DIRITTO DELL’AMBIENTE (molto recente → negli ultimi 50 anni)
Si tratta di un ambito recente del diritto (enucleazione vera e propria avviene negli ultimi 50 anni). Non esisteva
il tema DEL DIRITTO DELL'AMBIENTE, perché il PROBLEMA DELL'AMBIENTE NON VENIVA CONSIDERATO. Ma
delle "aggressioni all'ambiente" esistevano già da tempo antichi. (disboscamenti in epoca romana per fini di
costruzioni civili o per la flotta. A Bologna in epoca romana e poi medievale c’era una gestione delle acque
pubbliche atta a distinguere gli usi delle acque bianche dalle emissioni delle acque nere).
→ Era un problema esistente, ma si trovava sullo sfondo e non in primo piano
Con la Rivoluzione industriale vi è poi un’espansione esponenziale del problema.
Il tema dell'ambiente iniziò a essere posto IN MODO NUOVO
Cosa intendiamo per "ambiente”? (in termini giuridici)
AMBIENTE: non è scontata la sua definizione ma possiamo definirlo attraverso 5 elementi:
• Spazio di vita dell'uomo: l’ambito spaziale in cui l’uomo svolge la sua vita
• Elementi naturali organici (flora e fauna)
• Elementi naturali inorganici (fondamentali matrici ambientali: Aria, suolo, acqua)
• Clima
• Reciproca relazione dei 4 elementi
Cos'è il diritto dell'ambiente?
Insieme delle regole che riguardano l'ambiente, o meglio, le regole che mirano a una PROTEZIONE
dell'ambiente.
Cosa sono le regole tramite cui si concretizza il tentativo di protezione dell'ambiente?
Il diritto dell'ambiente cerca di perseguire il suo fine protezionistico mediante due approcci:
COMMAND AND CONTROL:
Approccio approccio tradizionale secondo cui il legislatore pone obblighi o
divieti e poi controlla che nessuno li infranga. Nel caso in cui ci siano delle infrazioni si prendono provvedimenti
che consistono in sanzioni di vario tipo.
INCENTIVI:
Approccio basato su "non ti obbligo a" ma ti offro incentivi monetari/ sconti se fai cose che
influiscono positivamente (o influiscono meno) sull'ambiente (es. Comprare auto elettriche)
Il diritto dell'ambiente è un diritto MACROSETTORIALE
Intanto è SETTORIALE (non sono norme generali: Non è "non fumare/uccidere").
Ma è MACRO SETTORIALE perché è un ambito così tanto esteso che si articola in altri SUB SETTORI che hanno
delle differenze marcate (es. tutele delle acque e dell'aria sono due cose diverse).
Il diritto dell'ambiente si collega ad altri macrosettori della vita associata e del diritto (es. è collegato con
l'aspetto sanitario: la salubrità dell'aria è sempre stata collegata all'ambiente, ancora prima che il diritto
dell'ambiente nascesse).
Una parte del diritto dell'ambiente nasce da altri ambiti del diritto preesistenti (es. il diritto alla salubrità della
vita, infatti, deriva dall'ambito sanitario)
Una parte del diritto dell'ambiente è fondante in altri ambiti del diritto (es. Per specifiche costruzioni o imprese
ho delle limitazioni che derivano dal diritto ambientale)
COME NASCE E SI SVILUPPA IL DIRITTO DELL'AMBIENTE?
Alcune avvisaglie ci sono già verso fine 800 ma di "diritto dell'ambiente" si inizia a parlare negli anni 50.
Se ne inizia a parlare in CASI TRANSNAZIONALI:
1. TRAIL SMELTER→ Una fonderia in Canada al confine con gli stati uniti spargeva fumi negli USA.
Cosa succede se uno stato ricevente subisce l'inquinamento di uno stato emittente? Non c'erano ancora regole.
Il caso venne risolto da un collegio arbitrario che pose dei macro principi:
a. Divieto di inquinamento transfrontaliero
b. Responsabilità dello stato emittente per i pregiudizi causati all’altro stato e successiva ammenda
pecuniaria da stato emittente a stato danneggiato
2. LAGO LANOUX (1956) il lago situato in territorio francese e i francesi deviavano le acque di uscita nel
territorio spagnolo. Le autorità spagnole promossero il collegio arbitrario che affermò il seguente
principio: Uno stato non deve impattare troppo su uno stato di confine.
Il diritto dell'ambiente si sviluppa in ambito sovranazionale.
➔ Ben presto iniziarono a esserci iniziative promosse dall' ONU (non solo tra gli stati)
L'ONU promosse la CONFERENZA DI STOCCOLMA DEL 1972:
Momento in cui il diritto dell'ambiente inizia ad assumere una forma. Come periodo siamo dopo la seconda
guerra mondiale in seguito al quale vi è stato uno sviluppo industriale marcato e urbanizzazione nel mondo
occidentale --> i temi dell'aggressione dell'ambiente, derivante dalle azioni e dallo sviluppo umano, iniziano a
diventare evidenti.
L'ONU promuove questa sede e moli stati parteciparono iniziando a porre basi POLITICHE e GIURIDIHCE per
fronteggiare questo problema. Questa conferenza consacra l’ambiente come tema non trascurabile e
partorisce un documento non formalmente giuridico ma che sarà alla base di molti atti normativi veri e propri:
DICHIARAZIONE DI STOCCOLMA (primo esito), composta da 26 principi base su diritti e responsabilità in tema
di ambiente. La politica mette l'ambiente come PARTE DEL PROGRAMMA POLITICO
Nasce il PROGRAMMA ONU PER L’AMBIENTE (secondo esito) è il nome di un organismo o "un'agenzia
specializzata delle nazioni unite".
Il dibattito e le iniziative continuarono:
➔ 1983: COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER L'AMBIENTE E PER LO SVILUPPO, una sede di studio che
contribuisce a partorire una serie di documenti semi giuridici che cominciano ad individuare le regole
per la protezione dell'ambiente da cui poi i giuristi faranno nascere le leggi.
➔ RAPPORTO BRUNDTLAND (uno dei documenti) affronta il tema dello SVILUPPO SOSTENIBILE, inteso
come sviluppo che non compromette la possibilità di sviluppo delle generazioni successive.
CONFERENZA DI RIO DEL 1992: parteciparono 172 stati, 108 capi di stato, centinaia di organizzazioni non
governative.
La conferenza partorì 3 principali testi normativi e 3 testi non formalmente giuridici.
NON formalmente giuridici:
a) AGENDA 21: con cui si cerca di individuare e proporre valori fondativi delle politiche ambientali da
intraprendere nel secolo successivo.
b) DICHIARAZIONE DI RIO SU AMBIENTE E SVILUPPO
c) PRINCIPI SULLE FORESTE
3 testi formativi:
a) CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITA’
b) CONVENZIONE SULLA DESERTIFICAZIONE
c) CONVENZIONE QUADRO ONU SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI:
Documento con cui ci si inizia ad occupare, in termini legali, del problema del clima. è l'atto internazionale che
è alla base delle COP (conference of parties): Annualmente gli stati firmatari si incontrano per verificare lo stato
di attuazione delle politiche sul clima e per promuovere altre iniziative. Fra le COP più note ci sono:
KYOTO 1997: ha precisato la limitazione delle emissioni di gas nell'atmosfera.
PARIGI 2015: Si consacra a livello legale che il cambiamento climatico è di natura antropica. Ha emesso una
serie di misure per contenere l'aumento della temperatura entro gli 1,5°c.
Con il tempo si è passato dalla “comunità europea” all’ UNIONE EUROPEA.
(Italia, Francia Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo)
→ Il diritto dell’ambiente italiano, così come quello degli stati membri, ha origine “comunitaria” (se ne inizia a
parlare in Europa).
Le originarie 3 comunità europee:
1. CECA ‘51, (CARBONE E ACCIAIO)
2. EURATOM ‘57 (ENERGIA ATOMICA)
3. CEE ‘57 (MATERIE AGRICOLE)
Inizialmente si occupavano solo delle materie presenti nei singoli trattati e il clima non era presente come
materia da trattare, perché era una materia non percepita come tale.
Queste 3 comunità si unificarono nel ‘65.
All’interno dei trattati, nel corso degli anni, si è iniziato a trattare prima (e più intensamente) del clima rispetto
agli stati membri.
Tuttavia (a livello europeo) si è passati dall’ANALISI DELLA RICADUTA DELLE COMPETENZE DELL’AMBIENTE poi
si è iniziato a MODIFICARE I Trattati (= metodo incrementale).
Negli anni ‘70 la comunità europea comincia ad occuparsi di ambiente dilatando alcune competenze (diverse
dall’ambiente) a partire da una regola generale dei trattati dell’epoca → secondo cui la comunità si basava su
uno sviluppo armonioso delle attività europee. La comunità offre le sue competenze ad occuparsi di tutela della
concorrenza (es. i conflitti mondiali sono nati da conflitti economici tra le varie potenze.)
→ la comunità punta alla formazione di un MERCATO UNICO secondo cui le aziende degli stati membri non
vengano limitati o scoraggiati da dazi o tasse doganiere.
Dalla necessità di apertura del mercato si pongono le basi per l’attenzione all’ambiente→ imponendo dei limiti
che impediscano di danneggiare il clima solo in alcuni stati, il prezzo sarebbe diverso (più bassi in altri stati) e si
creerebbe concorrenza. → quindi si iniziano a porre delle limitazioni generali legate all’ambiente.
QUINDI lo sviluppo armonioso serve anche (e nasce per) per evitare la creazione di concorrenza (= tutti
dovrebbero avere le stesse spese per l’ambiente).
Dal 1973 la comunità comincia a fare i PROGRAMMI DI AZIONE = iniziative prive di base legislativa con cui si
incentivano azioni per mitigare l’impatto dell’attività economica sull’ambiente.
Nel 1985 la CORTE DI GIUSTIZIA (massimo giudice) dirà che il PRINCIPIO DELLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
(pur non essendo nei trattati) è entrato a far parte dell’insieme dei valori comunitari.
• fase zero (50-72) → si inizia solo a parlare di
ambiente
• fase uno 73-85 → in cui i trattati non dicono
niente
• fase due 86 → modifica dei trattati con un nuovo
trattato→ protezione di ambiente entra in diritto
= leggi vere e proprie
IN ITALIA…
Le leggi sull’ambiente in Italia avvengono con un PROCESSO COMPOSITO → emergono singole regole
sull’ambiente che poi vengono unite.
Tappe principali:
LEGGE CRISPI-PAGLIANI (1889) comincia ad occuparsi di temi a cavallo tra sanità e ambiente.
Una delle parti di maggior rilievo era quella sulle DISCIPLINA SULLE INDUSTRIE INSALUBRI = Nei secoli
precedenti le industrie e i luoghi di vita erano vicini. Però i nuovi stabilimenti industriali erano confinanti con i
luoghi di vita→ non era salubre (oggi diremmo che avrebbe anche impatti sull’ambiente).
Per questo motivo viene fatta una classificazione delle industrie insalubri in due classi.
Prima classe: di prodotto o di processo (sono pericolose o le sostanze o il metodo di creazione delle sostanze)
Seconda classe: non ha detto niente
Si iniziano a stabilire divieti e a limitare i luoghi in cui le industrie possono sorgere. In più al sindaco viene dato il
compito e il potere di vigilare sull’ubicazione delle industrie. (es. quelle di prima classe dovevano essere messe
in aperta campagna).
Leggi istitutive dei primi grandi parchi nazionali (primi 20 anni del 900) → es. nel 1938 legge sui beni
paesaggistici
TUTELA DEL PAESAGGIO → dal punto di vista giuridico il tema dell’aggressione si poneva poco. poi si inizia a
mettere a fuoco l’importanza della tutela delle bellezze culturali e paesaggistiche. La tutela dei paesaggi è uno
dei tasselli da cui nasceranno iniziative e regole legali a tutela dell’ambiente.
• Dal 1942 in Italia nacque un SISTEMA NAZIONALE DI DISCIPLINE DELL’URBANISTICA.
Questa legge urbanistica venne applicata solo 10/15 anni dopo perché si era in periodo di guerre e per la
resistenza dei proprietari immobiliari. Con il piano regolatore si suddivide il territorio in zone, se il mio terreno
finisce in una zona agricola non posso costruire nulla. I piani regolatori esistevano già in certe città→ per
esempio a Roma.
Le politiche ambientali trovano riconoscimenti frammentari.
Nella COSTITUZIONE ITALIANA (‘47) non è presente nessun cenno all’ambiente. Nei decenni successivi il tema
dell’aggressione all’ambiente comincia a porsi in modo più costante.
1966 legge 615 → INQUINAMENTO ATMOSFERICO
1976 legge Merli → INQUINAMENTO DELLE ACQUE (disciplina l’inquinamento delle acque). Nacque
successivamente al “disastro di Seveso” (esplode uno stabilimento), per tamponare i danni. Successivamente si
arrivò al fondamentale testo normativo in materia di ambiente. DECRETO LEGISLATIVO n’ 152 del 2006. (testo
formativo di riferimento in materia ambiente; codice ambiente)
NOZIONI GIURIDICHE PRELIMINARI
STATO/ DIRITTO/ ILLECITO
Che cos’è il DIRITTO?
Si parte dalla NORMA GIURIDICA. Quest’ultima si differenzia dalla norma morale, che ha influenza sulla
persona solo se quella prende parte a una comunità, perché si impone ai destinatari indipendentemente dalla
loro posizione/contesto sociale.
La differenza tra norma giuridica e non, è il fatto che si attui indistintamente a tutti anche con l’uso della forza
(che è monopolio solo delle autorità competenti).
→ l’ordinamento giuridico/L’INSIEME DI TUTTE LE NORME GIURIDICHE = DIRITTO
La norma giuridica si compone di due parti:
PRECETTO= l’ordine : la norma giuridica contiene un ordine (obbligo/divieto)
SANZIONE: conseguenza prevista per la violazione del precetto.
STATO: il diritto in senso proprio (cioè l'insieme di norme) presuppone un’entità pubblica che riconosca la
norma e applichi la sanzione.
ILLECITO: violazione della norma giuridica (precetto).
L’illecito più comune è quello CIVILE → la reazione all’illecito è lasciata alla vittima dell’illecito stesso: lo stato
rimane sullo sfondo. Le conseguenze sono soltanto PATRIMONIALI=ripristinatorio (nel caso di risarcimento in
forma specifica= ripristinare la condizione anteriore). (devo pagare una somma tale al valore del
danno/furto/violazione commesso). Ma non sempre le conseguenze di un illecito sono ripristinabili (es. mi
rompi un piede) → RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE (a seconda del valore del danno/furto).
RESPONSABILITÀ CIVILE
PENALE → stato interviene automaticamente. Prevedo un illecito come REATO. (illecito diventa reato)
L’illecito è punito sulla base dei provvedimenti del pubblico ministero (che ha alle sue dipendenze le forze di
polizia).
Non sempre la pena è solo DETENTIVA; a volte una pena PENALE (PECUNIARIA) è possibile.
Cosa distingue sanzione penale da non penale? Le sanzioni penali vengono annotate nella fedina
penale/casellario (preclude l’accesso ad alcuni ambiti pubblici/privati, a seconda della gravità).
Illecito perseguibile A QUERELA DI PARTE (a metà tra civile e penale) → il ministero si attiva su richiesta della
parte (richiesta/non denuncia) lesa per indagare.
RESPONSABILITA’ PENALE
AMMINISTRATIVO → depenalizzazione, illeciti penali minori (multa stradale) e contravvenzioni (non delitti).
[legge 689 del 1981 molti reati penali sono stati declassati ad amministrativi.]
I reati amministrativi NON sono presenti nella fedina penale. La sanzione amministrativa (pecuniaria) viene
calcolata direttamente dalla pubblica amministrazione→ è più veloce di quella civile MA può essere molto
pesante. Il destinatario della sanzione può contestare una sanzione e avviare il processo (per difesa)
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
DISCIPLINARE→ violazione di regole di condotta nell'ambito di un’organizzazione di lavoro o affini (NON DA
FARE)
CONTABILE → se un dipendente pubblico causa danni ad un ente pubblico (dove lavora) la Corte dei conti può
imporre una pena (spesso pecuniaria) a favore dell’ente pubblico (ai danni di chi ha commesso l’illecito).
ENTE TERRITORIALE: quello che ha la rappresentanza politica di un territorio; in altre parole sono quelli per cui
si vota (comunità vota per i vertici di quell’ente) sulla base di un criterio di appartenenza esclusivamente
territoriale/geografico.
Ente territoriale maggiore (STATO) si riferisce alla rappresentanza politica dei CITTADINI.
Ente territoriale minore (contenuto nello stato) → regioni, città metropolitane.
• Gli enti territoriali sono il cardine lungo il quale si snoda il nostro sistema istituzionale e giuridico.
Esistono anche ENTI NON TERRITORIALI → ma spesso sono controllati dagli enti territoriali. (es. l’USL è un ente
non territoriale ma è controllato e deve sottostare alle regole della regione d’appartenenza).
FONTI DEL DIRITTO
Questa è una definizione che viene usata per indicare due concetti differenti:
FONTI DI COGNIZIONE= gli strumenti tramite cui il cittadino può conoscere le norme giuridiche.
→(BUR-
I testi ufficiali si trovano nel bollettino. per l’Emilia Romagna // gazzetta ufficiale per lo stato).
→ Ma il diritto si applica sulla base della sua conoscibilità, non sulla base della conoscenza; il fatto di avere
strumenti che ci consentano di conoscere le norme è fondamentale (MA se io non conosco una norma non vuol
dir che questa non si possa applicare a me; per questo l'effettiva conoscenza non serve, ma serve solo la
conoscibilità). Spesso si usano dei testi coordinati → banche dati che comprendono le norme aggiornate.
FONTI DI PRODUZIONE= atto/fatto normativo in sé cui l'ordinamento attribuisce la capacità di creare norme
giuridiche.
→la legge è una fonte di produzione che crea norme giuridiche/ uno strumento che può creare norme
giuridiche. (legge da intendere come un singolo esercizio di quel potere attribuito a questo strumento).
ATTI: delibere di organi che hanno questo potere (es. parlamento)
→ (atto consapevole o volontario di uno o più esseri umani)
FATTO: regole deliberate da comportamenti umani inconsapevoli o da eventi naturali (regole non scritte che
derivano dal comportamento comune/ non reiterato delle persone o, per esempio, emergenze climatiche).
→ la costituzione anglosassone è, in gran parte, non scritta; ma è all’origine di regole.
Una prima distinzione tra le fonti di produzione è quella tra fonti scritte e non scritte. Non tutto ciò che è regola
è scritto, almeno non è così in tutto il mondo.
Fonti scritte (CIVIL LAW) →I sistemi di paesi continentali. Le sentenze di un giudice non sono esse stesse fonti
del diritto, sono delle decisioni per uno specifico caso →
Fonti non scritte (COMMON LAW) → paesi anglosassoni regole intrinseche nella comunità.
Quando una regola non scritta viene enunciata e spiegata da un giudice, diventa conoscibile e parzialmente
scritta.
La sentenza di un giudice diventa formalmente fonte del diritto
Diritto legale → sentenze sono applicazioni di una legge già scritta.
Le sentenze normali non sono fonti del diritto, dovrebbero decidere solo il caso, MA HANNO UNA FUNZIONE
ORIENTATIVA:
Il sistema dei giudici italiani è costruito in modo tale che le loro sentenze (spesso di grado superiore) tendono
ad orientare le successive sentenze dei giudici (soprattutto di gradi inferiori).
[sistema di giudici di maggior livello sono: la corte d’appello= livello regionale // corte di cassazione=livello
statale]
• In Italia vi sono dei problemi (sistema giuridico in crisi):
1. la corte di cassazione tende a cambiare idea continuamente.
2. i magistrati scrivono norme ambigue.
3. le leggi si sovrappongono (stato, EU, regioni).
Diritto giurisprudenziale → enunciazione del diritto = le sentenze diventano legge.
Quali sono le fonti di produzione del nostro sistema?
FONTI DI PRODUZIONI INTERNE collocate su quattro livelli.
1. FONTI SUPERPRIMARIE (costituzionali) = COSTITUZIONE ITALIANA ‘47 + altre fonti costituzionali. Si
tratta di atti normativi al di sopra della legge ordinaria (nate dalla necessità di limitare la possibilità
della crescita di dittature o di modi per raggirare la legge→ il fascismo era nato “legalmente” dopo la
vittoria delle elezioni. →
COSTITUZIONE (testo storico) LUNGA (139 articoli + 18 disposizioni transitorie) e ha due tipi di contenuto:
• Regole fondamentali sul funzionamento del sistema (presente in tutte le costituzioni).
• NORME SULLE POLITICHE DI SETTORE (norme sulla tutela dei lavoratori, tutela attività bancaria…)
I due dati giuridici che vanno a conformare la costituzione e che la antepongono alle altre fonti sono:
Gerarchicamente sovraordinata rispetto a tutte le altre fonti del diritto.
= se la costituzione dice che “tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge”, non possono essere varate leggi
che sono incostituzionali. Quindi la costituzione deve essere rispettata anche da chi, al momento, ha la
maggioranza politica.
Limiti alla modifica della costituzione:
L’articolo 139 afferma che la forma repubblicana non può essere modificata.
La costituzione si compone di vari pezzi tra cui i "PRINCIPI FONDAMENTALI” (dall’art 1 a 12) → si ritiene che
non siano modificabili.
MA nel 2022 è stato modificato l’articolo 9 dal parlamento ed è stata inserita la “tutela dell’ambiente”. →
quindi si possono modificare quando si va ad aumentare o integrare la soglia di tutela di beni fondamentali.
COSTITUZIONE RIGIDA poiché la sua modifica richiede un procedimento aggravato, per evitare che la
maggioranza prevalga durante il processo di emanazione delle leggi.
Voto del parlamento in carica → poi si vota → il nuovo parlamento finisce il procedimento. (non lo chiede in
teoria).
(ciascuna camera deve pronunciarsi due volte. Tra le due votazioni devono passare almeno 3 mesi per
consentire un dibattito).
Per la prima deliberazione della camera è sufficiente la maggioranza ordinaria (maggioranza dei presenti di
quella camera), per la seconda è necessaria la maggioranza assoluta (50+1 di quelli presenti) (tutti i deputati
devono essere presenti e votare).
Nei 3 mesi successivi alla deliberazione è poi possibile chiedere il REFERENDUM.
ABROGATIVO/COSTITUZIONALE che può essere chiesto da 500mila elettori o da 5 consigli regionali.
CORTE COSTITUZIONALE è un organo giudicante a sé.
• si occupa di stabilire che le fonti primarie rispettino la costituzione. (serve per le violazioni più gravi
derivanti dagli organi subito inferiori alla costituzione). [serve che un organo “porti” la legge di fron
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