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Collaborazione e Subordinazione.

Collaborazioni, coordinate e continuative. (co.co.co.) codice di procedura civile

articolo 409: Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie

relative a:

1. 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti

(1)

all'esercizio di una impresa ;

(2)

2. 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione

agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri

contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie ;

(3)

3. 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di

collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e

coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di

coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore

organizza autonomamente l'attivita' lavorativa ;

(4)

4. 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono

esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5. 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di

lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice .

(5)(6)

Valenza processuale, valenza fiscale, valenza previdenziale.

Applicazioni di tutele in cui i soggetti possono far valere i propri

diritti.

Collaborazioni a progetto. (co.co.pro.)

La finale biforcazione tra: Co.co.co. “pure” e collaborazioni etero-

organizzative.

Conversione automatica in materia di rapporti di lavoro subordinato.

Purezza riguarda solo la fattispecie ma non la disciplina.

Arricchimento però dei diritti, applicando alcune norme contemplate

con la legge numero 81 del 2017 del Jobs Act.

Legge 300 del 1970.

Applicazione a figure di lavoro autonomo, meno intenso e più

sfumato ordinamento.

Etero organizzato organizzazione di lavoro proprio. Ordini comandi e

direttive.

Subordinato sotto categorie di lavoro autonomo.

Norma compatibile con l’autonomia del rapporto, quella per quanto

riguarda la retribuzione.

La subordinazione, elemento tipizzante, proprio ed esclusivo del

tipo negoziale. La subordinazione come etero direzione del lavoro

altrui.

Elemento distintivo rispetto al lavoro autonomo (articoli 2222 c.c.:

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225]

un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di

subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo

capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655].

e 2229c.c.: La legge determina le professioni intellettuali [2068, 2956, n. 5]

per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o

elenchi [2061] .

(1)

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta

dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle

associazioni professionali] , sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge

(2)

disponga diversamente [2642].

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i

provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto

all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi

)

e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

e lavoro associato (2263 c.c.: Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle

perdite si presumono proporzionali ai conferimenti [2265, 2280, 2282]. Se il

(1)

valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono

eguali [1101].

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera , se non è

(2)

determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità [2286, 2295, n.

7].

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella

stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite

[2178, 2265, 2295, n. 8].

2345c.c.: Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire

l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie [2519] non consistenti in

danaro , determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e

(1)

stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella

determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai

rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono

essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli

amministratori.

Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in

questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

-2342c.c.: Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il

conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca

almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di

costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni

degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono

essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere

effettuati entro novanta giorni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di

) (2549 c.c.:

servizi. Con il contratto di associazione in

partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli

(1)

utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un

determinato apporto [1350, n. 9, 2533].

(2)

Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo

comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro .

(3)

[Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle

imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione

dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificati

dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra

produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni

).

sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento] .

(4)

Legge 142 del 2001..

La subordinazione come problema di politica del diritto. Evoluzione

storica e dibattito de iure condendo. Il sopravvenuto scollamento tra

fattispecie ed effetti. Alla ricerca di un nuovo paradigma:

proporzionalità? Statuto dei lavori. O uniformità? Unificazione della

fattispecie.

Scollamento tra la figura eletto a perimetro dell’applicazione del

lavoro e gli effetti della fattispecie, elementi inerenti alla fattispecie.

Il dirigente è una delle quattro categorie dei lavori subordinati.

Paradigma della dipendenza economica. Etero organizzazione che in

se riassumerebbe tutte le ragioni della tutela lavorativa.

Integrazione funzionale. Dunque il nuovo paradigma che il futuro

dovrebbe adottare due possibilità la prima quella proporzionalità,

ovvero che non tutte le forme sono uguali all’interno dei lavori. La

seconda invece, la uniformità aspirerebbero ad unificare tutti i

lavoratori, quali criteri dell’etero organizzazione e così via.

La subordinazione come problema, ermeneutico: la qualificazione

del contratto di lavoro, indisponibilità del tipo negoziale,

subordinazione e onore della prova, volontà negoziale e “nomen

iuris”, “eterodeterminazione” e indici sussidiari.

Indisponibilità del tipo negoziale(corte costituzionale 31

marzo 1994,n.115.): allorquando il contenuto concreto del

rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento… siano quelli

propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest’ultima può

essere la qualificazione da dare di rapporto ai fini della disciplina ad

esso applicabile. ( le provincie, i comuni, non sono soggetti,

relativamente ai contratti d’opera o per prestazioni professionali a

carattere individuali da essi stipulati, all’adempimento di tutti gli

obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di

assistenza non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di

subordinazione).

Onere della prova:

A chi spetta dimostrare la subordinazione? Spetta pertanto al

lavoratore che agisca in giudizio l’onere di provare la sussistenza di

un rapporto di lavoro subordinato, attraverso la dimostrazione degli

indici rivelatori della subordinazione.

Volontà negoziale e nomen iuris:

Abbiamo detto che il contratto si concilia con la volontà negoziale e

il nome del contratto. Nome giuridico ad esempio quello di contratto

di lavoro autonomo. Nei casi dubbi si applicano i criteri residuali.

Cassazione n.20669/2004.

La subordinazione non attiene all’oggetto dell’obbligazione. La distinzione tra

locatio operarum e locatio operis, ovvero obbligazioni di risultati e di mezzi, articolo

2222 c.c. articolo 1627 c.c.: Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e

gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal

contratto [1373] mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di

sei mesi [1614].

Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine

dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso [1625].

E articolo 1865 c.c.: La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore

[753], nonostante qualunque convenzione contraria [1879] .

(1)

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante

la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i

dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato

preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno.

Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.

Dunque la subordinazione non sta nell’oggetto ma alla

eterodeterminazione della prestazione lavorativa.

Cassazione, sezione lavoro, 8 ottobre 1981, n. 5290, determinante

la subordinazione.

Cassazione 7608/1991 carattere distintivo essenziale del rapporto

di lavoro subordinato è la subordinazione.

Dunque eterodeterminazione della prestazione lavorativa. Diversità

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Publisher
A.A. 2021-2022
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eusino15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Rossi Carlo.