L'autonomia e l'indipendenza della magistratura
«L'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice ovviamente non pongono l'una al di là dello Stato, legibus soluta, quasi né l'altro fuori dall'organizzazione statale» (Corte cost. sent. n. 2 del 1968).
Responsabilità giuridica e politica
Differenze e problemi
Forme di responsabilità
Penale – civile - disciplinare
Come tutti gli altri cittadini, il magistrato è sottoposto alla legge penale, sia quando agisce come privato sia quando agisce nell'esercizio delle sue funzioni. La sottoposizione a processo del magistrato non incide sulla sua indipendenza per le garanzie presenti nel processo penale e per la tassatività del diritto penale. La più semplice è la responsabilità di tipo penale.
Modelli di responsabilità
- Legame a un organo politico ➔ disciplinare
- Indipendenza da un organo politico ➔ civile
- Modello italiano: Intermedio fra i due precedenti
Responsabilità disciplinare
- Sistema gerarchico
- Sistema paritario
- Sanzione disciplinare irrogata dal C.S.M.
- Ruolo del Ministro di giustizia
Originalità del nostro modello
Tipologie di illeciti
- Art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511 in base al quale commetteva illecito disciplinare il magistrato che «mancasse ai suoi doveri, o tenesse in ufficio o fuori una condotta tale, che lo rendesse immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che compromettesse il prestigio dell'ordine giudiziario»
Esigenza di tipizzazione
- Il Parlamento ha delegato nel 2005 il Governo a predeterminare gli illeciti disciplinari, con la conseguenza che sono spariti i riferimenti «a fiducia e considerazione di cui deve godere il magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario»: oggi vengono puniti solo i comportamenti previsti come tali dal legislatore
- l. n. 150 del 2005 e d.lgs. n. 106 del 2006
Esercizio funzioni
- Art. 2 diligenza e correttezza norma di imparzialità laboriosità chiusura
Ancora Illeciti…
- Illeciti dipendenti da reato
Fuori dalle funzioni
- Diritti costituzionali (art. 4 e art. 2 lett. g ss.)
- Libertà di manifestazione del pensiero (art. 2 lett. u, v e aa)
- Libertà di associazione (art. 3 lett. g e h)
Sanzioni
- Ammonimento
- Censura
- Perdita di anzianità
- Temporanea incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo
- Sospensione dalle funzioni
- Rimozione
Azione disciplinare
Procedimento disciplinare
- Giudice competente – Sezione del C.S.M.
- Art. 28 Cost.: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti»
Sent. cost. n. 2 del 1968: la responsabilità civile dei magistrati deve essere disciplinata in modo diverso rispetto al diritto comune, per non colpire la loro indipendenza.
Responsabilità civile
- Lo Stato deve rispondere dei danni causati dai magistrati almeno nei limiti in cui questi siano ritenuti responsabili
Prima del
- Art. 55 e 56 c.p.c.
- 74 c.p.c.m 1987
Responsabilità per colpa grave
- Diniego di giustizia
- Art. 2 e 3 l.n. 117 del 1988
- Dubbi di legittimità costituzionale, ma disciplina indenne
- Diritto dell'Unione europea (sentenze Francovich del 1991 e Köbler c. Repubblica d'Austria del 2003)
Articolo n. 2
Responsabilità per dolo o colpa grave.
- Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
- Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. Così detta clausola di salvaguardia.
- Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge determinata da negligenza inescusabile, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione determinata da negligenza inescusabile di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione determinata da negligenza inescusabile di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
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