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LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Esistono fonti che non sono prodotte da organi statali, bensì provenienti dall’esterno
fonti del diritto
dell’ordinamento italiano ma comunque vigenti nello stesso: sono le
internazionale (ben diverse da quelle del diritto europeo). Le fonti del diritto europeo sono
approvate dalle istituzioni dell’UE, mentre le fonti internazionali derivano dalla decisione di
ciascuno Stato di regolare i rapporti su una determinata materia con altri Stati (tramite accordi,
trattati, convenzioni, ecc.). Ad esempio, regolare l’estradizione (quando lo Stato chiede di far
rientrare un proprio cittadino rifugiatosi all’estero) fa parte degli accordi internazionali.
N.B: secondo l’art. 10 Cost. non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici
(connessi alla propria attività politica); l’ultimo comma sancisce che l’individuo in questione, se nel
Paese d’origine non può esercitare le libertà democratiche sancite dalla Costituzione italiana, ha
diritto di asilo nel territorio italiano.
Il diritto internazionale regola quindi i rapporti tra due o più Stati e si può distinguere in due tipi di
fonti:
- Diritto internazionale pattizio: diritto scritto dei patti (accordi, trattati, convenzioni, bilaterali o
multilaterali, che possono anche prevedere l’adesione successiva) in cui ciascuno Stato,
nell’esercizio della propria sovranità, decide di regolare dei rapporti riguardanti determinate
materie con altri Stati. Un esempio di trattato multilaterale è quello che costituisce la NATO,
accordo militare difensivo sottoscritto nel 1949: nel corso degli anni si sono aggiunti vari Paesi,
aggiungendosi ai Paesi fondatori. Questo trattato prevede alcuni vincoli per i Paesi aderenti, ad
esempio la presenza di basi militari della NATO nel proprio Paese. Un esempio di convenzione
è quella sulle immunità diplomatiche, che riconosce garanzie ai diplomatici (es. ambasciatori)
che operano sul territorio straniero: prima questa norma rientrava nel diritto consuetudinario (”
ambasciator non porta pena”);
- Diritto internazionale consuetudinario o “generalmente riconosciuto”: serie di
pacta sunt servanda,
comportamenti che, ripetuti nel tempo, diventano vincolanti per tutti (es.
ovvero gli accordi devono essere rispettati).
Il primo comma dell’art. 117 Cost. sancisce che il diritto internazionale obbliga lo Stato e gli enti
prevalente al diritto interno
substatali al rispetto delle proprie disposizioni, perciò è (fatta
eccezione dei principi fondamentali). Per quanto riguarda il diritto internazionale consuetudinario,
l’art. 10 Cost. stabilisce che l’ordinamento italiano si conforma al diritto internazionale
generalmente riconosciuto. L’ORDINAMENTO GIURIDICO
giuridico
L’ordinamento è un insieme di norme giuridiche che disciplinano una determinata
comunità nazionale ma anche l’insieme delle istituzioni che approvano e fanno applicare queste
pluralità di ordinamenti giuridici,
regole. Vi è una distinti in:
- Particolari: perseguono nalità speci che, che non coinvolgono tutti gli interessi delle persone
appartenenti a quella comunità (es. associazioni);
- Generali: perseguono nalità generali, che coinvolgono tutti gli interessi della collettività
Originari: la propria sovranità non deriva da altri (es. ordinamenti statuali);
• Derivati: i loro poteri derivano da altri (es. ordinamenti regionali).
• statuale elementi costitutivi
L’ordinamento presuppone la presenza di tre indispensabili:
- Sovranità: supremo potere d’imperio che lo Stato esercita sul proprio territorio e sui propri
cittadini, da cui deriva il monopolio dell’uso legittimo della forza. La sovranità non si può
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fi fi fi Giada Pedroni
esercitare in maniera illimitata: il secondo comma dell’art. 1 Cost. stabilisce che la sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione;
- Popolo: formato da coloro che detengono lo status di cittadino;
- Territorio, che include:
Terra ferma, stabilita dai trattati internazionali;
• Mare territoriale, che si estende per 12 miglia dalla costa, stabilito dalla Convenzione
• internazionale di Montego Bay del 1982;
Piattaforma continentale: zoccolo continentale, ovvero il fondo marino, che procede a
• profondità costante prima di sprofondare negli abissi.
FORMA DI STATO E DI GOVERNO
Concetti giuridici che servono a delineare gli Stati (che nel tempo si sono evoluti):
- Forma di Stato: indica le nalità che lo Stato vuole perseguire ed i relativi valori che ispirano la
sua azione. Indica il rapporto tra il potere statuale (autorità pubblica) e la società civile (libertà):
a seconda di come si colloca questo rapporto, cambia la forma di Stato. La forma di Stato della
Repubblica italiana è sociale, liberal-democratica e regional-autonomista;
- Forma di governo: indica gli strumenti ed i mezzi mediante i quali lo Stato concretamente
persegue le proprie nalità. Detto diversamente, indica l’assetto dei rapporti tra gli organi di
vertice di uno Stato (Capo dello Stato, organo esecutivo, organo legislativo): a seconda di come
questi si rapportano, cambia la forma di Governo. L’Italia è caratterizzata da una forma di
Governo parlamentare.
forma di Stato
La si è evoluta nel corso dei secoli ed è in continua evoluzione.
Stato patrimoniale,
Lo che caratterizzò tutto il periodo dell’Alto Medioevo, non era una vera e
propria organizzazione statuale; il sovrano disponeva del Regno a titolo di proprietà privata e
fondava i suoi rapporti su un modello di tipo privatistico. Vi era il diritto di proprietà dei feudatari.
Stato assoluto,
Dal XVI no al XVIII secolo permase in vigore lo la cui economia non era più
chiusa come quella del periodo medievale. Allo Stato assoluto si accompagnava la forma di
governo di monarchia assoluta: il monarca assoluto impersoni cava lo Stato in quanto la
legittimazione del monarca era trascendentale (secondo le credenze dell’epoca il potere gli era
attribuito direttamente da Dio). Lo Stato, e quindi il monarca, si faceva tutore dell’interesse
generale: tutelava sia la difesa da attacchi esterni che interni (mantenimento dell’ordine pubblico).
Lo Stato assoluto entrò in crisi verso la ne del XVIII secolo a causa della Rivoluzione Francese
del 1789 (con la nalità di abbattere la monarchia assoluta) e la Rivoluzione Americana (che si
voleva distaccare dalla monarchia madre, la Gran Bretagna): queste avevano in comune l’obiettivo
dell’a ermazione di maggiori diritti.
Stato liberale
Nell’Ottocento nacque lo (es. Regno d’Italia), non più interventista, bensì con
l’unica preoccupazione di difendere l’economia da attacchi interni ed esterni (mentre in
precedenza il monarca interveniva direttamente nell’economia privata). Allo Stato liberale si
accompagnava la forma di governo di monarchia costituzionale (es. Statuto Albertino). Lo Stato
liberale non interveniva né nell’economia, né nell’aspetto sociale: lasciava il libero scambio e non
si preoccupava di soddisfare i bisogni della società (es. salute, povertà, istruzione). A questo
proposito, a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento nacquero organizzazioni e fondazioni (es.
Istituto di assistenza e bene cienza, Associazione di mutuo soccorso, Opere pie), in Italia
soprattutto di ispirazione cattolica.
Già tra la ne dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si fece strada l’idea di uno Stato interventista
anche in campo sociale, che andasse incontro ai bisogni dei suoi cittadini: iniziò quindi ad
Stato sociale
a ermarsi la forma di o Welfare State (es. Repubblica Italiana), che persegue la
nalità di soddisfare i bisogni sociali derivanti dalla collettività. Il secondo comma dell’articolo 3
della Costituzione italiana sancisce l’uguaglianza sostanziale; sono inoltre previsti una serie di
diritti sociali (es. servizio sanitario pubblico, istruzione pubblica, ecc.). La Repubblica Italiana è
liberal-democratica:
anche una forma di Stato
- Democratico: tutti gli organi politici derivano direttamente o indirettamente dal popolo e sono
temporanei, al ne di consentire al corpo elettorale di veri carne l’operato;
- Liberale: la Costituzione riconosce una varietà di libertà.
regional-autonomistica,
La forma di Stato della Repubblica italiana è inoltre ossia riconosce la
competenza generale dello Stato ma allo stesso tempo garantisce l’esercizio di alcune funzioni
pubbliche ad autonomie territoriali. 7
fi ff ff fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Giada Pedroni
Stato federale
Fino a circa vent’anni fa in Italia si ambiva alla trasformazione in una forma di
(sostenuto principalmente da Lega Nord): vennero approvati una serie di provvedimenti sul
federalismo scale.
cosiddetto Nello Stato federale le competenze sono principalmente assegnate
agli Stati federati, che hanno competenze generali: allo Stato competono solo alcune competenze
minori (residuali) ed uni catrici. Esistono reati federali, in vigore in tutto lo Stato federale, ma
anche reati punibili solo in determinati Stati federati.
Ad esempio, nella Costituzione statunitense non è espressamente riconosciuto il diritto federale
all’aborto: la Corte Suprema perciò ha stabilito che deve essere ogni Stato a decidere se
concederlo oppure no.
forma di Governo
La è intesa in senso giuridico e non politologico (destra/sinistra).
monarchia assoluta:
Alla forma di Stato assoluto corrispondeva una il monarca concentrava in
sé tutti i poteri, facendosi aiutare dai suoi cortigiani, che poteva nominare e dimettere come se
nulla fosse. monarchia costituzionale,
Con la nascita dello Stato liberale, nacque la importante per due
novità rilevanti:
- Il monarca derivava pur sempre la propria legittimazione da Dio, tuttavia dopo la Rivoluzione
francese iniziò a concedere una Costituzione (che funge da limite al potere);
- Nacquero i primi parlamenti, perciò il monarca vedeva ulteriormente limitato il proprio potere.
parlamentare
Nella forma di Governo (quella italiana): il Capo di Stato è il Presidente della
Repubblica, che funge da garante della Costituzione e rappresentante dello Stato. L’organo
legislativo è il Parlamento, il quale ha il potere di approvare atti aventi una portata generale al ne
di regolare la convivenza della collettività. Il potere esecutivo è svolto dal Governo, il quale deve
eseguire le azioni che servono a governare la vita della collettività. Nel caso dello Stato italiano, in
quanto forma di Governo pa