RINASCIMENTALE.
1) Nesso tra interesse collettivo della città
di Firenze e tutela del Patrimonio.
2) Fare in modo che tali opere non
vengano esportare fuori dal granducato,
caso in cui dovesse succedere porterebbe
un danno alla città —> impulso vasariano,
che stimola e valorizza il patrimonio delle
opere d’arte che vengono. messe sotto la
lente del legislatore.
3) I tecnici, in tal caso artisti membri de
“L’accademia del disegno”, svolgono il
ruolo di decidere quali artisti
contemporanei possono entrare nella lista
dei grandi artisti del passato, per cui anche
quali opere possono essere esportate o no.
4) Qui abbiamo due punti da sottolineare: da un lato il divieto di esportazione non si applica ai
ritratti ai paesaggi e ai quadretti di piccola dimensione, allo stesso modo sui pittori viventi non
ci devono essere restrizioni, il pittore vivente deve poter vendere i suoi quadri ovunque (non si
può impedire il mercato dell’arte contemporanea). Interesse da parte di collezionisti (anche
non italiani) per la scuola Veneziana, tale
interesse suscita anche una sorta di
preoccupazione per cui si inizia a
perorare la causa del fenomeno
dell’esportazione.
1)Importante ricordare questa
di erenza: se le leggi del granducato di
Toscana riguardano tutta Italia, a
Venezia si hanno leggi esclusivamente
per la Pittura Veneziana.
ff fi ff ff
2) Zanetti nel 1773 diviene ispettore generale, qui si introduce l’elemento del catalogo che verrà
poi usato abitualmente per impedire che le opere vadano disperse o esportare illegalmente.
23/04/2025 Raccolta della maggior parte delle leggi di cui
abbiamo parlato e parleremo a lezione. Non
rientra nel programma d’esame.
La suddetta opera è una raccolta di leggi sparse, sono molti gli stati preunitari di geogra a,
amministrazione e legislazione variabile nel corso del secolo —> pertanto Emiliani vuole fornire
una mappa del percorso di storia della tutela.
Emiliani era stato anticipato in realtà da Giuseppe Fiorello verso gli anni ‘70-‘80 dell’800 grazie al
suo importante ruolo amministrativo (era l’equivalente di un odierno direttore generale dei musei).
Il progressivo indebolimento degli stati preunitari, che si trovano in balia delle grandi monarchie,
ha portato a un altro fenomeno oltre quello geopolitico: a partire dal ‘600 per poi svilupparsi nel
‘700-‘800, quello del Grand-Tour (formazione dei giovani esteri che vengono in Italia, considerata
tappa fondamentale), inizialmente solo le famiglie aristocratiche erano avvezze a questa pratica,
successivamente si aprirà anche alla borghesia.
Il fenomeno fondamentale del Grand-Tour italiano è il fatto che in Italia si abbia uno straordinario
giacimento di ruine romane (la Grecia sotto dominio ottomano non era agevolmente visitabile, pur
essendo l’altra culla di antichità classiche). Ovviamente le scoperte di Pompei ed Ercolano
aumentano l’impulso delle visite anche in Campania, divenuta tappa fondamentale del Grand-
Tour.
Prima di Pompei ed Ercolano era ovviamente Roma la grande città antica da visitare, proprio qui
tra ‘600 e ‘800 la disciplina legislativa e tutelativa del patrimonio culturale (non si chiamava ancora
così) nasce e si sviluppa. Nello stato ponti cio si creano le fondamenta per i principi legislativi e le
competenze adatte al funzionamento di tali legge (se promulghi una legge evi fare in modo che
questa sia rispettata, pertanto vennero create gure addette a ciò—> Tecnici preposti al
funzionamento delle leggi).
Editti dei Camerlenghi
I Camerlenghi erano dei cardinali, la gura più importante dopo il papa —> Iniziano ad essere
previste una serie di competenze per accedere a questo titolo, che hanno a che fare anche con la
tutela dei beni culturali (anche all’epoca lo stato ponti cio era una monarchia assoluta teocratica).
Dal 1624 (anno dell’editto del cardinale Aldobrandini) al 1821 (anno dell’editto Pacca) —>
esploreremo quest’arco comprendente due secoli, in cui vi sono parecchi cambiamenti
geopolitici, è un momento di snodo decisivo, rivoluzionario e napoleonico.
NB Tutti gli editti successivi al primo dialogano sempre con quelli precedenti, è un a narsi degli
editti organici dei Camerlenghi. Tutti i provvedimenti hanno tra loro un’attenzione crescente verso
il problema dell’estrazione delle opere d’arte (L’estrazione non è sinonimo di scavo bensì di
ESPORTAZIONE delle opere d’arte), tale accortezza è nata sempre in vista del Grand-Tour, per
evitare “souvenir” di grande e piccola taglia. —> 1) Nel primo editto si vieta
l’estrazione di statue dallo stato
ponti cio. Elemento da analizzare è
proprio quali sono materialmente le
opere nominate, in tal caso statue,
gure (un po’ più vago) ecc…
è il primo editto che riguarda
l’esportazione ed è ancora
fi fi fi fi fi fi ffi fi
abbastanza generico. Tale editto prevede anche delle multe piuttosto salate per chi gli
contravviene, inoltre vi sono anche previste pene corporali per chi viene sorpreso a scavare
(cavatori locali, gente del popolo che veniva pagata dagli aristocratici appartenenti al lone del
Grand-Tour). Sempre nello stesso editto si prevede che queste multe vengano applicate a chi, in
caso dovesse trovare qualcosa, non lo denuncia alla pubblica autorità.
2) Vieta esportazioni e scavi dei manufatti citati nell’editto. L’elenco si fa più preciso, è importante
rilevare da un lato la maggiore minuziosità nella descrizione degli oggetti e che si parli di cose
“antiche e moderne” —> attenzione verso le cose di pregio moderne, elemento importante.
1) Si inizia a stabilire il fatto che per
l’esportazione occorra una LICENZA
data dal Camerlengo.
2) Interessante perché viene emanato
in tre diverse tappe citate nella slide
ed è più strutturato, prevede diversi
snodi su cui si incentra: Proibizione
che vieta il danneggiare pitture,
stucchi, mosaici…. (conservazione
oltre che esportazione). L’editto si
riferisce anche a libri, scritture
(IMPORTANTE perché annette nella
sfera di tutela dello Stato Ponti cio anche i libri manoscritti). Inoltre nello stesso editto
vengono aggiunte delle speci che sull’esportazione (es. gli stranieri per esportare
dovevano restare a Roma almeno un mese). In quest’editto si riprende l’idea che sia
obbligatorio denunciare il ritrovamento e la vendita di reperti antichi (non si tratta di
limitare o impedire una vendita, ma si tratta del fatto che lo Stato Ponti cio debba
essere consapevole degli scambi e dei passaggi di proprietà dei beni).
—> Distinzione tra gli oggetti
preziosi, rari per gli studi dell’arte
e oggetti che pur essendo antichi
non sono considerati tali. Questa
distinzione ha delle
conseguenze: introduce una
graduazione tra le opere da
tutelare (opere più e meno
meritevoli) —> alla lunga
potrebbe portare a dei problemi.
—> Editto fondamentale, rende
organici gli editti visti n ora e vi
aggiunge nuovi elementi.
Si tratta di un editto decisivo
della prima metà del ‘700,
quando avvengono le scoperte
di Pompei ed Ercolano, ci
troviamo nel pieno di questa
sensazionale onda. Emana un
divieto di estrazione molto ben
fi fi fi fi fi
de nito che si rivolge ad “ogni persona tanto ecclesiastica…” (legge per TUTTI i sudditi
del Regno Ponti cio che era più vasto rispetto a oggi), inoltre l’editto è molto preciso nella
lista di manufatti vietati. Introduce gure di sovrintendenza per l’applicazione delle leggi,
ognuna delle quali si occupa di pittura, scultura o antichità (divisione dei compiti).
Regolamenta e controlla l’esportazione di un’opera: vi troviamo un richiedente che scrive
una supplica al cardinale Camerlengo e il richiedente attende successivamente la
procedura che coinvolge uno dei tre assessori citati prima (a seconda della natura
dell’opera), successivamente l’assessore esamina e valuta l’oggetto, successivamente vi
scrive una relazione di valutazione e la trasmette al commissario il quale potrebbe
compiere un’ulteriore analisi, successivamente tale richiesta arriva al Camerlengo che su
indicazione dei suoi sottoposti concede o meno la licenza all’esportazione.
Interessante che nell’editto il divieto di esportazione non comprenda quadri e pitture
moderne non eccedenti il valore di 100 scudi.
Le gure degli assessori vanno a ancate al fatto che nel 1734 erano stati creati i musei
capitolini, musei pubblici fondamentali dove le opere con scate potevano. essere esposte
al pubblico, si crea così un circuito virtuoso.
NB Nonostante i divieti parecchi manufatti sono usciti addirittura dall’Europa nel corso del
tempo —> es. Collezione Townley o famiglie aristocratiche che vendono pezzi per evitare
la povertà.
Altri casi importanti di fuoriuscita dei materiali —> Vaso medici, Flora maggiore (entrambi
conservati a Villa Medici, sono ceduti per questioni diplomatiche e familiari).
Vedi anche la Collezione Farnese e i Borbone.
24/04/2025
• Trattato Tolentino, 1797
• Editti dei Camerlenghi:
fi fi fi ffi fi fi
29/04/2025
1820 —> Data dell’ultimo editto, l’editto Pacca.
Nella lezione di oggi analizzeremo la concezione di Patrimonio nel corso del ‘700.
—> La Francia, considerata unico stato
guidato dall’illuminismo poteva esportare le
proprie idee negli altri paesi ed importare opere
d’arte per porle nel Louvre fondato in prima età
rivoluzionaria.
Prima metà del ‘700 —> Grazie alla cultura illuminista si di onde una nuova idea di
Patrimonio, questa nuova idea si di onde soprattutto nella francia del secondo ‘700 e
pone le basi per la concezione rivoluzionaria del Patrimonio Culturale.
Teorie sull’arte e sul gusto che vanno sottolineate —> ducia di usa sul fatto che
l’architettura e un certo tipo di urbanistica e lavoro sulla città contenga non solo valenze
estetiche ma anche morali, cioè un certo tipo di architettura ha delle capacità.
rigeneratrici sull’animo umano (pensiero illuminista, vedi architettura utopistica), parecchi
architetti dell’epoca vedevano l’architettura come un’arte parlante —> Tale idea che
l’architettura possa avere valori etici oltre che estetici portava l’architettura allo stesso
livello della pittura che si fa da veicolo morale (esempi di virtù, etica).
ff fi ff ff
Legame tra gusto e senso
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