STATO
Forma storica di organizzazione del potere poli co che esercita il monopolio della forza legi ma in un determinato
territorio e si avvale di un apparato amministra vo.
Uso della forza è legi ma perché basato da un principio di gius ficazione, ovvero legi mazione.
FINE: evitare prevaricazione di sogge più for a danno di altri > pacifica convivenza
Cos tuzionalismo so opone il potere poli co a dei limi giuridici: principio di legalità,
separazione dei poteri, libertà cos tuzionale, ecc. “STATO DI DIRITTO”
Dal XX secolo l’avvento della sovranità popolare, pici dei sistemi giuridici occidentali, il potere deve
essere legi mato anche dal consenso popolare, tramite elezioni, par , referendum, ecc.
Cara eris che: concentrazione del potere in un determinato territorio in capo ad un’unica autorità
organizzazione amministra va in cui opera una burocrazia professionale
Problema di evitare che il consenso popolare legi mi un potere assolu s co: rannia della maggioranza
- rigidità cos tuzionale (Art.138: modifica e revisione della Cos tuzione)
- gius zia cos tuzionale (Art.134 segg. – Corte cos tuzionale)
- progressiva costruzione di organizzazioni sovranazionali (UE, ONU, ecc.)
NASCITA STATO MODERNO (Europa tra XV e XVII secolo)
La spinta alla concentrazione del potere poli co nello Stato e nata come reazione alla dispersione del potere pica del
sistema feudale (XII-XIII secolo), basato su un rapporto vassallo/signore, per cui il secondo concedeva al primo un
feudo instaurando con lui un rapporto di obblighi e diri reciproci.
La dispersione del potere di comando che cara erizzava tale sistema andò crescendo e, assieme alla crisi provocata
dallo scisma religioso che sconvolse la cris anità (1378-1417), insorsero le cause e i propellen delle guerre civili e
religiose che sconvolsero l’Europa tra XVI e XVII secolo, termina con la pace di Wes alia (1648).
La nascita e l’affermazione dello Stato moderno (con la concentrazione della forza legi ma) rispondevano al bisogno
di assicurare un ordine sociale dopo secoli d’insicurezza.
SOVRANITÀ
Elemento cos tu vo dello Stato, essa ha 2 aspe :
Interna: supremo potere di comando in un determinato territorio, tanto da non riconoscere altro potere al di
sopra di sé
Esterna: indipendenza dello Stato rispe o a qualsiasi altro Stato
Tali aspe sono stre amente intreccia : lo Stato non potrebbe vantare il monopolio della forza legi ma e quindi il
supremo potere di comando su un dato territorio se non fosse indipendente da altri Sta .
Chi esercita effe vamente il potere sovrano? Vi sono 3 TEORIE:
a) Teoria della sovranità della persona giuridica Stato, sostenuta dai giuris tedeschi (Gerber e Laband) e italiani
(Orlando e Romano), per cui lo Stato e una persona giuridica, ossia un sogge o di diri o tolare di sovranità
b) Teoria della sovranità della nazione, e stata una delle invenzioni più importan del cos tuzionalismo francese,
in quanto con l’ordine poli co nato dalla rivoluzione cessa l’iden ficazione dello Stato con la persona del Re, al
cui posto si colloca la Nazione alla quale i ci adini vi appartengono. Contro la sovranità del Re, se la sovranità
spe ava alla Nazione, quella del Re veniva meno
c) Teoria della sovranità popolare, la cui formulazione si deve a Rousseau: per lui, la sovranità coincide con la
volontà generale, la quale a sua volta corrisponde alla volontà del popolo sovrano, ossia dell’insieme dei
ci adini considera come un ente colle vo. Il popolo doveva esercitare dire amente la sua sovranità, senza
ricorrere ad alcuna delega di potere decisionale
Cos tuzione italiana afferma e accoglie il principio di sovranità popolare per cui la sovranità appar ene al popolo che
la esercita nelle forme e nei limi della Cos tuzione, perdendo il cara ere di assolutezza che rifle eva la visione di
Rousseau, in quanto:
oggi la sovranità popolare non si esercita dire amente, bensì viene inserita in un sistema rappresenta vo basato
sul suffragio universale con preminenza della Cos tuzione che stabilisce i mezzi di cui il popolo può servirsi per
l’esercizio della sovranità, e i limi entro cui ciò può avvenire (es. par poli ci, corpo ele orale, referendum);
alcuni poteri esercitabili mediante organi statali, sempre nel rispe o della Cos tuzione
Diffusione della Cos tuzioni rigide, modificate solo a raverso procedure molto complesse; la sua preminenza è
garan ta dalla Corte cos tuzionale (es. pluralismo poli co e sociale) - Art.138
SOVRANITÀ, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI
Ordine poli co mondiale instaurato dopo la 2°guerra mondiale si basava sull’equilibrio tra potenze e dalla divisione
del mondo in 2 blocchi, dominate da potenze egemoni come Sta Uni e Urss, con ideologie, regimi poli ci e sistemi
economici contrappos .
- Blocco occidentale (Sta Uni ) ispirato ai valori della democrazia pluralista e dell’economia di mercato
- Blocco orientale (Urss) fondato sull’ideologia comunista e sulla colle vizzazione dei mezzi di produzione
Deterrenza nucleare, poiché il confli o porterebbe alla fine dell’umanità.
Organizzazioni internazionali mul laterali per promuovere la pace, tutelare i diri umani e garan re la
prosperità economica limitando le sovranità degli Sta , mediante consuetudine internazionale o tra a
internazionali
ONU approvato a San Francisco il 26 luglio1945, unione is tuzionale per realizzare obie vi comuni
mediante organi propri stabili e permanen partecipano i Capi di Stato o di governo e che si
riuniscono a scadenze periodiche, per tra are tema che di rilevanza poli ca o economica a livello
internazionale (G-20 dal 1999 per risolvere una serie di crisi finanziarie)
Dichiarazione universale dei diri dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite
Ordine poli co internazionale liberaldemocra co, come:
l’Organizzazione del Tra ato dell’Atlan co del Nord (NATO), is tuita nel 1949 per promuovere i valori
democra ci, di assicurare la collaborazione tra gli Sta in campo militare e di intraprendere operazioni
militari per autodifesa individuale o colle va (Art.51 carta ONU) 32 Sta (USA, Canada + europei)
Consiglio d’Europa, is tuito nel 1949 per evitare che le atrocità della 2°guerra mondiale possano
ripetersi promuovendo la democrazia, diri umani e iden tà culturale europea
Convenzione europea per la salvaguardia dei diri dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
obbliga gli Sta a rispe are alcuni diri con apposito giurisdizionale per la loro tutela in caso di
inadempimento degli Sta
Organizzazioni sovranazionali da CEE a UE: processo di integrazione europea limitando porzioni delle
sovranità degli Sta membri mediante adozione di a di organi europei:
- Principio del primato: diri o UE prevale rispe o al diri o nazionale
- Principio dell’effe o dire o: ordinamento sovranazionale conferisce dire amente ai sogge priva
diri
CECA is tuita nel 1951 con la s pulazione del Tra ato di Parigi: mezzo per assicurare un maggior sviluppo
economico in Europa. EURATOM e CEE is tui nel 1957 con Tra ato di Roma. Tu e 3 riunite nel 1965 con il
Tra ato di Bruxelles e con Tra ato di Maastricht (1992) la Comunità europea diventa Unione europea (UE).
Obie vo: creazione di un mercato unico europeo garantendo libertà di circolazione delle persone, dei
beni, dei capitali e dei servizi (4 libertà); si passò alla concorrenza, al se ore della gius zia e degli affari
interni, al diri o d’asilo e migrazioni, alla tutela dell’ambiente e alla poli ca monetaria comune (EURO)
Carta dei diri dell’Unione europea (con Tra ato di Lisbona del 2007 resa vincolante come altri tra a )
ar colata in 6 “capi” riconducibili a valori o principi fondamentali: dignità umana, libertà, uguaglianza,
solidarietà, ci adinanza, gius zia + disposizioni generali
TERRITORIO
La precisa delimitazione del territorio è condizione essenziale per garan re allo Stato l’esercizio della sovranità e per
assicurare agli Sta l’indipendenza reciproca (tu a la terraferma, tranne l’Antar de, è divisa in Sta ).
DIRITTO INTERNAZIONALE ha elaborato un corpo di regole che servono a delimitare l’esa o ambito territoriale di
ciascuno Stato. Secondo queste regole il territorio è cos tuito da:
Terraferma: porzione di territorio delimitata da confini, naturali o ar ficiali
Mare territoriale: fascia di mare cos ero so oposta alla sovranità dello Stato (12 miglia marine stabilito da una
convenzione internazionale a Montego Bay -10 dicembre 1982). Art.2 codice della navigazione in Italia
Pia aforma con nentale: zoccolo con nentale, fondo marino di profondità costante che circonda le terre
emerse prima che la costa sprofondi negli abissi marini
Altro: spazio atmosferico sovrastante e sedi delle rappresentanze diploma che all’estero
La globalizzazione ha permesso lo scambio economico, culturale e sociale tra gli Sta del mondo. Chiudere le fron ere
significherebbe esporre il Paese al rischio dell’impoverimento. Lo Stato è formalmente libero di ado are gli indirizzi
poli ci che ri ene più opportuni, ma sostanzialmente è costre o a so ostare al giudizio del mercato e a seguire
indirizzi poli ci compa bili con le esigenze della compe zione internazionale.
TERRITORIO E FRONTIERE NELL’UE unico europeo con piena a uazione della libera circolazione delle merci,
Mercato
dei capitali, dei servizi e delle persone tra gli Sta dell’UE (spazio senza fron ere interne ispirato al principio di
un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza- Art.119 TFUE)
- integrazione europea ha portato al progressivo indebolimento ei confini tra gli Sta membri dell’Unione. Riduzione
della rilevanza delle fron ere interne e delle fron ere esterne (tra Unione e gli Sta terzi)
- Art.3 TUE garan sce ai ci adini dell’unione uno spazio di libertà, sicurezza e gius zia senza fron ere interne (libera
circolazione + controlli delle fron ere esterne, l’asilo, l’immigrazione, prevenzione e lo a contro la criminalità
- Art. 21 TFUE libera circolazione di persone e merci tra gli Sta UE e possibilità di risiedere nel territorio Controlli
alle fron ere interne sono sta aboli del tu o negli Sta che aderiscono alla zona Schengen
CITTADINANZA : status cui la Cos tuzione riconne e una serie di diri e di doveri
Condizione per l’esercizio dei diri poli ci connessi alla sovranità popolare, come l’ele orato a vo e passivo)
Fondamento di alcuni doveri cos tuzionali (difendere la Patria, concorrere alle spese pubbliche, fedeltà alla
Repubblica e osservanza della Cos tuzione e delle leggi
Art.22 Cost. “nessuno può essere privato della ci adinanza per mo vi poli ci né può essere costre o all’esilio”
Legge 91/1992 disciplina i modi in cui la ci adinanza italiana può essere acquistata, perduta e riacquistata
Si acquista: per NASCITA: IUS SANGUINIS con il quale acquista la ci adinanza il figlio di padre o madre che abbia la
ci adinanza italiana, IUS SOLI con il quale acquista la ci adinanza colui che è nato in Italia da genitori
igno o apolidi (privi di qualunque ci adinanza) o nato in Italia da ci adini stranieri
Per ADOZIONE (art.3 l.91/1992) o per ELEZIONE
per sua SCELTA (+ pagamento di 200 euro) rivolta al sindaco del Comune di residenza:
- dal coniuge, straniero/apolide, di un ci adino/a italiani, qualora ricorrano determinate condizioni
che: dopo il matrimonio risieda in Italia per almeno 2 anni
o siano decorsi almeno 3 anni dalla data del matrimonio (nel caso di figli i termini sono
o dimezza )
- dallo straniero che possa vantare un genitore/nonno che sia ci adino italiano per nascita
- dallo straniero che abbia raggiunto la maggiore età, ado ato da ci adino italiano e residente nel
territorio nazionale da almeno 5 anni successivi all’adozione
- dallo straniero che abbia prestato per almeno 5 anni servizio alle dipendenze dello Stato
- dal ci adino di uno degli sta membri dell’UE dopo almeno 4 anni di residenza
- dall’apolide dopo almeno 5 anni di residenza
- dallo straniero dopo almeno 10 anni di regolare residenza in Italia
Si perde: per rinunzia oppure automa camente in presenza di determinate condizioni (ci adino svolge funzioni alle
dipendenze di uno stato estero, e che intenda la posizione nonostante l’in mazione del Governo italiano a cessare il
rapporto di dipendenza).
La ci adinanza può essere riacquistata nel caso in cui ricorrano le condizioni fissate nella legge 91/’92.
CITTADINANZA DELL’UE
: is tuto introdo o con il Tra ato di Maastricht
completa la ci adinanza nazionale e non la sos tuisce (art.20 TFUE) e comprende altre situazioni sogge ve:
diri o di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli sta membri
possibilità di godere della tutela da parte delle autorità diploma che e consolari di qualsiasi altro stato
membro
diri o di pe zione al Parlamento europeo
diri o di ele orato a vo e passivo alle elezioni comunali nello Stato membro in cui di risiede
Legge 196/1996 disciplina le modalità di esercizio dell'ele orato a vo e passivo in relazione alle elezioni comunali: i
ci adini dell'unione che intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi comunali e circoscrizionali
devono chiedere l'iscrizione di un'apposita lista ele orale. L’iscrizione consente, oltre all'esercizio del diri o di voto,
l’eleggibilità a consigliere comunale (ma non sindaco) e la nomina a componente della giunta (ma non a quella di
vicesindaco).
L'unione si impegna a rispe are i DIRITTI FONDAMENTALI quali sono sanci dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diri dell'uomo e del ci adino e quali risultano dalle tradizioni cos tuzionali comuni agli Sta membri
in quanto principi generali del diri o comunitario. Il sistema è completato da un apparato di garanzie:
- adire la corte di gius zia con riguardo ad a delle is tuzioni comunitarie contrari ai diri fondamentali
- irrogare sanzioni a carico degli Sta membri che incorrono in violazioni gravi e persisten dei principi UE
Status di ci adino dell'unione potrà essere arricchito di nuovi contenu man mano diventerà più stre a l'integrazione
europea Procedimento per emanare disposizioni intese a completare i diri previs (art.25 TFUE)
STATO COME APPARATO
Stato ≠ organizzazioni poli che per la presenza di un apparato organizza vo dotato di una BUROCRAZIA
PROFESSIONALE. L’organizzazione è stabile nel tempo ed ha cara ere impersonale perché esiste e funziona sulla base
di regole predefinite. La complessa a vità dell'apparato è scomposta da funzionari specializza che lo fanno
funzionare eseguendo compi amministra vi nel rispe o di determinate regole tecniche.
La nascita della burocrazia professionale risale al XVI secolo in Francia, Inghilterra, Austria e Spagna per due principali
esigenze:
- creare corpi militari per evitare che si formino eserci non dipenden dalla corona
- me ere a disposizioni ingen risorse con imposizione tributaria per mantenere i corpi militari
L'apparato civile militare nello stato assoluto era alle dipendenze della corona, che concentrava la tolarità delle
funzioni pubbliche. Nello stato liberale le funzioni pubbliche furono divise tra più organi di ver ce da cui dipendeva
l'apparato con la burocrazia. Le dimensioni dell’apparato sono cresciute progressivamente: alla burocrazia statale si
sono affiancate le burocrazie pubbliche preposte da en dello Stato.
STATO COME PERSONA GIURIDICA
La do rina giuridica tedesca del XIX secolo impiegò la nozione di PERSONA GIURIDICA, come figura sogge va cui
l’ordinamento a ribuisce la capacità giuridica di agire e di cos tuire centri di imputazione di effe giuridici: persone
fisiche o en tà immateriali con “sogge vità giuridica”. Con l’a ribuzione allo Stato di un’autonoma personalità
giuridica:
- si impedisce l’iden ficazione dell’autorità a singole persone
- si intende assicurare alla volontà statale il cara ere di obie vità
Contrapposizione tra Stato persona e Stato comunità: primo è usato per indicare l’organizzazione del potere pubblico,
l’apparato dello Stato e i sogge che governano; il secondo indica l’intera organizzazione sociale, società civile
pluralis ca dotata di propri ordinamen , di proprie organizzazioni, di autonomia. Stato ordinamento indica l’insieme
dei 2 fenomeni.
Lo Stato agisce tramite i suoi en o i suoi organi. I rappor di diri o sostanziale intercorrono tra un determinato
sogge o e una parte dell’apparato (organo) per responsabilità civile risponde l’organo in ques one e non l’intero
Stato. È un’organizzazione disaggregata come un congiunto organizzato di amministrazioni diverse.
ENTI PUBBLICI
Accanto allo Stato esistono diversi en pubblici (es. Regioni, Province, Comuni) dota di personalità giuridica: appara
cos tui dalle comunità per il soddisfacimento degli interessi comuni ad una determinata comunità (interessi pubblici)
≠ persone giuridiche private (es. associazioni, fondazioni e società) che perseguono interessi leci priva .
Nell’800 c’era una visione unitaria dell'interesse pubblico e gli en pubblici erano considera satelli dello Stato
medesimo. Con l'affermazione della democrazia pluralista questa visione si è modificata:
Pluralismo ha comportato che numerosi interessi pubblici fossero affida alla cura di un apparato statale o
ente pubblico, venendo a creare spesso in confli o tra loro eterogeneità degli interessi pubblici (es.
industria e ambiente)
Ad alcuni en rappresenta vi delle colle vità territoriali viene riconosciuta l'autonomia poli ca (art.4- art.114
Cost.) come Regioni, Comuni, Province in Italia.
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- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
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