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IL PARLAMENTO

La forma di governo italiana è quella parlamentare, pertanto un ruolo

estremamente importante è quello del PARLAMENTO, che l’organo

costituzionale titolare della funzione legislativa.

Inoltre, esso detiene la funzione di controllo del Governo e le funzioni di

indirizzo politico.

——— LA STRUTTURA

Il Parlamento italiano ha una STRUTTURA BICAMERALE perfetta ed è

costituito da due camere, aventi funzioni identiche:

− la CAMERA DEI DEPUTATI, composta da 630 membri: per essere

deputati bisogna avere come minimo 25 anni e per votare alla Camera

bisogna avere almeno 18 anni

− la CAMERA DEL SENATO, composta da 315 senatori a cui vanno

aggiunti i senatori a vita (titolo conferito a cittadini che hanno illustrato

la patria per meriti altissimi, o che sono Presidenti della Repubblica, e

vengono nominati dal Presidente della Repubblica che ne può nominare

un massimo di 5 durante il suo mandato): si può diventare senatore a 40

anni e per votare per il Senato occorre avere almeno 25 anni

Il Parlamento in alcune occasioni si riunisce in seduta comune, presso la

Camera dei deputati che ha sede a Palazzo Montecitorio, presieduta dal

Presidente della Camera, per le seguenti ragioni: eleggere o mettere in

discussione il Presidente della Repubblica, eleggere i Giudici della Costituzione

o eleggere i 16 giudici aggregati.

——— L’ORGANIZZAZIONE INTERNA

La disciplina dell’organizzazione interna del Parlamento è dettata dalla

Costituzione e dai regolamenti parlamentari, per cui abbiamo:

− organi necessari, previsti dalla Costituzione: Presidente, Ufficio di

Presidenza e Commissioni referenti

− organi previsti dai regolamenti, ovvero giunte, gruppi, proiezione

parlamentare dei partiti e conferenza dei capigruppo

Le camere sono elette per una durata di 5 anni, periodo denominato

LEGISLATURA, e non possono essere prorogate se non in caso di guerra:

possono essere sciolte dal Presidente della Repubblica, ma non negli ultimi sei

21

Riccardo Tocci

mesi del proprio mandato (semestre bianco), a meno che esso non coincida

pienamente, o in parte, con gli ultimi sei mesi di legislatura.

——— LE PREROGATIVE DELLE CAMERE

Le camere del Parlamento italiano godono di particolari privilegi, stabiliti dal

regolamento interno, e sono:

− AUTONOMIA REGOLAMENTARE: in cui ogni camera, scrivendo un

proprio regolamento, amministra il proprio lavoro secondo la volontà dei

membri interni

− AUTONOMIA FINANZIARIA: in cui le camere decidono autonomamente

l’ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie

funzioni

− IMMUNITA’ DELLA SEDE: ovvero la decisione su chi può essere ammesso

all’interno degli edifici in cui si svolgono le sedute (compito svolto dal

Presidente della Camera)

− GIUSTIZIA DOMESTICA: in cui le controversie relative allo stato giuridico

ed economico dei parlamentari sono sottratte al giudice comune e sono

riservate agli organi interni del Parlamento, quindi si ha un sistema

autonomo per la giustizia (un giudice proprio)

——— LO STATUS PARLAMENTARE

I parlamentari godono di alcune prerogative descritte dagli articoli 67,68 e 69

della Costituzione:

− Art. 67, DIVIETO DI MANDATO ESECUTIVO: in cui ogni membro del

Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza

vincolo di mandato, ciò vuol dire che i parlamentari possono cambiare

fazione politica durante il loro mandato senza che esso venga revocato

− Art. 68, INVIOLABILITA’ PARLAMENTARE: in cui i parlamentari

posseggono l’immunità da arresti o monitoraggi (se non autorizzati dal

Parlamento o se colti in flagranza di reato), ma non dall’avvio di processi

penali

− Art. 69, IDENTITA’ PARLAMENTARE: in cui i membri del Parlamento

ricevono un’indennità stabilita dalla legge e godono di particolari

benefici 22

Riccardo Tocci

——— LA FUNZIONE LEGISLATIVA

La funzione legislativa è la funzione che serve a produrre leggi attraverso il

processo legislativo ordinario, ovvero l’iter legis, che comprende 3 fasi:

1) FASE D’INIZIATIVA, in cui si ha la proposta di un disegno di legge che

può essere promossa dal: Governo (dove ogni sua proposta di legge deve

essere autorizzata dal Presidente della Repubblica), Parlamentari, Corpo

elettorale (ovvero i cittadini, che devono presentare alla camera una

proposta sottoscritta da almeno 50 mila elettori), Consigli regionali e

CNEL (ovvero il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)

2) FASE DELIBERATIVA, in cui si ha l’assegnazione, da parte del Presidente

della camera, del progetto di legge alla commissione parlamentare

(che è un organo collegiale delle Camere a cui vengono assegnati i

disegni di legge) competente “ratione materiae” (per materia) e a

seconda del ruolo della commissione abbiamo: la Commissione

referente (che discute il testo dell’articolo e vota il dispositivo finale, e se

è positivo il testo passa alla Camera dove si attua lo stesso procedimento

fino all’articolo finale), la Commissione redigente (che accelera il

processo, poichè si crea già il dispositivo finale che deve essere

solamente discusso dalla Camera) e la Commissione legiferante (che

discute ogni articolo e vota la legge finale senza passare per il

Parlamento, che viene quindi sostituito)

3) FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA, in cui si ha la promulgazione e la

pubblicazione della legge da parte del Presidente della Repubblica ed

egli può decidere di non promulgare una legge, motivando tale scelta al

Parlamento affinché attui delle modifiche (il Parlamento può attuare o

meno le modifiche consigliate, ma comunque la legge deve essere

promulgata dal Presidente della Repubblica)

La legge deve essere pubblicata entro 30 giorni, dal Presidente della

Repubblica, sulla Gazzetta Ufficiale e dopo un periodo di 15 giorni (vacatio

legis) la legge entra in vigore a tutti gli effetti.

——— LA FUNZIONE DI CONTROLLO E INDIRIZZO

La funzione di controllo si esplica in:

− MOZIONI: che sono i mezzi attraverso cui viene indirizzato il governo

verso determinate direzioni e possono essere mozioni di fiducia o di

sfiducia, rivolte o all’intero governo o a un singolo ministro 23

Riccardo Tocci

− PROGRAMMI: che sono gli elenchi degli argomenti da trattare alle

camere, approvati con il consenso dei gruppi parlamentari

− CALENDARI: che servono a specificare i programmi e indicano le materie

trattate nelle singole sedute

− ORDINI DEL GIORNO: che servono a organizzare i lavori parlamentari per

ogni singola seduta, interpellanza e interrogazione

− INTERPELLANZA: ovvero una domanda rivolta, in assemblea, da uno o

più parlamentari al Governo, circa i motivi o gli intendimenti della sua

condotta su una questione di particolare rilievo o di carattere generale

(se la risposta del Governo non è soddisfacente, il relatore può

presentare una mozione avente lo stesso oggetto e provocare una

discussione e un voto da parte dell’Assemblea)

− INTERROGAZIONE: ovvero una domanda che uno o più parlamentari

possono rivolgere a un ministro o al Governo riguardo la veridicità di un

fatto e sui provvedimenti che il governo intende adottare, o ha adottato

(il ministro o il Governo può rispondere per iscritto o oralmente, e in

quest’ultimo caso può farlo durante il question time)

——— LA FUNZIONE DI REVISIONE COSTITUZIONALE

La funzione di revisione costituzionale serve a MODIFICARE LA COSTITUZIONE

e si può procedere tramite l’iter ordinario di modifica di una legge, ma è

necessario che il Parlamento discuta il testo per due volte tra le quali devono

passare 60 giorni: durante la seconda lettura, la modifica costituzionale deve

avere un quorum dei 2/3 e nel caso non ci fosse il quorum, avviene

l’approvazione per maggioranza assoluta.

Tuttavia, può essere chiesto da 1/5 di ciascuna camera un referendum

confermativo, che non necessita di un quorum di partecipazione, ma solo di

merito (diverso dal referendum abrogativo, poichè esso presenta sia un

quorum strutturale che di merito e origina da una raccolta di 500 mila firme

certificate, che dovranno essere depositate presso la Corte di Cassazione che

ne verificherà la legittimità, e dopodiché la Corte Costituzionale decide circa

l’ammissibilità del referendum)

——— ATTI AVENTI FORZA LEGGE

Gli atti aventi forza legge sono due il decreto legge e il decreto legislativo.

Il DECRETO LEGGE è un atto avente forza di legge adottato dal Governo

qualora sussistano: 24

Riccardo Tocci

− l’urgenza, ovvero una serie di condizioni non prevedibili e non

ponderabili dalla legislazione (es. terremoti, ammende da parte dell’UE)

− la necessità di fronte a un fatto urgente, in cui il Governo può usare

solamente un unico strumento necessario a risolvere l’urgenza

Il decreto legge viene emanato dal Presidente della Repubblica e non è una

vera e propria legge, poichè è prodotta dal governo e non dall’iter legis:

essendo un provvedimento urgente, esso ha validità immediata e se entro 60

giorni non viene convertito in legge dal Parlamento esso perde efficacia e

decade.

Il DECRETO LEGISLATIVO è un trasferimento temporaneo contingente,

qualitativo e quantitativo dal potere legislativo dal Parlamento al Governo:

per essere promulgato deve rispettare una legge di delega, ossia dei precisi

criteri direttivi il cui rispetto è verificato dal Presidente della Repubblica,

responsabile poi della successiva emanazione.

——— SISTEMA ELETTORALE DELLE CAMERE

Il sistema elettorale delle due Camere è un SISTEMA PROPORZIONALE e si

basa sulla concorrenza di liste di candidati con l’elettore che dispone di un

solo voto per la scelta della lista: le liste possono presentarsi da sole, oppure

collegate tra loro, a formare una coalizione elettorale.

Ci sono 5 fasi:

1) si calcola la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista, che è data dalla

somma dei voti conseguiti dalla lista in tutte le sezioni elettorali della

circoscrizione: si passa quindi a calcolare la cifra elettorale nazionale di

ciascuna lista, che è data dalla somma delle cifre elettorali

circoscrizionali conseguite dalle liste in ciascuna circoscrizione

2) si individuano le coalizioni di liste e le singole liste, non raggruppate, che

superano una certa soglia di voti e possono partecipare alla ripartizione

dei seggi: in questo modo vengono individuate le coalizioni di liste che

abbiano conseguito, sul piano nazionale, a

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matteocautis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Roma "Foro Italico" o del prof Frau Antonio.