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Questo concetto:
• Riprende la definizione di salute data dall’OMS
nel 1946;
• Supera l’ambito di tutela dagli effetti
conseguenti al lavoro (assenza di danno o
malattia);
• Va a ricoprire una valenza sociale.
E’ prevista la sorveglianza
sanitaria:
⦿ Secondo la normativa, in caso di:
1) movimentazione manuale di carichi
e movimenti ripetuti degli arti
superiori, ove la valutazione dei rischi
abbia evidenziato un rischio effettivo;
E’ prevista la sorveglianza
sanitaria:
2) attività da videoterminale, nel caso in
cui la valutazione dei rischi abbia
dimostrato un’attività complessiva
settimanale di 20 ore;
E’ prevista la sorveglianza
sanitaria:
3) In caso di esposizione ad agenti fisici,
quali: rumore,
⦿ ultrasuoni,
⦿ vibrazioni,
⦿ CEM,
⦿ radiazioni,
⦿ microclima, ecc…
Laddove l’esposizione sia tale da poter
supporre
possibili conseguenze sulla salute;
E’ prevista la sorveglianza
sanitaria:
4) In presenza di sostanze pericolose:
chimiche, cancerogene, mutagene e
sensibilizzanti;
E’ prevista la sorveglianza
sanitaria:
5) In presenza di agenti biologici.
E’ prevista la sorveglianza
sanitaria:
6) In caso di Lavoro Notturno;
7) Lavoro su impianti elettrici ad alta
tensione;
8) Esclusione dell’assunzione di sostanze
stupefacenti nelle categorie previste
dall’Intesa Stato Regioni del 2007.
La Sorveglianza Sanitaria è
vietata:
art. 41, comma 3 – D.Lgs 81/08
⦿ Per effettuare visite preassuntive
(dal 1° Gennaio del 2009);
⦿ Per accertare lo stato di gravidanza
(art. 20, Legge 151/01);
⦿ In tutti gli altri casi vietati dalla
normativa vigente;
La Sorveglianza Sanitaria
prevede:
⦿ L’effettuazione della visita medica:
- Preventiva
- Periodica
- Straordinaria:
- su richiesta del lavoratore;
- in occasione di un cambio di
mansione;
- in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, nei casi particolari previsti dal
decreto.
Strumenti a disposizione del
medico competente nella sua
attività:
⦿ La cartella sanitaria;
⦿ I giudizi di idoneità alla mansione
specifica.
Il D.Lga 81/08 ne definisce i requisiti minimi
e le modalità di redazione, custodia,
conservazione e trasmissione: al
lavoratore, al datore e agli enti preposti.
(art. 25 e Allegato III a)
Il Giudizio di Idoneità
⦿ Rappresenta la conclusione dell’attività del
medico competente nei confronti di ciascun
singolo lavoratore.
⦿ In nuovo Testo Unico prevede che il giudizio di
idoneità venga trasmesso sempre in forma
scritta al datore e al lavoratore.
⦿ Da qui consegue la necessità di una
procedura controllata: nella consegna, nell’
uso di un linguaggio appropriato e
comprensibile, e nella condivisione tra tutte le
parti coinvolte.
Il Giudizio di Idoneità
In base al giudizio di idoneità un
lavoratore sarà:
• idoneo;
• Idoneo con prescrizioni;
• Idoneo con limitazioni;
• Inidoneo temporaneamente
(specificando i termini temporali);
• Inidoneo permanentemente.
Il medico competente opera in
qualità di:
(art. 39, comma 2 – D.Lgs. 81/08)
⦿ Dipendente o Collaboratore di una
struttura esterna pubblica o privata,
convenzionata con l’imprenditore;
⦿ Libero professionista;
⦿ Dipendente del datore di lavoro.
Il medico competente inserito
nel contesto d’impresa:
⦿ Fornisce in forma scritta:
› I protocolli sanitari;
› I giudizi di idoneità per i lavoratori
sottoposti a sorveglianza sanitaria;
› I risultati anonimi e collettivi dell’attività
sanitaria svolta.