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«L’autonomia e l’indipendenza della
magistratura e del giudice ovviamente
non pongono l’una al di là dello Stato,
legibus soluta,
quasi né l’altro fuori
dall’organizzazione statale»
Corte cost. sent. n. 2 del 1968
Responsabilità
giuridica e politica
Differenze e problemi
Forme di responsabilità
Penale – civile - disciplinare
Come tutti gli altri cittadini il magistrato è sottoposto alla
legge penale, sia quando agisce come privato sia quando
agisce nell’esercizio delle sue funzioni.
La sottoposizione a processo del magistrato non incide
sulla sua indipendenza per le garanzie presenti nel
processo penale e per la tassatività del diritto penale
La più semplice è la responsabilità di tipo penale
Modelli di
responsabilità
Legame a un organo politico disciplinare
Indipendenza da un organo politico civile
Modello italiano
Intermedio fra i due precedenti
Responsabilità disciplinare
Sistema gerarchico
Sistema paritario
1. Sanzione disciplinare
irrogata dal C.S.M.
2. Ruolo del Ministro di
giustizia
Originalità del nostro modello
Tipologie di illeciti
• Art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946
n. 511 in base al quale
commetteva illecito
disciplinare il magistrato che
«manca[sse] ai suoi doveri, o
ten[esse] in ufficio o fuori una
condotta tale, che lo
rend[esse] immeritevole della
fiducia e della considerazione
di cui deve godere, o che
compromett[esse] il prestigio
dell’ordine giudiziario»
Esigenza di
tipizzazione
• Il Parlamento ha delegato nel
2005 il Governo a predeterminare
gli illeciti disciplinari, con la
conseguenza che sono spariti i
riferimenti «a fiducia e
considerazione di cui deve godere
il magistrato e il prestigio
dell’ordine giudiziario»: oggi
vengono puniti solo i
comportamenti previsti come tali
dal legislatore
• l. n. 150 del 2005 e d.lgs. n. 106
del 2006 Esercizio
funzioni
Art. 2
diligenza e correttezza norma di
imparzialità laboriosità chiusura
Ancora
Illeciti…
Illeciti dipendenti
da reato
Fuori dalle funzioni Diritti costituzionali
(art. 4 e art. 2 lett.
(art. 3) g ss.) Libertà di
manifestazione del
pensiero
(art. 2 lett. u, v e
aa)
Libertà di
associazione
(art. 3 lett. g e h)
Ammonimento
Sanzioni Censura
Perdita di anzianità
Temporanea incapacità ad
esercitare un incarico direttivo
o semidirettivo
Sospensione dalle funzioni
Rimozione
• Azione disciplinare
Procedimento
disciplinare • Giudice competente – Sezione del
C.S.M.
• Art. 28 Cost.: «I funzionari
e i dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili,
secondo le leggi penali,
civili ed amministrative,
degli atti compiuti in
violazione dei diritti» • sent. cost. n. 2 del 1968
• la responsabilità civile dei
magistrati deve essere
disciplinata in modo diverso
rispetto al diritto comune,
per non colpire la loro
indipendenza.
Responsabilità civile • lo Stato deve rispondere
dei danni causati dai
magistrati almeno nei limiti
in cui questi ritenuti
responsabili
Prima del • art. 55 e 56 c.p.c.
Referendu • 74 c.p.c.
m 1987 Responsabilità per colpa grave
Diniego di giustizia
Art. 2 e 3 l.
n. 117 del
1988 Dubbi di legittimità costituzionale,
ma disciplina indenne
Diritto dell’Unione europea
(sentenze Francovich del 1991 e
Köbler c. Repubblica d’Austria del
2003)
ARTICOLO N.2
Responsabilità per dolo o colpa grave.
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un
provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave
nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che
derivino da privazione della libertà personale.
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di
interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. Così
detta clausola di salvaguardia
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge determinata de negligenza
inescusabile, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione determinata de
negligenza inescusabile di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti
del procedimento o la negazione determinata da negligenza inescusabile di un fatto la cui
esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un
provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure
senza motivazione.