Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Domande generali di Diritto privato sulle obbligazioni Pag. 1 Domande generali di Diritto privato sulle obbligazioni Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande generali di Diritto privato sulle obbligazioni Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande generali di Diritto privato sulle obbligazioni Pag. 11
1 su 13
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il factoring è un contratto con cui un’impresa cede i propri crediti commerciali a una società specializzata (il

factor), che si occupa della loro gestione, riscossione e, spesso, anticipa parte delle somme dovute. Serve

principalmente a ottenere liquidità e a delegare la gestione dei crediti. Può essere pro soluto, se il factor si

assume il rischio d’insolvenza, oppure pro solvendo, se il rischio resta all’impresa. È una figura di origine

anglosassone, molto usata nella pratica commerciale.

Il full factoring è una forma completa in cui il factor anticipa le somme, gestisce i crediti e si assume il

rischio d’insolvenza del debitore. Si usa soprattutto nei rapporti interni. L’international factoring, invece, si

usa nelle vendite all’estero e coinvolge due società di factoring: una nel Paese dell’esportatore e una in

quello dell’importatore. Serve a facilitare l’incasso dei crediti internazionali e a ridurre i rischi legati

all’estero.

La cartolarizzazione dei crediti, invece, è rappresentata dalla cessione a titolo oneroso di crediti da parte di

un'impresa a un soggetto che li trasforma in titoli e li colloca sul mercato finanziario.

9. Come si realizza la delegazione passiva e in cosa differisce dall’espromissione? E dall’accollo?

La modificazione del soggetto passivo nel rapporto obbligatorio, oltre che in conseguenza di cessione di

contratto e di cessione dell'azienda, puoi realizzarsi a titolo particolare mediante le figure della delegazione

passiva dell'estromissione e dell'accollo. A differenza del debitore per il creditore non è indifferente avere

come debitore un soggetto anziché un altro; perciò, la sostituzione del debitore non è possibile senza

l'espressa volontà del creditore.

La delegazione passiva si distingue in delegazione a promettere e delegazioni di pagamento.

La delegazione a promettere consiste in un negozio trilaterale tra debitore (delegante), creditore (delegatario)

e un terzo (delegato) in forza del quale il debitore delega il terzo ad obbligarsi ad effettuare il pagamento a

favore del creditore. Il delegante non viene liberato dal debito originario ma resta obbligato insieme al

delegato (delegazione cumulativa), anche se il delegatario può con dichiarazione espressa acconsentire a

liberare subito il delegante conservando come unico debitore il delegato (delegazione liberatoria). Il delegato

potrà opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con quest'ultimo (art 1271).

La delegazione di pagamento consiste in un accordo tra il debitore e un terzo o in forza del quale il debitore

(delegante) delega al terzo (delegato) ad effettuare senz'altro una determinata prestazione a favore del

creditore (delegatario): la delegazione di pagamento ha dunque funzione immediatamente solutoria

dell'obbligazione. Il delegante può revocare la delegazione fino a quando il delegato non abbia assunto

l'obbligazione nei confronti del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di quest'ultimo

(1270).

L'espromissione consiste in un contratto fra il creditore ed un terzo, in forza del quale quest'ultimo

(espromittente) si impegna, nei confronti del primo (espromissario) a pagare il debito dell'obbligato

originario (espromesso). Questo obbligo può essere assunto spontaneamente: è proprio la spontaneità

dell'iniziativa del terzo che differenzia la delegazione dall’espromissione. Il terzo non può opporre al

creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario. Anche l’espromissione può essere

cumulativa (terzo è obbligato in solido anche con il debitore originario) o liberatoria.

L'accollo consiste in un contratto bilaterale tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante), con il quale

quest'ultimo assume a proprio carico l'onere di procurare il pagamento al creditore (accollatatario). L'accollo

al pari dell’espromissione ha quale causa quella di assumere un debito altrui, ma mentre con l’espromissione

questa funzione viene realizzata da un accordo tra il terzo e il creditore, nell’accollo l'accordo interviene tra

il terzo ed il debitore originario. Distinguiamo l'accollo interno semplice (si ha quando le parti non

intendono attribuire nessun diritto al creditore verso l’accollante) e l'accollo esterno (sia quando l'accordo tra

l'a collante ed accollato si presenta come un contratto a favore del creditore, il quale può pretendere

direttamente dall’accollante l'adempimento del suo credito; L'accollo esterno può a sua volta essere

cumulativo (se il debitore originario resta obbligato in solido con accollante) o liberatorio (se il debitore

originario resta liberato, rimanendo obbligato in sua vece il solo accollante). Perché tale liberazione si

verifichi occorre o una dichiarazione espressa del creditore o che la liberazione del debitore originario

costituisca condizione espressa dell’accordo.

� 4. Estinzione dell’obbligazione

10. Qual è la differenza tra adempimento e datio in solutum?

L’adempimento consiste nell’eseguire esattamente la prestazione dovuta secondo quanto stabilito nel

rapporto obbligatorio: se, ad esempio, un soggetto si è obbligato a pagare una somma di denaro,

l’adempimento avviene con il pagamento effettivo di quella somma. La datio in solutum, invece, è un

istituto diverso: si verifica quando il debitore, con il consenso del creditore, esegue una prestazione diversa

da quella originariamente dovuta, liberandosi comunque dall’obbligazione. In sostanza, mentre

l’adempimento realizza l’obbligazione nei termini previsti, la datio in solutum modifica l’oggetto della

prestazione con l’accordo del creditore.

L'adempimento (1176- 1217) è il principale metodo di estinzione dell'obbligazione, il legislatore stabilisce

che nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve utilizzare la diligenza del “buon padre di famiglia” (1176).

Se il creditore accetta preventivamente di esonerare il debitore dalla responsabilità per inadempienze che

derivino da dolo o colpa grave di quest'ultimo, il patto è nullo. Il creditore può se vuole rifiutare un

pagamento parziale che il debitore abbia da offrirgli, il debitore può adempiere personalmente o a mezzo di

ausiliari, del cui comportamento è però sempre responsabile egli stesso di fronte al creditore (1228). Il

debitore quando effettua la prestazione può richiedere a proprie spese il rilascio della quietanza, ossia una

dichiarazione scritta di natura confessoria in forza della quale il creditore attesta di aver ricevuto

l'adempimento (1199).

Di regola il debitore esegue il pagamento direttamente al creditore, che deve accertarsi che il debitore abbia

la capacità legale di ricevere, altrimenti potrebbe essere obbligato a pagare una seconda volta, a meno che

non si provi che l'incapace ha comunque tratto vantaggio dalla prestazione eseguita. Il debitore può se vuole

pagare invece che il creditore di una persona che questi abbia disegnato, in questo caso però non si libera

dalle obbligazioni a meno che il creditore non ratifichi il pagamento. Il debitore si libera se paga in buona

fede a persona che in base a circostanze univoche appare essere il creditore. Il luogo dell'adempimento è di

regola determinato nel titolo costitutivo del rapporto o dagli usi della prestazione, qualora l'oggetto sia

consegnare una cosa determinata questa deve essere adempiuta nel luogo in cui è sorta l'obbligazione, se

invece concerne il pagamento di una somma di denaro deve essere effettuato al domicilio del creditore. In

tutti gli altri casi il luogo dell'adempimento è il domicilio del debitore.

Il termine dell'adempimento è spesso indicato nel titolo costitutivo, in più se l’obbligazione è

- ad esecuzione continuata o periodica occorre determinare il momento iniziale e quello finale

- ad esecuzione istantanea occorre determinare il giorno dell'adempimento.

Quando per l'adempimento risulta fissato un termine si presume che esso sia a favore del debitore e il

creditore non può esigere il pagamento prima della scadenza, se il termine è fissato a favore di entrambi ne

uno e l'altro possono ottenere la prestazione prima del tempo concordato, di regola le parti sono libere di

definire il tempo dell'adempimento.

Il debitore indicate dal termine fissato a suo favore qualora sia insolvente o abbia diminuito le garanzie che

aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso. Il creditore ha diritto l'esatta esecuzione della

prestazione, egli può rifiutare o accettare una prestazione diversa. Se il creditore accetta la prestazione

diversa il debitore resta comunque obbligato ad eseguire la prestazione originaria, se non le esegue il

creditore può richiederne il pagamento ed il contratto si realizzerà soltanto quando il debitore esegua

effettivamente la prestazione sostitutiva. Quando il luogo dell'adempimento ceduto un credito l'obbligazione

si estingue con la riscossione del credito. Se una persona che ha più debiti nella stessa specie verso la stessa

persona effettua un pagamento che non comprenda la totalità di quanto dovuto si riconosce al debitore la

facoltà di dichiarare quale debito intende soddisfare, in mancanza il pagamento deve essere imputato al

debito scaduto, poi a quello meno garantito, poi al più oneroso per il debitore, poi al più antico. Questo a

meno che il debitore non abbia concordato con il creditore una quietanza diversa per la solvenza dei debiti,

in tal caso il debitore non può più pretendere un'imputazione diversa (1195). Se la prestazione dovuta è

fungibile il creditore non può rifiutare che gli venga prestata da un terzo, in tal caso quest'ultimo potrà

esperire contro il debitore l'azione di arricchimento; se invece la prestazione è infungibile il creditore può

rifiutare la prestazione che il debitore gli proponga di fare eseguire da un suo sostituto.

La surrogazione è il fenomeno del subingresso di un terzo nei diritti del creditore verso un debitore, per

effetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso. Da luogo ad una successione nel lato attivo del

rapporto obbligatorio, disciplinato agli articoli 1201-1205, suppone che l'obbligazione sia adempiuta, il

codice prevede tre distinte figure di surrogazione: la surrogazione per volontà del creditore (il creditore

ricevendo il pagamento da parte del terzo dichiara espressamente e contestualmente di surrogarlo nei propri

diritti), la surrogazione per volontà del debitore (il quale prende a mutuo una somma di denaro da un terzo al

fine di adempiere il proprio debito e surroga il mutuante nei diritti spettanti al creditore, anch

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andreafontana di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Pardolesi Roberto.