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3. L A RAZIONALIZZAZIONE DEI DIRITTI E LA COSTITUZIONALIZZAZIONE
’
DELL ACQUIS .
COMUNITARIO all’impegno del Parlamento europeo,
La fine degli anni ’80 segna, grazie
l’avvio del processo di
progressiva razionalizzazione diritti,
della materia dei che, nell’arco di circa
un decennio,
approderà alla proclamazione, a Nizza, della C .
ARTA DEI DIRITTI
E un processo che si sviluppa in varie tappe:
I tappa Risoluzione del
1) la di questo processo puo essere considerata la
PE del 12 aprile
1989 antenato diretto
che si puo considerare, dal tenore che assume, l’ della
Carta dei diritti.
In essa compaiono gia importanti novita consistenti nella presenza di diritti
sociali (ad es.
salute e previdenza) e diritti di piu recente generazione (ad es., in materia di
ambiente e
protezione dei consumatori), nonche nella presa in considerazione della dignita
umana come
attributo inviolabile. Carta
2) sempre nel 1989 vede la luce, per iniziativa della Commissione, la
dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori , approvata sotto forma di Dichiarazione da tutti
gli Stati fonti di
membri ad eccezione del Regno Unito che la approvera nel 1998. Le
ispirazione di Convenzioni OIL
questa Carta erano individuate nelle dell’ (Organizzazione
internazionale Carta sociale europea Consiglio d’Europa
del lavoro) e nella del firmata a Torino
il 18
ottobre 1961. Mentre le finalita di questa Carta sono collegate alle previsioni
contenute nel
Trattato CE, come modificato dall’AUE con particolare riferimento alle
disposizioni che
riguardano la libera circolazione dei lavoratori, la liberta di stabilimento, il
miglioramento
della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro. Questo documento e
importante
perche sara una delle fonti che ispirano la Carta di Nizza.
Accordi di Schengen
3) . Con tali accordi, sottoscritti nel 1985 da GERMANIA,
FRANCIA, libera
BENELUX, e via via estesi ai vari Stati membri, fu disciplinata la
circolazione delle
persone tra i Paesi contraenti, abolendo i controlli sistematici delle persone
alle frontiere
interne. Trattato di Maastricht
4) Con il del 7 febbraio del 1992, poi, l’Unione
espressamente si diritti fondamentali garantiti dalla
impegna a rispettare “i quali sono
Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(firmata a
Roma il 4 novembre 1950) tradizioni costituzionali
e quali risultano dalle
comuni degli Stati principi generali del diritto comunitario”.
membri, in quanto
Un altro fattore di primaria importanza
5) e poi costituito dall’introduzione,
sempre con
3
Maastricht Cittadinanza europea status
, della . Con il possesso dello
civitatis si collega la
titolarita di essenziali diritti di carattere politico in una struttura democratica e
rappresentativa (ad es. il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli
Stati membri, il diritto di voto e di eleggibilita alle elezioni del PE nello Stato
membro in cui
si risiede, ecc.).
4. I “ ” .
L DIBATTITO SULLA FORMA DEI DIRITTI
Nella discussione su quale fosse la soluzione da seguirsi per dotare
l’Unione di un vero e proprio
catalogo di diritti si sono fronteggiate varie ipotesi.
vecchia proposta
1) Dare corso ad una della Commissione (del 1978) di
adesione formale
alla CEDU. Tuttavia alla concreta fattibilita di tale proposta si opposero:
l’ostilità di alcuni Stati
sia (paventandosi il rischio di un allargamento
incontrollato
delle competenze delle Istituzioni europee);
Corte di giustizia.
sia la
Arricchire i Trattati a completare e a specificare
2) andando cosi le
disposizioni già esistenti.
Cio non si è verificato, anche se con il Trattato di Amsterdam si e avuto
comunque un
progresso tutela dei diritti.
nella In particolare con il Trattato di Amsterdam si
ebbe:
l’allargamento delle situazioni giuridiche soggettive di vantaggio, sia
attraverso
l’affermazione di una clausola generale di non discriminazione, sia mediante la
comunitarizzazione delle politiche legate all’immigrazione, dove emersero i
diritti di
asilo e in materia di ingresso e circolazione dei cittadini di Stati terzi;
la comparsa di un nuovo comma nell’art. 6 del Trattato di Maastricht in cui
viene libertà democrazia rispetto dei
sancito che “ l’Unione si fonda sui principi di , ,
diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali Stato di diritto
, e dello , principi che
sono
comuni agli Stati membri”. Questo comma conferisce alla tutela dei diritti, un
vero e
proprio principio fondante;
l’attribuzione espressa alla Corte di giustizia della competenza a vigilare
sull’integrita dei diritti nell’ambito dei Trattati;
la configurazione dell’accettazione e condivisione dei valori di democrazia e
di
tutela dei diritti fondamentali come requisito di base per l’adesione di nuovi
Stati
europei all’Unione.
testo ad hoc
3) Adottare un che:
4
sarebbe potuto entrare come parte speciale nel Trattato CE;
o godere di autonoma esistenza a fianco ad esso.
Nel Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999, si opto per una codificazione
dei diritti dei
cittadini europei in un apposito catalogo, confermandosi in questa sede che il
rispetto di tali diritti e
uno dei principi fondatori dell’UE e la condizione indispensabile per la sua
legittimita. In questo
contesto anche il PE ebbe un ruolo propulsivo per la tutela dei diritti
fondamentali.
5. D N S . G “ ” C
A IZZA A TRASBURGO ENESI E VICISSITUDINI DELLA ARTA DEI DIRITTI
’UE .
FONDAMENTALI DELL
Per la stesura della Carta dei diritti fondamentali venne incaricata un’apposita
commissione
composta dai delegati dei Capi di Stato o di Governo e dal Presidente della
Commissione europea,
nonche dai membri del PE e dei Parlamenti nazionali, mentre i Rappresentanti
della Corte di
giustizia europea avrebbero potuto partecipare come osservatori, e i
Rappresentanti del Comitato
economico e sociale, del Comitato delle Regioni sarebbero stati invitati ad
esprimere il proprio
parere.
Originariamente si penso che la Carta dovesse essere un documento
solennemente proclamato,
riservando ad un momento successivo la riflessione sulle modalita di una sua
integrazione nei
Trattati.
Nel Consiglio europeo del 15 ottobre 1999 a Tampere si precisarono le norme
organizzative e
funzionali di tale organo che era composto in totale da 62 membri. In occasione
di questo Consiglio
europeo, fu stabilito che l’organo (che alla prima riunione decise di
autonominarsi Convenzione)
avrebbe dovuto scegliere il proprio Presidente che fu individuato nella persona
di Roman Herzog,
ex Presidente della Germania federale e Presidente del Tribunale federale
tedesco. Questo organo
prese il nome di Convenzione “Herzog” ed affiancato da 3 vicepresidenti che
facevano parte del
Praesidium,
cosiddetto cioe l’organo che nel corso dei lavori svolse un ruolo
propulsore e di
coordinamento essenziale.
Il metodo di lavoro della Convenzione era improntato ad un’ampia pubblicita. E
per realizzare una
maggiore partecipazione, ai lavori sono stati associati anche i rappresentanti
del Consiglio
d’Europa, delle associazioni sindacali, delle organizzazioni non governative,
nonche degli Stati
candidati all’adesione.
L’intento era quello di arrivare alla formulazione di un testo limpido che fu
approvato il 26
settembre 2000 e trasmesso il 2 ottobre 2000 alle istituzioni comunitarie.
Il progetto della Carta venne poi approvato all’unanimita dal Consiglio europeo
di Biarritz (13-14
ottobre 2000), trasmettendolo, a sua volta, al PE e alla Commissione che vi
manifestarono il loro
5
consenso.
Carta dei diritti fondamentali dell’UE
La viene proclamata a Nizza nel
dicembre del 2000. Essa civili politici economici sociali
riuniva in un unico testo i diritti , , e che
concernono la societa nel
suo complesso, sino a quel punto enunciati in fonti diverse, ovvero
internazionali, europee o
nazionali. quale capacità di incidenza dovesse
Subito si pone il problema di
riconoscersi alla Carta . Puo
ricordarsi come non siano mancate prese di posizione in grado di attribuire alla
Carta una certa
influenza, come la Comunicazione della Commissione diretta a tutti i servizi
della Commissione
stessa, recante al suo interno un codice di condotta nel quale espressamente
viene sostenuto che
ogni proposta adottata dalla Commissione doveva essere scrutinata affinche
compatibile con
fosse
la Carta. Bisogna ricordare anche la risoluzione del PE sul Trattato di Nizza,
nella quale, pur
ribadendosi la richiesta che la Carta fosse integrata nei Trattati al fine di
garantire pienamente i
diritti di ogni persona, venne sottolineato l’impegno del Parlamento stesso a
vigilare da subito sul
rispetto dei diritti e delle liberta riconosciuti da tale Carta.
In particolare sia la Commissione che il Parlamento, pur riconoscendo
l’assenza di efficacia
giuridica diretta, tenerne conto atti
si impegnavano a nel porre in essere gli
di propria competenza.
Anche a livello nazionale la proclamazione della Carta ebbe conseguenze
rilevanti, soprattutto su
alcuni ordinamenti regionali come quelli della Calabria e della Basilicata, che in
occasione della La
revisione dei propri Statuti, si sono impegnate a tenerne conto (art. 1: “
Calabria fa propria la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ”).
Segui poi l’obiettivo di integrare la Carta nel Trattato costituzionale. La scelta fu
quella di collocare
la Carta nella II Parte del Trattato, con alcune modifiche rispetto al testo
proclamato a Nizza.
Con il Trattato di Lisbona si decise di non replicare l’incorporazione del
documento, ma si conferì, stesso valore giuridico dei Trattati
con effetto dal 1/12/2009, alla Carta lo :
e infatti oggi l’articolo “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi
6, par. 1, del TUE ci dice che
sanciti nella Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12
dicembre 2007 a
Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati”.
Con la riproclamazione di Strasburgo del 2007 la Carta subi poi alcune
modifiche al fine di
mutamenti lessicali
adattarla ai introdotti dal Trattato di Lisbona.
Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali
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