Estratto del documento

Il modello processuale INQUISITORIO medievale

Il modello processuale inquisitorio era descritto nella compilazione

giustinianea e quindi era stato studiato dai Glossatori.

Tuttavia, un forte impulso al suo impiego e alla progressiva affermazione del

rito inquisitorio come un sistema processuale alternativo a quello accusatorio è da

ricercarsi nelle decisioni assunte dal IV Concilio lateranense del 1215 convocato

da Innocenzo III.

Lo scopo perseguito da Innocenzo III e dal IV Concilio lateranense era quello

di modificare le modalità di svolgimento dei processi nelle corti ecclesiastiche per

conseguire lo scopo di

- attuare un maggiore controllo gerarchico e centralizzato sullo svolgimento

dei processi, l’efficienza nell’emettere le sentenze,

- migliorare dei tribunali rendendo i

processi più veloci e aumentando la fiducia degli ecclesiastici e dei laici in

decisioni giuste.

Vennero, quindi, fissate alcune importanti regole concernenti

l’amministrazione della giustizia nei tribunali ecclesiastici:

- il processo penale canonico era una procedura condotta per iniziativa del

giudice istruttore e la presenza di un querelante o di un accusatore di altro tipo

non era sempre e comunque necessaria;

- il clero non poteva assistere ai processi che riguardavano reati commessi con

spargimento di sangue;

non si potevano usare le ordalie né tollerarne l’uso;

-

- tutti gli atti del processo dovevano essere redatti per iscritto, perché la scrittura

consentiva di esercitare il controllo delle autorità giudiziarie centrali su quelle

locali.

- fu introdotta la distinzione fra inquisizione generale e inquisizione speciale.

L’inquisizione generale la fase iniziale del processo inquisitorio - non era

necessariamente rivolta contro una persona specifica, perché spesso non si sapeva

con certezza chi potesse essere il reo. Inoltre, questa prima fase era “informale”,

consumazione

nel senso che iniziava quando fosse giunta la notizia dell’avvenuta

anche se non si fosse conosciuta l’identità del colpevole:

di un reato, questa pima

fase del processo, infatti, serviva proprio a scoprire chi fossero le persone

“infamate”, cioè sospettate di essere gli autori del reato.

Quando da tale fase di inquisizione generale fosse emerso chi erano i

“diffamati”, costoro sarebbero stati citati in giudizio e formalmente imputati: in

tal modo si sarebbe aperta la 2 fase del processo - la inquisizione speciale - rivolta

ad accertare se gli imputati fossero colpevoli o meno.

Mentre fra Duecento e Trecento il diritto canonico si evolveva in questo senso,

nei Comuni italiani il rito accusatorio era ancora la forma processuale ordinaria

e il giudice non poteva procedere ex officio, cioè in assenza di una querela o di

una denuncia.

Tuttavia, con il passare del tempo, molti Statuti comunali iniziarono a

l’arbitrium

concedere al podestà e ai giudici inquirendi, cioè il potere di decidere

arbitrariamente se iniziare le indagini e aprire quindi il processo per un certo

numero di reati, di solito i reati pubblici-ordinari (cioè i crimini) più gravi.

In seguito, il catalogo dei reati perseguibili ex officio si allungò fino a

ricomprendere tutti i reati: venne cioè concesso ai giudici il potere di decidere se

attendere l’iniziativa di parte (e in mancanza non iniziare il processo) o se

esercitare l’azione penale ex officio sempre e comunque.

dell’esercizio d’ufficio dell’azione penale

Questo aspetto da parte dei giudici

cittadini è il primo importante dato che certifica come il modello processuale

inquisitorio si sia progressivamente imposto anche nei Comuni, prima

affiancando il modello accusatorio (in modo che era possibile scegliere se

procedere con l’uno o con l’altro rito) e poi diventando il modello prevalente a

scapito di quello accusatorio.

Il sempre più frequente avvio dei processi ex officio implicava a sua volta un

aumento dell’importanza del ruolo svolto dal giudice pubblico e della funzione

pubblica del processo, facendo passare in secondo piano il ruolo del

contraddittorio fra accusa e difesa e allo stesso tempo ponendo in secondo piano

il profilo della vittima. scavalcata dall’iniziativa

La cosiddetta parte attrice (od attore) era ex officio

avviata dal giudice sulla scorta della rilevanza assunta dal reato commesso.

Tutto ciò era la conseguenza del fatto che lo Stato (i Comuni, in questo caso)

estendere il raggio d’azione del loro intervento

volevano nei rapporti fra i

privati in modo sempre più massiccio ed esaustivo, aumentando la produzione di

norme (le regole statutarie) che indicavano:

1) i comportamenti penalmente rilevanti (quali condotte dovessero assurgere al

rango di reato per il bene della collettività e della esistenza del Comune stesso);

2) quali fossero le pene applicabili;

3) quali fosse la procedura da seguire per accertare se fosse stato realmente

commesso un reato e chi ne fosse il colpevole.

della

Per i Comuni l’amministrazione giustizia penale era sempre più un mezzo

di governo della comunità, da non lasciare alla sola iniziativa delle vittime:

l’ordine pubblico

garantire era sempre di più una questione di credibilità del

potere politico cittadino e la buona amministrazione della giustizia diveniva

un criterio di misurazione dell’efficacia del potere di governo.

sempre più

Di conseguenza, la giustizia non era più percepita come un fatto tra privati:

perseguire un reato diventava un officium, un dovere, delle autorità pubbliche,

perchè il reato era un danno commesso non solo nei confronti di un individuo ma

anche della pace sociale: il reo offendeva non solo la vittima ma anche la comunità

intera; i reati non potevano restare impuniti, perché la vittima doveva ottenere una

giusta vendetta, ma allo stesso tempo la società era interessata al ristabilimento

dell’ordine pubblico violato; la pena inferta equivaleva a un risarcimento

comminato non solo a favore della vittima ma anche della collettività e della pace

sociale violata.

La dottrina e giuristi medievali dovettero tener conto di questo cambio di

prospettiva.

Uno dei più famosi giuristi penalisti del Trecento, Alberto Gandino, affermò

nel suo Tractatus de maleficiis che era ormai consuetudine dei suoi tempi che i

giudici dei Comuni procedessero ex officio per tutti i reati.

le ragioni per preferire il modello dell’inquisizione

Lo stesso Gandino riportava

a quello dell’accusa (accusatorio):

(inquisitorio) rispetto

1) i “malefici” (i reati) non dovevano rimanere impuniti: con il processo

c’erano

accusatorio si arrivava raramente a tale risultato, perchè gli avvocati, le

formalità procedurali, i lunghi esami dei testimoni che allungavano i tempi e

complicavano la raccolta delle prove;

l’accusatore rivolgeva

2) nel rito accusatorio spesso accuse calunniose, oppure

iniziava la causa per motivi personali che però non lo inducevano poi ad arrivare

sino alla conclusione e alla scoperta della verità; invece, nel rito inquisitorio se

l’accusatore dall’accusa,

avesse desistito il giudice avrebbe potuto decidere di

proseguire il processo;

3) nel rito inquisitorio erano minori le formalità e le regole processuali da

seguire a pena di nullità degli atti; era un semplice “arbitro” dello scontro fra

4) nel rito inquisitorio il giudice non

le parti, ma forniva un contributo essenziale alla scoperta dei crimini e alla loro

punizione dirigendo personalmente le indagini e andando alla ricerca di ogni tipo

di prova, senza aspettare le richieste delle parti o le allegazioni delle prove da esse

indicate.

In seguito, nel Quattrocento e Cinquecento, si stabilì che la presenza di

della parte offesa

un’accusa (la querela) o di un privato cittadino (la denuncia) era

solo uno dei possibili presupposti per l’inizio del processo, poichè in realtà il

giudice poteva sempre aprire ex officio le indagini.

Vediamo allora i principali caratteri del rito inquisitorio:

1. Il rito inquisitorio inizia quando i privati si rivolgono al giudice con una querela

(la parte lesa o i suoi familiari) o con una denuncia (qualsiasi privato cittadino),

agire d’ufficio

oppure il giudice può anche nei seguenti casi

c’è un

a) quando interesse pubblico da tutelare (ad esempio, il giudice può

semplicemente invocare la necessità di salvaguardare la pace sociale e la

tranquillità pubblica);

se c’è – l’infamia –

b) la mala fama che grava su qualcuno (per esempio, a causa

della cattiva reputazione di cui gode qualcuno, perché è un recidivo o un

pregiudicato, ecc.); cioè quando una persona è stata sorpresa nell’atto

c) in caso di flagranza di reato,

di commettere un reato;

d) nel caso del cosiddetto notorio, che si verifica quando il reato è stato commesso

tempo addietro (quindi non c’è flagranza) davanti a molta gente e quindi è ben

“noto” alla maggior parte della cittadinanza sia che il reato è stato effettivamente

commesso sia chi sia il suo autore;

e) ogniqualvolta giunga al giudice in qualche modo una dettagliata notizia di

reato, cioè la comunicazione che forse è stato commesso un reato (ad esempio,

perché c’è stata la notifica da parte di pubblici ufficiali, oppure perchè è giunta

una lettera anonima). la figura dell’accusatore

In tutti questi casi si instaura una commistione fra

privato e quella del giudice inquirente: questo è uno dei motivi per cui il processo

“inquisitorio” è definito come un modello processuale diadico, cioè basato sulla

presenza di due sole persone: l’accusato e il giudice inquirente-accusatore (mentre

il modello “accusatorio” è triadico, a tre parti).

Un altro motivo per cui si parla di rito processuale “a due” è che il giudice

– dopo aver svolto le indagini e diretto l’acquisizione delle prove in

inquirente

– prende anche parte all’emissione della sentenza, in qualità di giudice

giudizio

monocratico o di membro di un collegio giudicante.

Dunque, nel rito inquisitorio il giudice non è un soggetto “terzo” e imparziale

rispetto alle 2 parti dell’accusatore e dell’imputato: nel rito inquisitorio il giudice

inquirente è una sorta di “factotum”, che può svolgere contemporaneamente il

ruolo di accusatore, di organo inquirente e di organo giudicante.

2. Il giudice inquirente svolge un ruolo attivo nella ricerca di tutti i tipi di prove,

sia di quelle a carico del presunto colpevole, sia delle prove in suo favore.

l’accusato non può difendersi

Infatti, ricercando personalmente le prove o

incaricando un avvocato di farlo. Ovviamente questo crea una situazione di

disparità fra accusa e difesa.

La dottrina e gli Statuti precisano che il giudice inquirente dovrà essere

sempre imparziale e che ricercherà sempre ogni tipo di prova, cercando di non

farsi guidare da pregiudizi contro l’accusato o da convinzioni personali su come

dovrebbero essersi svolti i fatti.

Ma il giudice riuscirà veramente ad agire sempre in questo modo? Ovviamente

non sempre.

3. La 1° fase del processo inquisitorio descritto negli Statuti comunali si chiama

inquisizione generale (detta anche processo informativo), durante la quale il

giudice istruttore: l’effettiva

a) accerta per prima cosa consumazione di un reato e quindi

l’esistenza del cosiddetto “corpo del reato” (esiste un cadavere? Sul cadavere ci

sono segni di ferite d’arma bianca o di arma da fuoco? Esiste la casa bruciata? C’è

una cassaforte svaligiata? Ecc.);

b) se il giudice non conosce già il nome del presunto colpevole (ad esempio,

perché mancano la querela o la denuncia, oppure perché querela e denuncia sono

troppo generiche e non fanno nomi), allora il giudice va alla ricerca di eventuali

testimoni che abbiano visto chi ha commesso il reato.

I testimoni sono esaminati in segreto, verbalizzando tutto: in questa fase i

testimoni non sono obbligati a giurare di dire la verità, perché non li si vuole

intimorire, bensì far sì che parlino il più possibile. –

In assenza di testimoni, il giudice cerca di scoprire delle circostanze degli

– all’identità del probabile colpevole

indizi dai quali risalire (per esempio, una

persona è stata vista fuggire dal luogo del reato, oppure è stata vista con la

probabile arma del reato in mano, oppure ha addosso la refurtiva, ecc.).

commesso e che c’è un sospettato,

4. Una volta appurato che un reato è stato solo

2° fase del processo, quella dell’inquisizione

allora si può passare alla speciale

(o processo offensivo), durante la quale si procede alla ricerca delle prove che

possano deporre a carico o in favore del sospettato.

Se il sospettato non è già stato arrestato in via cautelare e non è già a

disposizione del giudice, allora si deve procedere alla sua citazione in giudizio.

l’accusato

Una volta che è comparso in giudizio davanti al giudice, si procede

al suo interrogatorio (detto costituto). (detto “costituto

Si inizia con un 1° interrogatorio ordinario e generico de

plano”), in cui si fanno domande generiche, per esempio riguardo alle generalità

dell’interrogato, a dove era il giorno del reato, se sa che è stato commesso un

reato, ecc.

In un secondo momento si passa a un 2° interrogatorio più specifico e

dettagliato, svolto in modo aggressivo e serrato, per mettere in evidenza le

contraddizioni nelle risposte date dall’inquisito: si tratta di un interrogatorio

“opposizioni”

basato su continue a quanto da lui sostenuto e per questo si chiama

“costituto opposizionale”.

L’interrogato non ha diritto all’assistenza di un difensore, né a conoscere in

modo chiaro e preciso in singoli capi di imputazione contro di lui, né ha il diritto

di conoscere quali siano le prove già raccolte contro di lui o in suo favore.

L’interrogatorio viene svolto in segreto (senza la presenza del pubblico, senza

difensori, senza comunicare all’accusato nulla in via preventiva e di garanzia di

ciò che potrebbe essergli contestato nell’interrogatorio) e si verbalizza tutto,

messo per iscritto e inserito nel fascicolo processuale.

L’indagato è obbligato a rispondere e non ha il diritto a restare in silenzio:

se rifiuta di rispondere alle domande può essere messo sotto tortura. In alcuni

paesi si può ricorrere alla tortura anche se l’imputato dice di non sapere o di non

ricordarsi le cose che gli vengono chieste (“reticenza”); oppure si può torturare

l’imputato

anche che si contraddice o dice cose inverosimili, oppure quello che

dovesse ritrattare quanto affermato in precedenza.

Sono possibili anche interrogatori incrociati tra più imputati, così come un

tra l’imputato e i testimoni oppure fra la parte offesa e l’imputato.

confronto

Se nel corso dell’interrogatorio l’inquisito confessa e il giudice ritiene di avere

prove sufficienti, allora si può passare subito alla pronuncia della sentenza.<

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 19
Modello processuale inquisitorio medievale Pag. 1 Modello processuale inquisitorio medievale Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Modello processuale inquisitorio medievale Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Modello processuale inquisitorio medievale Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Modello processuale inquisitorio medievale Pag. 16
1 su 19
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Daniele020202 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Di Gennaro Vincenzo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community