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EFFICACIA DELLE NORME NELLO SPAZIO:
Tutte le norme hanno efficacia nel territorio del diritto, ma vi sono due
eccezioni:
1. Extraterritorialità: Per tutte le navi e aerei che si trovano nello spazio
territoriale di uno Stato si applica il diritto dello Stato cui appartengono.
Navi che si attraccano ad un porto straniero, si applicano le regole
dell’altro Stato. Se si tratta, invece, di aerei e navi militari, la legge di
riferimento è quella dello Stato di appartenenza.
2. Immunità territoriale: vi sono spazi in cui la legge non è applicata
nello Stato, come nelle sedi diplomatiche.
Interpretazione delle fonti (operazione ermeneutica):
I giudici applicano leggi e non creano diritto, secondo la separazione dei poteri.
L’articolo 12 disp. Prec. Cod. civ. individua i criteri di interpretazione delle fonti:
- Il giudice procede ad una interpretazione letterale
-Se manca una precisa disposizione per giudicare una controversia, il giudice,
non potendo creare diritto, fa riferimento agli atti preparatori. Si parla di
interpretazione teleologica (bada al fine). Gli atti preparatori dei costituenti
contengono le ragioni dei costituenti che hanno portato costoro a deliberare i
139 articoli della Costituzione.
-Si cerca un caso simile interpretazione analogica.
-Si decide secondo i principi generali che regolamentano il sistema
interpretazione sistematica.
:
-L’interpretazione autentica, ossia proviene dallo stesso titolare dell’atto. Ad
esempio, il Parlamento fa una interpretazione autentica perché fa un atto per
chiarire la norma da chiarire.
LEGGE ORDINARIA:
La legge formale è una fonte primaria, ha la forma di legge data dal
Parlamento che è il solo a dare forma di legge a livello Statale; a livello
regionale è il Consiglio Regionale. Le leggi formali sono le leggi costituzionali, le
leggi di revisione costituzionale.
La fonte primaria: sotto alla Costituzione; contiene leggi ordinarie (con forma
di legge), ma anche quelle che mancano di forma di legge (atti aventi forza di
legge, come decreto legge, decreto legislativo in quanto decretati dal Governo
che esercita in particolari condizioni il potere legislativo; ma questo potere
rimane all’organo Parlamento). Se il potere legislativo non lo esercita il
Parlamento vi è un deficit di democrazia perché il Parlamento è l’unico
organo rappresentativo. Un altro atto con forza di legge è il referendum
abrogativo (fonte primaria) in quanto si rinnova la legge, viene abrogata una
legge o atti avente forza di legge in cui il soggetto è il popolo nei limiti e nelle
forme secondo la Costituzione.
La legge:
-Forza di legge: vi sono due profili: Capacità di innovare e la capacità di
resistere all’abrogazione o alla modifica (rivedi sulle slides).
L’elenco delle Fonti Primarie è un numero chiuso. Nessuna fonte primaria può
essere creata ex novo. Esse si trovano nella Costituzione. Vi fanno parte:
-legge ordinaria (legge adottata dal Parlamento),
-atti aventi forza di legge (decreti legge e legislativi adottati dal Governo),
-leggi regionali (con competenza riservata; legge 117),
-referendum abrogativo,
-regolamenti degli organi costituzionali.
(Il rapporto di competenza stato-regioni è compreso nella riforma
Costituzionale).
Legge Formale (atto con forza e forma di legge): dall’art. 71 si disciplina la
formazione delle leggi formali:
1. Iniziativa legislativa
2. Deliberazione:
-procedimento ordinario (commissione referente)
-procedimento misto (commissione redigente)
-procedimento decentrato (commissione deliberante)
3. Promulgazione e pubblicazione
Vi sono leggi rinforzate: il procedimento di formazione della legge è reso più
complesso (art.79 leggi di amnistia e leggi di indulto, procedimenti di
clemenza. L’amnistia elimina pena e reato; l’indulto elimina solo la pena, ma
resta il reato. Queste si votano con la maggioranza dei 2/3. E art.81 LA
LEGGE DI BILANCIO è approvata con maggioranza assoluta). È la Costituzione
a stabilire la maggioranza e su quando ciò sia possibile.
:
L’atto di grazia viene dato dal Presidente della Repubblica ed è singolare;
invece, l’amnistia e l’indulto solo generali.
L’iter legislativo:
L’iniziativa spetta a:
-ciascun membro delle camere
-Il Governo (disegno di legge; invece il progetto di legge è per tutti gli altri)
-50.000 elettori con una proposta redatta in articoli secondo l’art.71 (con il
referendum si passa a 150.000)
-Ogni consiglio regionale, almeno 5.
-Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia del Lavoro) è un organo ausiliario
che con la riforma viene eliminato.
Il referendum del 4 dicembre prevede il quarto comma: Nuove forme di
consultazione popolare e per favorire la partecipazione dei cittadini e delle
formazioni sociali (come le associazioni) alla vita politica referendum
propositivo (in cui il popolo approvi una proposta di legge che le camere
devono prendere in considerazione; esiste già a livello regionale, infatti lo
statuto della regione lazio, art.62: i cittadini possono promuovere un
referendum propositivo con cui proporre una legge da sottoporre al voto del
consiglio regionale) e referendum di indirizzo (ha lo scopo di sottoporre al
popolo la scelta su una certa questione come l’Inghilterra sulla Brexit).
Dopo la proposta di legge, vi è la deliberazione delle Camere: il progetto di
legge deve essere esaminato da una Commissione parlamentare, scelta dal
Presidente della Camera per competenza, secondo tre tipi di procedura:
1. In sede referente (ordinaria): il voto e la discussione su ogni articolo del
progetto di legge lo fa l’Assemblea. La Commissione è solo referente
perché riferisce un proprio parere sulla proposta di legge, proponendo
anche emendamenti e la riferisce alla Camera (dei senatori o dei
deputati) che la deve votare (processo navette). Procedimento per il
quale il Parlamento non opta in quanto lungo; ma è obbligato quando
deve approvare come legge ordinaria delle leggi particolarmente
importanti, come l’Italicum (legge elettorale). Questo procedimento vi è
anche quando si fa la legge che delega il Governo. Anche per quanto
riguarda tutte le leggi con cui si vuole aderire ad un accordo
internazionale (come il patto di Maasctrict siamo entrati nell’UE). In
questo caso il capo dello Stato ha apportato una firma su questo patto in
quanto autorizzato, a ratificare il trattato internazionale, dal Parlamento.
Anche le leggi con cui si approvano bilanci e consuntivi.
Si tratta di casi tassativi!
2. In sede redigente: la Commissione ha la funzione di discutere e
approvare gli articoli. Il testo deve essere approvato nel suo complesso.
3. In sede deliberante (legislativa)
La legge è approvata con maggioranza semplice.
La promulgazione della legge:
-Il presidente della Repubblica controlla la costituzionalità della legge, non
facendo valutazioni politiche. Egli rinvia la legge alle camere se essa contrasta
:
con la Costituzione. In questo caso il Parlamento: 1. La modifica e la questione
va avanti 2. Non si cura del parere del Presidente. Una seconda volta il
Presidente si deve rimettere al titolare del potere legislativo.
-La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro 30gg.
-Attesa di 15 giorni da tale pubblicazione (vacatio legis).
Il termine dei 15 giorni può essere derogata, secondo il volere del legislatore.
Egli può specificare di volerla pubblicare prima o dopo i 15 giorni. 17/10/2016
I metodi per il calcolo con attribuzione dei seggi da non fare sul libro.
Il bicameralismo perfetto della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica: i componenti sono eletti direttamente dal popolo con un sistema
proporzionale e costoro hanno le stesse funzioni. Se una delle due camere non
dà la fiducia o se una delle due dà sfiducia, il Governo cade.
Come potrebbe cambiare la Costituzione se passa il Referendum del 4
dicembre 2016:
-Cambia la composizione del Senato. La Camera dei deputati sarà l’unica ad
essere di rappresentanza, ovvero sarà l’unica ad essere votata come al solito
direttamente. Il Senato rappresenterà le istituzioni territoriali e diventerà
Senato delle Regioni. Oggi ci sono 315 senatori eletti dal popolo e quelli a vita
eletti dal Presidente della Repubblica. Ce ne saranno 100 di cui 95 scelti dal
Consiglio delle Regioni di cui 21 devono essere sindaci (ogni regione sceglie un
sindaco) e i 5 nominati dal Presidente della Repubblica.
-La funzione legislativa competerebbe alle due camere, ma solo in due casi:
vedi art.70 della Costituzione che verrà modificato con molti commi in cui si
specificano quando anche il Senato ha la funzione legislativa, come le leggi di
revisione costituzionale! Leggi sulla materia elettorale di
competenza
entrambe le camere. Rapporti tra stato e UE, Stato e enti territoriali.
Formazione e attuazione della normativa dell’UE competenza anche del
Senato. Tutte le altre leggi devono essere approvate SOLO dalla Camera dei
Deputati. Tutte le leggi di competenza solo dei Deputati sono comunque
trasmesse al Senato per conoscenza e il Senato entro 10 giorni su volontà di
1/3 dei componenti può esaminarle e può modificarle. Poi la Camera dei
Deputati può approvarle o no. L’esame del Senato è comunque obbligatorio per
le leggi attuative (art.117) e in questo caso quando il Senato propone delle
modifiche, la Camera dei Deputati può rifiutarle SOLO con un voto di
maggioranza assoluta.
-Amnistia e indulto (leggi rinforzate con disposizioni a parte), stato di guerra:
competenza della Camera dei Deputati
-Leggi elettorali: possibilità che una minoranza parlamentare prima che la
legge entri in vigore chieda un giudizio preventivo di costituzionalità
-Il voto di fiducia è dato al Governo solo dalla Camera dei Deputati si parla di
Monocameralismo
:
-Art. 72 ultimo comma: diritto del governo di chiedere alla camera dei deputati
di deliberare entro i 5 giorni sul disegno di legge per attuare il programma di
governo. La camera dovrà pronunciarsi definitivamente dentro 70 giorni dalla
suddetta deliberazione.
-Abolizione legislazione corrente, vedi ex art.117 della Costituzione
riconduzione di alcune materia alla competenza dello Stato, come l’energia.
-Abolizione delle Province
La legge può essere formale e/o sostanziale. Quella formale proviene dal
Parlamento; invece la legge con forza di legge è posseduta anche dalla legge
proposta dal Governo.
Le leggi in senso meramente (esclusivamente) formali: non producono
diritto (art.70 e seguenti), non innovano l