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IVA

= imposta sul valore aggiunto. In termini di gettito l’IVA attribuisce risorse quasi uguali all’Irpef (quindi è

un’imposta importante in Italia).

L’IVA è un’imposta indiretta, perché l’indice di capacità contributiva è il consumo (che è un indice indiretto

di capacità contributiva). Questo tributo deriva dall’Ue, infatti è un tributo armonizzato (dal processo di

armonizzazione dell’Ue) imposto da una direttiva recepita in Italia con Dpr 633/1972.

Essendo un tributo derivante dall’Ue parte del gettito va all’Ue (ad oggi non c’è un tributo dell’Ue).

Tributo che colpisce il consumo (indice di capacità contributiva) dunque è un’imposta sul consumo. Le

imposte sul consumo si dividono in:

• monofase: imposte che colpiscono un’unica fase, cioè la fase dove il bene viene ceduto o il servizio

prestato solo nella fase finale del consumo (es. produttore produce il bene e lo vende al distributore:

questa prima fase nell’imposta sul consumo monofase non è toccata, mentre viene colpita dal tributo

l’ultima fase, cioè quella dal distributore al consumatore finale)

• plurifase: imposte che colpiscono ogni singola fase (quindi anche quella dal produttore al

distributore, non solo l’ultima fase).

Questa imposta plurifase si distingue a sua volta in:

1. Plurifase a cascata o cumulativa: imposta che colpisce ogni singola fase, senza che chi compra

o chi vende abbia alcun credito, quindi l’imposta di ogni fase si somma a quella della fase

successiva (es. l'estrattore della materia prima vende per 10 al produttore la materia prima,

si paga il 10% di 10; poi il produttore vende al distributore grossista per 30 e il grossista paga

un’imposta pari al 10% di 30; poi abbiamo il distributore grossista che vende al negozio per

50 e quindi paga 5; poi il negozio vende a noi per 100, quindi paghiamo 10. Totale per l’erario:

1+ 3+ 5+ 10 -> pecca: imposta sul consumo inefficiente, perchè distorce il comportamento

razionale, perchè se ci sono imposte di questo tipo cerchiamo di minimizzare le fasi (=meglio

avere 1 solo soggetto che estrae, produce, distribuisce e vende).

2. Imposta plurifase sul valore aggiunto: ogni fase è colpita ma sul valore aggiunto rispetto alla

fase precedente.

Es. 1 fase: soggetto che cede per 10 -> 1 viene versato all’erario; 2 fase: estrattore di materia prima che vende

al produttore per 30, il valore aggiunto è 20, quindi si versa all’erario 2. Poi da 30 il produttore vende al

negozio a 50, il valore aggiunto è 20, quindi versa 2. Poi vendo per 100, quindi il valore aggiunto è 5. Il risultato

finale è 10, cioè il 10% del prezzo finale, infatti l’IVA non è cumulativa, quindi l’erario alla fine incassa come

gettito il 10% del prezzo finale.

Questo meccanismo per cui si tassa solo il valore aggiunto avviene attraverso un meccanismo che si chiama

di detrazione rivalsa: ogni soggetto passivo del tributo (quindi non il consumatore finale) ha un diritto di

detrazione dell’IVA che ha versato sugli acquisti e ha un diritto/obbligo di rivalsa nei confronti del cliente.

Ripercorrendo l’esempio di prima con questo meccanismo di detrazione rivalsa → il primo soggetto vende

per 10 e paga 0 (presupponiamo non abbia costi), quindi ha solo un diritto/obbligo di rivalsa di 1;

sostanzialmente l’IVA la deve versare colui che ha estratto la materia prima sulla vendita, ma la chiede al

proprio cliente, cioè il produttore del bene. Quindi il produttore del bene pagherà 10 +1 e l’estrattore di

materia prima versa 1 all’erario. 59

Poi il produttore vende il bene per 30 al distributore grossista e ha il diritto di detrazione sull’1 che ha già

versato (credito), ma anche un diritto/obbligo di rivalsa del 10% del prezzo di vendita, quindi (10% di 30) 3

(che è un debito verso l’erario), quindi versa 3-1 =2. Il grossista vende al negozio per 50, quindi ha diritto di

detrazione di (30 + 3) 3 (credito) e vende per 50, quindi chiede di rivalsa 5 (10% di 50, che è un debito), per

cui versa 2. Il distributore finale vende a me per 100, quindi il suo diritto/obbligo di rivalsa è 10, per cui io

pago quel bene 110 e il negozio versa di IVA 10-5 = 5. Lo Stato ha dunque incassato 10.

Importante per l’esame: variazioni in aumento e in diminuzione del reddito

Soggetti passivi dell’Iva e il consumatore finale

I soggetti passivi dell’IVA applicano il meccanismo detrazione-rivalsa, mentre il consumatore finale non ha

diritto alla detrazione (quindi bisogna capire chi è chi).

I soggetti passivi dell’IVA sono: gli imprenditori (anche agricoli) e i lavoratori autonomi. Significa che se

andiamo dall'avvocato ad es., egli emette una fattura che include l’IVA. (Se invece ad es. acquisto un paio di

sci usati, non pago l’IVA: perché è una vendita tra consumatori finali).

Quindi l’IVA colpisce l’ultimo passaggio dal soggetto passivo al consumatore finale.

L’IVA quindi la chiede solo il soggetto passivo dell’IVA (nel mercato di seconda mano, quindi tra consumatori

finali, non si applica l’IVA).

Operazioni rilevanti ai fini dell’IVA

DPR 633/72 -> dall’art 1 ci dice quali sono le operazioni imponibili, cioè quando si applica l’IVA (quando il

soggetto passivo deve chiedere la rivalsa di IVA → la rivalsa è un diritto ma anche obbligatoria). Le operazioni

imponibili (art 1 DPR 633) sono cessione di beni e le prestazioni di servizi.

• Cessioni di beni (art 2): l’art 2 ha una definizione generale di cosa sono le cessioni di beni (comma 1),

ha poi un elenco di ipotesi assimilate (cioè ulteriori) di cessioni di beni (comma 2) e ipotesi di cessioni

di beni escluse dall’IVA (comma 3).

Comma 1: Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà

ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Comma 2: ipotesi assimilate

Es. Cessione gratuita di beni

Es. Destinazione di beni ad uso o consumo personale o familiare (es. io imprenditore che produco computer,

prendo un computer e lo porto a casa per uso personale).

Es. Vendite con riserva di proprietà

Comma 3: ipotesi di cessioni di beni escluse

Es. Associazioni di azienda, alcune operazioni straordinarie (come fusioni e scissioni), campioni gratuiti

appositamente contrassegnati (es. quelli che danno in profumeria), ecc.

Cosa vuol dire “escluse dall’IVA” - > non comportano adempimenti ai fini dell’IVA (quindi non c’è da emettere

fattura ecc), sono dunque escluse dal mondo dell’IVA. Le operazioni escluse non limitano le detrazioni

dell’IVA pagate sugli acquisti.

Es. Profumeria che crea i campioncini e compra un profumo per farli pagando l’IVA al fornitore; sull’IVA sugli

acquisti e un’iva che resta detraibile (quindi rimane quel credito) anche se i campioncini vengono dati senza

iva. Quindi la detrazione a monte è ammessa anche se a valle l’IVA è esclusa.

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• Prestazione di servizi (art 3): art 3 -> definizione generale, ipotesi assimilate e ipotesi escluse.

Comma 1: Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti

d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni

di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. (definizione generale).

Comma 2: fattispecie assimilate.

Es. Cessione di beni immateriali, cessione dei contratti, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.

Comma 3: operazioni escluse.

Es. cessione dei diritti d’autore (quindi la carta e penna che ho acquistando versando iva, rimane detraibile

anche se a valle i diritti di autore escludono l’IVA), prestiti obbligazionari, ecc.

Art 10: operazioni esenti dall’imposta -> operazioni (es trasporto dei feriti, riscossione dei tributi, ecc)

rilevanti ai fini dell’IVA ma con un'aliquota pari allo 0%; ciò comporta, differentemente dalle operazioni

escluse, tutti gli adempimenti formali (annotazione nei registri, fattura, ecc).

Operazioni dunque che danno luogo a tutti gli adempimenti e limitano la detrazione dell’IVA pagata degli

acquisti (//escluse).

Es. C’è un’associazione che trasporta feriti (es ambulanza che trasporta i feriti) -> è un’operazione esente,

dunque quando l’associazione che trasporta feriti compra l’ambulanza, che ad es costa 10.000 e si paga l’IVA,

la quale però non è detraibile e diventa un costo (quindi può essere dedotta dal reddito imponibile), quindi

io non ho pagato 10.000, ma 10.000 + 22% IVA.

Due ipotesi di associazioni che trasportano feriti:

• 1 caso: associazione che mette a disposizione l’ambulanza nelle partite di calcio. Ma questo servizio

di mettere a disposizione l’ambulanza è sempre esente ai fini dell’IVA anche se non sempre vengono

trasportati feriti (perché magari non a tutte le partite ci sono feriti)? —> l’ambulanza è lì per essere

più vicina per prendere i feriti, quindi sta svolgendo un servizio strettamente connesso al trasporto

dei feriti.

• 2 caso: surfisti; nel tardo pomeriggio con il vento ci sono persone che non sanno tornare a riva, quindi

usano i gommoni per il trasporto dei feriti per aiutarli a tornare indietro. Non è un trasporto di feriti

(è il trasporto di uno che non sa surfare), ma si può chiedere l’IVA? —> no.

Se l’associazione a valle pone in essere operazioni esenti, a monte l’IVA sugli acquisti non è detraibili.

A volte però succede che gli acquisti sono generici, cioè ad es la mia società pone in essere un acquisto

generico che serve sia per porre in essere attività esente sia per porre in essere attività imponibile → in

questo caso bisogna fare una proporzione tra le attività esenti e il totale delle attività che mi dà la parte di

iva non detraibile -> percentuale che mi dice quanta iva sugli acquisti non è detraibile = percentuale pro rata.

Momento impositivo: quando è esigibile l’iva.

L’IVA è un tributo periodico, dunque quando l’IVA è esigibile? —> es. un avvocato presta un servizio per un

cliente (10.000), emette la fattura di 10.000 + iva (22%, quindi 2.200) -> errore: il cliente non paga, nel mentre

l’agenzia delle entrata chiede quei 2.200 di iva, perché la fattura emessa rende esigibile l’IVA (avviso di

accertamento, con cui l’agenzia delle entrata chiede 2.200).

Momento di esigibilità dell’IVA: distinguiamo la cessione di beni immobili/mobili e prestazione di servizi.

• Cessione di

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
85 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francescaaa_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Sartori Nicola.