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E’ una procedura di tipo liquidatorio e di natura amministrativa. Ciò è dettato dall’esigenza di
affidare ad un organo amministrativo procedure concorsuali che coinvolgono imprese di
particolare rilevanza sotto il profilo sociale oltre che economico. Pertanto le discipline di settore
contemplano unicamente per Banche, Sim, SGR, Sicav, Sicaf e imprese di assicurazione, la
liquidazione coatta amministrativa con esclusione di qualsiasi altra procedura concorsuale o di
risanamento prevista dal c.c.i., in quanto l’eventuale crisi viene disciplinata secondo norme
speciali di settore. Un discorso a parte meritano invece le cooperative che svolgono attività
commerciale che sono soggetta anche a liquidazione giudiziale secondo un principio di
prevenzione (la procedura dichiarata per prima esclude l’altra).
La procedura può essere aperta unicamente dall'amministrazione cui la legge demanda
questa funzione, che può essere determinata non solo dall’insolvenza, ma anche da gravi
irregolarità nell'amministrazione, violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie di eccezionale gravità ovvero che le perdite previste siano di eccezionale gravità.
Il provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale e nel registro delle imprese.
Gli organi della procedura e l’autorità di vigilanza
Gli organi della procedura sono il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza, i
quali vengono nominati con il provvedimento di apertura della liquidazione coatta
amministrativa. Il commissario liquidatore è nominato con le stesse procedure del curatore.
Il comitato di sorveglianza è composto da tre o cinque membri, i quali devono essere scelti fra
persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa e possibilmente fra
i creditori. La sua funzione è consultiva e di vigilanza sull’operato del commissario liquidatore
Il commissario liquidatore nell’esercizio delle sue funzioni assume la qualifica di pubblico
ufficiale. Così come il curatore nella l.g., può essere coadiuvato da un delegato o un coadiutore;
può essere revocato dall’autorità di vigilanza se non adempie ai doveri del proprio ufficio con la
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Come il liquidatore deve prendere in consegna i
beni compresi nella liquidazione e formare l’inventario.
Analogamente al curatore per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e per
la continuazione dell’esercizio dell'impresa, il commissario liquidatore deve essere autorizzato
dall’autorità di vigilanza, sentito il comitato di sorveglianza. Se l’attività prosegue il commissario
deve presentare, alla fine di ogni semestre, all'autorità di vigilanza una relazione sulla
situazione patrimoniale dell'impresa e sull’andamento della gestione.
Effetti del provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa
Con il provvedimento di apertura si producono i medesimi effetti dell’apertura della
liquidazione giudiziale: si verifica il trasferimento dell’amministrazione e della disponibilità del
patrimonio al commissario liquidatore, il quale subentra nei giudici in corso, gli atti compiuti
dal debitore ed i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l’apertura della liquidazione coatta
amministrativa sono inefficaci nei confronti dei creditori, le formalità necessarie per rendere
opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa,
sono senza effetto nei confronti dei creditori.
Dalla data del provvedimento che la l.c.a. si applicano le disposizioni relative all’apertura del
concorso dei creditori e quelle relative agli effetti dell’apertura della procedura sui rapporti
giuridici pendenti. Inoltre si applica l’art. 165 sull’esperabilità dell'azione revocatoria ordinaria.
Naturalmente nell’applicazione di queste norme dettate intemadiliquidazionegiudizile, si
intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato, l’autorità di vigilanza, nei
poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato
di sorveglianza. 41
Procedura di accertamento del passivo
La natura amministrativa della procedura si manifesta anche per la mancanza di una verifica
giudiziale del passivo. Tale verifica è infatti affidata al commissario liquidatore.
La procedura si apre con la comunicazione, da parte del commissario liquidatore a ciascun
creditore, a mezzo PEC o a mezzo lettera raccomandata, delle somme risultanti a credito di
ciascuno secondo quanto risulta dalle scritture contabili e i documenti del debitore
I creditori possono far pervenire al commissario liquidatore osservazioni o istanze nel termine
di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Coloro che non hanno ricevuto la
comunicazione del commissario liquidatore possono chiedere mediante raccomandata, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella GU, il
riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni, comunicando l’indirizzo PEC.
Entro 90 giorni dalla data del provvedimento di apertura, il commissario deve redigere l'elenco
dei creditori e dei soggetti richiedenti la restituzione di beni le cui domande sono accolte o
respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale dove il debitore ha il centro degli interessi
principale. Contestualmente il commissario liquidatore deve trasmettere il suddetto elenco
solo a coloro la cui domanda non sia in tutto in parte ammessa. Con il deposito in cancelleria
l’elenco diventa esecutivo.
Liquidazione dell’attivo (art. 311)
Non è previsto un programma di liquidazione e, pertanto, neppure controllo preventivo
sull’attività di liquidazione.
Si prevede solamente che “in ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili
in blocco occorrono l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del
comitato di sorveglianza (non vincolante)
Ripartizione dell’attivo (art. 312)
La ripartizione dell’attivo, anche se la legge non si esprime espressamente, è disciplinata sul
modello delle ripartizioni nella liquidazione giudiziale.
Il riparto è predisposto dal commissario liquidatore, secondo l’ordine previsto per la l.g.
E’ possibile che il commissario liquidatore predisponga uno o più ripartizioni parziali, previa
autorizzazione dell'autorità di vigilanza.
Chiusura della liquidazione coatta amministrativa (art. 313)
Una volta liquidato l’attivo, prima di procedere con riparto finale, il commissario liquidatore
presenta all’autorità di vigilanza il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione, il
progetto di riparto finale ed un relazione del comitato di sorveglianza. Se non vi sono elementi
impeditivi, l’autorità di vigilanza liquida il compenso al commissario liquidatore ed ordina il
deposito di questi atti presso la cancelleria del tribunale competente.
Il commissario liquidatore deve informare tutti i creditori dell'avvenuto deposito e darne notizia
con pubblicazione nella GU e nei quotidiani stabiliti dall’autorità di vigilanza.
Tutti gli interessati possono proporre contestazioni con ricorso al tribunale nel termine
perentorio di 20 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Sui ricorsi provvede il
tribunale con decreto in camera di consiglio.
In assenza di contestazioni il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono
approvati, e il commissario liquidatore provvede alla ripartizione finale.
La procedura è chiusa con provvedimento dell’autorità di vigilanza
Concordato nella liquidazione coatta amministrativa
Anche al l.c.a. può chiudersi con un concordato. Tuttavia, in questo caso, siamo di fronte ad un
c.d. concordato coattivo, in quanto la decisione di approvare (rectius: autorizzare) il concordato
è attribuita all’autorità di vigilanza e non ai creditori.
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Possono avanzare domanda di concordato l'imprenditore stesso liquidazione coatta oppure
uno o più creditori ovvero anche un terzo.
Le modalità di presentazione della proposta sonole medesime di quelle per il concordato nella
liquidazione giudiziale. L’autorità di vigilanza, prima di procedere all’autorizzazione, acquisisce
il parere del commissario giudiziale e del comitato di sorveglianza.
I creditori ed eventuali altri interessati possono presentare opposizione dinanzi al tribunale nel
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i
creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie per ogni altro interessato.
A questo punto è il tribunale che decide sulle opposizioni e sull’autorizzazione del concordato,
sentita l’autorità di vigilanza, con sentenza in camera di consiglio.
Analogamente alla l.g., se il concordato non è eseguito o non è eseguito correttamente, il
tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la
risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Così come, con le medesime modalità, può
essere dichiarato l’annullamento.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
di insolvenza
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza non ha trovato
spazio nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Pertanto è ancora disciplinata da due
diversi provvedimenti legislativi specificatamente dedicati. Inizialmente era disciplinata dalla
legge Prodi del 1979 ma poiché costituiva aiuto di stato fu abrogata e sostituita nel 1999 dalla
Prodi-bis, alla quale fu affiancata dall’amministrazione straordinaria accelerate nel 2003 a
seguito del default del gruppo Parmalat. L’elemento comune è la natura di procedura
amministrativa con finalità esclusivamente di risanamento dell’impresa, attraverso la
ristrutturazione economica e finanziaria da parte dei commissari straordinari, ovvero attraverso
la cessione a terzi dei complessi aziendali.
La c.d. Prodi-bis. Presupposti ed ammissione alla procedura
Possono accedere alla procedura le imprese (più corretto imprenditori), anche individuali,
soggette alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale che hanno congiuntamente i seguenti
requisiti:
a) numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno
b) debiti per ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell’attivo