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ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Stabilisce che si può essere candidati in UN SOLO COLLEGIO e che la

candidatura deve essere sottoscritta da non meno di 1000 e non più di 1500

elettori del collegio.

L’elezione avviene con la formula maggioritaria.

Possono votare solo i cittadini italiani che abbiano compiuto il 25° anno

di età. 35

IL POTERE ESECUTIVO

Con la funzione amministrativa lo Stato svolge un’attività effettiva e concreta

diretta a raggiungere i suoi fini immediati.

Questa complessa e multiforme attività viene svolta dal Governo e dagli organi

da esso dipendenti.

COMPOSIZIONE DEL GOVERNO

L’art. 95 cost. delinea il Governo come un ORGANO COMPLESSO cioè come un organo

costituzionale composto da una pluralità di organi che sono anch’essi organi

costituzionali:

1) Il Consiglio dei Ministri

2) I ministri

3) Il Presidente del Consiglio dei ministri

I ministri CON PORTAFOGLIO, ovvero i ministri a capo di un ministero, sono 20.

Tuttavia la costituzione non prevede un limite a tale numero.

Uno o più ministeri possono essere retti dal titolare di un altro ministero.

I ministri che non fanno capo a nessun ministero sono definiti MINISTRI SENZA

PORTAFOGLIO, essi svolgono le loro funzioni su delega del Presidente del

Consiglio.

A questi organi si aggiungono:

Il vicepresidente del Consiglio

Il segretariato generale

Il sottosegretario alla presidenza

I sottosegretari ministeriali

Il Consiglio di gabinetto

I comitati interministeriali

I commissari straordinari

Il presidente del Consiglio dei Ministri

Dura in carica finché è sorretto dalla fiducia delle Camere.

I requisiti alla sua nomina sono:

• la cittadinanza italiana

• il godimento dei diritti civili e politici

Le sue attribuzioni sono:

• Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

• Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promovendo

e coordinando l’attività dei singoli ministri.

• Costituisce l’organo di collegamento con il Presidente della

Repubblica. Gli sottopone le leggi per la promulgazione, i disegni

di legge da presentare alle Camere e quanto riguarda la formazione

delle leggi del Governo.

• Cura i rapporti con la Corte costituzionale, con la Comunità

economica europea e con le Regioni

• Presiede i comitati interministeriali ed il Consiglio di gabinetto

La presidenza del Consiglio dei Ministri

Per svolgere i numerosi compiti affidatigli, il presidente del

Consiglio, si avvale di un apposito ufficio, la presidenza del

Consiglio dei ministri.

Tale organo è costituto da:

• Il segretariato generale, al quale sono proposti un segretario

generale, un vice segretario e dei dipartimenti che abbracciano una

pluralità di uffici.

• Un comitato di esperti per il programma di governo.

• Un vicepresidente del Consiglio, a cui spetta la supplenza in caso

di assenza o di impedimento temporaneo del presidente. 36

• Un sottosegretario alla presidenza

I ministri

I ministri possono essere scelti anche fra i cittadini non

appartenenti alle Camere.

Essi svolgono funzione politica in quanto partecipano all’indirizzo

politico del governo, e amministrativa in quanto posti a capo dei

singoli ministeri.

Svolgono le seguenti funzioni:

• Iniziativa legislativa mediante presentazione al Consiglio dei

ministri di disegni di legge da presentare al Parlamento.

• Partecipazione alle riunioni ed alla attività del governo mediante

le delibere del Consiglio dei ministri.

• Emanazione degli atti amministrativi.

La responsabilità dei ministri

Può essere di due tipi: giuridica e politica.

GIURIDICA: viene distinta in

• CIVILE: in quanto responsabili dei danni arrecati a terzi

nell’esercizio delle loro funzioni

• PENALE: in quanto responsabili per i reati ministeriali, ovvero

reati derivati dall’abuso dei poteri loro conferiti.

• AMMINISTRATIVA: per i danni arrecati alla pubblica amministrazione.

POLITICA: i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del

Consiglio dei ministri ed individualmente degli atti dei loro

dicasteri, qualora contravvengano alla fiducia posta al Parlamento. Il

quale può colpirli con un VOTO di SFIDUCIA, facendo così sorgere

l’obbligo giuridico delle dimissioni.

FORMAZIONE DEL GOVERNO

La Costituzione italiana attribuisce al Capo dello Stato il potere di nominare

il Governo secondo l’art.92 cost.

Il procedimento di nomina del Governo inizia con LE CONSULTAZIONI svolte dal

Capo dello Stato. In questa fase, il Capo dello Stato, svolge dei colloqui con

le persone che egli ritiene utile ascoltare per la soluzione della crisi.

Le consultazioni si concludono con il CONFERIMENTO DELL’INCARICO di formare il

Governo.

Il Presidente della Repubblica deve formare il governo più atto a godere della

fiducia parlamentare, nominando come Presidente del consiglio la persona

maggiormente idonea al raggiungimento di tale scopo.

La fiducia al Governo

L’art. 94 cost. prevede che il Governo abbia la fiducia delle Camere,

e tale fiducia sia motivata e votata per appello nominale. Questo è

necessario per il coordinamento funzionale fra il Parlamento ed il

governo.

Può comunque accadere che dopo l’instaurazione del rapporto di fiducia

fra i due organi, possa modificarsi l’indirizzo politico per

iniziativa dell’uno o dell’altro soggetto.

In tal caso il Governo può accettare il nuovo indirizzo politico

parlamentare, integrandolo con il proprio; al contrario, se ritenga

inaccettabile la modifica, il governo rassegnerà le dimissioni.

Il Governo può annunciare modifiche anche significative al programma

concordato. In tal caso il voto favorevole del Parlamento all’ordine

del giorno vale come accettazione del nuovo indirizzo politico.

L’art. 94 cost. prevede anche a ciascuna Camera il potere di revocare

la fiducia al Governo mediante una specifica MOZIONE DI SFIDUCIA.

La crisi di Governo

La crisi di Governo può nasce re in base ad una mozione di sfiducia, o

per dimissioni dello stesso governo. 37

LE FUNZIONI DEL GOVERNO

La legge attribuisce al Presidente del Consiglio poteri che incidono sulla sfera

di competenze propria dei singoli ministri. Il Presidente può sospendere

l’adozione di atti da parte dei ministri competenti per provocare su di essi una

decisione del Consiglio dei ministri.

La l. 400/1988 attribuisce ESPRESSAMENTE al Consiglio dei ministri la

determinazione dell’indirizzo politico e della politica generale del governo.

La funzione amministrativa

Viene esplicata dagli organi centrali (ministeri) e dagli organi

locali. Accanto ad essa vengono emanati atti di ALTA AMMINISTRAZIONE

che fungono da raccordo fra la funzione politica e quella

amministrativa.

L’attività di direzione politica

Riguarda la determinazione dei fini, la predisposizione dei mezzi e

l’attuazione.

I fini che l’azione pubblica deve perseguire sono già indicati nel

nostro ordinamento dalle norme costituzionali, e vengono RESI CONCRETI

attraverso opportune SCELTE POLITICHE, le quali sulla base degli

orientamenti espressi dalla maggioranza parlamentare, devono tenere

conto della situazione economica e sociale esistente al momento della

loro attuazione.

L’attività legislativa

Viene svolta con gli strumenti del DECRETO LEGGE e del DECRETO

LEGISLATIVO, i quali devono essere utilizzati in situazioni

eccezionali, la dove esistano motivate ragioni di necessità ed

urgenza. 38

IL CAPO DELLO STATO

Gli articoli 87 e 88 cost. definiscono il ruolo del Presidente della Repubblica

attribuendogli innanzitutto la generale funzione di Capo dello Stato e di

rappresentante dell’unità nazionale.

I POTERI DEL CAPO DELLO STATO

Poteri di controllo:

il presidente della Repubblica partecipa all’esercizio delle principali

funzioni dello Stato intervenendo nelle stesse come istanza che obbliga

alla riflessione chi prende la decisione effettiva.

Una deliberazione delle due Camere, è sottoposta per la sua PROMULGAZIONE

al Presidente, questi è tenuto a effettuare un controllo di

costituzionalità e di merito.

Da sottolineare che il potere di controllo esercitato dal Capo di Stato

produce soltanto un EFFETTO SOSPENSIVO.

Poteri di garanzia:

questi poteri, come i precedenti, sono diretti al fine di VIGILARE che il

sistema costituzionale funzioni, sotto il profilo della legittimità e del

merito, nel modo dovuto; sono dati da un complesso di poteri non

formalizzati e non predeterminati, riconducibili ad una posizione

attribuita dalla costituzione al Capo dello Stato.

L’art. 87 cost. prevede che il Capo dello stato presiede il C.S.M., ha il

COMANDO delle Forze Armate, è presidente del Consiglio supremo di difesa.

Poteri di prerogativa:

CONCEDE la grazia, COMMUTA le pene, CONFERISCE le onorificenze della

Repubblica.

Poteri di influenza:

L’art. 87 cost. riconosce la Presidente il potere di inviare messaggi alle

Camere. Questo potere tuttavia è l’espressione formale di un più ampio

potere di esternazione, ovvero la possibilità di inviare messaggi alla

nazione, di pronunciare discorsi, di concedere interviste ai mezzi di

informazione pubblica e di manifestare in qualsiasi altro modo, persino con

i suoi comportamenti le proprie opinioni.

Potere di intermediazione politica:

derivato dal potere della monarchia costituzionale, il Presidente può:

• Convocare le Camere in via straordinaria

• Indice le elezioni

• Scioglie le Camere

• Nomina il Presidente del Consiglio

• Nomina i ministri

ELEZIONE E CARICA DEL PRESIDENTE

L’art. 83 cost. stabilisce che il Presidente della Repubblica è ELETTO dal

Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Consiglio

regionale, fra i quali devono essere presenti anche delegati espressi dalle

minoranze.

Questo collegio elettorale è convocato dal Presidente della Camera 30

giorni prima della scadenza naturale del mandato oppure entro 15 giorni

dall’eventuale cessazione anticipata dell’ufficio.

Se le Camere sono sciolte oppure mancano 3 mesi alla loro cessazione, i

poteri del Presidente sono prorogati temporaneamente, il nuovo Presidente

della Camera entro 15 giorni dalla riunione del nuovo Parlamento, indice le

nuove elezioni del Presidente della Repubblica. 39

L’elezione del Presidente ha luogo per SCRUTINIO SEGRETO, a maggioranza di

2/3 dell’assemblea. Solo se dopo i primi 3 scrutini non si è raggiunta tale

maggioranza, negli scrutini suc

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Publisher
A.A. 2021-2022
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JADE.MAC di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Cavino Massimo.