal’immaginedichiriceve
l’informazione di garanzia)
L’informazione sul diritto di difesa (art 369-bis c.p.p.) enuncia che le indagini non si possono
concludere senza che ci sia un difensore che affianchi la persona sottoposta ad esse. Con
questa informazione si assicura l’assistenza difensiva nelle indagini mediante la nomina di un
difensore d’ufficio (nel caso di limitate disponibilità economiche, vi provvede lo Stato). Inoltre,
da informazioni sulle facoltà difensive che possono essere esercitate. Vi è un obbligo di
comunicazione da parte del solo P.M. (pena nullità degli atti successivi).
ACCERTAMENTI TECNICI IRRIPETIBILI (art 360 c.p.p.)
Tra gli atti garantiti che il P.M. può compiere durante le indagini preliminari troviamo gli
accertamenti tecnici irripetibili. Sono atti tipici garantiti e consistono in un’attività a cui si
ricorre quando è necessario acquisire conoscenze su temi che richiedono specifiche
competenze di natura tecnica, artistica o scientifica> consulente tecnico.
• Art 360 c.p.p.> atto non rinviabile (quando l'accertamento ha ad oggetto persone, cose o
luoghi soggetti a modificazione non evitabile)
• Art 117 disp. att. c.p.p.> atto irripetibile (è lo stesso accertamento a modificare in maniera
irreversibile l’oggetto su cui l'accertamento cade)
Il P.M. segue degli step per il compimento dell’accertamento tecnico irripetibile. Innanzitutto,
si devono mettere in condizione gli interessati di intervento (diritto di intervento) che possono
nominare un proprio difensore e un proprio consulente. Al contrario, il perito (come il giudice,
adempie con imparzialità al proprio incarico) è l'organo esperto tecnico che garantisce
l’effettuazione di un determinato accertamento nell’interesse della giustizia (è nominato dal
giudice). Il P.M. può non tenere in considerazione gli elementi portati dalla difesa solo nel
caso in cui l’urgenza di provvedere comprometterebbe l’accertamento. Se il P.M. ha dichiarato
urgente l’accertamento quando non lo era, questo è inutilizzabile nel dibattimento.
ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI (sommarie> attività a valenza endofasica); art 362 c.p.p.
È un'attività tipica disciplinata dalla legge ma non garantita. Nel corso del tempo la disciplina
è stata più fedele a ciò che è stato compiuto (fotografare tutta l'attività). È possibile utilizzare
la fono-registrazione. Inoltre, alla testimonianza si applicano determinate disposizioni (art
197-203 c.p.p.). Nell'ambito dell'investigazione (art 391-bis) anche l'avvocato della difesa può
svolgere attività investigativa assumendo informazioni utili dai soggetti interessati. Il P.M. deve
depos