Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI COMUNI
Le circostanti attenuanti comuni (art. 62) si esprime anch’esse tramite un elenco:
- Aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
- Aver agito in uno stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui (attenuante della
provocazione), la reazione deve essere sempre proporzionata;
- Aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o
assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità e il colpevole non è delinquente o
contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza
- L'avere nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, cagionato
alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero nei delitti
determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l'avere comunque
conseguito, un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di
speciale tenuità
- L'essere concorso a determinare l'evento insieme con l'azione o l’omissione del colpevole
il fatto doloso della persona offesa
- L'avere prima del giudizio riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso
e quando sia possibile mediante le restituzioni, o l'essersi prima del giudizio fuori del caso
preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed
ef cacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o
l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato
concluso con un esito riparativo, qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte
dell'imputato di impegni comportamentali la circostanza è valutata solo quando gli
impegni sono stati rispettati
LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE
Le circostanti generiche (art. 62 bis): il giudice, fuori dai casi dell’articolo 62, se ritenesse
che ci siano elementi di fatto meritevoli da portare una diminuzione della pena li tiene in
considerazione e diminuisce la pena. Ci potrebbe essere un contrasto con il principio di
legalità perché la norma non è precisa, ma non è un problema per il diritto di libertà del
soggetto perché si tratta di un attenuante, Ciò perché la riserva di legge non prevede che
non si possa applicare un’attenuante.
La norma è stata introdotta successivamente nell’ordinamento, perché le norme
incriminatrici del Codice Rocco sono caratterizzate da estrema severità sanzionatoria e il
legislatore attuale aumenta sempre il tetto di pena. Ha introdotto delle attenuanti per
mitigare l’aspetto sanzionatorio, c’è discrezionalità perché il giudice può apprezzare o
meno tali elementi. Tale articolo è un po’ indulgenziale perché si applicavano sempre anche
per motivi non totalmente signi cativi. La valutazione deve essere condotta (art. 62 bis
comma 2), per i reati più gravi (407 c.p.p.) non si tiene conto dell’art. 133 comma 2 che è la
Pagina 55 di 78
fi fi fi fi
norma che prevede i criteri di commisurazione della pena che tengono in considerazione la
vita del soggetto.
La recidiva: circostanza aggravante (art. 99)
Per recidiva si intende la ricaduta, il soggetto che ha già commesso un reato ricade
nell’attività criminosa. La recidiva è una circostanza aggravante: se un soggetto che ha già
commesso un reato ne commette un altro, vedrà la sua pena aggravata. È palese che tale
istituto nasca dalla concezione positivista del diritto penale perché essa diceva che
bisognava tenere in considerazione la pericolosità sociale del soggetto che era da
neutralizzare.
Ci sono tre tipi di recidiva:
- Recidiva semplice (art. 99 comma 1): chi ha già commesso un delitto non colposo, ed è
stato condannato in giudicato, commette un altro delitto non colposo. Il giudice ha il
potere discrezionale di valutare se applicare la recidiva o meno, è una circostanza
facoltativa.
- Recidiva aggravata (art. 99 comma 2): la pena può essere aumentata sino alla metà. Un
soggetto che ha commesso un delitto non colposo e ne commette un altro della stessa
indole (vi è la medesima inclinazione criminale del soggetto) o lo ha commesso entro i
cinque anni dalla condanna precedente o in esecuzione della pena, recidiva
pluriaggravata (art. 99 comma 3), ci sono due motivi, la pena aumenta della metà.
- Recidiva reiterata (art. 99 comma 4): se il soggetto è già stato formalmente dichiarato
recidivo da un giudice con una sentenza passato in giudicato.
Se la recidiva è semplice la pena aumenta della metà mentre se la recidiva fosse aggravata
la pena aumenta di 2/3.
Recidiva obbligatoria (art. 99 comma 5): è stato dichiarato incostituzionale perché
prevedeva l’obbligatorietà dell’applicazione dell’aumento.
Gli aumenti di pena derivanti dalla recidiva non possono superare il cumulo delle pene
risultanti dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo (art.
99 comma 5).
La recidiva, non essendo mai obbligatoria, avviene in tre fasi:
- Essa deve essere contestata necessariamente dal pubblico ministero: quando compare
l’articolo 99 all’interno del capo di imputazione, senza ciò la recidiva non può essere
applicata.
- La recidiva deve essere ritenuta da parte del giudice: egli deve ritenerla esistente.
- La recidiva produce effetti, non li produce se prevalgono le attenuanti o sono equivalenti.
Il recidivo reiterato è sottoposto a effetti deteriori (prevalenza dell’attenuante). Un effetto
deteriore della recidiva reiterata e aggravata è il tema di prescrizione: per determinare il
tempo della prescrizione del reato bisogna tenere conto solo per le aggravanti ad effetto
speciale (un reato ha come pena al massimo 10 anni, il tempo per prescriversi è di 10 anni,
ma se fosse stata applicata la recidiva pluriaggravata con l’aumento della metà, il reato si
prescriverà in 15 anni).
I LIMITI DI AUMENTO DELLA PENA
I limiti per la pluralità di aggravanti (art. 66) prevede che se concorrono più circostanze
aggravanti ad effetto comune, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può
superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato. Per tutte le circostanze ad
effetto speciale non si possono superare i 30 anni della reclusione e 5 per l’arresto. Non si
possono ridurre le pena di ergastolo inferiormente a 10 anni. Le pene sono diminuite
quando non si tratta delle circostanze indicate all’interno del secondo capoverso
dell’articolo 66 (leggi e circostanze ad effetto speciale), la pena non può essere applicata in
misura inferiore ad un quarto.
Se due circostanze fossero in rapporto di specialità l’una con l’altra se ne applicherà
solamente una: la circostanza speciale prevale sulla circostanza generale. Ci si pose il
problema se potesse sussistere il tentativo di delitto circostanziato o delitto tentato
circostanziato: si possono applicare le circostanze al tentativo purché la circostanza sia già
Pagina 56 di 78
del tutto integrata, non è possibile quando si tratta di tentativo di circostanza perché
l’articolo 56 stabilisce la possibilità di punizione per chi compie atti idonei a realizzare un
delitto e non una circostanza.
IL REGIME DI APPLICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE
Il regime di applicazione delle circostanze (art. 59) ovvero per ritenere applicabile una
circostanza, quest’ultima può operare a livello oggettivo o deve essere presente un’aspetto
soggettivo?
Sino alla legge 19/1990 le circostanze erano applicate sulla base del mero criterio oggettivo
ovvero bastava la loro ricorrenza a prescindere che il soggetto le conoscesse o meno. Dopo
tale legge è stato stabilito che le attenuanti operano in modo oggettivo (a prescindere che il
soggetto le conosca o meno) invece le aggravanti devono essere necessariamente
conosciute o almeno conoscibili. Non esistono circostanze putative né attenuanti né
aggravanti (art. 59 comma 3).
IL REATO CONCORSUALE
Nozioni chiave del reato concorsuale
La disciplina codicistica dedica al reato concorsuale gli art. 110 e seguenti. Il legislatore ha
deciso di redarre reati in maniera monosoggettiva pertanto sono minoritarie le forme di
reato che necessitano di più persone. Queste sono denominate a concorso necessario ovvero
due o più persone sono richieste per la commissione di tale reato (corruzione, incesto..)
senza mai calcolare la persona offesa.
Ci sono anche dei reati associativi perché non basta la pluralità di persone perché tale deve
essere anche organizzato, non bastano le tre o più persone (art. 416 e art. 416 bis), esse
devono essere organizzate con divisione dei ruoli. I soggetti si devono associare con il ne di
commettere delitti indeterminati al momento dell’unione, essi sono puniti per essersi
riuniti in un associazione criminale e per i delitti da loro commessi (reato di pericolo
astratto): è il dolo che colora di illiceità.
I reati di associazione di tipo ma oso sono puniti dall’art. 416 bis che si rivolge contro tutti i
partecipanti all’associazione che si avvalgono del vincolo di organizzazione, derivante dalla
stessa organizzazione, per commettere: reati, generare omertà e aggiudicarsi attività
economiche.
Il concorso di persone339966 nel reato è un concorso eventuale perché sono reati che
possono essere commessi sicuramente in modo monosoggettivo ed eventualmente da più
persone.
Le funzioni dell’articolo 110:
L’articolo 110 esprime che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di
esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti. Le
funzioni dell’articolo 110 sono due:
Funzione incriminatrice: rende punibili condotte che altrimenti non potrebbero essere tali.
Essa è in relazione per tutte le condotte atipiche che non realizzano la condotta incriminata
dal legislatore, ma accedono a quest’ultima e sono strumentali a quest’ultima.
REQUISITI DEL CONCORSO DI PERSONE
I requisiti sono 4:
- pluralità di persone
- Commissione di un reato
- Contributo del concorrente
- Dolo di partecipazione
Pluralità di persone, servono due o più persone per considerare sussistente un concorso
di persone in un reato, Si può concorrere in un reato in cui già la sua struttura base
prevede due persone o più persone perché l’art 110 è una clausola generale, serve un
soggetto in più rispetto al numero di soggetti previsto dalla norma che prevede quel reato a