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5° CAPITOLO: IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Dinamica del procedimento penale

Il procedimento penale può essere definito come la serie di atti finalizzati all’emissione, da

parte del giudice, di una decisione di colpevolezza o di assoluzione nei confronti di uno o più

soggetti determinati.

Il procedimento ordinario di primo grado si compone di 3 fasi: le indagini preliminari, l’udienza

preliminare e il dibattimento.

Indagini preliminari

 La fase delle indagini preliminari inizia con il verificarsi di un evento che potrebbe costituire

reato. Durante le indagini preliminari, le autorità competenti (pubblico ministero e polizia

giudiziaria) raccolgono prove, intervistano testimoni e sospettati e conducono indagini per

determinare se esistono elementi sufficienti per procedere con un processo penale. Al

termine di questa fase, il PM può decidere se proporre un’accusa o archiviare l’indagine.

Udienza preliminare

 Se il PM decide di procedere con l’accusa, si passa all’udienza preliminare.

Durante questa fase il giudice valuta le prove presentate dal PM e decide se ci sono

elementi sufficienti per andare avanti con il processo penale.

Se il giudice ritiene che ci siano prove sufficienti, il caso viene inviato a giudizio.

Se non ci sono prove sufficienti il caso può essere archiviato.

Dibattimento

 La fase principale del processo penale è il dibattimento: durante questa fase vengono

presentate prove e argomentazioni da entrambe le parti coinvolte.

Durante il dibattimento, vengono condotti interrogatori dei testimoni, presentate prove

documentali e ascoltate le dichiarazioni dell’imputato e dei testimoni.

A fine dibattimento il giudice emette una sentenza sulla base delle prove e degli

argomenti presentati durante il processo.

Procedimento e processo

procedimento

Il si riferisce al complesso delle attività svolte per l’applicazione della legge

 in una determinata situazione legale. È un termine più generico che comprende tutte le fasi

che conducono alla risoluzione della controversia o all’applicazione della legge. Comprende

le fasi dall’indagine preliminare al dibattimento.

processo

Il si riferisce ad una fase specifica all’interno del procedimento.

 Il processo può riferirsi alla fase del dibattimento (durante la quale le prove vengono

presentate e valutate per determinare la colpevolezza o innocenza dell’imputato).

1. LE INDAGINI PRELIMINARI

La notizia di reato

La notizia di reato è la comunicazione o segnalazione delle circostanze che possono costituire

reato alle autorità competenti. Essa rappresenta il presupposto per l’inizio di un procedimento

penale.

Essa di dice “specifica” o “generica” a seconda che indichi o meno il possibile autore del

reato. Può essere “nominata” o “innominata” a seconda che sia o meno disciplinata dalla

legge.

Il codice di procedura penale qualifica come notizie di reato la denuncia e il referto (art. 334

c.p.p.).

La denuncia è la dichiarazione con cui qualsiasi persona fisica può e deve portare a

 conoscenza il pubblico ministero o polizia giudiziaria del fatto che è stato commesso un

reato perseguibile d’ufficio.

Il referto è una specie di denuncia a cui sono tenuti chi esercita una professione

 sanitaria, i quali si siano trovati a prestare la propria assistenza in situazioni che possono

presentare i caratteri del delitto perseguibile d’ufficio.

Il registro delle notizie di reato

Il pubblico ministero ha l’obbligo di iscrivere immediatamente le notizie di reato in un

apposito registro, disciplinato dall’art. 335 c.p.p.

Nel registro deve essere iscritto, appena noto, il nome della persona a cui il reato è attribuito.

Le iscrizioni nel registro delle notizie di reato, devono essere comunicate all’indagato e alla

persona offesa a cui le stesse iscrizioni si riferiscono, o ai relativi difensori.

I soggetti e la funzione delle indagini

Le indagini preliminari sono un’importante fase del procedimento penale in cui il pubblico

ministero e polizia giudiziaria svolgono attività investigative per raccogliere prove riguardanti

un presunto reato. Queste attività permettono al pubblico ministero di decidere se esercitare

l’azione penale o chiedere l’archiviazione del caso.

Nel corso delle indagini l’intervento del giudice è collegato a situazioni tassativamente

indicate dalla legge (art.328 c.p.p.).

Il pubblico ministero e la persona sottoposta ad indagini possono richiedere al giudice,

attraverso il c.d. incidente probatorio, l’assunzione di prove che non appaiano rinviabili al

dibattimento.

Tutti gli atti, che nel corso delle indagini preliminari richiedono l’intervento del giudice sono

trattati da un giudice per le indagini preliminari: questo giudice è un magistrato

monocratico e ogni tribunale ha una sezione composta da magistrati che svolgono funzioni di

giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare.

Gli atti di indagine

Il codice di procedura penale distingue l’attività di indagine ad iniziativa della polizia

giudiziaria dall’attività di indagine del pubblico ministero.

La polizia giudiziaria può effettuare indagini di propria iniziativa solo entro certi limiti, sia

 di tempo, sia di contenuto.

Una volta acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria ha l’obbligo di comunicarla al

pubblico ministero senza ritardo.

Fino alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria di sua iniziativa raccoglie

ogni elemento utile a ricostruire il fatto e ad individuare il colpevole, procedendo alla ricerca

delle cose o delle tracce pertinenti al reato e alla conservazione di queste e dello stato dei

luoghi, alla ricerca delle persone utili per la ricostruzione dei fatti.

Dopo la comunicazione della notizia di reato al PM, la polizia giudiziaria è tenuta a seguire

le direttive di quest’organo e quindi a compiere gli atti che questo le deleghi.

Il pubblico ministero svolge, direttamente o per mezzo della polizia giudiziaria,

 ogni attività necessaria a determinare l’esercizio dell’azione penale. Queste attività

riguardano l’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, ispezioni, perquisizioni e

sequestri.

La partecipazione difensiva agli atti di indagine

Nelle indagini preliminari vi il contrasto tra l’esigenza delle autorità di procedere indisturbati

alla ricerca delle prove, in cui è fondamentale il segreto sulle investigazioni in corso ed il

diritto di difesa dell’indagato.

A bilanciamento di queste esigenze, la legge, pur dettando la regola del segreto sugli atti di

indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, consente la partecipazione del

difensore dell’indagato, per cui è prevista una partecipazione difensiva.

Nel momento in cui si compie un atto per cui è prevista la partecipazione difensiva, il pubblico

ministero deve inviare alla persona sottoposta ad indagini l’informazione di garanzia, che

contiene l’indicazione della data e del luogo di commissione del fatto per cui si procede e

l’invito a nominare un difensore.

Se nelle indagini preliminari non è compiuto alcun atto a cui sia prevista la partecipazione

difensiva, l’indagato viene a conoscenza di esse solo quando il pubblico ministero, avendole

concluse, intende chiedere il rinvio a giudizio: in questo caso il pubblico ministero deve

comunicare alla persona sottoposta ad indagini, pena la nullità della richiesta di rinvio a

giudizio, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, con il quale le comunica che le

indagini a suo carico sono terminate.

L’incidente probatorio

L’incidente probatorio è un procedimento incidentale richiesto dall’indagato o dal pubblico

ministero e serve ad ottenere prove in anticipo che non sarebbero disponibili durante il

dibattimento.

Questo procedimento avviene davanti al giudice per le indagini preliminari, in un’apposita

udienza senza la presenza del pubblico e con la partecipazione necessaria del pubblico

ministero e del difensore dell’imputato.

Le prove acquisite durante l’incidente probatorio, vengono documentate attraverso verbali e

poi inserite nel fascicolo del dibattimento, rendendole così utilizzabili durante la fase

conclusiva del processo.

La legge stabilisce quali prove sono acquisibili in incidente probatorio: possono essere acquisite

la testimonianza e la perizia.

La testimonianza quando vi è motivo di ritenere che il teste non potrà essere esaminato in

 dibattimento per infermità o per altro grave impedimento, quando sia esposto a violenza e

minacce o che gli sia offerto denaro per non deporre o deporre il falso.

Nell’incidente probatorio può essere eseguita una perizia su cose, luoghi o persone che

 subiscono modifiche o che richiedono accertamenti medici (nel caso di persone).

Questo procedimento assicura che le prove siano disponibili per il processo anche se le

circostanze rendano difficile o impossibile ottenere tali prove durante il dibattimento.

La conclusione delle indagini

Al termine delle indagini preliminari, che non devono durare oltre 6 mesi dal momento in cui il

PM ha iscritto il nome della persona nel registro, il pubblico ministero decide se esercitare

l’azione penale oppure chiedere l’archiviazione.

Il criterio sulla base di cui il pubblico ministero sceglie tra queste due opzioni, è dato

dall’idoneità o no degli elementi acquisiti nelle indagini a sostenere l’accusa in

giudizio.

Quando gli elementi acquisiti nelle indagini non appaiono idonei a sostenere l’accusa in

giudizio, il pubblico ministero chiede l’archiviazione al giudice per le indagini preliminari.

Questo giudice può accogliere la richiesta con decreto motivato, nel quale caso il

procedimento si chiude. Al contrario, se non accoglie la richiesta, egli fissa un’udienza in

camera di consiglio dandone avviso al pubblico ministero, all’indagato, alla persona offesa e

ai loro difensori.

All’esito di questa udienza il giudice, con ordinanza, può:

Disporre l’archiviazione;

 Se ritiene di non avere elementi sufficienti per decidere, può ordinare al pubblico

 ministero di compiere ulteriori indagini;

Se ritiene che gli elementi acquisiti siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio, può

 ordinare al pubblico ministero di esercitare l’azione penale, formulando

l’imputazione.

2. L’UDIENZA PRELIMINARE

Con l’udienza preliminare si valuta se ci sono prove sufficienti per portare un imputato a

giudizio.

Durante l’udienza preliminare il giudice analizza le prove presentate dal P

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A.A. 2023-2024
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ciccio._67 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia penale e costituzione c.i. e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Maggio Paola.