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RAPPRESENTATIVITÀ

Collegio elettorale: il territorio di una nazione viene suddiviso in porzioni, ogni elettore risiede in un collegio.

I collegi possono essere:

  1. Uninominali: ogni elettore residente in quel collegio elegge un solo rappresentante che siederà in Parlamento
  2. Plurinominali: ogni elettore residente in quel collegio elegge più rappresentanti che siederanno in Parlamento

Maggioranza relativa: almeno un voto in più degli altri candidati

Maggioranza assoluta: almeno la metà dei voti + 1

Sistema Elettorale Italiano

Legge 3 novembre 2017 n. 165 (cosiddetto Rosatellum) È un sistema misto, proporzionale e maggioritario, la legge elettorale entra in vigore prima della riforma costituzionale

Modifiche in materia di riduzione del numero dei parlamentari -> legge costituzionale 19 ottobre 2020 n.1

Soglie di sbarramento

Al fine di evitare eccessive frammentazioni politiche, se non vengono superate le soglie di sbarramento non è possibile

essere eletti.

3% soglia di sbarramento sia per la Camera sia per il Senato

20% soglia di sbarramento per le liste rappresentative di minoranze linguistiche

10% soglia di sbarramento per le coalizioni

Le liste elettorali

Le liste presentano:

  • Un programma politico
  • Indicano il nome del loro leader
  • Indicano se è una lista o una coalizione

Le liste nei collegi plurinominali:

  • Liste bloccate (da 2 a 4 candidati) elencati in ordine gerarchico
  • L'elettore voterà la lista e non il singolo
  • Ogni candidato può presentarsi in più collegi plurinominali (fino a max. 5) ed anche nel collegio uninominale

Le liste nei collegi uninominali:

  • Quote rosa: ogni partito o coalizione deve avere una quota massima del 60% dei candidati dello stesso genere nella parte uninominale
  • Voto disgiunto: l'elettore non può distinguere il candidato dal partito in quanto non è ammesso votare un candidato e non il suo partito.
  • Votare solo il candidato uninominale:
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attribuisce il voto anche al partito

Votare solo la lista uninominale: attribuisce il voto anche al candidato

Il Governo

Possiede il potere esecutivo, organo costituzionale che attua l'indirizzo politico della nazione, è il vertice amministrativo dello stato

È un organo complesso, è costituito al suo interno da altri organi alcuni necessari altri non necessari. È composto dal Presidente del Consiglio e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Organi non necessari:

  • Vicepresidente del Consiglio
  • Ministri senza portafoglio: non sono a capo di nessun dicastero
  • Sottosegretari di Stato: assistono e coadiuvano i ministeri
  • Consiglio di Gabinetto
  • Comitati interministeriali: istituiti per legge
  • Commissari straordinari al governo: ufficiali di governo nominati per incarichi straordinari o urgenti per un tempo definito

Organi necessari:

  • Presidente del Consiglio
  • Ministri
  • Consiglio dei ministri

La formazione

Presidente della

Parlamento. Il Presidente del Consiglio, una volta nominato, propone al Presidente della Repubblica i nomi dei ministri. Successivamente, il Presidente della Repubblica nomina i ministri. Il Presidente della Repubblica, per individuare il capo del Governo, si consulta con altre figure affinché abbia la fiducia del Parlamento: consulta i presidenti di Camera e Senato, ex presidenti, mandato del consiglio/ repubblica. Talvolta le consultazioni possono essere precedute dal pre-incarico esplorativo. Mandato esplorativo: il Presidente affida ad una personalità istituzionale il compito di svolgere delle consultazioni ristrette. Pre-incarico: il Presidente affida a colui/colei che probabilmente sarà Presidente del Consiglio il compito di svolgere le consultazioni. Concluse le consultazioni, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico. L'incarico è affidato "con riserva" che verrà sciolta quando avrà individuato i ministri che potranno avere la fiducia del Parlamento.Parlamento. Scelti i ministri l'incaricato si recherà dal Presidente della Repubblica per la nomina. Il giuramento di solito avviene entro 24 ore dalla nomina. Dopo il giuramento subentra il nuovo Governo ai vecchi ministri che avevano governato in regime prorogatio. Il primo atto che il Presidente del Consiglio compie è la sottoscrizione della nomina di se stesso e dei ministri. Entro 10 giorni il governo deve ottenere la fiducia delle Camere. La sfiducia richiede almeno 1/10 dei Parlamentari. Crisi: il Governo può attraversare due tipologie di crisi: 1) Crisi Parlamentare: il Parlamento sfiducia il Governo e questo deve dimettersi 2) Crisi Extraparlamentare: all'interno del governo insorgono contrasti ed entra in crisi. In entrambi i casi la conseguenza sono le dimissioni. Fiducia: distinzione tra due termini: 1) Mozione di sfiducia: si ha quando il Governo si insedia ed il Parlamento deve votare la fiducia. Durante la legislatura il parlamento può
  1. Sfiduciare il Governo
  2. Questione di fiducia: su richiesta del Governo
  3. Il governo richiede su una questione la fiducia del Parlamento, in caso di sfiducia il governo deve dimettersi.
  4. Modifica della compagine: i singoli ministri possono non rimanere in carica per tutta la durata della legislatura
  5. 3 ipotesi:
    1. Rimpasto: qualora insorgano problemi di carattere personale o politico, uno o più ministri possono essere indotti alle dimissioni. I dimissionari vengono sostituiti
    2. Sfiducia individuale: viene sfiduciato un singolo ministro e questo non comporta la crisi di governo
    3. Revoca del singolo da parte del governo: la costituzione tace ma non la nega
  6. Mansioni: di solito l'iniziativa legislativa è assunta dal Governo (disegno di legge) e dai membri del Parlamento (proposta di legge). Il governo ha un'ampia gamma di mansioni, le scelte essenziali dello Stato sono opera del Governo.
  7. Responsabilità: il governo ha delle responsabilità:
    1. Giuridica: penale, civile,
della Repubblica viene eletto per un mandato di sette anni e può essere rieletto una sola volta. Durante il suo mandato, il presidente rappresenta l'Italia a livello internazionale e svolge importanti funzioni istituzionali. Il presidente della Repubblica ha il potere di nominare il presidente del Consiglio dei ministri, che è il capo del governo. Questa nomina avviene dopo consultazioni con i partiti politici rappresentati in Parlamento. Il presidente può anche sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni. Il rapporto tra Parlamento e Governo è basato sulla fiducia. Il governo deve avere la fiducia del Parlamento per poter governare. Il Parlamento può esprimere la sua fiducia o sfiducia attraverso votazioni specifiche. Il presidente della Repubblica ha anche il potere di promulgare le leggi, ovvero di conferire loro valore di legge. Inoltre, può concedere la grazia o la commutazione delle pene. In conclusione, il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema politico italiano. Il presidente della Repubblica svolge un ruolo chiave nel garantire l'equilibrio e il rispetto della Costituzione.

Viene eletto se viene raggiunta la maggioranza di 2/3 dei componenti. Solo dopo tre votazioni è sufficiente la maggioranza assoluta.

Requisiti:

  • Possesso della Cittadinanza Italiana
  • Compimento dei 50 anni di età
  • Godimento dei diritti civili e politici
  • L'incompatibilità con qualsiasi altra carica

Poteri:

  • Rappresenta l'unità nazionale
  • Indica le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima data
  • Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
  • Promulga le leggi ed emana i decreti
  • Indice il referendum
  • Nomina i funzionari dello Stato
  • Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali
  • Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
  • Presiede il Consiglio superiore della magistratura
  • Può concedere grazia e commutare le pene

Supplenza del Presidente della Repubblica: se il presidente della Repubblica può temporaneamente adempiere le sue

del testo fornito utilizzando tag html.

funzioni è sostituito dal Presidente del Senato

Se ha un impedimento della Repubblica

  • È deceduto
  • Si è dimesso

Durata in carica: La durata in carica è di 7 anni, 30 giorni prima della scadenza del mandato il Presidente della Camera convoca il Parlamento e i rappresentanti regionali per eleggere il nuovo presidente della Repubblica.

Può accadere che l'elezione del Capo dello Stato coincida con lo scioglimento delle Camere o che manchino meno di tre mesi alla loro cessazione. L'elezione avviene entro 15 giorni dall'riunione del nuovo Parlamento. I poteri del Presidente della Repubblica sono prorogati.

Semestre bianco: si indica il semestre finale del Presidente della Repubblica durante il quale non possono essere sciolte le Camere salvo che essi coincidano con gli ultimi sei mesi della Legislatura

Validità degli atti del Presidente della Repubblica: gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dai ministri che li

Il Presidente della Repubblica

Gli atti che hanno valore legislativo devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Giuramento del Presidente: prima di assumere l'incarico giura davanti al Parlamento:

  • Fedeltà alla Repubblica
  • Osservanza della Costituzione

Responsabilità del Presidente della Repubblica: non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ad eccezione di:

  • Alto tradimento: comportamento voluto che viola il giuramento di fedeltà
  • Attentato alla Costituzione: comportamento a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione, viene messo in stato di accusa dal Parlamento

Per gli atti non compiuti nell'esercizio delle sue funzioni è responsabile come un qualsiasi cittadino.

Stato di accusa del presidente della Repubblica: è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta.

La magistratura

I giudici devono interpretare ed applicare le norme ai

casi concreti, devono interpretare ed applicare le norme formulate dal Parlamento

I giudici sono soggetti soltanto alla legge, sono indipendenti rispetto alla politica e al potere. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere

Magistratura giudicante: giudici (organo terzo e imparziale)

Magistratura requirente: pubblici ministeri (P.M)

Giurisdizione ordinaria:

Giurisprudenza: l'insieme delle sentenze emesse dai giudici

Giurisprudenza di merito: giudica nel merito (tribunale, giudici di pace, corte d'appello)

Giurisprudenza di legittimità: verifica se le norme sono state applicate correttamente

Magistratura ordinaria:

  1. Primo grado: Tribunale (merito)
  2. Corte d'appello (merito)
  3. Corte di cassazione
Dettagli
A.A. 2022-2023
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiapinasco558 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sartoretti Claudia.