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FONTI DEL DIRITTO
Sono i modi attraverso i quali il diritto nasce e si rinnova. Nella storia abbiamo
visto l’assolutismo in cui un singolo aveva tutti i poteri, poi il costituzionalismo
in cui il parlamento emanava le leggi rappresentando il popolo, infine le
costituzioni del dopoguerra in cui vige un pluralismo sociale ed istituzionale. La
legge non è più del parlamento ma anche del governo (- legge o legislativo) e poi
delle fonti degli altri ordinamenti come le regioni e i comuni. Le fonti
dell’ordinamento italiano in ordine sono:
Primo livello: -Costituzione (leggi costituzionali e di revisione costituzionale che
modificano gli articoli)
-A livello europeo abbiamo prima i trattati (tue e tfue).
-Vi sono anche i regolamenti degli organi istituzionali (presidenza
della repubblica, senato, parlamento, camera, ecc…) al pari della
costituzione.
Secondo livello:
-La legge ordinaria e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e
decreti legislativi).
-Il referendum abrogativo (solo in senso negativo).
-A livello regionale vi sono gli statuti regionali e le leggi regionali.
-A livello europeo i regolamenti UE e direttive UE
Terzo livello: -Regolamenti governativi d.P.R, regolamenti interministeriali D.I. e
D.M. e D.P.C.M
-A livello regionale gli statuti degli enti autonomi e i regolamenti
degli enti autonomi.
C’è una gerarchia secondo cui le parti più in alto influenzano quelle più in basso e
quelle più in basso non possono contrastare quelle più in alto. La costituzione è
fonte sulle fonti cioè prevede le altre fonti. Poi vi sono le fonti primarie a
carattere chiuso (forza di legge) ed infine le fonti secondarie a carattere aperto.
24/10/2023
Tre principi caratterizzano il sistema dell’ordinamento giuridico. Il primo è l’unità
poiché tutte le norme possono farsi risalire al potere costituente (costituzione). Il
potere costituente è quello che arriva quando avviene un sovvertimento di un
potere costituito. Dalla consegna della costituzione nel 47’ l’Italia non ha più avuto
un potere costituente perché coloro che hanno voluto modificare la costituzione lo
hanno fatto nei limiti dell’articolo 138. Il secondo principio è la coerenza
sistematica, ovvero l’ordinamento prevede criteri per risolvere contrasti tra
normative. I tre principi sono la gerarchia, successione della legge nel tempo e
competenza per materia. L’ultimo principio è la completezza che significa che vi
sono rimedi per colmare alcune lacune o vuoti di legge.
Le fonti del diritto sono atti o fatti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre
norme giuridiche. Vi sono le fonti sulla produzione del diritto e quelle di
produzione del diritto. L’atto è la costituzione e la legge mentre il fatto è la
consuetudine. L’atto giuridico fonte è esistente ovvero emanato da un potere
conferito al suo autore, valido se sono rispettate le norme di procedimento e di
sostanza che disciplinano l’esercizio del potere ed infine è efficacie ovvero idoneo a
produrre effetti. Invece il principio di gerarchia stabilisce che la norma di rango
superiore prevalga su quella di rango inferiore e non può essere abrogata anche
se è successiva. In caso di contrasto la norma di rango inferiore è invalida. Il
principio di abrogazione stabilisce che tra norme di pari grado la norma
successiva prevale sulla norma precedente. La norma abrogata si applica ai
rapporti giuridici ancora pendenti. Se la norma abrogatrice è retroattiva essa è
attiva e cancella totalmente quella abrogata. La regola generale è la non
retroattività. La norma penale non è mai retroattiva. L’abrogazione può essere di
tre tipi. L’abrogazione espressa, l’abrogazione implicita e quella tacita. Nella
prima viene dichiarata espressamente l’abrogazione, nella seconda vi è un
intervento di una nuova disciplina dell’intera materia e nella terza vi è
l’incompatibilità tra la nuova norma e quella preesistente. Le norme giuridiche
possono essere applicabili ad una pluralità indeterminata di soggetti (generalità)
e ripetibilità dell’applicazione nel tempo (astrattezza). Un atto giuridico fonte si
dice esistente se emanato nell’esercizio di un potere conferito al suo autore,
valido se rispettate le norme di procedura e sostanziali ed efficacie ovvero
idoneo a produrre effetti.
Interpretazione: non si può attribuire altro significato che quello fatto palese dal
significato delle parole secondo la connessione di esse e l’intenzione del legislatore.
Le tecniche interpretative sono sette: sistematica, letterale, estensiva,
restrittiva, adeguatrice, evolutiva, autentica e analogica. Quella letterale
consiste nell’interpretare la disposizione non attribuendo altro senso alle parole.
Quella estensiva il significato della disposizione è considerato più ampio. In quella
restrittiva il significato è considerato più ristretto. In quella sistematica si valuta
la disposizione alla luce anche delle altre disposizioni dell’ordinamento.
L’interpretazione evolutiva invece interpreta la disposizione alla luce delle mutate
esigenze e caratteristiche della società. In quella adeguatrice si interpreta la
disposizione alla luce del mutamento ma anche dei mutati principi che informano
il sistema. L’interpretazione autentica è quella fornita da chi ha emanato la
disposizione. L’applicazione può essere analogica e ha luogo quando manchino
disposizioni applicabili. L’analogia può essere legis o iuris.
Parlamento
Il parlamento è formato dalla camera dei deputati e dal senato della repubblica.
Per eleggerli bastano 18 anni mentre per candidarsi servono 25 anni per la camera
e 40 per il senato. I deputati sono 400 mentre i senatori sono 200 più senatori a
vita e di diritto. Entrambi i rami del parlamento eseguono le medesime funzioni. I
gruppi parlamentari svolgono funzioni politiche, aderiscono obbligatoriamente
ad un gruppo. Una delle funzioni dei gruppi più importanti è la capacità di
designare i componenti delle commissioni parlamentari. Le commissioni sono
create rispettando le proporzioni dei gruppi. Le commissioni permanenti si
riuniscono in sedi referenti, redigenti o in sede legislativa.
Le fasi di funzione legislativa sono:
-iniziativa: governo/membri parlamento/50000 elettori/consigli
regionali/CNEL possono prendere l’iniziativa. Un ministro, se ha
mantenuto la carica di parlamentare può prendere l’iniziativa legislativa.
25/10/2023 -costitutiva: i procedimenti sono tre: procedura ordinaria,
abbreviata o speciale. Nella procedura ordinaria si assegna il
procedimento alla commissione competente per materia. In seguito
avviene la trattazione in commissione ovvero la discussione degli
articoli. Infine si arriva in assemblea in cui avvengono le votazioni sui
singoli articoli, la discussione generale, gli emendamenti, la
dichiarazione di voto e il voto finale. Se il disegno di legge viene
approvato si passa all’altro ramo del parlamento. Per le materie più
importanti bisogna sempre avere il procedimento ordinario con
l’assemblea che si riunisce in sede referente. Nella procedura
abbreviata i termini si dimezzano. In quella speciale fino al momento
della votazione finale si può richiedere una procedura normale.
Serve infatti un’approvazione quasi totale 9/10. La votazione finale
termina quando entrambe le camere hanno approvato il medesimo
testo. Il numero legale è il numero di cui ho bisogno per deliberare.
Devono essere presenti minimo la metà +1 dei componenti. Alla
camera dei deputati e al senato per deliberare si usa la maggioranza
semplice ovvero la metà +1 dei presenti. Altri quorum deliberativi è la
maggioranza assoluta ovvero la metà dei componenti +1. Vi sono
anche le maggioranze qualificate ovvero 2/3 e 3/5 dei presenti o dei
componenti. La costituzione richiede la maggioranza qualificata per
una concessione di amnistia e indulto (79), l’elezione del presidente
della repubblica (83) e al fine di sottrarre le leggi costituzionali e di
revisione costituzionale al referendum popolare (138).
-promulgazione: il presidente della repubblica entro un mese
promulga la legge. Esiste però un potere di rinvio ovvero il rinvio del
presidente alle camere per una nuova deliberazione. Se le camere
non riapprovano la legge non viene promulgata, se la approvano la
legge viene riapprovata. La maggior parte delle volte vengono
apportate modifiche in base alle richieste. A quel punto il presidente
deve approvare la legge se le richieste vengono accettate.
-pubblicazione: il ministro della giustizia pone il sigillo e la legge è
valida.
-entrata in vigore: avviene dopo 15 giorni. Il periodo tra la
pubblicazione e l’entrata in vigore è chiamato vacatio legis. In qualche
caso può essere allungato il tempo.
Il procedimento di approvazione di fonti costituzionali avviene con due
approvazioni. La prima alla camera, che la passa poi al senato. Dopo tre mesi
(termine dilatorio) avviene la seconda approvazione nel seguente modo. Con la
maggioranza dei 2/3 la legge costituzionale viene promulgata. Le riforme che
non raggiungono i 2/3 possono chiedere un referendum costituzionale. Se la
maggioranza è favorevole la legge viene promulgata, se non è favorevole non
viene promulgata. Vi sono limiti alla revisione costituzionale. Ad esempio l’ART
139. dice che a forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale. Non si possono cancellare l’ART 138 e i principi fondamentali della
costituzione.
I regolamenti parlamentari si basano sull’ART 64 che afferma che ciascuna
camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Essi disciplinano l’organizzazione e le funzioni delle camere. Gli altri organi
istituzionali hanno un regolamento differente.
Il governo:
Il governo è formato dal presidente del consiglio dei ministri e i ministri. Ogni
ministro è un organo. I ministri con portafoglio hanno un ministero mentre quelli
senza portafoglio non hanno un ministero. Il governo non è titolare della
funzione legislativa ma può esercitarla in due ipotesi con il controllo preventivo
(decreto legislativo) o successivo del parlamento. Le fonti primarie sono i
decreti legislativi e i decreti legge. Le fonti secondarie sono i regolamenti
governativi.
31/10/2023
La corte costituzionale vieta la reiterazione non convertita ovvero la
riproposizione uguale di un decreto legge in quanto: è un abuso e altera la natura
provvisoria del provvedimento, toglie valore al carattere straordinario
de