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REDDITO IMMOBILIARE E TASSAZIONE

Il reddito, come stabilito, è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di

attività, al fine di incentivare le nuove iniziative economiche.

I redditi fondiari sono quelli derivanti da terreni e fabbricati, di cui il contribuente possiede

un diritto reale (proprietà, usufrutto). Sono considerati redditi fondiari gli immobili situati in

Italia e iscritti al Catasto, con attribuzione di rendita. I terreni agricoli producono reddito

fondiario, mentre quelli ad uso non agricolo rientrano tra i redditi diversi. I fabbricati non

producono reddito fondiario se sono strumentali (utilizzati per attività di lavoro autonomo o

d'impresa) o se sono costruzioni rurali che concorrono alla determinazione del reddito dei

terreni.

I titolari di redditi fondiari sono esclusivamente persone fisiche e società semplici.

L'immobile che produce reddito fondiario deve essere iscritto al Catasto, in quanto il metodo

di determinazione del reddito si basa sul sistema catastale. La rendita catastale è il reddito

attribuito ad ogni singolo bene immobile dall'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate suddivide il territorio in zone omogenee e ripartisce gli immobili in

categorie e classi catastali. Ad ogni unità immobiliare viene associata una consistenza

catastale, calcolata in base alla dimensione (vani, metri cubi o metri quadrati). La tariffa

d'estimo unitaria viene determinata dall'Agenzia delle Entrate e rappresenta la rendita

catastale media di ogni categoria e classe. La rendita catastale di un'unità immobiliare si

ottiene moltiplicando la consistenza catastale per la tariffa d'estimo.

Il reddito dei terreni si compone di due parti: il reddito domenicale, che deriva dal possesso

del terreno, e il reddito agrario, che deriva dallo sfruttamento del terreno per attività agricole.

Il reddito agrario è attribuito a chi sfrutta il terreno, anche se diverso dal proprietario. In caso

di perdita del prodotto ordinario del fondo rustico per eventi naturali, i redditi domenicale ed

agrario possono essere considerati inesistenti per l'anno in cui si verifica la perdita.

Il reddito dei fabbricati è la somma di tutti i redditi riconducibili al contribuente per ogni

singola unità immobiliare di cui è titolare. Questo reddito può variare a seconda dell'utilizzo

del fabbricato, che può essere tenuto a disposizione, locato, utilizzato come abitazione

principale o di interesse storico. Nel caso dell'abitazione principale, il reddito non è tassato

grazie a una deduzione pari alla rendita catastale rivalutata. Nel caso di locazione, il reddito è

pari al 95% del canone annuo, ma è possibile applicare la c.d. cedolare secca per gli immobili

ad uso abitativo. Per le seconde case ad uso abitativo, non locati e tenuti a disposizione, il

reddito imponibile è pari al valore della rendita catastale rivalutata maggiorata di un terzo.

Gli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione godono di un trattamento

fiscale agevolato.

Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero hanno l'obbligo di

versare l'IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero). L'imposta è proporzionale

alla quota di possesso e ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso, con un'ammontare

pari allo 0,76% del valore degli immobili. Per evitare una doppia imposizione, è possibile

detrarre l'imposta patrimoniale versata allo Stato estero fino al 100%.

OBBLIGHI FISCALI E REDDITO D’IMPRESA

Con il regime della dichiarazione, tutti gli adempimenti fiscali sono a carico del

risparmiatore, che deve calcolare e indicare l'ammontare della plusvalenza (capital gain)

realizzata nel periodo d'imposta sulla propria dichiarazione dei redditi. Ciò comporta la

perdita del vantaggio dell'anonimato garantito dai regimi del risparmio amministrato e

gestito.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che costituisce lottizzazione non solo il

frazionamento dei terreni, ma anche qualsiasi utilizzazione del suolo che preveda la

realizzazione di più edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e la predisposizione

delle opere di urbanizzazione necessarie. La plusvalenza della lottizzazione di terreni è data

dalla differenza tra l'importo percepito e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del

bene ceduto, aumentato delle spese inerenti.

I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito

complessivo, considerando l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello

Stato estero o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione

estero che scade nel corso di quello italiano. Per i fabbricati non soggetti ad imposte sui

redditi nello Stato estero, si applica una deduzione forfetaria del 15% sulle spese.

Il lavoro autonomo occasionale è caratterizzato dall'assenza di abitualità, professionalità,

continuità e coordinazione. Si tratta di un'attività che può essere svolta senza particolari

obblighi fiscali, ma rispettando i limiti previsti dalla normativa. Il reddito di lavoro autonomo

occasionale si determina come la differenza tra i compensi percepiti e le spese inerenti alla

loro produzione. Il contratto di lavoro autonomo occasionale è regolamentato dall'art. 2222

del Codice Civile e prevede che il lavoratore si obblighi a compiere un'opera o un servizio in

modo occasionale e senza vincolo di subordinazione o coordinamento con il committente.

I redditi per lavoro autonomo occasionale devono essere dichiarati nel quadro D del modello

730 o nel quadro RL del modello Unico/PF. Se l'ammontare dei redditi è inferiore a 4.800

euro su base annua, non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi. Al momento del

pagamento, il lavoratore deve rilasciare una ricevuta fiscale che include la ritenuta d'acconto

del 20% e, se necessario, l'ulteriore ritenuta previdenziale del 1/3 del contributo dovuto.

Il reddito di impresa è il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o altre attività

considerate tali dalla legge. In Italia, è tassato per i soggetti residenti che producono reddito

sia in Italia che all'estero, e per i soggetti non residenti solo per i redditi di impresa prodotti in

Italia tramite una stabile organizzazione. Il regime ordinario, basato sulla redazione di un

bilancio d'esercizio, è il regime naturale per le imprese che hanno conseguito ricavi superiori

a 400.000/700.000 euro nell'anno solare precedente. Tuttavia, a partire dal 2017, è possibile

optare per una tassazione separata del reddito d'impresa ad aliquota fissa del 24%. In caso di

opzione, le somme prelevate dall'imprenditore sono interamente deducibili dal reddito

d'impresa. Tuttavia, le somme trattenute come "salario" per l'imprenditore o i suoi familiari

non sono deducibili dal reddito d'impresa e non rientrano nel reddito imponibile dei familiari.

CRESCITA ECONOMICA E TASSAZIONE DEI CAPITALI

L'ACE è un'agevolazione fiscale prevista per le imprese che si finanziano con il capitale

proprio invece di quello di debito. La base di calcolo per l'ACE 2017 è la differenza tra il

patrimonio netto al 31/12/2016 e il patrimonio netto al 31/12/2010. Esiste un regime

semplificato per le imprese minori che hanno registrato ricavi non superiori a 400.000 euro

(per le attività di servizi) o 700.000 euro (per altre attività) nell'anno precedente.

Il regime semplificato è il regime naturale per le imprese che hanno registrato ricavi limitati

nell'anno precedente. Esistono due criteri per determinare il reddito d'impresa: il misto

cassa/competenza e quello basato sulle registrazioni effettuate ai fini IVA. Nel primo caso, il

reddito è determinato in base al principio di cassa per le principali operazioni e di

competenza per le restanti componenti. Nel secondo caso, si basa sulle registrazioni IVA. Il

regime semplificato prevede anche esenzioni e semplificazioni fiscali.

Il regime forfettario è un'opzione fiscale per le imprese di piccole dimensioni, sia per quelle

che iniziano un'attività che per quelle già esistenti. Prevede una semplificata determinazione

del reddito d'impresa e una tassazione al 5% per i primi 5 anni. Chi adotta questo regime è

esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, ma deve comunque

presentare la dichiarazione dei redditi e conservare i documenti. Anche le imprese già

esistenti possono optare per questo regime, a patto di rispettare i requisiti di legge.

I redditi di capitale sono tassati al lordo dei relativi costi e si distinguono in due categorie: le

rendite finanziarie e i dividendi di partecipazione. Le rendite finanziarie sono proventi

derivanti da rapporti di finanziamento, come ad esempio gli interessi maturati su un prestito. I

dividendi di partecipazione, invece, sono proventi derivanti da capitali impiegati in attività

finanziarie di partecipazione, come ad esempio i dividendi ricevuti da una società in cui si

possiede una quota di partecipazione. La tassazione di questi redditi avviene attraverso il

sistema delle ritenute.

La tassazione dei redditi di capitale è un aspetto importante del sistema fiscale italiano. Tra le

rendite finanziarie, si distinguono diverse aliquote a seconda del tipo di reddito. Ad esempio,

dal 1 luglio 2014, l'aliquota per la tassazione di interessi derivanti da obbligazioni, dividendi,

interessi attivi bancari e/o postali, certificati di deposito è del 26%, mentre per i titoli di Stato

e/o similari è del 12,50%. Inoltre, le forme pensionistiche complementari (fondi pensione)

sono tassate al 20%. È importante anche distinguere tra dividendi di partecipazione qualificati

e non qualificati, in base alla percentuale del capitale posseduta e al diritto di voto in

assemblea.

I dividendi di partecipazione sono redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale

di rischio di società e/o enti soggetti passivi IRES (Imposta sul Reddito delle Società). La

tassazione di questi dividendi varia a seconda del tipo di partecipazione (qualificata o non

qualificata) e del soggetto destinatario (persone fisiche, società di persone o società di

capitali). Inoltre, nel caso di società residenti in Stati a fiscalità privilegiata, i dividendi di

partecipazione sono tassabili integralmente. È importante anche considerare il trattamento

fiscale dei trust e delle polizze assicurative, che possono essere trasparenti o opache a

seconda dei beneficiari del reddito.

SPESE DEDUCTIBILI E ASSICURAZIONI

I contratti di assicurazione sulla vita prevedono l'erogazione

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
54 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alexandra0_0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Bianco Rosario.