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REGIONALI.
Le regioni possono essere:
A Statuto Speciale:
Le regioni a Statuto speciale sono il Friuli Venezia Giulia,
Sardegna, Sicilia Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta e queste sono disciplinate
non dalla Costituzione ma dai rispettivi statuti approvati con leggi
costituzionali
A Statuto Ordinario:
alle 15 regioni a statuto ordinario è costituzione che
attribuisce la potestà normativa primaria e secondaria e sono approvate con
legge regionale(non costituzionale)
ART 123: Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di
governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del
referendum
diritto di iniziativa e del su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
l'articolo 123 prevede la necessità per questi enti di dotarsi di uno statuto. Si tratta
di una fonte primaria del diritto con cui la regione disciplina rilevanti aspetti della sua
organizzazione e struttura interna: forma di governo, principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento, diritto di iniziativa e referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della regione e pubblicazione di leggi e regolamenti
regionali.
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI ORDINARI:
1) Lo statuto cosi come le sue eventuali modifiche deve essere approvato per due
volte dal consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti
dell’organo e con un intervallo tra la prima e la seconda approvazione di almeno
due mesi.
2) Dopo le due approvazioni la legge viene pubblicata ai fini notiziari sul bollettino
ufficiale della Regione
3)Da quel momento decorrono tre mesi entro i quali un cinquantesimo degli
elettori della regione o 1/5 dei membri del consiglio regionale possono richiedere un
referendum sullo statuto o sulla legge di modifica dello stesso.
4) Decorsi i tre mesi in assenza di una richiesta referendaria la legge viene
promulgata, ripubblicata e decorso il termine di vacatio legis entra in vigore.
ART123: questo articolo prevede anche la possibilità di un controllo di legittimità
costituzionale sullo statuto su ricorso promosso dal governo entro 30 giorni dalla
pubblicazione.
Gli statuti ordinari approvati con il procedimento appena visto si pongono in una
posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle leggi regionali ordinarie e
fungono da norma interposta nel giudizio di costituzionalità
POTESTA’ LEGISLATIVA DELLE REGIONI
Le regioni hanno poi potestà legislativa in base all'articolo 117 della costituzione.
Questo articolo (ART 117) elenca le materie di competenza legislativa esclusiva dello
Stato e quelle di legislazione concorrente mentre affida alle regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato, voi vale a dire la competenza legislativa residuale.
COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE: si intende quell'insieme di
materie in cui il soggetto legittimato a porre le fonti legislative nel rispetto
ovviamente della costituzione nonché dei vincoli derivati dall'ordinamento
comunitario e internazionale È LO STATO e dunque il Parlamento e il governo.
queste materie corrispondono normalmente a interessi unitari che non sono
frazionati o differenziati tra i vari enti regionali, ad esempio, immigrazione
politica estera, rapporti tra stato entità religiose (in queste materie le regioni
non possono deliberare)
COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE: si intende quell'insieme di materie
in cui i soggetti legittimati a porre le fonti legislative sono due: LO STATO E LE
REGIONI. Alle regioni spetta la potestà legislativa di dettaglio, mentre allo stato
spetta la determinazione dei principi fondamentali di ciascuna materia. Dunque,
le regioni oltre alla Costituzione e ai vincoli comunitari e internazionali in queste
materie debbono rispettare anche i principi fondamentali posti dalla legislazione
statale. ES: commercio estero, tutele e sicurezza del lavoro, tutela della salute,
governo del territorio
COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE REGIONALE: si intendono tutte le
materie non citate prima. In questo caso qua le regioni hanno una potestà
legislativa che vede come vincolo analogamente alla competenza legislativa
statale solo la Costituzione e gli obblighi comunitari e internazionali.
RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte costituzionale e quell'organo che è stato chiamato a controllare la
costituzionalità delle leggi statali regionali.
In primo luogo essa ha escluso che si possa automaticamente ricondurre un
certo oggetto alla competenza residuale regionale, solo per il fatto che tale
oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei
commi secondo e terzo dell'articolo 117
In secondo luogo alcune delle competenze esclusive dello Stato sono state
elette dalla Corte non come materia in senso stretto, bensì come clausole
trasversali che intersecano anche materie che altrimenti sarebbero di esclusiva
competenza regionale: ciò ha legittimato interventi statali anche di dettaglio
con l'unico limite della proporzionalità e dell'adeguatezza rispetto all'obiettivo
perseguito.
Inoltre, in caso di interferenza tra norme e rientranti in materie di potestà esclusiva
spettanti alcune allo stato e altre alle regioni La Corte ha ritenuto che qualora appaia
evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una
materia piuttosto che ad altre si possa fare riferimento a un criterio di prevalenza chi
di solito ha comportato l'attribuzione della potestà normativa in oggetto allo stato
La Corte ha introdotto un meccanismo non previsto esplicitamente nella costituzione
che consenta lo stato di attrarre a sé la competenza legislativa regionale attraverso la
cd. CHIAMATA IN SUSSIDIARIETÀ:
Ciò può avvenire a due condizioni:
1) deve sussistere un interesse unitario valutato in modo ragionevole dal
legislatore statale
2) e deve essere rispettato il PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE nel senso
che le regioni devono essere coinvolte nel procedimento
ENTI LOCALI
Comuni, province e città metropolitane trovano riconosciuta la potestà normativa
statuaria e regolamentare e si può sostenere che statuti regolamenti comunali,
provinciali e delle città metropolitane sono sì fonti secondarie, ma a competenza
riservata (ART 117 comma6)
ART 114 comma2: comuni, province e città metropolitane sono riconosciuti come enti
autonomi con propri statuti
Gli statuti e regolamenti locali benché menzionati in costituzione restano fonti
secondarie, in quanto le loro norme sulla produzione sono contenuti in fonti primarie
dello Stato e riserva allo Stato la legislazione esclusiva in
materia di «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane»( ARTICOLO 117, COMMA2)
CONSUETUDINI
DEF:
La Consuetudine è una fonte terziaria (non scritta) che deve essere conforme ai
regolamenti e alla Costituzione. Questa viene definita come FONTE DI FATTO in
quanto le consuetudini nascono sulla base di due fattori:
ELEMENTO OGGETTIVO: comportamento che è ripetuto nel tempo che fa
sorgere la convinzione che sia un comportamento dovuto. ( la reiterazione di un
determinato comportamento da parte di una collettività)
opinio iuris ac necessitatisla
ELEMENTO SOGGETTIVO: , convinzione diffusa che
quel comportamento sia non solo moralmente o socialmente, ma
giuridicamente obbligatorio.
ART.10(comma1): Ordinamento giuridico italiano si conforma alle leggi del diritto
internazionale.
ESEMPIO DI CONSUETUDINI
DIRITTO COSTITUZIONALE: consuetudini facoltizzanti es Il fatto che oltre al presidente
ci sia un vicepresidente non è una legge, ma si dice che non è neanche una
consuetudine perché mancherebbe l’elemento soggettivo ossia non è un
comportamento dovuto.( manca la convinzione che sia giuridicamente obbligatorio)
LA COSTITUZIONE ECONOMICA (capitolo 7)
COSTITUZIONE ECONOMICA: è l'insieme delle norme costituzionali che riguardano
le posizioni o le relazioni degli individui e della Repubblica, intesi come soggetti
economici.
Con questa espressione indichiamo diverse aree delle disposizioni costituzionali:
l'area dei rapporti economici
il rapporto tra l'individuo, la collettività e lo stato
area fiscale e monetaria nonché le disposizioni costituzionali in materia di
finanza pubblica
Ad unire queste aree che sono tra di loro diverse e la persona che viene intesa come
soggetto che in questi tre settori può vedere arricchito il suo patrimonio
IL LAVORO
Gli articoli con cui si apre il titolo tre sui rapporti economici hanno al centro
L’ATTENZIONE ALLA PERSONA UMANA, in questo caso la figura del lavoratore.
Il lavoro viene considerato dalla costituzione un mezzo espressivo della persona
umana e dunque il fattore costitutivo della società e del suo benessere nel suo
complesso. il lavoro trova un posto fondamentale nella nostra costituzione tanto che
viene citato nell'articolo uno su cui è fondata la Repubblica: articolo che va a
sottolineare il valore fondante del lavoro inteso come un'attività o una funzione
che concorre al progresso materiale o spirituale della società (articolo 4
comma 2)
Il lavoro costituisce senz'altro un diritto ma anche un dovere e tutte le varie attività
lavorative previste dal titolo tre sono dunque da leggersi innanzitutto nell'ottica
personalistica come specificazioni e tutele aggiuntive rispetto a quelle poste dai
principi fondamentali della costituzione.
ARTICOLO 35
Questo articolo prevede un'equiparazione di tutte le categorie tipologie di lavori in
quanto tutti strumenti di elevazione umana e solidarietà sociale. Ma un'attenzione più
specifica viene riservata AL LAVORO DIPENDENTE che rappresenta l'anello debole
della catena lavorativa a cui conferire quindi una tutela maggiore.
IL COMMA 2: FORMAZIONE DEI LAVORATORI= stabilisce che la Repubblica cura la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori secondo un disegno in cui
mondo dell'istruzione mondo del lavoro si incrociano in interventi per la diffusione
delle conoscenze teoriche e pratiche indispensabili allo svolgimento del lavoro. Si
tratta di un settori distinto rispetto all'istruzione poiché teso ad individuare il processo
formativo Come direttamente collegato al lavoro da svolgere, così da sottolineare di
tale processo in momenti più propriamente pratici.
IL COMMA 3: stabilisce la PROMOZIONE DEGLI ACCORDI E DELLE
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