Il giusto processo: Articolo 111
Struttura dell'articolo 111
- Comma 2: Definisce il contraddittorio come struttura del processo (retorico-argomentativo).
- Comma 4: Indica il contraddittorio (probatorio) come metodo di conoscenza.
- Comma 3-5: Delineano i corollari (processuali, diritti difensivi).
L'idea del giusto processo ha il suo padre nobile nell'Articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La scelta del legislatore per la Costituzione è quella di fissare un principio di stretta legalità (riserva di legge assoluta): la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Atti aventi forza di legge delineano i caratteri della giurisdizione.
In realtà, per l'esecuzione della pena molto è affidato a fonti di secondo grado. Il secondo comma dell'articolo 111 Costituzione si interessa della giurisdizione in senso lato, mentre il comma 4 si interessa della giurisdizione penale (il contraddittorio è il metodo migliore di conoscenza). La verità alla quale possiamo attingere si basa sulle prove.
Principio del contraddittorio
- Comma 3: Diritti difensivi (contraddittorio processuale).
- Comma 5: Deroghe al contraddittorio che la Costituzione ammette e che consentono di parlare ancora di giusto processo.
Analisi dell'articolo 111 Costituzione
Comma 2: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata."
Processo a geometria triangolare: La parità delle parti non vuol dire simmetria di potere. Una delle parti è il pubblico ministero, che non persegue un interesse proprio ma dello Stato. La parità consiste in uguale possibilità di incidere sul convincimento del giudice.
Incontriamo i concetti di oralità e immediatezza. La partecipazione davanti al giudice impone la formazione orale del confronto. Tendenzialmente le prove si formano oralmente dal confronto tra le parti davanti al giudice, che sarà chiamato a valutarle.
Il giudice
- Imparzialità: Si misura nel distacco che il soggetto deve avere dall'oggetto del singolo giudizio. Esalta l'atteggiamento oggettivo del giudice, che non può essere influenzato; giudice imparziale (colui che non vanta una propria pretesa nel processo, non ha legami con le parti, è indifferente rispetto agli interessi in conflitto e non ha pregiudizi in relazione al thema decidendi).
- Terzietà: Opera sul piano ordinamentale e prescinde dalla singola vicenda; giudice terzo (è estraneo alle funzioni d'accusa e di difesa, si colloca in una posizione distinta da quella dei diversi protagonisti del processo, è "altro" dalle parti, fisicamente ed operativamente).
Quando parliamo di giusto processo, queste due caratteristiche del giudice sono irrinunciabili.
Durata del giusto processo (comma 2)
Durata ragionevole: si tratta di un'espressione per salvaguardare l'imputato e l'economia (amministrazione). Bisogna eliminare dal processo le attività superflue. La durata si commisura sul tipo di vicenda da accertare. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sua convenzione individua criteri attraverso i quali caso per caso va misurata la ragionevole durata del processo. Rilevano:
- Complessità del caso
- Condotta dell'imputato
- Condotta dell'autorità
Esiste una legge (89/2001) che prevede un meccanismo riparatorio (risarcimento) per coloro che subiscono un'irragionevole durata del processo.
I corollari del giusto processo come contraddittorio processuale: struttura
Comma 3 art 111 Costituzione: La norma delinea i diritti e le facoltà di cui gode la persona accusata di un reato, mutuati (non perfettamente copiati) dall'articolo 6 della CEDU. Riempie di contenuto l'articolo 24 comma 2 Costituzione (diritto di difesa). Si compone di due dimensioni:
- Diritto all'auto difesa: L'imputato partecipa direttamente alle attività processuali a tutela della sua sfera giuridica; diritto di intervento.
- Diritto alla difesa tecnica: L'imputato è assistito da un esperto difensore tecnico che conosce la legge e sa agire nell'interesse del proprio assistito; diritto alla rappresentanza.
Corollari comma 3
- Diritto all'informazione sull'accusa: Diritto ad essere informato sull'accusa elevata a proprio carico (neutro di accusa, comprende tutte le fasi, preparatoria e successiva) nel più breve tempo possibile; d.lgs. 101/2014.
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