PRIMA COSTITUZIONE MODERNA
La prima Costituzione moderna nel mondo occidentale è quella degli STATI UNITI
D’AMERICA (1787) che segue i fatti storici (potere costituente) della guerra di
indipendenza di 13 colonie americane dall’allora Regno di Gran Bretagna.
essendo la "prima" esisteva un modello? La Costituzione americana è
largamente ispirata al modello Westminster del Regno di Gran Bretagna che
aveva inoltre convinto lo stesso Montesquieu a teorizzare la "separazione dei
poteri" (Lo Spirito delle leggi, 1748). Westminster rappresenta più in generale il
riferimento tradizionale per tutto il Costituzionalismo occidentale. In Inghilterra
non c’è un testo della costituzione, sembra paradossale che sia ispirata ma essa
esiste come insieme di pratiche, di usi e di costumi che regolamentano il paese e
la comunità. ci sono delle leggi e delle prassi costituzionali in UK. (es. il fatto di
avere massimo due mandati del presidente degli USA è prassi)
Gran Bretagna presenta un vissuto giuridico di sostanziale continuità dall’arrivo
dei Normanni (1066) ad oggi, senza momenti di rottura ed eventi storici →
assenza del Potere costituente
successive invasioni straniere avrebbero potuto rappresentare momenti di
rottura: Spagna (Filippo II – ‘500), Francia (Napoleone – ‘700), Germania (Hitler –
‘900). Come finì?
Il SISTEMA POLITICO BRITANNICO, dal canto suo, non ha sentito (almeno fino alla
Brexit: che per certi versi è risposta alla rottura rappresentata della Ue!)
necessità di formalizzare momenti di cambiamento avendo radici profonde e
consolidate in un sistema sostanzialmente bipartitico con alternanza di governo
e criterio maggioritario. È un sistema politico di continuità, i partiti politici
derivano dai whigs e tories.
non si è mai sentito il bisogno di scrivere le regole del gioco (Magna Charta
1215 e Bill of Rights 1689 avevano compiti specifici)
es. Codici generali attualmente vigenti in Italia sono 3/4 RISALENTI AD
EPOCA FASCISTA (Codice civile 1942; Codice di procedura civile 1940;
Codice penale 1930; Codice di procedura penale 1988). Dunque? C’è nei
fatti una parziale continuità con il diritto passato, ma simbolicamente fu
sentita esigenza di esprimere una rottura “storica” facendo nascere una
Costituzione
UNA CLASSIFICAZIONE (DIACRONICA) DELLE COSTITUZIONI
FLESSIBILI: non prevedono un procedimento specifico per la loro modifica,
basta una legge ordinaria. Col tempo diventano generalmente più rigide.
tipicamente ‘800 (Stato liberale) e concessa per gentile concessione (“ottriata”)
del Sovrano (es. Statuto “Albertino”).
FLESSIBILI segnano anzitutto la fine dello Stato assoluto (e passaggio allo Stato
liberale) con SOVRANO CHE ACCETTA DI SOTTOPORSI ALLA LEGGE, che non
rappresenta più solamente la sua volontà, bensì il risultato di un procedimento
formale con coinvolgimento del Parlamento
Parlamento diventa co-legislatore e la legge ordinaria (“liberata” dal
controllo del Sovrano) assume centralità come espressione tipica del
Parlamento al punto che neanche la Costituzione può essere superiore la
scelta del Regno Unito di non avere una Costituzione significa anche
questo: non ammettere un livello superiore alla LEGGE ORDINARIA CHE E’
ESPRESSIONE TIPICA DEL PARLAMENTO. Ciò viene fatto negli stati uniti
dove non c’era un passato come quello europeo.
RIGIDE: prevedono
1. un procedimento più gravoso di quello ordinario (ossia "aggravato", es.
con procedure più articolate, tempi di raffreddamento e maggioranze
qualificate): in questo modo la Costituzione viene posta al vertice della
gerarchia delle fonti, n
2. a ulteriore presidio della rigidità della Costituzione, si introduce l’organo
della Corte Costituzionale come garanzia della prevalenza sulle altre fonti,
attraverso il controllo di legittimità costituzionale (cd. judicial review)
Sostanzialmente quelle rigide sono più difficili da modificare, dovuto spesso a un
evento traumatico che non renda possibile che una maggioranza semplice possa
cambiarla.
RIGIDE, tipicamente ‘900 (Democrazia pluralista) come riconoscimento di libertà
positive (oltre lo Stato liberale) e su maggiori ambiti rispetto all’epoca liberale.
Generalmente sono costituzioni lunghe (non brevi e flessibili) per tutela delle
masse, con gradi diversi di rigidità.
Le costituzioni RIGIDE segnano la fine dello Stato liberale (e il passaggio alla
Democrazia pluralista) con l’esigenza sopravvenuta di regolare masse e società
complesse. Vi è l’esigenza di mettere al sicuro alcuni principi (pluralismo,
tolleranza) per tutelarsi dalla degenerazione del potere ma anche dalle masse
stesse (es. totalitarismi)
diventa centrale garantire ai cittadini che non sia sufficiente una maggioranza
parlamentare per cambiare le regole basilari della democrazia. Come? Rendendo
la Costituzione modificabile solo a condizioni simili a quelle che hanno prodotto il
compromesso iniziale (es. Costituzione italiana approvata a larga maggioranza
dell’Assemblea costituente). classificazione diacronica: sostanzialmente TUTTE le
Costituzioni occidentali contemporanee sono RIGIDE. Nessuna in senso assoluto,
visto che garantire la possibilità di modificare la Carta fa parte delle prerogative
di una democrazia. Tuttavia esistono gradi diversi di rigidità e scelte peculiari di
ciascuna cultura giuridica [...]
IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
L’art. 138 stabilisce la procedura "aggravata» e identica sia per gli interventi di
(1) MODIFICA delle disposizioni della Costituzione (legge di revisione
costituzionale); sia per (2) INTEGRAZIONE delle stesse (legge costituzionale,
laddove c’è riserva di legge costituzionale: es. legge. cost. 3/1963 sull’istituzione
del Molise, cfr . art. 132)
procedimento aggravato rispetto al procedimento legislativo ordinario: richiede il
doppio delle deliberazioni per ciascuna Camera sul medesimo testo; intervallate
da un lungo tempo di raffreddamento e con la possibilità; ove non ci raggiunga
ampia maggioranza, di ricorrere a referendum confermativo
IL PROCEDIMENTO
INIZIATIVA LEGISLATIVA
Il potere di iniziativa legislativa costituzionale spetta ai medesimi soggetti
previsti per l’approvazione delle leggi ordinarie (art. 71): Governo, singoli
parlamentari, Consigli regionali, CNEL, cittadini attraverso iniziativa popolare
(che richiede raccolta di 50.000 firme)
APPROVAZIONE
1° PASSAGGIO: ciascuna Camera deve approvare a MAGGIORANZA RELATIVA
(soglia bassa) il testo della legge costituzione, seguendo lo stesso iter della legge
ordinaria dunque:
Commissioni permanenti, Aula e votazione articolo per articolo nonché del testo
finale
... ATTESA DI ALMENO 3 MESI DALLA DELIBERAZIONE ...
2° PASSAGGIO
(Ipotesi A): le Camere approvano il testo, eventualmente anche modificato, con
MAGGIORANZA QUALIFICATA 2/3 dei componenti (es. l. cost n. 1/2012
sull’equilibrio tra entrate e spese in bilancio, modifica art. 81, a causa della
sottoscrizione Fiscal Compact). Allora la legge viene trasmessa al Presidente
della Repubblica che promulga la legge costituzionale che viene pubblicata in
Gazzetta Ufficiale. Ma se non raggiunge 2/3 (soglia alta) decade la proposta?
Non si va al referendum perché i parlamento (espressione dei cittadini) è riuscito
ad approvare coi 2/3 il provvedimento.
(Ipotesi B): le Camere approvano il testo, eventualmente anche modificato, con
MAGGIORANZA ASSOLUTA (51% dei componenti): il testo della legge
costituzionale viene pubblicato temporaneamente per 3 mesi in Gazzetta
Ufficiale, dopodiché (se non richiesto referendum) torna al PdR per
promulgazione e pubblicazione definitiva in GU. Se invece nell’arco dei 3 mesi
viene richiesto REFERENDUM, il testo è sottoposto al popolo
chi può chiedere il Referendum? 500.000 elettori, 5 consigli Regionali, 1/5 dei
membri di una Camera. validità del Referendum? Ci si limita ad avere la
maggioranza dei voti espressi (non è richiesto quorum minimo dei votanti). es. 4
dicembre 2016
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
La rigidità totale e immutabile della Costituzione potrebbe tradursi in un invito
alla rottura della legalità, alla rivoluzione lasciare possibilità di adeguamento
del testo all’evoluzione storica di una società fa parte delle regole della
democrazia TUTTAVIA esistono ALCUNE PARTI della Costituzione NON
REVISIONABILI:
- (1) LIMITE ESPRESSO, dichiarato quindi nella costituzione: «La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale» (art. 139,
l’ultimo). La dottrina l’ha interpretato ESTENSIVAMENTE, in senso quindi
ampio, includendo tutti gli aspetti che sono conseguenza della scelta
repubblicana, ad esempio in particolare il carattere elettivo del PDR, al posto
di quello ereditario del Sovrano
- (2) LIMITI IMPLICITI «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione» (art. 1, il primo). Altra interpretazione estensiva, includendo
aspetti legati al carattere democratico inclusa la connotazione elettiva e
rappresentativa delle istituzioni, e alcune libertà (artt. 13 libertà personale,
14 domicilio, 24 difesa). Corte Costituzionale parla di cd. Limiti naturali alla
revisione costituzionale, ossia «principi supremi» della Costituzione (1988). È
estensiva perché lega la democraticita dello stato alla …
GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
decreto legislativo e decreto legge
la funzione legislativa è esercitata dalle camere. L'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo (art 76), se non con le condizioni
dell’art 76 ovvero con una delibrerazione parlamentare, il quale è l’unico a poter
delegare. Esso non ne delega la funzione ma l’esercizio, la funzione rimane del
parlamento, ciò significa che il parlamento può in ogni momento revocare tale
delega.
Con la legge, il parlamento attribuisce la delega al governo. Una legge che non
può seguire i procedimenti legislativi già visti.
La riserva di assemblea è un. Meccanismo per cui per (13:00)
Il parlamento dice al governo, su questo specifico oggetto attenendoti a questi
principi genrrali entro una certa scadenza, … .
L’organo collegiale del governo si riunisce, i decreti legislativi sono sottoposti al
voto del consiglio dei ministri e nel caso abbia esito positivo, esso viene …, e in
segui
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