Riforma delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato
Dalla riforma vengono precisati i contorni oggettivi (è una notitia criminis, la rappresentazione di un fatto caratterizzato da determinatezza e non in verosimiglianza, replicabile nella realtà, che io posso ricondurre ad una ipotesi incriminatrice, norma penale) e soggettivi (il nominativo della persona sottoposta alle indagini va iscritto quando, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino indizi a suo carico) come da art. 335 c.p.p.
Il legislatore ha introdotto una norma (art. 335 bis c.p.p.) che prova a contenere gli effetti negativi di pregiudizio che l’iscrizione di un nome nel registro di reato può determinare. Inoltre, l'art. 110-quater sostiene che la mera iscrizione non vale ma può determinare pregiudizi nel momento in cui è stata immessa nei confronti del soggetto un’azione penale o un’ordinanza di custodia cautelare (ciò per tutelare la dignità di una persona che viene toccata da un’iscrizione nominativa).
Disciplina dell'iscrizione delle notizie di reato
Per l’iscrizione delle notizie di reato è stata introdotta una specifica disciplina nel caso in cui il ministero non iscriva per tempo i soggetti, con la retrodatazione delle iscrizioni. Il meccanismo attraverso cui viene effettuato questo controllo segue tre modi differenti:
- Avviene per iniziativa dello stesso P.M. (si rende conto di aver commesso un errore, retrodata) come da art. 335 comma 1-ter c.p.p.
- Avviene per iniziativa del giudice (quando interviene nel corso delle indagini preliminari e si rende conto che dagli atti in suo possesso il P.M. non ha correttamente iscritto un soggetto, può interporre questo controllo) come da officio iudicis, art. 335-ter.
- Avviene per iniziativa del giudice su istanza dell'indagato/imputato come da art. 335-quater c.p.p. (il ritardo è inequivocabile e non giustificato); la decisione può essere contestata dall'indagato o dal P.M. o parte civile.
Durata delle indagini preliminari
L'ultimo intervento che riguarda i tempi delle indagini preliminari introduce il principio della ragionevole durata delle indagini. Qui infatti si annidano le tempistiche eccessive che si possono evitare. Si tenta attraverso dei meccanismi di contenere i tempi attraverso una razionalizzazione dei tempi e contenimento della possibilità di proroga e un controllo giurisdizionale sui tempi delle indagini (ministero).
Quali sono quindi i nuovi tempi delle indagini? L'art. 405 comma 2 c.p.p. introduce tempi ragionevoli senza bisogno di chiedere proroghe (possibilità remota):
- 6 mesi per le contravvenzioni (identico)
- 1 anno per i delitti (allungato)
- 1 anno e sei mesi per i delitti di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p. (allungato)
Al termine il P.M. si dovrebbe determinare. Questi tempi possono essere prorogati come da art. 406 comma 1 e 2 c.p.p.: “Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano. La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.”
La proroga sarà quindi possibile per una sola volta, per un tempo di massimo 6 mesi e deve essere giustificata dalla complessità delle indagini (si indicano le ragioni della richiesta e i motivi che la giustificano). Una volta richiesta la proroga, il giudice la può concedere:
- Con contraddittorio: per tutti i reati (tranne gravi delitti)
- Senza contraddittorio: in caso di gravi delitti, non si vuole scoprire l'esistenza di un'indagine a carico di qualcuno, l’indagine resta segreta
Tempi massimi di durata delle indagini
I tempi massimi di durata delle indagini sono stabiliti dall'art. 407 commi 1 e 3 c.p.p.:
- 1 anno per le contravvenzioni
- 1 anno e dei mesi per i delitti
- 2 anni per i delitti più gravi (art. 407 comma 2); riguarda la complessità delle investigazioni e indagini con il compimento degli atti all'estero
Al termine delle indagini preliminari il P.M. esercita 1) l’azione penale e si determina se ha elementi per procedere o 2) richiede l'archiviazione entro 3 mesi dalla scadenza del termine ordinario (o se ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari entro 3 mesi; laddove si tratti di reati i 3 mesi diventano 9). Il P.M. ha un tempo fissato dal legislatore per determinarsi che è di 3/9 mesi. Questo termine decorre dal termine delle indagini preliminari; tuttavia ci può essere un'evenienza per cui il P.M. non possa esercitare la discovery (depositare gli atti). Il P.M. può ottenere dal procuratore (della Corte d'Appello) un'ulteriore proroga.
Le indagini del pubblico ministero
Il dominus di questa fase è proprio il P.M., che svolge direttamente o tramite la polizia giudiziaria (ha la sua disponibilità). Si differenzia sulla base delle competenze:
- Ratione materiae (per materia)
- Ratione loci (per territorio)
Il P.M. compie ogni attività (poteri) che ritiene necessaria per determinarsi in ordine all’esercizio dell'azione penale. Ha anche dei doveri, deve compiere tutto ciò affinché il potere di punire venga attuato.
Attività del pubblico ministero
Le attività che compie il P.M. possono essere classificate in base a:
- Titolarità dell'atto d'indagine (atti diretti: compie direttamente il ministero; atti delegati: il P.M. li affida tramite una delega alla polizia giudiziaria)
- Disciplina dell'atto d'indagine (atti tipici: disciplinati dalla legge; atti atipici: non c’è una disciplina normativa definita, l'operatore definisce la forma)
- Garanzie difensive dell'atto d'indagine (atti garantiti: atti che possono avere un uso probatorio nella fase del processo e sono coperti da garanzie; atti non garantiti: le garanzie non vengono osservate)
Atti garantiti
Atti a cui il difensore della persona sottoposta ad indagini ha diritto a prendere parte. Queste attività vengono divise in:
- Atti garantiti con preavviso (art. 364 c.p.p.: interrogatorio, ispezione, individuazione di persone, confronti cui partecipa la persona sottoposta ad indagine, accertamenti tecnici irripetibili: art. 360 c.p.p.)
- Atti garantiti senza preavviso (art. 365 c.p.p.: perquisizione, sequestri, ispezioni urgenti)
Le garanzie difensive (art. 366 c.p.p.) vengono depositate entro 3 giorni dal compimento e viene avvisato il difensore del deposito. Il P.M. può ritardare ma non oltre 30 giorni.
Gli atti non garantiti non prevedono l'intervento della difesa (es. a causa di un atto a sorpresa): intercettazioni telefoniche, individuazione di cose o persone (ricognizione del mezzo di prova), assunzione di informazioni da possibili testimoni.
L'informazione di garanzia
Per lo svolgimento degli atti difensivi il P.M. deve preparare il suo compimento attraverso l'invio di un'informazione di garanzia. Il suo scopo è garantire la nomina e l’intervento del difensore (è un diritto, non un obbligo). La legge 114/2024 (riforma Nordio) ha riscritto l’art. 369 c.p.p. specificando che la funzione assegnata è l'esercizio di difesa (a tutela del diritto di difesa). La riforma Nordio ha ritoccato la norma con riguardo a:
- I contenuti: descrizione sommaria del fatto, data e luogo del fatto, norme di legge violate, invito alla nomina di un difensore (contenuto qualificante)
- Le modalità di comunicazione: destinatari (persona sottoposta alle indagini e persona offesa), autorità tenuta all'invio (pubblico ministero), tempi dell'invio (quando l'atto garantito viene compiuto), forma della notificazione (mediante ufficiale giudiziario: art. 146 c.p.p.); nei casi d'urgenza la polizia giudiziaria darà notifica, si garantisce riservatezza
- È vietata la pubblicazione fino al termine delle indagini preliminari (si tutela l’immagine di chi riceve l’informazione di garanzia)
L’informazione sul diritto di difesa (art. 369-bis c.p.p.) enuncia che le indagini non si possono concludere senza che ci sia un difensore che affianchi la persona sottoposta ad esse. Con questa informazione si assicura l’assistenza difensiva nelle indagini mediante la nomina di un difensore d’ufficio (nel caso di limitate disponibilità economiche, vi provvede lo Stato). Inoltre, da informazioni sulle facoltà difensive che possono essere esercitate. Vi è un obbligo di comunicazione da parte del solo P.M. (pena nullità degli atti successivi).
Accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.)
Tra gli atti garantiti che il P.M. può compiere durante le indagini preliminari troviamo gli accertamenti tecnici irripetibili. Sono atti tipici garantiti e consistono in un’attività a cui si ricorre quando è necessario acquisire conoscenze su temi che richiedono specifiche competenze di natura tecnica, artistica o scientifica: consulente tecnico.
- Art. 360 c.p.p.: atto non rinviabile (quando l'accertamento ha ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazione non evitabile)
- Art. 117 disp. att. c.p.p.: atto irripetibile (è lo stesso accertamento a modificare in maniera irreversibile l’oggetto su cui l'accertamento cade)
Il P.M. segue degli step per il compimento dell’accertamento tecnico irripetibile. Innanzitutto, si devono mettere in condizione gli interessati di intervento (diritto di intervento) che possono nominare un proprio difensore e un proprio consulente. Al contrario, il perito (come il giudice, adempie con imparzialità al proprio incarico) è l'organo esperto tecnico che garantisce l’effettuazione di un determinato accertamento nell’interesse della giustizia (è nominato dal giudice). Il P.M. può non tenere in considerazione gli elementi portati dalla difesa solo nel caso in cui l’urgenza di provvedere comprometterebbe l’accertamento. Se il P.M. ha dichiarato urgente l’accertamento quando non lo era, questo è inutilizzabile nel dibattimento.
Assunzione di informazioni
Sommarie attività a valenza endofasica; art. 362 c.p.p. È un'attività tipica disciplinata dalla legge ma non garantita. Nel corso del tempo la disciplina è stata più fedele a ciò che è stato compiuto (fotografare tutta l'attività). È possibile utilizzare la fono-registrazione. Inoltre, alla testimonianza si applicano determinate disposizioni (art. 197-203 c.p.p.). Nell'ambito dell'investigazione (art. 391-bis) anche l'avvocato della difesa può svolgere attività investigativa assumendo informazioni utili dai soggetti interessati.
Il P.M. deve deporre le informazioni raccolte.
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