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Presidente; il Consiglio di Gabinetto, è un organo consultivo che ha perso importanza
nel tempo in cui il Presidente riuniva i ministri delle diverse componenti politiche della
coalizione; i Comitati Interministeriali che possono essere istituiti per legge (deliberano
in via definitiva su determinati oggetti adottando atti produttivi di effetti giuridici) o
per DPCM (hanno compiti provvisori per affrontare questioni definite); i ministri senza
portafoglio (sono ministri non preposti ad un ministero che svolgono le funzioni loro
delegate dal Presidente del Consiglio); i sottosegretari di Stato, che sono individui che
non fanno parte del Governo e assistono, previo giuramento al Presidente del
Consiglio, un ministro o il Presidente stesso, i quali delegano il sottosegretario tramite
apposito decreto); i viceministri, sono quei sottosegretari a cui vengono conferite
deleghe di un’intera area di competenza; i commissari straordinari del Governo
(nominati con DPDR per adempiere a particolari esigenze di coordinamento operativo
tra amministrazioni statali).
7) Principi costituzionali e rapporti tra gli organi di governo (art. 95 Cost.)
Per garantire l’unità e l’omogeneità del Governo e contrastare gli eccessi di autonomia
dei ministri che potrebbero minacciare l’unità politica del Governo, la Costituzione fa
leva sulla competenza del Consiglio dei Ministri di determinare la politica generale del
Governo (principio collegiale) e sulla competenza del Presidente del Consiglio di
mantenere l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando
l’attività dei ministri (principio monocratico). L’articolo 95 della costituzione sancisce
diversi principi di organizzazione del Governo: il principio della responsabilità politica
di ciascun ministro, riconoscendo l’autonomia dei singoli ministri all’interno dei propri
ministeri; il principio della direzione politica collegiale, incentrata nel Consiglio dei
Ministri; il principio della direzione politica monocratica, basata sui poteri del
Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può proporre al Presidente della
Repubblica la lista dei ministri da nominare e può dare direttive politiche ed
amministrative ai ministri. Infine il Consiglio dei Ministri può deliberare sulla politica
generale del Governo.
8) Il modello del bicameralismo e il bicameralismo italiano
La struttura del parlamento può essere bicamerale o monocamerale. Il bicameralismo,
che prevede l’esistenza di due camere, può essere imperfetto (le due Camere hanno
una diversa composizione e hanno poteri diversi) o perfetto (le due camere hanno le
stesse funzioni, votano sulle stesse materie e sono gerarchicamente equiparate). La
Costituzione italiana ha optato per una struttura parlamentare basata sul
bicameralismo perfetto, prevedendo l’articolazione in due camere, la Camera dei
Deputati e il Senato della Repubblica. Esse hanno i medesimi poteri e le medesime
funzioni, con delle minime differenze strutturali ed elettive. La Camera dei Deputati è
eletta a suffragio universale e diretto ed è composta da 400 deputati (8 dei quali eletti
nella circoscrizione Estero). L’età stabilita per l’elettorato attivo è di 18 anni mentre è
di 25 anni per l’elettorato passivo. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale
ed è composto da 200 senatori (quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero),
oltre ai senatori a vita (componenti non elettivi) che sono: gli ex presidenti della
Repubblica e le persone nominate dal Presidente della Repubblica (massimo 5 per ogni
presidente). L’età stabilita per l’elettorato attivo è di 18 anni mentre è di 40 anni per
l’elettorato passivo.
9) I presidenti d’assemblea
I due presidenti dell’assemblea hanno il compito di rappresentare rispettivamente le
due camere. Essi devono regolare l’attività di tutti gli organi facendo rispettare il loro
regolamento interno, dirigono la discussione in aula mantenendo l’ordine, svolgono le
funzioni di Questori, assicurano il buon andamento della struttura organizzativa ed
inoltre nominano le cosiddette Autority (le autorità amministrative indipendenti come
il CdA della Rai o i componenti del consiglio della Corte dei Conti). Essi hanno dei
particolari compiti suppletivi in quanto il Presidente della Camera dei Deputati
presiede il parlamento riunito in seduta comune e il Presidente del Senato supplisce il
Capo dello Stato nelle ipotesi previste dall’articolo 86 della Costituzione. Entrambi i
presidenti devono essere sentiti dal Presidente della Repubblica in caso di
scioglimento anticipato delle camere. Il procedimento di elezione del Presidente di
ogni Camera è stabilito dal regolamento interno della Camera stessa.
10) Gruppi parlamentari e commissioni parlamentari
I gruppi parlamentari sono la proiezione dei partiti politici in parlamento. Ogni
parlamentare subito dopo l’elezione deve dichiarare a quale gruppo vuole appartenere
e in caso di non scelta (o di non raggiungimento del numero minimo di 14 componenti)
si viene di diritto inseriti nel gruppo misto. Ogni gruppo parlamentare eleggerà il
proprio Presidente del gruppo, i quali riuniti in collegio danno vita alla Conferenza dei
presidenti dei gruppi parlamentari (organizza i lavori e approva i programmi) e in
particolare alla Camera dei Deputati, i presidenti di gruppo hanno una serie di poteri
procedurali come la presentazione di emendamenti o mozioni; inoltre i presidenti di
gruppo vengono sentiti dal Presidente della Repubblica nel corso delle consultazioni
per la risoluzione delle crisi di Governo. Al gruppo parlamentare è attribuito il potere di
designare i membri che faranno parte delle commissioni parlamentari.
Le commissioni parlamentari sono organi collegiali che svolgono primariamente
funzione consultiva. In relazione alla loro formazione, possono essere temporanee o
permanenti e in relazione alla loro struttura possono essere monocamerali o
bicamerali, ma in ogni caso devono essere formate proporzionalmente ai vari gruppi
parlamentari. Le commissioni parlamentari temporanee assolvono compiti specifici e
durano in carica per un tempo prestabilito per l’adempimento della loro particolare
funzione. Le commissioni parlamentari permanenti sono invece organi stabili e
necessari e sono titolari di importanti poteri nell’ambito del procedimento legislativo
(referente, deliberante, redigente) e svolgono importanti funzioni di indirizzo, di
controllo e di informazione secondo quanto stabilito dal regolamento. Le commissioni
monocamerali sono quelle commissioni che per la stessa materia esistono in entrambe
le camere. Le commissioni bicamerali sono formate in parti uguali da rappresentati
delle due camere, per lo svolgimento delle operazioni è adottato il regolamento della
camera in cui la commissione ha sede. La Costituzione prevede una sola commissione
bicamerale, cioè quella per le questioni regionali, ma ce ne sono altre con poteri di
controllo come: il Comitato per i servizi di sicurezza, la commissione per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
11) Le prerogative parlamentari (insindacabilità e immunità penale)
Per prerogative parlamentari si intendono quegli istituti che, in deroga ai diritti
comuni, mirano a salvaguardare il libero ed ordinato esercizio delle funzioni
parlamentari. Esse dunque sono da ricondurre alla carica e non alla persona specifica.
L’art.68 Cost. prevede due prerogative parlamentari: l’insindacabilità in qualsiasi sede
(penale, civile, disciplinare) per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle
funzioni parlamentari, ed ha un’efficacia eterna cioè anche dopo che sia venuto meno
il mandato; l’immunità penale, per cui il parlamentare non può essere sottoposto a
misure restrittive della libertà personale o domiciliare o a limitazione delle libertà di
corrispondenza e comunicazione senza previa autorizzazione della Camera di
appartenenza ed ha efficacia limitata al solo periodo del mandato. Per quanto riguarda
l’immunità penale con la legge n. 140/2003 si è stabilito quali siano i casi
espressamente previsti per cui è richiesta l’autorizzazione a procedere mentre nel
caso in cui il parlamentare sia colto in fragranza nel commettere un delitto per il quale
è previsto l’arresto immediato o in caso di sentenza irrevocabile di condanna, il
giudizio di sindacabilità della camera non è previsto ma si procede immediatamente.
12) Le funzioni di controllo: quali strumenti?
La funzione parlamentare di controllo si concretizza in singoli istituti di diritto
parlamentare che mirano a far valere la responsabilità politica del Governo nei
confronti del Parlamento. Gli istituti in questione sono le interrogazioni e le
interpellanze. L’interrogazione è una domanda che un parlamentare rivolge per iscritto
al Governo avente per oggetto la veridicità o meno di un determinato fatto. Il Governo
può decidere di non rispondere ad un’interrogazione indicandone i motivi o differire la
riposta ad una data in cui si obbligherà a rispondere. A partire dagli anni ’80 sono
state introdotte alla Camera e in Senato le cosiddette interrogazioni a risposta
immediata che consistono in una sola domanda su un argomento urgente o di
particolare attualità politica che si svolgono secondo un preciso contraddittorio.
L’interpellanza invece è una richiesta che viene fatta per iscritto al
Governo per capire quale sia l’intenzione governativa in riferimento ad un atto o una
determinata situazione. I regolamenti delle Camere prevedono anche le interpellanze
urgenti (limitate nel numero massimo di svolgimento) che possono essere richieste o
dal presidente di un gruppo parlamentare oppure da un minimo di 30 parlamentari.
13) Le funzioni di indirizzo: quali strumenti?
I regolamenti prevedono particolari atti che hanno il compito di indirizzare l’attività del
Governo. Essi sono la mozione, la risoluzione e l’ordine del giorno. La mozione può
essere presentata da un Capogruppo parlamentare, da 10 parlamentari della Camera
o da 8 senatori. Il fine della mozione è quello di aprire un dibattito con l’obiettivo di
deliberare su questioni che incidono sull’attività di Governo. La risoluzione invece può
essere proposta anche in commissione ed il suo fine è quello di manifestare un
orientamento o un indirizzo; la sua proponibilità in commissione consente di
accentuare il ruolo di controllo e di indirizzo delle commissioni nelle materie di
competenza. La risoluzione quindi condiziona l’indirizzo di Governo come la mozione.
L’ordine del giorno è un atto d’indirizzo rivolto al Gov