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FONTI DEL DIRITTO

Sono i modi attraverso i quali il diritto nasce e si rinnova. Nella storia abbiamo

visto l’assolutismo in cui un singolo aveva tutti i poteri, poi il costituzionalismo

in cui il parlamento emanava le leggi rappresentando il popolo, infine le

costituzioni del dopoguerra in cui vige un pluralismo sociale ed istituzionale. La

legge non è più del parlamento ma anche del governo (- legge o legislativo) e poi

delle fonti degli altri ordinamenti come le regioni e i comuni. Le fonti

dell’ordinamento italiano in ordine sono:

Primo livello: -Costituzione (leggi costituzionali e di revisione costituzionale che

modificano gli articoli)

-A livello europeo abbiamo prima i trattati (tue e tfue).

-Vi sono anche i regolamenti degli organi istituzionali (presidenza

della repubblica, senato, parlamento, camera, ecc…) al pari della

costituzione.

Secondo livello:

-La legge ordinaria e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e

decreti legislativi).

-Il referendum abrogativo (solo in senso negativo).

-A livello regionale vi sono gli statuti regionali e le leggi regionali.

-A livello europeo i regolamenti UE e direttive UE

Terzo livello: -Regolamenti governativi d.P.R, regolamenti interministeriali D.I. e

D.M. e D.P.C.M

-A livello regionale gli statuti degli enti autonomi e i regolamenti

degli enti autonomi.

C’è una gerarchia secondo cui le parti più in alto influenzano quelle più in basso e

quelle più in basso non possono contrastare quelle più in alto. La costituzione è

fonte sulle fonti cioè prevede le altre fonti. Poi vi sono le fonti primarie a

carattere chiuso (forza di legge) ed infine le fonti secondarie a carattere aperto.

24/10/2023

Tre principi caratterizzano il sistema dell’ordinamento giuridico. Il primo è l’unità

poiché tutte le norme possono farsi risalire al potere costituente (costituzione). Il

potere costituente è quello che arriva quando avviene un sovvertimento di un

potere costituito. Dalla consegna della costituzione nel 47’ l’Italia non ha più avuto

un potere costituente perché coloro che hanno voluto modificare la costituzione lo

hanno fatto nei limiti dell’articolo 138. Il secondo principio è la coerenza

sistematica, ovvero l’ordinamento prevede criteri per risolvere contrasti tra

normative. I tre principi sono la gerarchia, successione della legge nel tempo e

competenza per materia. L’ultimo principio è la completezza che significa che vi

sono rimedi per colmare alcune lacune o vuoti di legge.

Le fonti del diritto sono atti o fatti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre

norme giuridiche. Vi sono le fonti sulla produzione del diritto e quelle di

produzione del diritto. L’atto è la costituzione e la legge mentre il fatto è la

consuetudine. L’atto giuridico fonte è esistente ovvero emanato da un potere

conferito al suo autore, valido se sono rispettate le norme di procedimento e di

sostanza che disciplinano l’esercizio del potere ed infine è efficacie ovvero idoneo a

produrre effetti. Invece il principio di gerarchia stabilisce che la norma di rango

superiore prevalga su quella di rango inferiore e non può essere abrogata anche

se è successiva. In caso di contrasto la norma di rango inferiore è invalida. Il

principio di abrogazione stabilisce che tra norme di pari grado la norma

successiva prevale sulla norma precedente. La norma abrogata si applica ai

rapporti giuridici ancora pendenti. Se la norma abrogatrice è retroattiva essa è

attiva e cancella totalmente quella abrogata. La regola generale è la non

retroattività. La norma penale non è mai retroattiva. L’abrogazione può essere di

tre tipi. L’abrogazione espressa, l’abrogazione implicita e quella tacita. Nella

prima viene dichiarata espressamente l’abrogazione, nella seconda vi è un

intervento di una nuova disciplina dell’intera materia e nella terza vi è

l’incompatibilità tra la nuova norma e quella preesistente. Le norme giuridiche

possono essere applicabili ad una pluralità indeterminata di soggetti (generalità)

e ripetibilità dell’applicazione nel tempo (astrattezza). Un atto giuridico fonte si

dice esistente se emanato nell’esercizio di un potere conferito al suo autore,

valido se rispettate le norme di procedura e sostanziali ed efficacie ovvero

idoneo a produrre effetti.

Interpretazione: non si può attribuire altro significato che quello fatto palese dal

significato delle parole secondo la connessione di esse e l’intenzione del legislatore.

Le tecniche interpretative sono sette: sistematica, letterale, estensiva,

restrittiva, adeguatrice, evolutiva, autentica e analogica. Quella letterale

consiste nell’interpretare la disposizione non attribuendo altro senso alle parole.

Quella estensiva il significato della disposizione è considerato più ampio. In quella

restrittiva il significato è considerato più ristretto. In quella sistematica si valuta

la disposizione alla luce anche delle altre disposizioni dell’ordinamento.

L’interpretazione evolutiva invece interpreta la disposizione alla luce delle mutate

esigenze e caratteristiche della società. In quella adeguatrice si interpreta la

disposizione alla luce del mutamento ma anche dei mutati principi che informano

il sistema. L’interpretazione autentica è quella fornita da chi ha emanato la

disposizione. L’applicazione può essere analogica e ha luogo quando manchino

disposizioni applicabili. L’analogia può essere legis o iuris.

Parlamento

Il parlamento è formato dalla camera dei deputati e dal senato della repubblica.

Per eleggerli bastano 18 anni mentre per candidarsi servono 25 anni per la camera

e 40 per il senato. I deputati sono 400 mentre i senatori sono 200 più senatori a

vita e di diritto. Entrambi i rami del parlamento eseguono le medesime funzioni. I

gruppi parlamentari svolgono funzioni politiche, aderiscono obbligatoriamente

ad un gruppo. Una delle funzioni dei gruppi più importanti è la capacità di

designare i componenti delle commissioni parlamentari. Le commissioni sono

create rispettando le proporzioni dei gruppi. Le commissioni permanenti si

riuniscono in sedi referenti, redigenti o in sede legislativa.

Le fasi di funzione legislativa sono:

-iniziativa: governo/membri parlamento/50000 elettori/consigli

regionali/CNEL possono prendere l’iniziativa. Un ministro, se ha

mantenuto la carica di parlamentare può prendere l’iniziativa legislativa.

25/10/2023 -costitutiva: i procedimenti sono tre: procedura ordinaria,

abbreviata o speciale. Nella procedura ordinaria si assegna il

procedimento alla commissione competente per materia. In seguito

avviene la trattazione in commissione ovvero la discussione degli

articoli. Infine si arriva in assemblea in cui avvengono le votazioni sui

singoli articoli, la discussione generale, gli emendamenti, la

dichiarazione di voto e il voto finale. Se il disegno di legge viene

approvato si passa all’altro ramo del parlamento. Per le materie più

importanti bisogna sempre avere il procedimento ordinario con

l’assemblea che si riunisce in sede referente. Nella procedura

abbreviata i termini si dimezzano. In quella speciale fino al momento

della votazione finale si può richiedere una procedura normale.

Serve infatti un’approvazione quasi totale 9/10. La votazione finale

termina quando entrambe le camere hanno approvato il medesimo

testo. Il numero legale è il numero di cui ho bisogno per deliberare.

Devono essere presenti minimo la metà +1 dei componenti. Alla

camera dei deputati e al senato per deliberare si usa la maggioranza

semplice ovvero la metà +1 dei presenti. Altri quorum deliberativi è la

maggioranza assoluta ovvero la metà dei componenti +1. Vi sono

anche le maggioranze qualificate ovvero 2/3 e 3/5 dei presenti o dei

componenti. La costituzione richiede la maggioranza qualificata per

una concessione di amnistia e indulto (79), l’elezione del presidente

della repubblica (83) e al fine di sottrarre le leggi costituzionali e di

revisione costituzionale al referendum popolare (138).

-promulgazione: il presidente della repubblica entro un mese

promulga la legge. Esiste però un potere di rinvio ovvero il rinvio del

presidente alle camere per una nuova deliberazione. Se le camere

non riapprovano la legge non viene promulgata, se la approvano la

legge viene riapprovata. La maggior parte delle volte vengono

apportate modifiche in base alle richieste. A quel punto il presidente

deve approvare la legge se le richieste vengono accettate.

-pubblicazione: il ministro della giustizia pone il sigillo e la legge è

valida.

-entrata in vigore: avviene dopo 15 giorni. Il periodo tra la

pubblicazione e l’entrata in vigore è chiamato vacatio legis. In qualche

caso può essere allungato il tempo.

Il procedimento di approvazione di fonti costituzionali avviene con due

approvazioni. La prima alla camera, che la passa poi al senato. Dopo tre mesi

(termine dilatorio) avviene la seconda approvazione nel seguente modo. Con la

maggioranza dei 2/3 la legge costituzionale viene promulgata. Le riforme che

non raggiungono i 2/3 possono chiedere un referendum costituzionale. Se la

maggioranza è favorevole la legge viene promulgata, se non è favorevole non

viene promulgata. Vi sono limiti alla revisione costituzionale. Ad esempio l’ART

139. dice che a forma repubblicana non può essere oggetto di revisione

costituzionale. Non si possono cancellare l’ART 138 e i principi fondamentali della

costituzione.

I regolamenti parlamentari si basano sull’ART 64 che afferma che ciascuna

camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Essi disciplinano l’organizzazione e le funzioni delle camere. Gli altri organi

istituzionali hanno un regolamento differente.

Il governo:

Il governo è formato dal presidente del consiglio dei ministri e i ministri. Ogni

ministro è un organo. I ministri con portafoglio hanno un ministero mentre quelli

senza portafoglio non hanno un ministero. Il governo non è titolare della

funzione legislativa ma può esercitarla in due ipotesi con il controllo preventivo

(decreto legislativo) o successivo del parlamento. Le fonti primarie sono i

decreti legislativi e i decreti legge. Le fonti secondarie sono i regolamenti

governativi.

31/10/2023

La corte costituzionale vieta la reiterazione non convertita ovvero la

riproposizione uguale di un decreto legge in quanto: è un abuso e altera la natura

provvisoria del provvedimento, toglie valore al carattere straordinario

de

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A.A. 2023-2024
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ludokiller24 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Racca Gabriella Margherita.