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REDDITO IMMOBILIARE E TASSAZIONE
Il reddito, come stabilito, è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di
attività, al fine di incentivare le nuove iniziative economiche.
I redditi fondiari sono quelli derivanti da terreni e fabbricati, di cui il contribuente possiede
un diritto reale (proprietà, usufrutto). Sono considerati redditi fondiari gli immobili situati in
Italia e iscritti al Catasto, con attribuzione di rendita. I terreni agricoli producono reddito
fondiario, mentre quelli ad uso non agricolo rientrano tra i redditi diversi. I fabbricati non
producono reddito fondiario se sono strumentali (utilizzati per attività di lavoro autonomo o
d'impresa) o se sono costruzioni rurali che concorrono alla determinazione del reddito dei
terreni.
I titolari di redditi fondiari sono esclusivamente persone fisiche e società semplici.
L'immobile che produce reddito fondiario deve essere iscritto al Catasto, in quanto il metodo
di determinazione del reddito si basa sul sistema catastale. La rendita catastale è il reddito
attribuito ad ogni singolo bene immobile dall'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate suddivide il territorio in zone omogenee e ripartisce gli immobili in
categorie e classi catastali. Ad ogni unità immobiliare viene associata una consistenza
catastale, calcolata in base alla dimensione (vani, metri cubi o metri quadrati). La tariffa
d'estimo unitaria viene determinata dall'Agenzia delle Entrate e rappresenta la rendita
catastale media di ogni categoria e classe. La rendita catastale di un'unità immobiliare si
ottiene moltiplicando la consistenza catastale per la tariffa d'estimo.
Il reddito dei terreni si compone di due parti: il reddito domenicale, che deriva dal possesso
del terreno, e il reddito agrario, che deriva dallo sfruttamento del terreno per attività agricole.
Il reddito agrario è attribuito a chi sfrutta il terreno, anche se diverso dal proprietario. In caso
di perdita del prodotto ordinario del fondo rustico per eventi naturali, i redditi domenicale ed
agrario possono essere considerati inesistenti per l'anno in cui si verifica la perdita.
Il reddito dei fabbricati è la somma di tutti i redditi riconducibili al contribuente per ogni
singola unità immobiliare di cui è titolare. Questo reddito può variare a seconda dell'utilizzo
del fabbricato, che può essere tenuto a disposizione, locato, utilizzato come abitazione
principale o di interesse storico. Nel caso dell'abitazione principale, il reddito non è tassato
grazie a una deduzione pari alla rendita catastale rivalutata. Nel caso di locazione, il reddito è
pari al 95% del canone annuo, ma è possibile applicare la c.d. cedolare secca per gli immobili
ad uso abitativo. Per le seconde case ad uso abitativo, non locati e tenuti a disposizione, il
reddito imponibile è pari al valore della rendita catastale rivalutata maggiorata di un terzo.
Gli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione godono di un trattamento
fiscale agevolato.
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero hanno l'obbligo di
versare l'IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero). L'imposta è proporzionale
alla quota di possesso e ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso, con un'ammontare
pari allo 0,76% del valore degli immobili. Per evitare una doppia imposizione, è possibile
detrarre l'imposta patrimoniale versata allo Stato estero fino al 100%.
OBBLIGHI FISCALI E REDDITO D’IMPRESA
Con il regime della dichiarazione, tutti gli adempimenti fiscali sono a carico del
risparmiatore, che deve calcolare e indicare l'ammontare della plusvalenza (capital gain)
realizzata nel periodo d'imposta sulla propria dichiarazione dei redditi. Ciò comporta la
perdita del vantaggio dell'anonimato garantito dai regimi del risparmio amministrato e
gestito.
L'Amministrazione finanziaria ha precisato che costituisce lottizzazione non solo il
frazionamento dei terreni, ma anche qualsiasi utilizzazione del suolo che preveda la
realizzazione di più edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e la predisposizione
delle opere di urbanizzazione necessarie. La plusvalenza della lottizzazione di terreni è data
dalla differenza tra l'importo percepito e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del
bene ceduto, aumentato delle spese inerenti.
I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito
complessivo, considerando l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello
Stato estero o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione
estero che scade nel corso di quello italiano. Per i fabbricati non soggetti ad imposte sui
redditi nello Stato estero, si applica una deduzione forfetaria del 15% sulle spese.
Il lavoro autonomo occasionale è caratterizzato dall'assenza di abitualità, professionalità,
continuità e coordinazione. Si tratta di un'attività che può essere svolta senza particolari
obblighi fiscali, ma rispettando i limiti previsti dalla normativa. Il reddito di lavoro autonomo
occasionale si determina come la differenza tra i compensi percepiti e le spese inerenti alla
loro produzione. Il contratto di lavoro autonomo occasionale è regolamentato dall'art. 2222
del Codice Civile e prevede che il lavoratore si obblighi a compiere un'opera o un servizio in
modo occasionale e senza vincolo di subordinazione o coordinamento con il committente.
I redditi per lavoro autonomo occasionale devono essere dichiarati nel quadro D del modello
730 o nel quadro RL del modello Unico/PF. Se l'ammontare dei redditi è inferiore a 4.800
euro su base annua, non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi. Al momento del
pagamento, il lavoratore deve rilasciare una ricevuta fiscale che include la ritenuta d'acconto
del 20% e, se necessario, l'ulteriore ritenuta previdenziale del 1/3 del contributo dovuto.
Il reddito di impresa è il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o altre attività
considerate tali dalla legge. In Italia, è tassato per i soggetti residenti che producono reddito
sia in Italia che all'estero, e per i soggetti non residenti solo per i redditi di impresa prodotti in
Italia tramite una stabile organizzazione. Il regime ordinario, basato sulla redazione di un
bilancio d'esercizio, è il regime naturale per le imprese che hanno conseguito ricavi superiori
a 400.000/700.000 euro nell'anno solare precedente. Tuttavia, a partire dal 2017, è possibile
optare per una tassazione separata del reddito d'impresa ad aliquota fissa del 24%. In caso di
opzione, le somme prelevate dall'imprenditore sono interamente deducibili dal reddito
d'impresa. Tuttavia, le somme trattenute come "salario" per l'imprenditore o i suoi familiari
non sono deducibili dal reddito d'impresa e non rientrano nel reddito imponibile dei familiari.
CRESCITA ECONOMICA E TASSAZIONE DEI CAPITALI
L'ACE è un'agevolazione fiscale prevista per le imprese che si finanziano con il capitale
proprio invece di quello di debito. La base di calcolo per l'ACE 2017 è la differenza tra il
patrimonio netto al 31/12/2016 e il patrimonio netto al 31/12/2010. Esiste un regime
semplificato per le imprese minori che hanno registrato ricavi non superiori a 400.000 euro
(per le attività di servizi) o 700.000 euro (per altre attività) nell'anno precedente.
Il regime semplificato è il regime naturale per le imprese che hanno registrato ricavi limitati
nell'anno precedente. Esistono due criteri per determinare il reddito d'impresa: il misto
cassa/competenza e quello basato sulle registrazioni effettuate ai fini IVA. Nel primo caso, il
reddito è determinato in base al principio di cassa per le principali operazioni e di
competenza per le restanti componenti. Nel secondo caso, si basa sulle registrazioni IVA. Il
regime semplificato prevede anche esenzioni e semplificazioni fiscali.
Il regime forfettario è un'opzione fiscale per le imprese di piccole dimensioni, sia per quelle
che iniziano un'attività che per quelle già esistenti. Prevede una semplificata determinazione
del reddito d'impresa e una tassazione al 5% per i primi 5 anni. Chi adotta questo regime è
esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, ma deve comunque
presentare la dichiarazione dei redditi e conservare i documenti. Anche le imprese già
esistenti possono optare per questo regime, a patto di rispettare i requisiti di legge.
I redditi di capitale sono tassati al lordo dei relativi costi e si distinguono in due categorie: le
rendite finanziarie e i dividendi di partecipazione. Le rendite finanziarie sono proventi
derivanti da rapporti di finanziamento, come ad esempio gli interessi maturati su un prestito. I
dividendi di partecipazione, invece, sono proventi derivanti da capitali impiegati in attività
finanziarie di partecipazione, come ad esempio i dividendi ricevuti da una società in cui si
possiede una quota di partecipazione. La tassazione di questi redditi avviene attraverso il
sistema delle ritenute.
La tassazione dei redditi di capitale è un aspetto importante del sistema fiscale italiano. Tra le
rendite finanziarie, si distinguono diverse aliquote a seconda del tipo di reddito. Ad esempio,
dal 1 luglio 2014, l'aliquota per la tassazione di interessi derivanti da obbligazioni, dividendi,
interessi attivi bancari e/o postali, certificati di deposito è del 26%, mentre per i titoli di Stato
e/o similari è del 12,50%. Inoltre, le forme pensionistiche complementari (fondi pensione)
sono tassate al 20%. È importante anche distinguere tra dividendi di partecipazione qualificati
e non qualificati, in base alla percentuale del capitale posseduta e al diritto di voto in
assemblea.
I dividendi di partecipazione sono redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale
di rischio di società e/o enti soggetti passivi IRES (Imposta sul Reddito delle Società). La
tassazione di questi dividendi varia a seconda del tipo di partecipazione (qualificata o non
qualificata) e del soggetto destinatario (persone fisiche, società di persone o società di
capitali). Inoltre, nel caso di società residenti in Stati a fiscalità privilegiata, i dividendi di
partecipazione sono tassabili integralmente. È importante anche considerare il trattamento
fiscale dei trust e delle polizze assicurative, che possono essere trasparenti o opache a
seconda dei beneficiari del reddito.
SPESE DEDUCTIBILI E ASSICURAZIONI
I contratti di assicurazione sulla vita prevedono l'erogazione