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ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Stabilisce che si può essere candidati in UN SOLO COLLEGIO e che la
candidatura deve essere sottoscritta da non meno di 1000 e non più di 1500
elettori del collegio.
L’elezione avviene con la formula maggioritaria.
Possono votare solo i cittadini italiani che abbiano compiuto il 25° anno
di età. 35
IL POTERE ESECUTIVO
Con la funzione amministrativa lo Stato svolge un’attività effettiva e concreta
diretta a raggiungere i suoi fini immediati.
Questa complessa e multiforme attività viene svolta dal Governo e dagli organi
da esso dipendenti.
COMPOSIZIONE DEL GOVERNO
L’art. 95 cost. delinea il Governo come un ORGANO COMPLESSO cioè come un organo
costituzionale composto da una pluralità di organi che sono anch’essi organi
costituzionali:
1) Il Consiglio dei Ministri
2) I ministri
3) Il Presidente del Consiglio dei ministri
I ministri CON PORTAFOGLIO, ovvero i ministri a capo di un ministero, sono 20.
Tuttavia la costituzione non prevede un limite a tale numero.
Uno o più ministeri possono essere retti dal titolare di un altro ministero.
I ministri che non fanno capo a nessun ministero sono definiti MINISTRI SENZA
PORTAFOGLIO, essi svolgono le loro funzioni su delega del Presidente del
Consiglio.
A questi organi si aggiungono:
Il vicepresidente del Consiglio
Il segretariato generale
Il sottosegretario alla presidenza
I sottosegretari ministeriali
Il Consiglio di gabinetto
I comitati interministeriali
I commissari straordinari
Il presidente del Consiglio dei Ministri
Dura in carica finché è sorretto dalla fiducia delle Camere.
I requisiti alla sua nomina sono:
• la cittadinanza italiana
• il godimento dei diritti civili e politici
Le sue attribuzioni sono:
• Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
• Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promovendo
e coordinando l’attività dei singoli ministri.
• Costituisce l’organo di collegamento con il Presidente della
Repubblica. Gli sottopone le leggi per la promulgazione, i disegni
di legge da presentare alle Camere e quanto riguarda la formazione
delle leggi del Governo.
• Cura i rapporti con la Corte costituzionale, con la Comunità
economica europea e con le Regioni
• Presiede i comitati interministeriali ed il Consiglio di gabinetto
La presidenza del Consiglio dei Ministri
Per svolgere i numerosi compiti affidatigli, il presidente del
Consiglio, si avvale di un apposito ufficio, la presidenza del
Consiglio dei ministri.
Tale organo è costituto da:
• Il segretariato generale, al quale sono proposti un segretario
generale, un vice segretario e dei dipartimenti che abbracciano una
pluralità di uffici.
• Un comitato di esperti per il programma di governo.
• Un vicepresidente del Consiglio, a cui spetta la supplenza in caso
di assenza o di impedimento temporaneo del presidente. 36
• Un sottosegretario alla presidenza
I ministri
I ministri possono essere scelti anche fra i cittadini non
appartenenti alle Camere.
Essi svolgono funzione politica in quanto partecipano all’indirizzo
politico del governo, e amministrativa in quanto posti a capo dei
singoli ministeri.
Svolgono le seguenti funzioni:
• Iniziativa legislativa mediante presentazione al Consiglio dei
ministri di disegni di legge da presentare al Parlamento.
• Partecipazione alle riunioni ed alla attività del governo mediante
le delibere del Consiglio dei ministri.
• Emanazione degli atti amministrativi.
La responsabilità dei ministri
Può essere di due tipi: giuridica e politica.
GIURIDICA: viene distinta in
• CIVILE: in quanto responsabili dei danni arrecati a terzi
nell’esercizio delle loro funzioni
• PENALE: in quanto responsabili per i reati ministeriali, ovvero
reati derivati dall’abuso dei poteri loro conferiti.
• AMMINISTRATIVA: per i danni arrecati alla pubblica amministrazione.
POLITICA: i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri ed individualmente degli atti dei loro
dicasteri, qualora contravvengano alla fiducia posta al Parlamento. Il
quale può colpirli con un VOTO di SFIDUCIA, facendo così sorgere
l’obbligo giuridico delle dimissioni.
FORMAZIONE DEL GOVERNO
La Costituzione italiana attribuisce al Capo dello Stato il potere di nominare
il Governo secondo l’art.92 cost.
Il procedimento di nomina del Governo inizia con LE CONSULTAZIONI svolte dal
Capo dello Stato. In questa fase, il Capo dello Stato, svolge dei colloqui con
le persone che egli ritiene utile ascoltare per la soluzione della crisi.
Le consultazioni si concludono con il CONFERIMENTO DELL’INCARICO di formare il
Governo.
Il Presidente della Repubblica deve formare il governo più atto a godere della
fiducia parlamentare, nominando come Presidente del consiglio la persona
maggiormente idonea al raggiungimento di tale scopo.
La fiducia al Governo
L’art. 94 cost. prevede che il Governo abbia la fiducia delle Camere,
e tale fiducia sia motivata e votata per appello nominale. Questo è
necessario per il coordinamento funzionale fra il Parlamento ed il
governo.
Può comunque accadere che dopo l’instaurazione del rapporto di fiducia
fra i due organi, possa modificarsi l’indirizzo politico per
iniziativa dell’uno o dell’altro soggetto.
In tal caso il Governo può accettare il nuovo indirizzo politico
parlamentare, integrandolo con il proprio; al contrario, se ritenga
inaccettabile la modifica, il governo rassegnerà le dimissioni.
Il Governo può annunciare modifiche anche significative al programma
concordato. In tal caso il voto favorevole del Parlamento all’ordine
del giorno vale come accettazione del nuovo indirizzo politico.
L’art. 94 cost. prevede anche a ciascuna Camera il potere di revocare
la fiducia al Governo mediante una specifica MOZIONE DI SFIDUCIA.
La crisi di Governo
La crisi di Governo può nasce re in base ad una mozione di sfiducia, o
per dimissioni dello stesso governo. 37
LE FUNZIONI DEL GOVERNO
La legge attribuisce al Presidente del Consiglio poteri che incidono sulla sfera
di competenze propria dei singoli ministri. Il Presidente può sospendere
l’adozione di atti da parte dei ministri competenti per provocare su di essi una
decisione del Consiglio dei ministri.
La l. 400/1988 attribuisce ESPRESSAMENTE al Consiglio dei ministri la
determinazione dell’indirizzo politico e della politica generale del governo.
La funzione amministrativa
Viene esplicata dagli organi centrali (ministeri) e dagli organi
locali. Accanto ad essa vengono emanati atti di ALTA AMMINISTRAZIONE
che fungono da raccordo fra la funzione politica e quella
amministrativa.
L’attività di direzione politica
Riguarda la determinazione dei fini, la predisposizione dei mezzi e
l’attuazione.
I fini che l’azione pubblica deve perseguire sono già indicati nel
nostro ordinamento dalle norme costituzionali, e vengono RESI CONCRETI
attraverso opportune SCELTE POLITICHE, le quali sulla base degli
orientamenti espressi dalla maggioranza parlamentare, devono tenere
conto della situazione economica e sociale esistente al momento della
loro attuazione.
L’attività legislativa
Viene svolta con gli strumenti del DECRETO LEGGE e del DECRETO
LEGISLATIVO, i quali devono essere utilizzati in situazioni
eccezionali, la dove esistano motivate ragioni di necessità ed
urgenza. 38
IL CAPO DELLO STATO
Gli articoli 87 e 88 cost. definiscono il ruolo del Presidente della Repubblica
attribuendogli innanzitutto la generale funzione di Capo dello Stato e di
rappresentante dell’unità nazionale.
I POTERI DEL CAPO DELLO STATO
Poteri di controllo:
il presidente della Repubblica partecipa all’esercizio delle principali
funzioni dello Stato intervenendo nelle stesse come istanza che obbliga
alla riflessione chi prende la decisione effettiva.
Una deliberazione delle due Camere, è sottoposta per la sua PROMULGAZIONE
al Presidente, questi è tenuto a effettuare un controllo di
costituzionalità e di merito.
Da sottolineare che il potere di controllo esercitato dal Capo di Stato
produce soltanto un EFFETTO SOSPENSIVO.
Poteri di garanzia:
questi poteri, come i precedenti, sono diretti al fine di VIGILARE che il
sistema costituzionale funzioni, sotto il profilo della legittimità e del
merito, nel modo dovuto; sono dati da un complesso di poteri non
formalizzati e non predeterminati, riconducibili ad una posizione
attribuita dalla costituzione al Capo dello Stato.
L’art. 87 cost. prevede che il Capo dello stato presiede il C.S.M., ha il
COMANDO delle Forze Armate, è presidente del Consiglio supremo di difesa.
Poteri di prerogativa:
CONCEDE la grazia, COMMUTA le pene, CONFERISCE le onorificenze della
Repubblica.
Poteri di influenza:
L’art. 87 cost. riconosce la Presidente il potere di inviare messaggi alle
Camere. Questo potere tuttavia è l’espressione formale di un più ampio
potere di esternazione, ovvero la possibilità di inviare messaggi alla
nazione, di pronunciare discorsi, di concedere interviste ai mezzi di
informazione pubblica e di manifestare in qualsiasi altro modo, persino con
i suoi comportamenti le proprie opinioni.
Potere di intermediazione politica:
derivato dal potere della monarchia costituzionale, il Presidente può:
• Convocare le Camere in via straordinaria
• Indice le elezioni
• Scioglie le Camere
• Nomina il Presidente del Consiglio
• Nomina i ministri
ELEZIONE E CARICA DEL PRESIDENTE
L’art. 83 cost. stabilisce che il Presidente della Repubblica è ELETTO dal
Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Consiglio
regionale, fra i quali devono essere presenti anche delegati espressi dalle
minoranze.
Questo collegio elettorale è convocato dal Presidente della Camera 30
giorni prima della scadenza naturale del mandato oppure entro 15 giorni
dall’eventuale cessazione anticipata dell’ufficio.
Se le Camere sono sciolte oppure mancano 3 mesi alla loro cessazione, i
poteri del Presidente sono prorogati temporaneamente, il nuovo Presidente
della Camera entro 15 giorni dalla riunione del nuovo Parlamento, indice le
nuove elezioni del Presidente della Repubblica. 39
L’elezione del Presidente ha luogo per SCRUTINIO SEGRETO, a maggioranza di
2/3 dell’assemblea. Solo se dopo i primi 3 scrutini non si è raggiunta tale
maggioranza, negli scrutini suc