Estratto del documento

Il ricorso.

Il cliente può ricorrere all’ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario.

Se sono trascorsi 12 mesi è tenuto a presentare un nuovo reclamo prima di potersi rivolgere all’ABF.

Una volta deciso di rivolgersi all’ABF, il cliente deve:

• Compilare il ricorso utilizzando l’apposito modulo. È importante sapere che con il ricorso il cliente non può

esprimere lamentele nei confronti dell’operato dell’intermediario che non siano già state oggetto del

preventivo reclamo.

• Raccogliere e allegare al ricorso tutta la documentazione necessaria a provare le proprie ragioni.

• Versare 20 euro come contributo spese. Il versamento, con causale “Ricorso ABF”, può essere fatto:

Con bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Banca d’Italia Segreteria tecnica dell’Arbitro

o Bancario Finanziario”.

Sul conto corrente postale intestato a “Banca d’Italia - Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario

o Finanziario”.

In contanti presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, tranne le unità specializzate

o nella vigilanza (www.arbitrobancariofinanziario.it).

Nel versamento è necessario indicare il codice fiscale o la Partita IVA del cliente cui il ricorso si riferisce.

L'invio del ricorso.

Il cliente deve:

• Compilare e firmare il modulo per il ricorso. Il modulo è disponibile sul sito

www.arbitrobancariofinanziario.it, presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.

• Assemblare il modulo, la documentazione allegata, la ricevuta di pagamento dei 20 euro (indispensabile,

altrimenti il ricorso sarà irricevibile).

• Inviare la documentazione per posta, via fax o con posta elettronica certificata alla Segreteria tecnica

competente o a qualsiasi filiale della Banca d’Italia; è anche possibile consegnarla a mano tramite un

rappresentante (incluse le associazioni di categoria alle quali il cliente aderisce) presso una filiale della

Banca d’Italia aperta al pubblico, che la invierà alla Segreteria tecnica competente.

La comunicazione del ricorso all’intermediario.

Il cliente deve inviare all’intermediario una copia del ricorso con raccomandata A/R o per posta elettronica certificata.

Se non lo ha fatto il cliente, lo fa la Segreteria tecnica che ha ricevuto il ricorso, per consentire l’avvio della procedura.

Dalla ricezione della comunicazione del ricorso l’intermediario ha a disposizione al massimo 45 giorni per inviare alla

Segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e la documentazione necessaria.

La fase preparatoria.

La Segreteria tecnica verifica che il ricorso sia ricevibile, cioè completo, regolare e presentato nei termini, e lo esamina

esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalle parti, cliente e intermediario. La Segreteria tecnica, il

Presidente del Collegio o il Collegio possono chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso e alle parti di fornire ulteriori

elementi. Questa richiesta può comportare una sospensione del termine previsto per la decisione da parte del

Collegio. L'interruzione della procedura.

Nel corso del procedimento può accadere che il cliente comunichi di aver avviato un tentativo di conciliazione per la

controversia o di aver aderito a un tentativo di conciliazione promosso dall’intermediario. In questo caso, il Collegio

interrompe il procedimento. Se la conciliazione fallisce, il ricorso può essere riproposto senza che sia necessario

presentare un nuovo reclamo all’intermediario.

Può anche accadere che prima della decisione del Collegio, l’intermediario porti la controversia all’attenzione

dell’autorità giudiziaria o la sottoponga ad arbitrato. In entrambi i casi, la Segreteria tecnica chiede al cliente se ha

comunque interesse a proseguire il procedimento davanti all’ABF. Se il cliente dichiara il proprio interesse entro 30

giorni, il procedimento prosegue; in caso contrario, il Collegio dichiara estinto il procedimento.

La decisione.

Il Collegio prende la sua decisione entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni

dall’intermediario, oppure dalla data di scadenza del termine per presentarle. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla

base della documentazione raccolta durante la fase preparatoria. La decisione è presa a maggioranza ed è sempre

motivata. La Segreteria tecnica comunica alle parti la decisione completa della motivazione entro 30 giorni. Il

Presidente del Collegio può decidere di comunicare subito la parte cosiddetta “dispositiva”, cioè il contenuto

essenziale della decisione, e in un secondo momento, ma comunque entro 30 giorni, la decisione completa della

motivazione. Se il ricorso è accolto anche solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l’intermediario deve

adempiere a quanto indicato nella decisione, compreso il pagamento a favore del cliente dei 20 euro versati da

quest’ultimo come contributo spese; se non è fissato alcun termine, l’intermediario deve adempiere entro 30 giorni

dalla comunicazione della decisione completa della motivazione.

Se il cliente o l’intermediario riscontrano errori materiali o di calcolo nella decisione possono richiederne la

correzione, ad esempio nel caso di errori nel conteggio nella somma stabilita come risarcimento o in caso di errori

nell’indicazione della parte tenuta alla prestazione.

La pubblicità dell’inadempimento.

Se l’intermediario non rispetta la decisione o non collabora allo svolgimento della procedura, l’inadempimento è

pubblicato sul sito www.arbitratobancariofinanziario.it e, a cura e spese dell’intermediario, su due quotidiani ad

ampia diffusione nazionale.

In particolare, l’intermediario è inadempiente se:

• Non invia o invia in ritardo la documentazione richiesta e in tal modo impedisce all’ABF di prendere la

decisione sulla controversia.

• Non esegue o esegue solo in parte quanto deciso dall’ABF.

• Non paga al cliente i 20 euro che questi ha versato come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche

solo in parte.

• Non versa alla Banca d’Italia il contributo spese di 200 euro dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in

parte.

• Non versa il contributo dovuto per liquidare i compensi dei membri dei Collegi designati dalle associazioni

degli intermediari. L’ABF dalla A alla Z.

Arbitrato.

Procedura stragiudiziale per la risoluzione delle controversie in cui le parti affidano la decisione a uno o più soggetti

terzi e imparziali, detti arbitri. La decisione è detta “lodo”.

Conciliazione.

Procedura stragiudiziale per la risoluzione delle controversie in cui un soggetto terzo, il conciliatore, aiuta le parti a

trovare una soluzione di comune accordo, ma non ha il potere di prendere una decisione.

Controdeduzioni.

Documento con il quale l’intermediario spiega la propria posizione nella controversia.

Fin-Net (Financial Dispute Resolution Network).

Rete europea di cooperazione tra gli organismi nazionali di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di

servizi bancari, assicurativi e finanziari. Irricevibile.

Lo è il ricorso che non può essere esaminato perchè incompleto, irregolare o presentato oltre i termini previsti.

Per esempio se:

• Non rientra nella competenza dell’Arbitro.

• Non indica chiaramente il cliente o l’intermediario, oppure è proposto nei confronti di soggetti che non sono

intermediari.

• Manca la contestazione di un comportamento dell’intermediario.

• Non attesta il versamento del contributo spese di 20 euro.

• È presentato senza utilizzare l’apposita modulistica.

• È privo di firma.

• È proposto oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario.

• Si riferisce a operazioni o comportamenti dell’intermediario anteriori dal 1° gennaio 2009.

Parti.

Il cliente e l’intermediario tra i quali è nata la controversia.

Posta elettronica certificata (PEC).

La PEC è il servizio per inviare mail che hanno lo stesso valore della raccomandata A/R. Il gestore del servizio PEC invia

al mittente la ricevuta dell’avvenuto (o mancato) invio del messaggio. Le normali mail, anche se forniscono ricevute di

avvenuta consegna o lettura, non hanno valore di posta elettronica certificata.

Reclamo.

Comunicazione scritta (lettera, fax, email) con cui il cliente, identificandosi con chiarezza, contesta all’intermediario

un comportamento di cui è rimasto insoddisfatto.

Chiarimenti e contatti utili.

Sul sito www.arbitratobancariofinanziario.it è possibile:

• Verificare se il problema può essere risolto dall’Arbitro.

• Consultare gli albi e gli elenchi degli intermediari nei confronti dei quali è possibile presentare ricorso.

• Scaricare la modulistica e la normativa di riferimento.

• Consultare le decisioni e sapere quali intermediari non le hanno rispettate.

Per informazioni generali sul servizio dell’ABF (ad esempio chi può ricorrere e come presentare il ricorso) si può

telefonare al numero verde. I miei diritti.

Prima di ricorrere.

• Presentare un reclamo scritto all’intermediario e ricevere una risposta entro 30 giorni.

• In caso di risposta negativa essere informato dall’intermediario sul diritto a ricorrere all’ABF e sulla

procedura di ricorso.

• Ottenere una copia della Guida presso ciascuna filiale dell’intermediario; la Guida può essere anche

scaricata dal sito internet dell’intermediario.

Durante la procedura.

• Ricevere l’eventuale comunicazione che il ricorso non può essere esaminato perchè incompleto, irregolare

o tardivo. Se è possibile regolarizzare il ricorso, ricevere dalla segreteria tecnica indicazioni su come fare.

• Ricevere dalla Segreteria tecnica la comunicazione circa l’eventuale estinzione, interruzione o sospensione

della procedura.

• Ricevere dalla Segreteria tecnica copia delle controdeduzioni dell’intermediario.

• Ottenere la decisione del Collegio. Dopo la decisione.

• Ricevere dalla Segreteria tecnica la comunicazione dell’esito del ricorso entro 30 giorni dalla decisione.

• Chiedere di correggere la decisione se si riscontrano errori materiali o di calcolo. La domanda va presentata

alla Segreteria tecnica entro 30 giorni dalla comunicazione della domanda completa della motivazione.

• Vedere pubblicizzato l’inadempimento dell’intermediario sul sito www.arbitratobancariofinanziario.it.

• Ricorrere all’autorità giudiziaria o a ogni altro strumento previst

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiaresca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ronco Alberto.
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