EMAS”
EMAS II: ha razionalizzato la gestione ambientale per renderla e icace integrando la
ISO14001 e ha esteso il campo di applicazione a tutte le tipologie di organizzazioni
2006 - REGOLAMENTO (CE) n. 196/2006 “Modifica dell’Allegato I del Reg. (CE) 761/2001 per
tenere conto della norma ISO 14001:2004”
2009 - REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2009 (EMAS III) “Sull’adesione volontaria delle
organizzazioni ad un EMAS che abroga il Reg. (CE) n. 761/2001 e le decisioni 2001/681/CE e
2006/193/CE”
EMAS III: si pone come strumento di eccellenza per la gestione ambientale attraverso:
sviluppo di indicatori chiave standard per il confronto delle performance
o focus su comunicazione/promozione e coinvolgimento del personale
o semplificazioni per le PMI (piccole medie imprese)
o
2017 - REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 “Modifica degli allegati I, II e III del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle
organizzazioni ad un EMAS”
2018 - REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 “Modifica l'allegato IV del regolamento (CE)
n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle
organizzazioni ad un EMAS”
Obiettivi principali
Promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni
mediante:
l’istituzione e l’applicazione di SGA
- la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi
- l’o erta di informazioni sulle prestazioni ambientali
- un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate
- il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle
- organizzazioni interessate
EMAS aiuta le organizzazioni e i loro processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed
utilizzando in modo più e iciente le risorse.
Strutturazione
La partecipazione a EMAS è aperta a qualsiasi organizzazione che intenda migliorare le sue
prestazioni ambientali complessive.
L’iter di registrazione:
Gli enti coinvolti in Italia:
Articoli
Gli articoli (reg. 1221/2009):
Si osservano gli articoli fondamentali.
Articolo 4: preparativi alla registrazione. Le organizzazioni che intendono registrarsi per la
prima volta:
a) svolgono un’analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione (in
conformità allegato I, II)
b) in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppano e applicano un SGA (conformità
allegato II)
c) e ettuano un audit interno (conformità allegato II, III)
d) predispongono una dichiarazione ambientale (conformità allegato IV)
L’analisi ambientale, il SGA, la procedura di audit e la sua attuazione sono verificati da un
verificatore ambientale accreditato e la dichiarazione ambientale è convalidata dallo stesso
verificatore. Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il
rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.
Articolo 10: uso del logo EMAS. Il logo EMAS può essere utilizzato solo dalle organizzazioni
registrate e solo finché queste sono in possesso di una valida registrazione. Il logo contiene
sempre il numero di registrazione dell’organizzazione. Il logo non deve essere usato:
sui prodotti o sui loro imballaggi
in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi o in
modo tale poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti
Articolo 13: registrazione delle organizzazioni. Quando un’organizzazione presenta una
domanda di registrazione, l’organismo competente interessato la registra se sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
è stata ricevuta una domanda di registrazione comprendente tutti i documenti previsti
è stato accertato che la verifica e la convalida sono state eseguite nel rispetto dei
requisiti del Regolamento
è stato accertato, sulla base del parere dell’autorità responsabile dell’applicazione
della legge, che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili
in materia di ambiente
non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami sono stati risolti
positivamente
è stato accertato il rispetto da parte dell’organizzazione di tutti i requisiti del
regolamento
sono stati ricevuti i diritti di registrazione previsti
Se va a buon fine, l’organismo competente informa l’organizzazione dell’avvenuta registrazione
e le fornisce il suo numero di registrazione e il logo.
Articolo 18: compiti dei verificatori ambientali. I verificatori ambientali valutano se: l’analisi
ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione, le procedure di audit
dell’organizzazione e la loro attuazione sono conformi ai requisiti del Regolamento EMAS.
Inoltre, verificano:
il rispetto, da parte dell’organizzazione, di tutti i requisiti (analisi ambientale, SGA, audit
e dichiarazione ambientale)
il rispetto degli obblighi normativi comunitari, nazionali, regionali e locali applicabili in
materia di ambiente
il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’organizzazione
l’attendibilità, la credibilità e l’esattezza dei dati e delle informazioni contenuti nei
seguenti documenti: la dichiarazione ambientale, la dichiarazione ambientale
aggiornata, eventuali informazioni ambientali da convalidare
Articolo 32: assistenza alle organizzazioni. Gli stati membri garantiscono che le organizzazioni
abbiano accesso alle informazioni e alle possibilità di assistenza in relazione agli obblighi
normativi in materia di ambiente vigenti nello Stato membro interessato.
Articolo 46: elaborazione di documenti di riferimento e di manuali. La Commissione, in
consultazione con gli stati membri e altre parti interessate, elabora documenti di riferimento
settoriali che comprendono:
la migliore pratica di gestione ambientale
indicatori di prestazione ambientale per specifici settori
dove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di
determinare i livelli delle prestazioni ambientali
Allegati
Gli allegati:
Allegato I: analisi ambientale (Reg. 2017/1505)
Allegato II: prescrizioni del SGA e ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il
sistema EMAS devono tener conto (Reg. 2017/1505)
Allegato III: audit ambientale interno (Reg. 2017/1505)
Allegato IV: comunicazione ambientale (Reg. 2018/2026)
Allegato V: logo EMAS (Reg. 1221/2009)
Allegato VI: informazioni richieste per la registrazione (Reg. 1221/2009)
Allegato VII: dichiarazione del verificatore sulle attività di verifica e convalida (Reg. 1221/2009)
Allegato VIII: tavola di concordanza (Reg. 1221/2009)
Si osservano gli allegati fondamentali.
Allegato I: l’analisi ambientale è un’esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e
delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti/servizi di un’organizzazione.
Punto di partenza per stabilire con e icacia il SGA. Grazie ad essa l’organizzazione riesce a:
a. acquisisce una conoscenza completa, approfondita e documentata del contesto di
riferimento e degli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi
b. individua gli aspetti ambientali significativi e sulla base di questi implementa il SGA e
stabilisce gli obiettivi di miglioramento
c. individua e valuta gli obblighi normativi applicabili in materia ambientale
Le organizzazioni e ettuano un'a.a. e ne stilano i risultati.
I contenuti dell’a.a. :
1. Individuazione del contesto organizzativo
2. Individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative
3. Individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente
4. Individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e scelta di quelli significativi
5. Valutazione della significatività degli aspetti ambientali
6. Valutazione dei dati risultati dalle indagini su incidenti precedenti
7. Individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità
8. Esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti
Gli aspetti ambientali diretti sono quelli associati alle attività, ai prodotti e ai servizi
dell'organizzazione sui quali quest'ultima ha un controllo di gestione diretto.
Es. emissioni atmosferiche, scarichi nell'acqua, produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e
smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuti, in particolare quelli pericolosi, …
Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli che possono derivare dall'interazione tra
l'organizzazione e dei terzi sui quali l'organizzazione può esercitare una certa influenza.
L'organizzazione esamina in che misura può incidere su tali aspetti ambientali indiretti e che
provvedimenti può adottare per ridurre l'impatto ambientale o ra orzare i benefici ambientali.
Es. scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto o servizi di ristorazione), decisioni
amministrative e di programmazione, problemi legati al ciclo di vita dei prodotti/servizi
(acquisizione di materie prime, progettazione, acquisto, approvvigionamento, produzione,
trasporto, utilizzo, trattamento di fine vita, smaltimento finale), ...
Allegato II: diviso in:
Parte A: requisiti del SGA di cui alla norma ISO 14001:2015
Parte B: ulteriori elementi di cui le organizzazioni applicanti EMAS devono tenere conto
Oltre ai requisiti di A.6.1.3. Obblighi di conformità c’è B.4. Conformità alle norme: le
organizzazioni che intendono registrarsi al sistema EMAS devono dimostrare di:
1) aver identificato e conoscere le implicazioni per l’organizzazione di tutti gli obblighi
normativi applicabili in materia di ambiente emerse nel corso dell’a.a. (allegato I)
2) assicurare il rispetto della normativa ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi
limiti fornendo le opportune prove
3) aver predisposto procedure che consentano all’organizzazione di rispettare nel tempo
tali obblighi
Oltre ai requisiti di A.6.2.1. Obiettivi ambientali c’è B.5. Obiettivi ambientali: le organizzazioni
devono dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit siano rivolti alle e ettive
prestazioni ambientali con riferimento agli aspetti diretti e indiretti. I mezzi con cui conseguire
gli obiettivi e i traguardi non possono essere considerati obiettivi ambientali.
Oltre ai requisiti di A.7.2. Competenze c’è B.6. Partecipazione del personale:
1) L'organizzazione dovrebbe riconoscere che la partecipazione attiva del personale è un
elemento trainante e il presupposto per continui miglioramenti ambientali ed è anche
una risorsa fondamentale
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