Il modello processuale INQUISITORIO medievale
Il modello processuale inquisitorio era descritto nella compilazione
giustinianea e quindi era stato studiato dai Glossatori.
Tuttavia, un forte impulso al suo impiego e alla progressiva affermazione del
rito inquisitorio come un sistema processuale alternativo a quello accusatorio è da
ricercarsi nelle decisioni assunte dal IV Concilio lateranense del 1215 convocato
da Innocenzo III.
Lo scopo perseguito da Innocenzo III e dal IV Concilio lateranense era quello
di modificare le modalità di svolgimento dei processi nelle corti ecclesiastiche per
conseguire lo scopo di
- attuare un maggiore controllo gerarchico e centralizzato sullo svolgimento
dei processi, l’efficienza nell’emettere le sentenze,
- migliorare dei tribunali rendendo i
processi più veloci e aumentando la fiducia degli ecclesiastici e dei laici in
decisioni giuste.
Vennero, quindi, fissate alcune importanti regole concernenti
l’amministrazione della giustizia nei tribunali ecclesiastici:
- il processo penale canonico era una procedura condotta per iniziativa del
giudice istruttore e la presenza di un querelante o di un accusatore di altro tipo
non era sempre e comunque necessaria;
- il clero non poteva assistere ai processi che riguardavano reati commessi con
spargimento di sangue;
non si potevano usare le ordalie né tollerarne l’uso;
-
- tutti gli atti del processo dovevano essere redatti per iscritto, perché la scrittura
consentiva di esercitare il controllo delle autorità giudiziarie centrali su quelle
locali.
- fu introdotta la distinzione fra inquisizione generale e inquisizione speciale.
–
L’inquisizione generale la fase iniziale del processo inquisitorio - non era
necessariamente rivolta contro una persona specifica, perché spesso non si sapeva
con certezza chi potesse essere il reo. Inoltre, questa prima fase era “informale”,
consumazione
nel senso che iniziava quando fosse giunta la notizia dell’avvenuta
anche se non si fosse conosciuta l’identità del colpevole:
di un reato, questa pima
fase del processo, infatti, serviva proprio a scoprire chi fossero le persone
“infamate”, cioè sospettate di essere gli autori del reato.
Quando da tale fase di inquisizione generale fosse emerso chi erano i
“diffamati”, costoro sarebbero stati citati in giudizio e formalmente imputati: in
tal modo si sarebbe aperta la 2 fase del processo - la inquisizione speciale - rivolta
ad accertare se gli imputati fossero colpevoli o meno.
Mentre fra Duecento e Trecento il diritto canonico si evolveva in questo senso,
nei Comuni italiani il rito accusatorio era ancora la forma processuale ordinaria
e il giudice non poteva procedere ex officio, cioè in assenza di una querela o di
una denuncia.
Tuttavia, con il passare del tempo, molti Statuti comunali iniziarono a
l’arbitrium
concedere al podestà e ai giudici inquirendi, cioè il potere di decidere
arbitrariamente se iniziare le indagini e aprire quindi il processo per un certo
numero di reati, di solito i reati pubblici-ordinari (cioè i crimini) più gravi.
In seguito, il catalogo dei reati perseguibili ex officio si allungò fino a
ricomprendere tutti i reati: venne cioè concesso ai giudici il potere di decidere se
attendere l’iniziativa di parte (e in mancanza non iniziare il processo) o se
esercitare l’azione penale ex officio sempre e comunque.
dell’esercizio d’ufficio dell’azione penale
Questo aspetto da parte dei giudici
cittadini è il primo importante dato che certifica come il modello processuale
inquisitorio si sia progressivamente imposto anche nei Comuni, prima
affiancando il modello accusatorio (in modo che era possibile scegliere se
procedere con l’uno o con l’altro rito) e poi diventando il modello prevalente a
scapito di quello accusatorio.
Il sempre più frequente avvio dei processi ex officio implicava a sua volta un
aumento dell’importanza del ruolo svolto dal giudice pubblico e della funzione
pubblica del processo, facendo passare in secondo piano il ruolo del
contraddittorio fra accusa e difesa e allo stesso tempo ponendo in secondo piano
il profilo della vittima. scavalcata dall’iniziativa
La cosiddetta parte attrice (od attore) era ex officio
avviata dal giudice sulla scorta della rilevanza assunta dal reato commesso.
Tutto ciò era la conseguenza del fatto che lo Stato (i Comuni, in questo caso)
estendere il raggio d’azione del loro intervento
volevano nei rapporti fra i
privati in modo sempre più massiccio ed esaustivo, aumentando la produzione di
norme (le regole statutarie) che indicavano:
1) i comportamenti penalmente rilevanti (quali condotte dovessero assurgere al
rango di reato per il bene della collettività e della esistenza del Comune stesso);
2) quali fossero le pene applicabili;
3) quali fosse la procedura da seguire per accertare se fosse stato realmente
commesso un reato e chi ne fosse il colpevole.
della
Per i Comuni l’amministrazione giustizia penale era sempre più un mezzo
di governo della comunità, da non lasciare alla sola iniziativa delle vittime:
l’ordine pubblico
garantire era sempre di più una questione di credibilità del
potere politico cittadino e la buona amministrazione della giustizia diveniva
un criterio di misurazione dell’efficacia del potere di governo.
sempre più
Di conseguenza, la giustizia non era più percepita come un fatto tra privati:
perseguire un reato diventava un officium, un dovere, delle autorità pubbliche,
perchè il reato era un danno commesso non solo nei confronti di un individuo ma
anche della pace sociale: il reo offendeva non solo la vittima ma anche la comunità
intera; i reati non potevano restare impuniti, perché la vittima doveva ottenere una
giusta vendetta, ma allo stesso tempo la società era interessata al ristabilimento
dell’ordine pubblico violato; la pena inferta equivaleva a un risarcimento
comminato non solo a favore della vittima ma anche della collettività e della pace
sociale violata.
La dottrina e giuristi medievali dovettero tener conto di questo cambio di
prospettiva.
Uno dei più famosi giuristi penalisti del Trecento, Alberto Gandino, affermò
nel suo Tractatus de maleficiis che era ormai consuetudine dei suoi tempi che i
giudici dei Comuni procedessero ex officio per tutti i reati.
le ragioni per preferire il modello dell’inquisizione
Lo stesso Gandino riportava
a quello dell’accusa (accusatorio):
(inquisitorio) rispetto
1) i “malefici” (i reati) non dovevano rimanere impuniti: con il processo
c’erano
accusatorio si arrivava raramente a tale risultato, perchè gli avvocati, le
formalità procedurali, i lunghi esami dei testimoni che allungavano i tempi e
complicavano la raccolta delle prove;
l’accusatore rivolgeva
2) nel rito accusatorio spesso accuse calunniose, oppure
iniziava la causa per motivi personali che però non lo inducevano poi ad arrivare
sino alla conclusione e alla scoperta della verità; invece, nel rito inquisitorio se
l’accusatore dall’accusa,
avesse desistito il giudice avrebbe potuto decidere di
proseguire il processo;
3) nel rito inquisitorio erano minori le formalità e le regole processuali da
seguire a pena di nullità degli atti; era un semplice “arbitro” dello scontro fra
4) nel rito inquisitorio il giudice non
le parti, ma forniva un contributo essenziale alla scoperta dei crimini e alla loro
punizione dirigendo personalmente le indagini e andando alla ricerca di ogni tipo
di prova, senza aspettare le richieste delle parti o le allegazioni delle prove da esse
indicate.
In seguito, nel Quattrocento e Cinquecento, si stabilì che la presenza di
della parte offesa
un’accusa (la querela) o di un privato cittadino (la denuncia) era
solo uno dei possibili presupposti per l’inizio del processo, poichè in realtà il
giudice poteva sempre aprire ex officio le indagini.
Vediamo allora i principali caratteri del rito inquisitorio:
1. Il rito inquisitorio inizia quando i privati si rivolgono al giudice con una querela
(la parte lesa o i suoi familiari) o con una denuncia (qualsiasi privato cittadino),
agire d’ufficio
oppure il giudice può anche nei seguenti casi
c’è un
a) quando interesse pubblico da tutelare (ad esempio, il giudice può
semplicemente invocare la necessità di salvaguardare la pace sociale e la
tranquillità pubblica);
se c’è – l’infamia –
b) la mala fama che grava su qualcuno (per esempio, a causa
della cattiva reputazione di cui gode qualcuno, perché è un recidivo o un
pregiudicato, ecc.); cioè quando una persona è stata sorpresa nell’atto
c) in caso di flagranza di reato,
di commettere un reato;
d) nel caso del cosiddetto notorio, che si verifica quando il reato è stato commesso
tempo addietro (quindi non c’è flagranza) davanti a molta gente e quindi è ben
“noto” alla maggior parte della cittadinanza sia che il reato è stato effettivamente
commesso sia chi sia il suo autore;
e) ogniqualvolta giunga al giudice in qualche modo una dettagliata notizia di
reato, cioè la comunicazione che forse è stato commesso un reato (ad esempio,
perché c’è stata la notifica da parte di pubblici ufficiali, oppure perchè è giunta
una lettera anonima). la figura dell’accusatore
In tutti questi casi si instaura una commistione fra
privato e quella del giudice inquirente: questo è uno dei motivi per cui il processo
“inquisitorio” è definito come un modello processuale diadico, cioè basato sulla
presenza di due sole persone: l’accusato e il giudice inquirente-accusatore (mentre
il modello “accusatorio” è triadico, a tre parti).
Un altro motivo per cui si parla di rito processuale “a due” è che il giudice
– dopo aver svolto le indagini e diretto l’acquisizione delle prove in
inquirente
– prende anche parte all’emissione della sentenza, in qualità di giudice
giudizio
monocratico o di membro di un collegio giudicante.
Dunque, nel rito inquisitorio il giudice non è un soggetto “terzo” e imparziale
rispetto alle 2 parti dell’accusatore e dell’imputato: nel rito inquisitorio il giudice
inquirente è una sorta di “factotum”, che può svolgere contemporaneamente il
ruolo di accusatore, di organo inquirente e di organo giudicante.
2. Il giudice inquirente svolge un ruolo attivo nella ricerca di tutti i tipi di prove,
sia di quelle a carico del presunto colpevole, sia delle prove in suo favore.
l’accusato non può difendersi
Infatti, ricercando personalmente le prove o
incaricando un avvocato di farlo. Ovviamente questo crea una situazione di
disparità fra accusa e difesa.
La dottrina e gli Statuti precisano che il giudice inquirente dovrà essere
sempre imparziale e che ricercherà sempre ogni tipo di prova, cercando di non
farsi guidare da pregiudizi contro l’accusato o da convinzioni personali su come
dovrebbero essersi svolti i fatti.
Ma il giudice riuscirà veramente ad agire sempre in questo modo? Ovviamente
non sempre.
3. La 1° fase del processo inquisitorio descritto negli Statuti comunali si chiama
inquisizione generale (detta anche processo informativo), durante la quale il
giudice istruttore: l’effettiva
a) accerta per prima cosa consumazione di un reato e quindi
l’esistenza del cosiddetto “corpo del reato” (esiste un cadavere? Sul cadavere ci
sono segni di ferite d’arma bianca o di arma da fuoco? Esiste la casa bruciata? C’è
una cassaforte svaligiata? Ecc.);
b) se il giudice non conosce già il nome del presunto colpevole (ad esempio,
perché mancano la querela o la denuncia, oppure perché querela e denuncia sono
troppo generiche e non fanno nomi), allora il giudice va alla ricerca di eventuali
testimoni che abbiano visto chi ha commesso il reato.
I testimoni sono esaminati in segreto, verbalizzando tutto: in questa fase i
testimoni non sono obbligati a giurare di dire la verità, perché non li si vuole
intimorire, bensì far sì che parlino il più possibile. –
In assenza di testimoni, il giudice cerca di scoprire delle circostanze degli
– all’identità del probabile colpevole
indizi dai quali risalire (per esempio, una
persona è stata vista fuggire dal luogo del reato, oppure è stata vista con la
probabile arma del reato in mano, oppure ha addosso la refurtiva, ecc.).
commesso e che c’è un sospettato,
4. Una volta appurato che un reato è stato solo
2° fase del processo, quella dell’inquisizione
allora si può passare alla speciale
(o processo offensivo), durante la quale si procede alla ricerca delle prove che
possano deporre a carico o in favore del sospettato.
Se il sospettato non è già stato arrestato in via cautelare e non è già a
disposizione del giudice, allora si deve procedere alla sua citazione in giudizio.
l’accusato
Una volta che è comparso in giudizio davanti al giudice, si procede
al suo interrogatorio (detto costituto). (detto “costituto
Si inizia con un 1° interrogatorio ordinario e generico de
plano”), in cui si fanno domande generiche, per esempio riguardo alle generalità
dell’interrogato, a dove era il giorno del reato, se sa che è stato commesso un
reato, ecc.
In un secondo momento si passa a un 2° interrogatorio più specifico e
dettagliato, svolto in modo aggressivo e serrato, per mettere in evidenza le
contraddizioni nelle risposte date dall’inquisito: si tratta di un interrogatorio
“opposizioni”
basato su continue a quanto da lui sostenuto e per questo si chiama
“costituto opposizionale”.
L’interrogato non ha diritto all’assistenza di un difensore, né a conoscere in
modo chiaro e preciso in singoli capi di imputazione contro di lui, né ha il diritto
di conoscere quali siano le prove già raccolte contro di lui o in suo favore.
L’interrogatorio viene svolto in segreto (senza la presenza del pubblico, senza
difensori, senza comunicare all’accusato nulla in via preventiva e di garanzia di
ciò che potrebbe essergli contestato nell’interrogatorio) e si verbalizza tutto,
messo per iscritto e inserito nel fascicolo processuale.
L’indagato è obbligato a rispondere e non ha il diritto a restare in silenzio:
se rifiuta di rispondere alle domande può essere messo sotto tortura. In alcuni
paesi si può ricorrere alla tortura anche se l’imputato dice di non sapere o di non
ricordarsi le cose che gli vengono chieste (“reticenza”); oppure si può torturare
l’imputato
anche che si contraddice o dice cose inverosimili, oppure quello che
dovesse ritrattare quanto affermato in precedenza.
Sono possibili anche interrogatori incrociati tra più imputati, così come un
tra l’imputato e i testimoni oppure fra la parte offesa e l’imputato.
confronto
Se nel corso dell’interrogatorio l’inquisito confessa e il giudice ritiene di avere
prove sufficienti, allora si può passare subito alla pronuncia della sentenza.<