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IL PARLAMENTO
La forma di governo italiana è quella parlamentare, pertanto un ruolo
estremamente importante è quello del PARLAMENTO, che l’organo
costituzionale titolare della funzione legislativa.
Inoltre, esso detiene la funzione di controllo del Governo e le funzioni di
indirizzo politico.
——— LA STRUTTURA
Il Parlamento italiano ha una STRUTTURA BICAMERALE perfetta ed è
costituito da due camere, aventi funzioni identiche:
− la CAMERA DEI DEPUTATI, composta da 630 membri: per essere
deputati bisogna avere come minimo 25 anni e per votare alla Camera
bisogna avere almeno 18 anni
− la CAMERA DEL SENATO, composta da 315 senatori a cui vanno
aggiunti i senatori a vita (titolo conferito a cittadini che hanno illustrato
la patria per meriti altissimi, o che sono Presidenti della Repubblica, e
vengono nominati dal Presidente della Repubblica che ne può nominare
un massimo di 5 durante il suo mandato): si può diventare senatore a 40
anni e per votare per il Senato occorre avere almeno 25 anni
Il Parlamento in alcune occasioni si riunisce in seduta comune, presso la
Camera dei deputati che ha sede a Palazzo Montecitorio, presieduta dal
Presidente della Camera, per le seguenti ragioni: eleggere o mettere in
discussione il Presidente della Repubblica, eleggere i Giudici della Costituzione
o eleggere i 16 giudici aggregati.
——— L’ORGANIZZAZIONE INTERNA
La disciplina dell’organizzazione interna del Parlamento è dettata dalla
Costituzione e dai regolamenti parlamentari, per cui abbiamo:
− organi necessari, previsti dalla Costituzione: Presidente, Ufficio di
Presidenza e Commissioni referenti
− organi previsti dai regolamenti, ovvero giunte, gruppi, proiezione
parlamentare dei partiti e conferenza dei capigruppo
Le camere sono elette per una durata di 5 anni, periodo denominato
LEGISLATURA, e non possono essere prorogate se non in caso di guerra:
possono essere sciolte dal Presidente della Repubblica, ma non negli ultimi sei
21
Riccardo Tocci
mesi del proprio mandato (semestre bianco), a meno che esso non coincida
pienamente, o in parte, con gli ultimi sei mesi di legislatura.
——— LE PREROGATIVE DELLE CAMERE
Le camere del Parlamento italiano godono di particolari privilegi, stabiliti dal
regolamento interno, e sono:
− AUTONOMIA REGOLAMENTARE: in cui ogni camera, scrivendo un
proprio regolamento, amministra il proprio lavoro secondo la volontà dei
membri interni
− AUTONOMIA FINANZIARIA: in cui le camere decidono autonomamente
l’ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie
funzioni
− IMMUNITA’ DELLA SEDE: ovvero la decisione su chi può essere ammesso
all’interno degli edifici in cui si svolgono le sedute (compito svolto dal
Presidente della Camera)
− GIUSTIZIA DOMESTICA: in cui le controversie relative allo stato giuridico
ed economico dei parlamentari sono sottratte al giudice comune e sono
riservate agli organi interni del Parlamento, quindi si ha un sistema
autonomo per la giustizia (un giudice proprio)
——— LO STATUS PARLAMENTARE
I parlamentari godono di alcune prerogative descritte dagli articoli 67,68 e 69
della Costituzione:
− Art. 67, DIVIETO DI MANDATO ESECUTIVO: in cui ogni membro del
Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato, ciò vuol dire che i parlamentari possono cambiare
fazione politica durante il loro mandato senza che esso venga revocato
− Art. 68, INVIOLABILITA’ PARLAMENTARE: in cui i parlamentari
posseggono l’immunità da arresti o monitoraggi (se non autorizzati dal
Parlamento o se colti in flagranza di reato), ma non dall’avvio di processi
penali
− Art. 69, IDENTITA’ PARLAMENTARE: in cui i membri del Parlamento
ricevono un’indennità stabilita dalla legge e godono di particolari
benefici 22
Riccardo Tocci
——— LA FUNZIONE LEGISLATIVA
La funzione legislativa è la funzione che serve a produrre leggi attraverso il
processo legislativo ordinario, ovvero l’iter legis, che comprende 3 fasi:
1) FASE D’INIZIATIVA, in cui si ha la proposta di un disegno di legge che
può essere promossa dal: Governo (dove ogni sua proposta di legge deve
essere autorizzata dal Presidente della Repubblica), Parlamentari, Corpo
elettorale (ovvero i cittadini, che devono presentare alla camera una
proposta sottoscritta da almeno 50 mila elettori), Consigli regionali e
CNEL (ovvero il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)
2) FASE DELIBERATIVA, in cui si ha l’assegnazione, da parte del Presidente
della camera, del progetto di legge alla commissione parlamentare
(che è un organo collegiale delle Camere a cui vengono assegnati i
disegni di legge) competente “ratione materiae” (per materia) e a
seconda del ruolo della commissione abbiamo: la Commissione
referente (che discute il testo dell’articolo e vota il dispositivo finale, e se
è positivo il testo passa alla Camera dove si attua lo stesso procedimento
fino all’articolo finale), la Commissione redigente (che accelera il
processo, poichè si crea già il dispositivo finale che deve essere
solamente discusso dalla Camera) e la Commissione legiferante (che
discute ogni articolo e vota la legge finale senza passare per il
Parlamento, che viene quindi sostituito)
3) FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA, in cui si ha la promulgazione e la
pubblicazione della legge da parte del Presidente della Repubblica ed
egli può decidere di non promulgare una legge, motivando tale scelta al
Parlamento affinché attui delle modifiche (il Parlamento può attuare o
meno le modifiche consigliate, ma comunque la legge deve essere
promulgata dal Presidente della Repubblica)
La legge deve essere pubblicata entro 30 giorni, dal Presidente della
Repubblica, sulla Gazzetta Ufficiale e dopo un periodo di 15 giorni (vacatio
legis) la legge entra in vigore a tutti gli effetti.
——— LA FUNZIONE DI CONTROLLO E INDIRIZZO
La funzione di controllo si esplica in:
− MOZIONI: che sono i mezzi attraverso cui viene indirizzato il governo
verso determinate direzioni e possono essere mozioni di fiducia o di
sfiducia, rivolte o all’intero governo o a un singolo ministro 23
Riccardo Tocci
− PROGRAMMI: che sono gli elenchi degli argomenti da trattare alle
camere, approvati con il consenso dei gruppi parlamentari
− CALENDARI: che servono a specificare i programmi e indicano le materie
trattate nelle singole sedute
− ORDINI DEL GIORNO: che servono a organizzare i lavori parlamentari per
ogni singola seduta, interpellanza e interrogazione
− INTERPELLANZA: ovvero una domanda rivolta, in assemblea, da uno o
più parlamentari al Governo, circa i motivi o gli intendimenti della sua
condotta su una questione di particolare rilievo o di carattere generale
(se la risposta del Governo non è soddisfacente, il relatore può
presentare una mozione avente lo stesso oggetto e provocare una
discussione e un voto da parte dell’Assemblea)
− INTERROGAZIONE: ovvero una domanda che uno o più parlamentari
possono rivolgere a un ministro o al Governo riguardo la veridicità di un
fatto e sui provvedimenti che il governo intende adottare, o ha adottato
(il ministro o il Governo può rispondere per iscritto o oralmente, e in
quest’ultimo caso può farlo durante il question time)
——— LA FUNZIONE DI REVISIONE COSTITUZIONALE
La funzione di revisione costituzionale serve a MODIFICARE LA COSTITUZIONE
e si può procedere tramite l’iter ordinario di modifica di una legge, ma è
necessario che il Parlamento discuta il testo per due volte tra le quali devono
passare 60 giorni: durante la seconda lettura, la modifica costituzionale deve
avere un quorum dei 2/3 e nel caso non ci fosse il quorum, avviene
l’approvazione per maggioranza assoluta.
Tuttavia, può essere chiesto da 1/5 di ciascuna camera un referendum
confermativo, che non necessita di un quorum di partecipazione, ma solo di
merito (diverso dal referendum abrogativo, poichè esso presenta sia un
quorum strutturale che di merito e origina da una raccolta di 500 mila firme
certificate, che dovranno essere depositate presso la Corte di Cassazione che
ne verificherà la legittimità, e dopodiché la Corte Costituzionale decide circa
l’ammissibilità del referendum)
——— ATTI AVENTI FORZA LEGGE
Gli atti aventi forza legge sono due il decreto legge e il decreto legislativo.
Il DECRETO LEGGE è un atto avente forza di legge adottato dal Governo
qualora sussistano: 24
Riccardo Tocci
− l’urgenza, ovvero una serie di condizioni non prevedibili e non
ponderabili dalla legislazione (es. terremoti, ammende da parte dell’UE)
− la necessità di fronte a un fatto urgente, in cui il Governo può usare
solamente un unico strumento necessario a risolvere l’urgenza
Il decreto legge viene emanato dal Presidente della Repubblica e non è una
vera e propria legge, poichè è prodotta dal governo e non dall’iter legis:
essendo un provvedimento urgente, esso ha validità immediata e se entro 60
giorni non viene convertito in legge dal Parlamento esso perde efficacia e
decade.
Il DECRETO LEGISLATIVO è un trasferimento temporaneo contingente,
qualitativo e quantitativo dal potere legislativo dal Parlamento al Governo:
per essere promulgato deve rispettare una legge di delega, ossia dei precisi
criteri direttivi il cui rispetto è verificato dal Presidente della Repubblica,
responsabile poi della successiva emanazione.
——— SISTEMA ELETTORALE DELLE CAMERE
Il sistema elettorale delle due Camere è un SISTEMA PROPORZIONALE e si
basa sulla concorrenza di liste di candidati con l’elettore che dispone di un
solo voto per la scelta della lista: le liste possono presentarsi da sole, oppure
collegate tra loro, a formare una coalizione elettorale.
Ci sono 5 fasi:
1) si calcola la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista, che è data dalla
somma dei voti conseguiti dalla lista in tutte le sezioni elettorali della
circoscrizione: si passa quindi a calcolare la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista, che è data dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite dalle liste in ciascuna circoscrizione
2) si individuano le coalizioni di liste e le singole liste, non raggruppate, che
superano una certa soglia di voti e possono partecipare alla ripartizione
dei seggi: in questo modo vengono individuate le coalizioni di liste che
abbiano conseguito, sul piano nazionale, a