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CAPITOLO 6 L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO IN CINA
Evoluzione storica
Dopo la fondazione della Repubblica popolare (1949), la nuova leadership instituì una conferenza
nazionale per la tassazione, che promulgò il 30 gennaio del 1950 la decisione sull’uni cazione
dell’amministrazione scale nazionale, contenente i c.d. principi di attuazione della politica scale
nazionale allo scopo di uni care le di erenti normative tributarie applicate a livello nazionale in
diverse province, creando un unico ed omogeneo quadro scale in Cina.
Nella fase iniziale l’imposizione scale era esercitata mediante 4 principali imposte: quelle
industriali e commerciali, i dazi doganali, l’imposta sull’agricoltura e la tassa sul sale.
L’imposta commerciale e industriale, racchiudeva on se un enorme numero di aliquote, categorie
e sottocategorie. Tale imposta gravò sulle attività private allo scopo di scoraggiarle.
Nel 1978, il governo state guidato da Deng Xiaoping intraprese una politica di riforme volte a
facilitare la trasformazione verso un’economia di mercato. Vennero introdotte varie imposte come
l’imposta sul reddito delle società e l’imposta sul reddito delle persone siche. Venne abbozzata
nel 1984, la legge riguardante l’imposta sul valore aggiunto e la business tax. Furono varate le
prime leggi sulla tassazione dei redditi applicabili alle joint venture e alle altre realtà straniere che
operavano in Cina.
Si cercò quindi, di attrarre le imposte straniere, a nché, investendo in Cina, portassero con loro
capitali, tecnologie e know how. Tale manovra ambiva a rimpinguare le casse erariali mediante le
imposte versate dalle imprese straniere.
In questa fase ci fu il passaggio dal sistema di trattenimento del pro tto ad un sistema di
imposizione vero e proprio.
Ebbe molta importanza la riforma scale del 1994, che portò all’instaurazione di un federalismo
scale. L’attuazione di questo federalismo scale cambiò le interrelazioni tra centro e periferia,
mutando le modalità di ripartizione del gettito.
La riforma ha accelerato il processo di progressiva equiparazione tra i contribuenti cinesi e quelli
stranieri, sottoponendo ad un’unica disciplina omogenea la tassazione delle persone siche cinesi
e di quelle straniere. L’imposta sul reddito delle società, rimase disciplinata da due di erenti
disposizioni, distinguendo le imprese a capitale estero da quelle nazionali. Tale distinzione rimase
no al 2007. Il 16 marzo 2007, il congresso nazionale del popolo approvò la legge sulla tassazione
del reddito d’impresa, uni cando le norme e la tassazione per i due tipi di imprese. La riforma
entrò in vigore nel 2008.
La citata riforma ha realizzato una riduzione del numero di imposte cinesi, eliminando l’imposta
industriale e commerciale che si aggiungeva alle imposte sui redditi ed ai dazi doganali. Ha inoltre
introdotto un’unica imposta sl valore aggiunto, simile alla nostra IVA.
Nel corso degli anni 2000, il sistema scale ha subito ulteriori modi che; prevedeva che che le
imposte fossero divide in:
I. Statali: imposte sui consumi, tari e, imposte sulla compravendita di veicoli, IVA alle
importazioni.
II. Locali: imposte sulle risorse, sul valore fondiario, di bollo, sull’utilizzo del terreno, sulle
proprietà di immobili.
III. Condivise: quali l’IVA, imposta sul reddito societario, l’imposta sul reddito delle persone
siche, imposta di bollo sulle compravendite di titoli di stato.
Le fonti del diritto tributario in Cina
Il sistema tributario cinese è composto da un vasto reticolato di norme, privo quindi di un’unica
legge scale nazionale o di un codice tributario.
Queste fonti seguono una scala gerarchica grazie alla quale la norma di rango inferiore non può
portosi in contrasto con la norma di rango superiore.
Troviamo al primo posto la costituzione, seguita poi dalle leggi e dagli atti aventi forza di legge.
Le autorità competenti a legiferare in ambito scale sono:
1. Assemblea nazionale del popolo (ANP) e la sua commissione permanente: È titolare del potere
legislativo e stabilisce la validità delle fonti giuridiche.
2. Il consiglio di stato: organo titolare del potere esecutivo ed è composto da 50 membri. l’ANP
delega il consiglio di stato a legiferare su alcune materie, emanando dei regolamenti di rango
inferiore rispetto alle leggi. Questi regolamenti sono poi integrati da circolari.
3. Il ministro delle nanze: svolge funzioni di indirizzo e di regia della politica economica e
nanziaria complessiva dello stato. 1
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4. L’amministrazione tributaria statale: insieme delle strutture amministrative che si occupano
della gestione e coordinamento delle entrate erariali cinesi. È coordinata dal ministero delle
nanze.
5. L’amministrazione generale delle dogane: insieme delle strutture amministrative che si
occupano della gestione dei tributi e servizi doganali.
Iter per l’emanazione delle leggi tributarie
- Proposta
- Bozza
- Controllo
- Voto
- Promulgazione da parte della commissione permanente dell’ ANP
Le leggi assumono e cacia dopo l’approvazione del presidente della repubblica, il quale appone
la sua rma in calce all’atto normativo in questione. Le leggi possono essere integrate da
regolamenti attuativi formulati e autorizzati dal consiglio di stato, il quale costituisce il principale
organo amministrativo. Tali regolamenti sono subordinati alla legge, quindi di rango inferiore.
Un ruolo molto importante è ricoperto dalla SAT, istituzione governativa subordinata al consiglio di
stato. L’amministrazione tributaria statale si occupa della gestione delle principali imposte
destinate al governo centrale, riscosse dagli u ci tributari locali dove tutte le società sono
obbligate a essere registrate ai ni scali. Essa ha il compito di predisporre la bozza di
regolamento sulle imposte nazionali e di collaborare con il MOF.
Il diritto tributario cinese è costituito da principi generali, emanati dall’ANP o racchiusi nella
costituzione, attorno ai quali orbita un insieme inde nito di leggi, regolamenti e circolari volti a
chiarire e implementare il sistema scale. Sono le circolari del MOF e della SAT a tracciare le
coordinate di tale sistema, de nendo il campo di applicazione dell’imposta ed individuandone i
soggetti passivi. Tali atti possono essere suddivisi in 2 gruppi:
- circolari interpretative che forniscono interpretazioni delle leggi e dei regolamenti in vigore
- Le norme attuative dei regolamenti provvisori, che contengono provvedimenti volti a chiarire i
regolamenti emanati dal consiglio di stato.
Molte sono le circolari interpretative:
A) ordini del MOF e del SAT, che vengono usati per promulgare norme attuative e altri importanti
regolamenti. L’ordine deve essere rmato dal ministero delle nanze e dall’amministrazione
tributaria statale e deve essere allegato al provvedimento che si vuole promulgare.
B) Le caishui fa, costituiscono la forma più di usa di circolare rilasciata dal MOF e SAT
C) I sat gonggao (avviso pubblico), sono avvisi pubblici emessa dalla SAT per interpretare la
legge e i regolamenti concernenti diritti e obbligazioni del contribuente o dei sostituti
d’imposta.
D) Le guoshui fa (rilasciato dalle autorità), sono circolari redatte dalla SAT per i local tax bureau e
riguardano questioni scali o forniscono chiarimenti riguardanti l’attuazione delle leggi e dei
regolamenti.
E) Guoshui han, circolari emesse dalla SAT sotto forma di lettere. Si usano per dare risposta a
particolari richieste avanzate dai local tax bureau, per questioni scali oppure per rispondere a
richieste poste in essere da grandi imprese private.
I principi di rango costituzionale
L’attuale ordinamento tributario cinese ruota attorno a dei principi di rango costituzionale. Il più
è dovere dei cittadini
importante è sancito dall’art 56 della costituzione, il quale a erma che
pagare le imposte in conformità con le disposizioni di legge. È inserito nel capitolo II dei “diritti e
doveri fondamentali dei cittadini”.
Nell’articolo sono rinvenibili i tratti del principio di riserva di legge, il quale garantisce che il
prelievo scale si fondi e trovi legittimazione solo nella legge. Il legislatore costituzionale, ambisce
a tutelare il patrimonio dei singoli dall’arbitrio del potere esecutivo.
Totalmente assente, il principio di capacità contributiva, che evidenzia l’aspetto solidaristico,
inducendo coloro che detengono una maggiore forza economic a contribuire maggiormente alla
necessità dello stato.
Concetto e classi cazione dei tributi
Tributi: intesi come quei prelievi di ricchezza e ettuati coattivamente da un ente pubblico per
nanziare le proprie attività, è possibile individuare la categoria delle tasse e delle imposte. 2
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Tasse: somma di denaro versata dai privati cittadini allo stato per il godimento di determinati
servizi. Serve a nanziare speci ci servizi richiesti dal contribuente. (Esempio tasse universitarie).
Imposta: prelievo coattivo di ricchezza volto al nanziamento dei servizi pubblici generali, delle
c.d. spese indivisibili. Il contribuente è costretto a nanziare tali spese, indipendentemente dalla
sua volontà o necessità di usufruire dei servizi statali erogati.
Le imposte si dividono in:
- dirette: imposte che gravano alle manifestazioni più evidenti della capacità produttiva, come il
reddito o il patrimonio. (Irpef)
- Indirette: le imposte che colpiscono le manifestazioni meno evidenti della capacità contributiva,
ovvero i consumi, trasferimenti, scambi (IVA).
Struttura della norma tributaria
Elementi costitutivi:
1) presupposto: vale a dire la situazione al veri carsi della quale sorge in automatico
l’obbligazione tributaria. Esso rappresenta l’elemento essenziale oggettivo della norma.
2) Soggetto costitutivo attivo: impone il tributo, tendenzialmente lo stato o un altro ente pubblico.
3) Soggetto costitutivo passivo: è il contribuente, colui che subisce l’imposizione, colui che è
tenuto a pagare il tributo.
4) Base imponibile: ossia l’importo su cui calcolare l’imposta. La base imponibile determina la
misura del tributo mentre il presupposto ne determina l’applicabilità.
5) L’aliquota: cioè la percentuale applicata alla base imponibile per determinare l’imposta. Indica
la parte di ricchezza prelevata con l’imposizione del tributo. L’aliquota può essere
proporzionale, cioè ssa, o progressiva. In quest’ultimo caso essa aumenta con l’aumentare
della base imponibile. L&rsquo