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S
ede redigente
: la Commissione vota i singoli articolidopo l’istruttoria. L’Aula si limita alla
votazione finale.
3. La Procedura Ordinaria
È laforma principaledel procedimento legislativo.
● Il disegno di legge viene esaminato in sede referente dalla Commissione.
● Successivamente, viene portato in Aula per la discussione generale e articolo per articolo.
● La legge vieneapprovata solo dall’Assemblea
, non dalla Commissione.
Q uesta è laprocedura ordinaria
, e viene applicatadi norma per tutte le leggi, salvo casi
espressamente previsti dalla Costituzione.
4. La Procedura Speciale
Laprocedura specialesi attua quando l’approvazioneè delegata allaCommissione deliberante
.
In questa modalità:
● Non si passa dall’Assemblea per il voto finale.
● La Commissione, dopo aver esaminato il testo, loapprovadirettamente
.
● È una procedurapiù rapida
, ma limitata nei contenuti.
È esclusa per le materie previste dall’art. 72, comma 2 Cost.
5. I Limiti alla Procedura Speciale
L
a Costituzione stabiliscecasi in cui non è mai possibileapplicare la procedura speciale (cioè
l’approvazione in Commissione deliberante):
● Leggi costituzionali
● Leggi elettorali
● Leggi di delega legislativa
● Leggi di bilancio
● Leggi di ratifica dei trattati internazionali
I
n questi casi èsempre necessariala procedura ordinaria,cioè la discussione e approvazione in
Aula.
6. La Rimessione All’Assemblea
A
nche se un disegno di legge è in fase di approvazione tramite Commissione deliberante, può essere
chiesto il ritorno in Aula
.
La richiesta può essere avanzata da:
● Il Governo, 1/10 dei componenti della Camera, 1/5 della Commissione
Questa possibilità è garantita dall’
art. 72, comma3 della Costituzione
.
7. Il Passaggio Tra le Camere
I
n Italia vige ilbicameralismo perfetto
: ogni leggedeve essere approvata in modo identico da
entrambe le Camere
.
● Dopo l’approvazione da parte di una Camera, il testo passa all’altra.
● La seconda Camerapuò modificarlo
, e se lo fa, iltestotorna alla prima
.
● Le Camere possonorifiutare
,modificareoapprovareil disegno di legge.
Questo processo di “scambio” è dettonavetta parlamentare
.
✍️
8. La Promulgazione
D
opo l’approvazione definitiva da parte di entrambe le Camere, il disegno di legge diventa legge solo
dopo lapromulgazione
.
● La promulgazione è compito delPresidente della Repubblica
.
● Consiste in un atto formale che attesta la validità costituzionale della legge.
● Deve avvenireentro 30 giornidall’approvazione.
⚖️
9. Il Rinvio del Presidente della Repubblica
S
e il Presidente della Repubblicaritiene la leggeincostituzionale o inopportuna
, può esercitare un
veto sospensivo
:
● Rinvia il testo alle Camere.
● Il rinvio deve essere accompagnato da unmessaggiomotivato
.
●
Se il Parlamento approva nuovamente il testo, il Presidente èobbligato a promulgarlo
.
●
10. I Tempi di Promulgazione
Secondo l’
art. 73 della Costituzione
:
● Il Presidente della Repubblica devepromulgare entro30 giornidall’approvazione.
● I
n caso di leggi urgenti, il Parlamento può chiederne l’immediata promulgazionea
maggioranza assoluta
.
L
e Altre Funzioni del Parlamento e la Revisione
Costituzionale
️
1. La Costituzione Italiana è Rigida
P
erché si dice “rigida”?
Perchénon può essere modificata con una legge ordinaria
,ma solo con unaprocedura
aggravata
, prevista dall’art. 138 della Costituzione.
Caratteristiche della rigidità:
● Le norme costituzionalinon possono essere cambiatefacilmente
● Serve unprocedimento specifico e più complessorispettoa quello delle leggi ordinarie
● Garantiscestabilità e protezione dei principi fondamentali
2. L’Organo Competente per la Revisione
Larevisione costituzionaleè competenza esclusivadelParlamento
, tramite:
● Doppia approvazionedi ciascuna Camera
● Intervallo minimo di 3 mesitra le due votazioni
● Maggioranza assolutanella prima votazione
● Referendum possibilesolo in certi casi (vedi puntosuccessivo)
S
e il Parlamento approva con i 2/3 dei votinellaseconda deliberazione, la legge entra in vigore
senza referendum
.
️
3. Il Referendum nella Revisione Costituzionale
È facoltativo
, e si può richiederesolo se non siraggiungono i 2/3nella seconda votazione
parlamentare.
Chi può richiederlo?
● 1/5 dei membri di ciascuna Camera
● 500.000 elettori
● 5 Consigli regionali
Non è mai obbligatorio
: è solo un’opzione attivabileda soggetti abilitati.
4. Quando il Referendum Non È Ammesso
Il referendumnon si può tenerequando:
● La legge di revisione è stataapprovata da entrambele Camere con almeno i 2/3 dei voti
In tal caso, la legge entra in vigore direttamentesenza passare per il popolo
.
5. La Funzione di Indirizzo Politico del Parlamento
Oltre a fare le leggi, il Parlamentoorienta l’attivitàdel Governo
.
Lo fa attraverso atti di indirizzo
, come:
● Mozioni
● Risoluzioni
● Ordini del giorno
● Interrogazioni e interpellanze
Q uesti strumentinon sono leggi
, ma esprimono lavolontàpoliticadelle Camere e condizionano le
decisioni governative.
⚠️
6. La Mozione di Sfiducia
È un atto con cui il Parlamentorevoca la fiduciaal Governo
.
Caratteristiche principali:
● Deve esseresottoscritta da almeno 1/10 dei membridella Camera
● Si votaper appello nominale
● Se approvata, ilGoverno è obbligato a dimettersi
È uno degli strumenti fondamentali del rapporto fiduciario.
7. Il Rapporto Fiduciario – Art. 94 Costituzione
Il Governodeve avere la fiducia delle Camereperpoter governare.
Secondo l’art. 94 Cost.:
● La fiducia si ottiene convoto favorevoledella Camera
● Può essererevocatain qualunque momento tramitemozionedi sfiducia
● È ilcuore del sistema parlamentare italiano
❓
8. L’Interrogazione Parlamentare
È una domanda rivolta al Governoper iscritto
, conlo scopo di:
● Verificare la veridicità di un fatto
● Sapere quali provvedimenti siano stati o saranno adottati
Serve acontrollare l’azione governativa
, su aspetticoncreti e puntuali.
️
9. L’Interpellanza
È simile all’interrogazione, ma più ampia epoliticamentepiù rilevante
.
Con l’interpellanza:
● Si dà per certo un fatto
● Si chiedeperché il Governo si è comportato in uncerto modo
● Si chiedequali siano le intenzioni future
È unostrumento di controllousato per temi digranderilevanza e interesse generale
.
I Partiti Politici nella Costituzione Italiana
️
1. Fondamento Costituzionale
A
rt. 49 Costituzione:
«Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.»
P
rincipio applicato:
Questa normaapplica la libertà di associazione(art.18 Cost.) in ambito politico.
→Non si tratta di libertà di riunione, iniziativaeconomica o religione.
2. Natura Giuridica dei Partiti
Classificazione:
● I partiti sonoassociazioni non riconosciute(artt.36-38 c.c.)
● Non godono di personalità giuridica
● Non devono depositare statuto né bilancio
Conseguenze:
● Rispondono solo con il patrimonio proprio
● Non hanno l’obbligo di trasparenza pubblica (salvo casi particolari)
⚖️
3. Normativa di Riferimento
Fonte normativa prevalente:
● C
odice civileper quanto riguarda la struttura e responsabilitàdelle associazioni non
riconosciute
● N
on rispondono al codice penale, ai regolamenti parlamentari o direttamente alla
Costituzione, se non nei principi generali.
️
4. Metodo Democratico (art. 49)
Significato:
● Il metodo democratico richiamala struttura internadei partiti
● I
mpone: partecipazione, elezione delle cariche, rispetto della pluralità interna, trasparenza e
confronto
N
o