Estratto del documento

EMAS”

 EMAS II: ha razionalizzato la gestione ambientale per renderla e icace integrando la

ISO14001 e ha esteso il campo di applicazione a tutte le tipologie di organizzazioni

2006 - REGOLAMENTO (CE) n. 196/2006 “Modifica dell’Allegato I del Reg. (CE) 761/2001 per

tenere conto della norma ISO 14001:2004”

2009 - REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2009 (EMAS III) “Sull’adesione volontaria delle

organizzazioni ad un EMAS che abroga il Reg. (CE) n. 761/2001 e le decisioni 2001/681/CE e

2006/193/CE”

 EMAS III: si pone come strumento di eccellenza per la gestione ambientale attraverso:

sviluppo di indicatori chiave standard per il confronto delle performance

o focus su comunicazione/promozione e coinvolgimento del personale

o semplificazioni per le PMI (piccole medie imprese)

o

2017 - REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 “Modifica degli allegati I, II e III del regolamento (CE) n.

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle

organizzazioni ad un EMAS”

2018 - REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 “Modifica l'allegato IV del regolamento (CE)

n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle

organizzazioni ad un EMAS”

Obiettivi principali

Promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni

mediante:

l’istituzione e l’applicazione di SGA

- la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi

- l’o erta di informazioni sulle prestazioni ambientali

- un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate

- il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle

- organizzazioni interessate

EMAS aiuta le organizzazioni e i loro processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed

utilizzando in modo più e iciente le risorse.

Strutturazione

La partecipazione a EMAS è aperta a qualsiasi organizzazione che intenda migliorare le sue

prestazioni ambientali complessive.

L’iter di registrazione:

Gli enti coinvolti in Italia:

Articoli

Gli articoli (reg. 1221/2009):

Si osservano gli articoli fondamentali.

Articolo 4: preparativi alla registrazione. Le organizzazioni che intendono registrarsi per la

prima volta:

a) svolgono un’analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione (in

conformità allegato I, II)

b) in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppano e applicano un SGA (conformità

allegato II)

c) e ettuano un audit interno (conformità allegato II, III)

d) predispongono una dichiarazione ambientale (conformità allegato IV)

L’analisi ambientale, il SGA, la procedura di audit e la sua attuazione sono verificati da un

verificatore ambientale accreditato e la dichiarazione ambientale è convalidata dallo stesso

verificatore. Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il

rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

Articolo 10: uso del logo EMAS. Il logo EMAS può essere utilizzato solo dalle organizzazioni

registrate e solo finché queste sono in possesso di una valida registrazione. Il logo contiene

sempre il numero di registrazione dell’organizzazione. Il logo non deve essere usato:

 sui prodotti o sui loro imballaggi

 in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi o in

modo tale poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti

Articolo 13: registrazione delle organizzazioni. Quando un’organizzazione presenta una

domanda di registrazione, l’organismo competente interessato la registra se sono soddisfatte

tutte le seguenti condizioni:

 è stata ricevuta una domanda di registrazione comprendente tutti i documenti previsti

 è stato accertato che la verifica e la convalida sono state eseguite nel rispetto dei

requisiti del Regolamento

 è stato accertato, sulla base del parere dell’autorità responsabile dell’applicazione

della legge, che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili

in materia di ambiente

 non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami sono stati risolti

positivamente

 è stato accertato il rispetto da parte dell’organizzazione di tutti i requisiti del

regolamento

 sono stati ricevuti i diritti di registrazione previsti

Se va a buon fine, l’organismo competente informa l’organizzazione dell’avvenuta registrazione

e le fornisce il suo numero di registrazione e il logo.

Articolo 18: compiti dei verificatori ambientali. I verificatori ambientali valutano se: l’analisi

ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione, le procedure di audit

dell’organizzazione e la loro attuazione sono conformi ai requisiti del Regolamento EMAS.

Inoltre, verificano:

 il rispetto, da parte dell’organizzazione, di tutti i requisiti (analisi ambientale, SGA, audit

e dichiarazione ambientale)

 il rispetto degli obblighi normativi comunitari, nazionali, regionali e locali applicabili in

materia di ambiente

 il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’organizzazione

 l’attendibilità, la credibilità e l’esattezza dei dati e delle informazioni contenuti nei

seguenti documenti: la dichiarazione ambientale, la dichiarazione ambientale

aggiornata, eventuali informazioni ambientali da convalidare

Articolo 32: assistenza alle organizzazioni. Gli stati membri garantiscono che le organizzazioni

abbiano accesso alle informazioni e alle possibilità di assistenza in relazione agli obblighi

normativi in materia di ambiente vigenti nello Stato membro interessato.

Articolo 46: elaborazione di documenti di riferimento e di manuali. La Commissione, in

consultazione con gli stati membri e altre parti interessate, elabora documenti di riferimento

settoriali che comprendono:

 la migliore pratica di gestione ambientale

 indicatori di prestazione ambientale per specifici settori

 dove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di

determinare i livelli delle prestazioni ambientali

Allegati

Gli allegati:

Allegato I: analisi ambientale (Reg. 2017/1505)

Allegato II: prescrizioni del SGA e ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il

sistema EMAS devono tener conto (Reg. 2017/1505)

Allegato III: audit ambientale interno (Reg. 2017/1505)

Allegato IV: comunicazione ambientale (Reg. 2018/2026)

Allegato V: logo EMAS (Reg. 1221/2009)

Allegato VI: informazioni richieste per la registrazione (Reg. 1221/2009)

Allegato VII: dichiarazione del verificatore sulle attività di verifica e convalida (Reg. 1221/2009)

Allegato VIII: tavola di concordanza (Reg. 1221/2009)

Si osservano gli allegati fondamentali.

Allegato I: l’analisi ambientale è un’esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e

delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti/servizi di un’organizzazione.

Punto di partenza per stabilire con e icacia il SGA. Grazie ad essa l’organizzazione riesce a:

a. acquisisce una conoscenza completa, approfondita e documentata del contesto di

riferimento e degli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi

b. individua gli aspetti ambientali significativi e sulla base di questi implementa il SGA e

stabilisce gli obiettivi di miglioramento

c. individua e valuta gli obblighi normativi applicabili in materia ambientale

Le organizzazioni e ettuano un'a.a. e ne stilano i risultati.

I contenuti dell’a.a. :

1. Individuazione del contesto organizzativo

2. Individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative

3. Individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente

4. Individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e scelta di quelli significativi

5. Valutazione della significatività degli aspetti ambientali

6. Valutazione dei dati risultati dalle indagini su incidenti precedenti

7. Individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità

8. Esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti

Gli aspetti ambientali diretti sono quelli associati alle attività, ai prodotti e ai servizi

dell'organizzazione sui quali quest'ultima ha un controllo di gestione diretto.

Es. emissioni atmosferiche, scarichi nell'acqua, produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e

smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuti, in particolare quelli pericolosi, …

Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli che possono derivare dall'interazione tra

l'organizzazione e dei terzi sui quali l'organizzazione può esercitare una certa influenza.

L'organizzazione esamina in che misura può incidere su tali aspetti ambientali indiretti e che

provvedimenti può adottare per ridurre l'impatto ambientale o ra orzare i benefici ambientali.

Es. scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto o servizi di ristorazione), decisioni

amministrative e di programmazione, problemi legati al ciclo di vita dei prodotti/servizi

(acquisizione di materie prime, progettazione, acquisto, approvvigionamento, produzione,

trasporto, utilizzo, trattamento di fine vita, smaltimento finale), ...

Allegato II: diviso in:

 Parte A: requisiti del SGA di cui alla norma ISO 14001:2015

 Parte B: ulteriori elementi di cui le organizzazioni applicanti EMAS devono tenere conto

Oltre ai requisiti di A.6.1.3. Obblighi di conformità c’è B.4. Conformità alle norme: le

organizzazioni che intendono registrarsi al sistema EMAS devono dimostrare di:

1) aver identificato e conoscere le implicazioni per l’organizzazione di tutti gli obblighi

normativi applicabili in materia di ambiente emerse nel corso dell’a.a. (allegato I)

2) assicurare il rispetto della normativa ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi

limiti fornendo le opportune prove

3) aver predisposto procedure che consentano all’organizzazione di rispettare nel tempo

tali obblighi

Oltre ai requisiti di A.6.2.1. Obiettivi ambientali c’è B.5. Obiettivi ambientali: le organizzazioni

devono dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit siano rivolti alle e ettive

prestazioni ambientali con riferimento agli aspetti diretti e indiretti. I mezzi con cui conseguire

gli obiettivi e i traguardi non possono essere considerati obiettivi ambientali.

Oltre ai requisiti di A.7.2. Competenze c’è B.6. Partecipazione del personale:

1) L'organizzazione dovrebbe riconoscere che la partecipazione attiva del personale è un

elemento trainante e il presupposto per continui miglioramenti ambientali ed è anche

una risorsa fondamentale

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lovetarel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistemi di gestione della qualità ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Zuliani Filippo.
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