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Estratto del documento

«L’autonomia e l’indipendenza della

magistratura e del giudice ovviamente

non pongono l’una al di là dello Stato,

legibus soluta,

quasi né l’altro fuori

dall’organizzazione statale»

Corte cost. sent. n. 2 del 1968

Responsabilità

giuridica e politica

Differenze e problemi

Forme di responsabilità

Penale – civile - disciplinare

Come tutti gli altri cittadini il magistrato è sottoposto alla

legge penale, sia quando agisce come privato sia quando

agisce nell’esercizio delle sue funzioni.

La sottoposizione a processo del magistrato non incide

sulla sua indipendenza per le garanzie presenti nel

processo penale e per la tassatività del diritto penale

La più semplice è la responsabilità di tipo penale

Modelli di

responsabilità

Legame a un organo politico  disciplinare

Indipendenza da un organo politico  civile

Modello italiano

Intermedio fra i due precedenti

Responsabilità disciplinare

Sistema gerarchico

Sistema paritario

1. Sanzione disciplinare

irrogata dal C.S.M.

2. Ruolo del Ministro di

giustizia

Originalità del nostro modello

Tipologie di illeciti

• Art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946

n. 511 in base al quale

commetteva illecito

disciplinare il magistrato che

«manca[sse] ai suoi doveri, o

ten[esse] in ufficio o fuori una

condotta tale, che lo

rend[esse] immeritevole della

fiducia e della considerazione

di cui deve godere, o che

compromett[esse] il prestigio

dell’ordine giudiziario»

Esigenza di

tipizzazione

• Il Parlamento ha delegato nel

2005 il Governo a predeterminare

gli illeciti disciplinari, con la

conseguenza che sono spariti i

riferimenti «a fiducia e

considerazione di cui deve godere

il magistrato e il prestigio

dell’ordine giudiziario»: oggi

vengono puniti solo i

comportamenti previsti come tali

dal legislatore

• l. n. 150 del 2005 e d.lgs. n. 106

del 2006 Esercizio

funzioni

Art. 2

diligenza e correttezza norma di

imparzialità laboriosità chiusura

Ancora

Illeciti…

Illeciti dipendenti

da reato

Fuori dalle funzioni Diritti costituzionali

(art. 4 e art. 2 lett.

(art. 3) g ss.) Libertà di

manifestazione del

pensiero

(art. 2 lett. u, v e

aa)

Libertà di

associazione

(art. 3 lett. g e h)

Ammonimento

Sanzioni Censura

Perdita di anzianità

Temporanea incapacità ad

esercitare un incarico direttivo

o semidirettivo

Sospensione dalle funzioni

Rimozione

• Azione disciplinare

Procedimento

disciplinare • Giudice competente – Sezione del

C.S.M.

• Art. 28 Cost.: «I funzionari

e i dipendenti dello Stato

e degli enti pubblici sono

direttamente responsabili,

secondo le leggi penali,

civili ed amministrative,

degli atti compiuti in

violazione dei diritti» • sent. cost. n. 2 del 1968

• la responsabilità civile dei

magistrati deve essere

disciplinata in modo diverso

rispetto al diritto comune,

per non colpire la loro

indipendenza.

Responsabilità civile • lo Stato deve rispondere

dei danni causati dai

magistrati almeno nei limiti

in cui questi ritenuti

responsabili

Prima del • art. 55 e 56 c.p.c.

Referendu • 74 c.p.c.

m 1987 Responsabilità per colpa grave

Diniego di giustizia

Art. 2 e 3 l.

n. 117 del

1988 Dubbi di legittimità costituzionale,

ma disciplina indenne

Diritto dell’Unione europea

(sentenze Francovich del 1991 e

Köbler c. Repubblica d’Austria del

2003)

ARTICOLO N.2

Responsabilità per dolo o colpa grave.

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un

provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave

nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per

ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che

derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di

interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. Così

detta clausola di salvaguardia

3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge determinata de negligenza

inescusabile, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione determinata de

negligenza inescusabile di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti

del procedimento o la negazione determinata da negligenza inescusabile di un fatto la cui

esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un

provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure

senza motivazione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eimy.gtt01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ordinamento giudiziario e forense e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Zacché Francesco.