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Estratto del documento

Presidente; il Consiglio di Gabinetto, è un organo consultivo che ha perso importanza

nel tempo in cui il Presidente riuniva i ministri delle diverse componenti politiche della

coalizione; i Comitati Interministeriali che possono essere istituiti per legge (deliberano

in via definitiva su determinati oggetti adottando atti produttivi di effetti giuridici) o

per DPCM (hanno compiti provvisori per affrontare questioni definite); i ministri senza

portafoglio (sono ministri non preposti ad un ministero che svolgono le funzioni loro

delegate dal Presidente del Consiglio); i sottosegretari di Stato, che sono individui che

non fanno parte del Governo e assistono, previo giuramento al Presidente del

Consiglio, un ministro o il Presidente stesso, i quali delegano il sottosegretario tramite

apposito decreto); i viceministri, sono quei sottosegretari a cui vengono conferite

deleghe di un’intera area di competenza; i commissari straordinari del Governo

(nominati con DPDR per adempiere a particolari esigenze di coordinamento operativo

tra amministrazioni statali).

7) Principi costituzionali e rapporti tra gli organi di governo (art. 95 Cost.)

Per garantire l’unità e l’omogeneità del Governo e contrastare gli eccessi di autonomia

dei ministri che potrebbero minacciare l’unità politica del Governo, la Costituzione fa

leva sulla competenza del Consiglio dei Ministri di determinare la politica generale del

Governo (principio collegiale) e sulla competenza del Presidente del Consiglio di

mantenere l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando

l’attività dei ministri (principio monocratico). L’articolo 95 della costituzione sancisce

diversi principi di organizzazione del Governo: il principio della responsabilità politica

di ciascun ministro, riconoscendo l’autonomia dei singoli ministri all’interno dei propri

ministeri; il principio della direzione politica collegiale, incentrata nel Consiglio dei

Ministri; il principio della direzione politica monocratica, basata sui poteri del

Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può proporre al Presidente della

Repubblica la lista dei ministri da nominare e può dare direttive politiche ed

amministrative ai ministri. Infine il Consiglio dei Ministri può deliberare sulla politica

generale del Governo.

8) Il modello del bicameralismo e il bicameralismo italiano

La struttura del parlamento può essere bicamerale o monocamerale. Il bicameralismo,

che prevede l’esistenza di due camere, può essere imperfetto (le due Camere hanno

una diversa composizione e hanno poteri diversi) o perfetto (le due camere hanno le

stesse funzioni, votano sulle stesse materie e sono gerarchicamente equiparate). La

Costituzione italiana ha optato per una struttura parlamentare basata sul

bicameralismo perfetto, prevedendo l’articolazione in due camere, la Camera dei

Deputati e il Senato della Repubblica. Esse hanno i medesimi poteri e le medesime

funzioni, con delle minime differenze strutturali ed elettive. La Camera dei Deputati è

eletta a suffragio universale e diretto ed è composta da 400 deputati (8 dei quali eletti

nella circoscrizione Estero). L’età stabilita per l’elettorato attivo è di 18 anni mentre è

di 25 anni per l’elettorato passivo. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale

ed è composto da 200 senatori (quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero),

oltre ai senatori a vita (componenti non elettivi) che sono: gli ex presidenti della

Repubblica e le persone nominate dal Presidente della Repubblica (massimo 5 per ogni

presidente). L’età stabilita per l’elettorato attivo è di 18 anni mentre è di 40 anni per

l’elettorato passivo.

9) I presidenti d’assemblea

I due presidenti dell’assemblea hanno il compito di rappresentare rispettivamente le

due camere. Essi devono regolare l’attività di tutti gli organi facendo rispettare il loro

regolamento interno, dirigono la discussione in aula mantenendo l’ordine, svolgono le

funzioni di Questori, assicurano il buon andamento della struttura organizzativa ed

inoltre nominano le cosiddette Autority (le autorità amministrative indipendenti come

il CdA della Rai o i componenti del consiglio della Corte dei Conti). Essi hanno dei

particolari compiti suppletivi in quanto il Presidente della Camera dei Deputati

presiede il parlamento riunito in seduta comune e il Presidente del Senato supplisce il

Capo dello Stato nelle ipotesi previste dall’articolo 86 della Costituzione. Entrambi i

presidenti devono essere sentiti dal Presidente della Repubblica in caso di

scioglimento anticipato delle camere. Il procedimento di elezione del Presidente di

ogni Camera è stabilito dal regolamento interno della Camera stessa.

10) Gruppi parlamentari e commissioni parlamentari

I gruppi parlamentari sono la proiezione dei partiti politici in parlamento. Ogni

parlamentare subito dopo l’elezione deve dichiarare a quale gruppo vuole appartenere

e in caso di non scelta (o di non raggiungimento del numero minimo di 14 componenti)

si viene di diritto inseriti nel gruppo misto. Ogni gruppo parlamentare eleggerà il

proprio Presidente del gruppo, i quali riuniti in collegio danno vita alla Conferenza dei

presidenti dei gruppi parlamentari (organizza i lavori e approva i programmi) e in

particolare alla Camera dei Deputati, i presidenti di gruppo hanno una serie di poteri

procedurali come la presentazione di emendamenti o mozioni; inoltre i presidenti di

gruppo vengono sentiti dal Presidente della Repubblica nel corso delle consultazioni

per la risoluzione delle crisi di Governo. Al gruppo parlamentare è attribuito il potere di

designare i membri che faranno parte delle commissioni parlamentari.

Le commissioni parlamentari sono organi collegiali che svolgono primariamente

funzione consultiva. In relazione alla loro formazione, possono essere temporanee o

permanenti e in relazione alla loro struttura possono essere monocamerali o

bicamerali, ma in ogni caso devono essere formate proporzionalmente ai vari gruppi

parlamentari. Le commissioni parlamentari temporanee assolvono compiti specifici e

durano in carica per un tempo prestabilito per l’adempimento della loro particolare

funzione. Le commissioni parlamentari permanenti sono invece organi stabili e

necessari e sono titolari di importanti poteri nell’ambito del procedimento legislativo

(referente, deliberante, redigente) e svolgono importanti funzioni di indirizzo, di

controllo e di informazione secondo quanto stabilito dal regolamento. Le commissioni

monocamerali sono quelle commissioni che per la stessa materia esistono in entrambe

le camere. Le commissioni bicamerali sono formate in parti uguali da rappresentati

delle due camere, per lo svolgimento delle operazioni è adottato il regolamento della

camera in cui la commissione ha sede. La Costituzione prevede una sola commissione

bicamerale, cioè quella per le questioni regionali, ma ce ne sono altre con poteri di

controllo come: il Comitato per i servizi di sicurezza, la commissione per l’indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

11) Le prerogative parlamentari (insindacabilità e immunità penale)

Per prerogative parlamentari si intendono quegli istituti che, in deroga ai diritti

comuni, mirano a salvaguardare il libero ed ordinato esercizio delle funzioni

parlamentari. Esse dunque sono da ricondurre alla carica e non alla persona specifica.

L’art.68 Cost. prevede due prerogative parlamentari: l’insindacabilità in qualsiasi sede

(penale, civile, disciplinare) per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle

funzioni parlamentari, ed ha un’efficacia eterna cioè anche dopo che sia venuto meno

il mandato; l’immunità penale, per cui il parlamentare non può essere sottoposto a

misure restrittive della libertà personale o domiciliare o a limitazione delle libertà di

corrispondenza e comunicazione senza previa autorizzazione della Camera di

appartenenza ed ha efficacia limitata al solo periodo del mandato. Per quanto riguarda

l’immunità penale con la legge n. 140/2003 si è stabilito quali siano i casi

espressamente previsti per cui è richiesta l’autorizzazione a procedere mentre nel

caso in cui il parlamentare sia colto in fragranza nel commettere un delitto per il quale

è previsto l’arresto immediato o in caso di sentenza irrevocabile di condanna, il

giudizio di sindacabilità della camera non è previsto ma si procede immediatamente.

12) Le funzioni di controllo: quali strumenti?

La funzione parlamentare di controllo si concretizza in singoli istituti di diritto

parlamentare che mirano a far valere la responsabilità politica del Governo nei

confronti del Parlamento. Gli istituti in questione sono le interrogazioni e le

interpellanze. L’interrogazione è una domanda che un parlamentare rivolge per iscritto

al Governo avente per oggetto la veridicità o meno di un determinato fatto. Il Governo

può decidere di non rispondere ad un’interrogazione indicandone i motivi o differire la

riposta ad una data in cui si obbligherà a rispondere. A partire dagli anni ’80 sono

state introdotte alla Camera e in Senato le cosiddette interrogazioni a risposta

immediata che consistono in una sola domanda su un argomento urgente o di

particolare attualità politica che si svolgono secondo un preciso contraddittorio.

L’interpellanza invece è una richiesta che viene fatta per iscritto al

Governo per capire quale sia l’intenzione governativa in riferimento ad un atto o una

determinata situazione. I regolamenti delle Camere prevedono anche le interpellanze

urgenti (limitate nel numero massimo di svolgimento) che possono essere richieste o

dal presidente di un gruppo parlamentare oppure da un minimo di 30 parlamentari.

13) Le funzioni di indirizzo: quali strumenti?

I regolamenti prevedono particolari atti che hanno il compito di indirizzare l’attività del

Governo. Essi sono la mozione, la risoluzione e l’ordine del giorno. La mozione può

essere presentata da un Capogruppo parlamentare, da 10 parlamentari della Camera

o da 8 senatori. Il fine della mozione è quello di aprire un dibattito con l’obiettivo di

deliberare su questioni che incidono sull’attività di Governo. La risoluzione invece può

essere proposta anche in commissione ed il suo fine è quello di manifestare un

orientamento o un indirizzo; la sua proponibilità in commissione consente di

accentuare il ruolo di controllo e di indirizzo delle commissioni nelle materie di

competenza. La risoluzione quindi condiziona l’indirizzo di Governo come la mozione.

L’ordine del giorno è un atto d’indirizzo rivolto al Gov

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Publisher
A.A. 2022-2023
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g76 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Cossiri Angela Giuseppina.