ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
Il Diritto Amministrativo disciplina l’organizzazione, i mezzi e le forme di quelle che sono le attività della Pubblica
Amministrazione (P.A.), nonché i rapporti tra la P.A. e gli altri soggetti, ovvero detta la disciplina giuridica della Pubblica
Amministrazione. Per P.A. si intende: in senso oggettivo, la Funzione Amministrativa e in senso soggettivo, la sede
dell’attività amministrativa ovvero il soggetto che svolge quell’attività.
Fonti Del Diritto
Sono i mezzi attraverso i quali il cittadino viene portato a conoscenza del diritto e delle leggi, ne esistono varie:
1) Fonti Costituzionali, costituzione, leggi costituzionali. (La Costituzione è al primo posto nella gerarchia delle
fonti, non può essere modificata con una legge ordinaria);
2) Fonti Europee, possono essere Trattati, Regolamenti, Direttive o Decisioni. (Il Regolamento è obbligatorio e
direttamente applicabile dagli stati membri. Le Direttive non sono obbligatorie ma vincolano gli Stati ad
obiettivi da raggiungere. Le Decisioni sono obbligatorie);
3) Fonti Primarie, leggi dello stato, D.Lgs. Decreti Legge, Referendum abrogativi, Statuti delle Regioni, Leggi
regionali e provinciali di Trento e Bolzano;
4) Fonti Secondarie, regolamenti statali, comunali e provinciali, ordinanze, statuti degli enti locali;
5) Consuetudini, cioè la ripetizione di un comportamento da parte di una generalità di persone convinte di
osservare una norma giuridica, sono fonti del diritto non scritto.
Fonti Del Diritto Amministrativo
Queste sono tipicamente Fonti Secondarie ovvero gli atti amministrativi ( provenienti da un’amministrazione ) questi
non possono derogare o contrastare con le norme costituzionali, con gli atti legislativi primari e possono modificare
leggi primarie SOLO SE una legge ordinaria ne abbia delegificato una materia autorizzando (solitamente regolamenti) a
disporre norme in quella materia. I REGOLAMENTI
Sono atti formalmente amministrativi in quanto emanati dalla P.A. ma sostanzialmente normativi poiché contengono
norme idonee ad innovare l’ordinamento giuridico.
I Regolamenti NON possono:
- Derogare o contrastare con la Costituzione o con le Leggi Ordinarie, salvo che sia una legge ad attribuire loro il
potere;
- Regolamentare le materie riservate alla Costituzione o alla legge Ordinaria;
- Derogare al principio di Irretroattività, la legge invece può;
- Contenere sanzioni penali;
- Regolamenti di autorità inferiori non possono contrastare con regolamenti di autorità superiori, Principio di
sussidiarietà.
I Regolamenti si Classificano in:
- Regolamenti Statali, emanati da organi dello stato: [Regolamenti Governativi (emanati dal Governo),
Ministeriali (emanati da singoli componenti del governo) , Non Governativi (da autorità inferiori come Prefetti,
Comandanti di Porto ecc)];
- Regolamenti Non Statali, emessi dagli enti territoriali come Regioni, Provincie, Comuni, Città Metropolitane
oppure enti come Ordini e Collegi Professionali, Camere di Commercio, Industria e Artigianato;
- Regolamenti Esterni o Interni, a seconda che regolino solo un organo o un ente (Regolamenti Interni)
obbligando solo coloro che fanno parte dell’ufficio, organo o ente. Oppure Esterni se sono disposizioni verso
tutti i cittadini, queste sono Fonti del Diritto e violarli comporta una violazione di legge.;
- Regolamenti di Esecuzione o di Attuazione, cioè di Esecuzione se contengono norme di dettaglio per
disciplinare un determinato rango, di Attuazione se sono volti a completare principi fissati da Leggi o da Decreti
Legislativi. (I Regolamenti Attuativi successivi ai D.Lgs.);
- Regolamenti di Organizzazione, disciplinano il funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni;
- Regolamenti di Delegificazione, apposite leggi che autorizzano i regolamenti ad introdurre una disciplina di una
materia che va a sostituire quella del rango legislativo di appartenenza. Questo procedimento non è ammesso
nelle materie con riserva assoluta di legge (Cioè materie che devono essere interamente leggi dalla Legge:
Moneta, Immigrazione, Religione);
- Regolamenti di Riordino, con i quali si provvede ad un periodico riordino dei regolamenti vigenti che sono stati
oggetto di abrogazione o sono comunque obsoleti.
Impugnazione dei Regolamenti
I Regolamenti in quanto atti amministrativi possono essere impugnati davanti al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale), ma dato che non ostacolano in via diretta la sfera giuridica di un soggetto, solitamente non sussiste un
interesse concreto a ricorrere da parte del privato. Per cui chi solitamente ha interesse all’eliminazione di un
regolamento o di una norma in esso contenuta, non può impugnare il regolamento, ma l’atto emanato dalla P.A. in
esecuzione del regolamento, di fatto congiuntamente impugna anche il regolamento doppia impugnativa.
LE ORDINANZE
Per Ordinanze si intendono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti, quindi in sostanza che impongono degli ordini.
Queste non possono mai contrastare con la costituzione o con le leggi ordinarie e non possono contenere norme penai,
per essere fonti del diritto devono avere un carattere normativo, ne esistono di tre tipi:
-Ordinanze per casi ordinari;
-Ordinanze per casi eccezionali, in cui sarebbe impossibile l’utilizzo delle norme ordinarie (bandi militari, ordinanze del
Prefetto, ordinanze in caso di calamità naturali);
-Ordinanze di necessità ed urgenza, emanate per fronteggiare situazioni di imminente urgenza. Sono ordinanze
atipiche, nel senso che la legge lascia all’autorità amministrativa un’ampia sfera di potere circa il loro contenuto. Non
possono in nessun caso derogare a norme costituzionali o ai principi generali delle materie coperte dalla riserva assoluta
di legge. Presuppongono il pericolo di un danno grave ed una necessità ad intervenire, la loro efficacia nel tempo è
comunque limitata, in quanto hanno efficacia solo fin quando sia viva la necessità.
I soggetti legittimati ad emettere ordinanze sono i sindaci in quanto rappresentati della comunità locale e ufficiali di
Governo. GLI STATUTI
Per Statuto si intende un atto normativo avente come oggetto l’organizzazione dell’ente e le linee fondamentali della
sua attività. Si dividono in:
- Statuti Regionali, sono leggi regionali rinforzate, approvate con un procedimento rinforzato (due deliberazioni
successive ad intervallo non minore di due mesi ed eventuale referendum popolare). Gli statuti delle Regioni
Speciali, invece, sono rivestiti della forma della legge costituzionale;
- Statuti delle Autonomie Locali, Il TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI D.lgs. 267/2000, ha riconosciuto
espressamente a Provincie e Comuni la podestà di adottare un proprio statuto;
- Statuti degli altri enti pubblici, molti enti pubblici hanno podestà statuaria che possono avere carattere di
norme interne.
L’impugnazione degli Statuti si applica con il regime della doppia impugnativa (dello Statuto e dell’atto esecutivo).
TESTI UNICI E CODICI
I Testi Unici sono atti che raccolgono e coordinano disposizioni che originariamente sono comprese in atti diversi, questo
per semplificare il quadro normativo, ne esistono sostanzialmente due tipi normativi o compilativi.
-Normativi, modificano o abrogano le disposizioni legislative esistenti.
-Compilativi, si limitano a raccogliere in un unico atto le norme già esistenti, lasciando immutata la legge vigente.
I Codici di Settore, sono atti che servono a riassettare un intero settore legislativo, raccolgono un complesso di norme
stabili ed organizzate (Codice degli Appalti, dei Contratti Pubblici ecc).
NORME INTERNE DELLA P.A
Queste sono norme che tutte le P.A. dispongono per il funzionamento dei propri uffici o delle proprie attività, hanno
come destinatari soltanto coloro che fanno parte di una determinata amministrazione e sono qualificate dalla dottrina
delle norme interne, queste:
- Non sono fonti del diritto;
- Non possono contrastare con norme di legge, ne con regolamenti o ordinanze;
- La loro inosservanza da parte di funzionari o impiegati della P.A. può dar luogo a responsabilità civile,
amministrativa, contabile o anche penale.
Queste norme possono essere emanate attraverso diversi Atti Amministrativi:
-Regolamenti, consistono in regolamenti interni, che disciplinano il funzionamento interno dell’ufficio;
-Ordini, si tratta di atti amministrativi emanati da autorità gerarchicamente superiore nei confronti di una inferiore;
-Istruzioni, norme di comportamento di carattere tecnico e chiarimento di altre norme;
-Circolari, sono atti non aventi carattere normativo, mediante le quali l’amministrazione fornisce indicazioni su come
dovranno comportarsi i propri dipendenti ed i propri ufficio. Tipi di Circolari: Circolare Organizzativa (contiene
disposizioni sull’organizzazione degli uffici) Circolare Interpretativa (interpreta leggi e regolamenti al fine di assicurarne
l’interpretazione) Circolare Normativa (recante precetti e norme di azione per l’amministrazione, generalmente non
vincolanti all’esterno e solitamente prive di efficacia verso terzi estranei alla P.A.) Circolare Informativa (informa su atti
o problemi) Circolare Regolamento (Per produrre effetti esterni all’amministrazione) Circolare di Cortesia (contenente
auguri, saluti, attestati di stima) SOGGETTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
Conferimento delle funzioni Amministrative
Secondo l’Art. 1 della Costituzione il popolo esercita la sovranità eleggendo i suoi rappresentanti ai vertici degli organi
pubblici per esercitare il potere politico. Ai Pubblici uffici invece si accede mediante concorso.
Principio importante quello della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e attività gestionali,
costituisce uno dei cardini della disciplina del lavoro pubblico, le prime spettano agli organi politici mentre le seconde
sono riportate alla competenza dei dirigenti pubblici.
Decentramento
Vengono proclamati i principi di autonomina e decentramento dall’Art. 5 della Costituzione, decentramento può essere:
, funzioni trasferite ad enti diversi dallo stato e dotati di autarchia cioè in grado di creare atti
-Autarchico
ammnistrativi che abbiano la stessa natura e la stessa efficacia degli atti statali;
- Burocratico, agli uffici si trasferiscono podestà decisionali;
-Funzionale, determinate funzioni vengono trasferite a strutture diverse (come le Aziende autonome)
Il Conferimento delle funzioni Amministrative è regolato dai principi di Sussidiarietà, Differenziazione ed Adeguatezza:
Secondo il principio di Sussidiarietà alle autorità più vicine ai cittadini non devono essere attribuiti compiti e esigenze
di carattere più alto, dove deve intervenire un ente superiore, e il conferimento deve tener conto delle effettive
capacità organizzative dell’amministrazione.
Il principio di leale cooperazione riguarda le relazioni organizzative fra amministrazioni pubbliche.
Organizzazione dello Stato
Lo stato agisce secondo due modalità organizzative, l’organizzazione diretta, definita in base a organi che appartengono
direttamente allo stato. Oppure attraverso l’organizzazione indiretta tramite la quale lo stato agisce mediante enti
pubblici, [Enti Pubblici Istituzionali o Enti Pubblici Territoriali (Regione, Provincia, Comune ecc.)].
Il Governo
E’ l’organo che sovrintende all’amministrazione centrale dello stato, in cui si identifica il potere esecutivo, esprime la
volontà delle forze politiche di maggioranza che lo sostengono tramite la fiducia, esso si compone da più organi: Il
Consiglio dei Ministri, Il Presidente del Consiglio dei Ministri, I Ministri.
Il Consiglio dei Ministri ha un maggior grado di autonomia rispetto alle figure e ai poteri dei singoli ministri (determina
la politica generale del Governo, delibera disegni di legge da presentare al parlamento.
Secondo l’Art. 95 della Costituzione Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile, viene nominato con decreto dal Presidente della Repubblica e dura in carico finchè il Governo è sorretto
dalla fiducia in parlamento, sceglie i ministri come suoi collaboratori e propone la loro nomina al Presidente della
Repubblica.
I Ministeri
Il Ministero è la ripartizione fondamentale dell’amministrazione centrale italiana, ogni ministero infatti è competente
per un ramo di attività amministrativa e per determinate materie di affari spettanti allo stato. Le strutture ministeriali
sono composte in strutture del primo livello ( I Dipartimenti o le Direzioni Generali ) ad ogni dipartimento sono attribuiti
compiti concernenti grandi aree di materie omogenee, ogni dipartimento poi si articola in uffici generali.
Le Agenzie
Esse sono identificate come il braccio operativo dei dicasteri, ritenute piò idonee a svolgere attività per le quali servono
particolari competenze, consentendo al Ministro e al suo dicastero di porre in essere attività politico-amministrative,
mentre alle agenzie va il compito di curare gli aspetti tecnico-operativi. Le agenzie sono vigilate e controllate dai Ministri
competenti, ma godono di piena autonomia operativa e di bilancio, le pù comuni sono Agenzia delle Entrate, delle
Dogane, del Farmaco, del Demanio ecc.
Le Aziende Autonome
Queste godono di un’autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, sono però soggette al controllo politico da parte
del Parlamento e gerarchico da parte del ministro competente e successivamente anche dalla Corte dei Conti
ORGANI CONSULTIVI
svolgono prevalentemente funzioni consultive
Il Consiglio di Stato
E’ l’organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione, dà pareri in materia
giuridico-amministrativa degli altri organi amministrativi, sia sotto il profilo della legittimità che del merito. I pareri del
consiglio di stato possono essere facoltativi o obbligatori a seconda che la P.A. sia tenuta per legge o meno a richiederli,
i pareri possono poi essere vincolanti o non vincolanti, cioé vincolare la P.A. ad agire secondo le direttive del Consiglio
di Stato. I pareri obbligatori riguardano, l’emanazione degli atti normativi del governo, la decisione di ricorsi straordinari
al Presidente della Repubblica, gli schemi generali dei contratti-tipo.
I pareri del Consiglio di Stato devono essere resi entro il termine perentorio di 45 giorni.
L’Avvocatura dello Stato
È un organo a competenza generale a cui sono affidate in rappresentanza e difesa in giudizio tutte le Amministrazioni
dello Stato, sia davanti alla giustizia ordinaria che amministrativa. Questa si compone di un corpo di avvocati legati da
un rapporto di pubblico impiego assunti mediante concorso.
Il C.N.E.L. Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
Ha funzioni ausiliarie (solo consultive) del Parlamento e del Governo. È composto da esperti, rappresentanti delle
categorie protette, delle associazioni di volontariato e dal presidente. Il compito è di dare pareri e consulenze al Governo
ed al Parlamento sui problemi dell’economia e del lavoro, ha anche potere di iniziativa legislativa per le materie di sua
competenza. ORGANI DI CONTROLLO – LA CORTE DEI CONTI
Gli organi di controllo assicurano, nell’interesse pubblico che gli organi amministrativi agiscano in modo conforme alle
leggi. La Corte Dei Conti ha giurisdizione sulle questioni inerenti alla contabilità pubblica, essa si articola in più sezioni:
-Una sezione centrale di controllo sugli atti del governo; -Una di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello
stato; - Una sezione autonomie che esercita controlli finanziari sugli enti locali; - Sezioni di controllo in ogni Regione.
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELLO STATO
Lo stato si avvale anche di enti pubblici strumentali e di diversi uffici amministrativi distribuiti sul territorio nazionali che
hanno competenza territoriale limitata.
Prefetto e Prefetture
Il Prefetto è l’organo che costituisce l’amministrazione periferica dello Stato, è posto alla diretta dipendenza del Ministro
dell’Interno, rappresenta il Governo sul territorio, è quindi tenuto a uniformarsi alle direttive governative e deve godere
della fiducia del Gabinetto (Consiglio dei Ministri). Le prefetture si sono infatti trasformate in UTG Uffici Territoriali di
Governo ed è appunto organo di rappresentanza del governo sul territorio, il prefetto è il titolare dell’UTG. Al Prefetto
sono stati attribuito un Potere Sostitutivo da esercitare qualora venga a conoscenza di disfunzioni o anomalie
nell’attività amministrativa di un ufficio periferico dello stato. Ha anche il compito di svolgere le funzioni di
Rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie, cioè è la figura a cui spettano tutti i compiti di raccordo tra
Stato e Regioni. →
**Il D.L: 95/2012 (Spending Review) ha provveduto ad un riassetto della presenza dello stato sul territorio I Comuni
con meno di 15000 Abitanti possono aggregarsi per definire in comune il piano triennale per la prevenzione della
corruzione, è previsto un supporto del Prefetto per la predisposizione del piano, per garantire il coordinamento di questi
con le linee guida nazionali. Inoltre in ogni Prefettura vi è inserito un elenco di fornitori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori a rischio (Edilizia, Rifiuti ecc.) (White List)
Il Sindaco quale Ufficiale di Governo
Esso ricopre infatti un doppio ruolo, è a vertice dell’amministrazione comunale, ma svolge anche attività come ufficiale
di Governo, in questo ultimo caso dipende dal Prefetto, attraverso questo, dal Ministero dell’Interno.
AUTORITÀ INDIPENDENTI
Queste sono enti ed organi pubblici dotati di sostanziale indipendenza dal Governo, hanno una propria autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile e non sono soggette a controlli da parte dell’esecutivo di Governo. Il motivo è la
loro funzione di regolamentazione a tutela di interessi collettivi e quindi non possono essere condizionati dal potere
politico, avendo loro stesse un elevata conoscenza nel settore di appartenenza e nell’assunzione di decisioni tecniche,
vere garanzie per un’azione libera da condizionamenti. Hanno quindi autonomia, organizzativa, d’organico e contabile,
di nomina dei titolari degli organi di vertice, di durata della carica. Le autorità più rilevanti nel nostro ordinamento
sono: -Banca D’Italia (vigila sugli enti creditizi e bancari) – CONSOB (viglia sugli intermediari finanziari) - IVASS (vigila sulle
assicurazioni) -Autorità garante del mercato (Antitrust) – Garante dei dati personali (Privacy) – Autorità nazionale
anticorruzione GLI ENTI PUBBLICI
Nel nostro ordinamento la funzione amministrativa è svolta da una pluralità di soggetti, ciascuno con una competenza
specifica, riconoscibili come Pubblica Amministrazione, questa è pertanto formata da tutti gli organi dello stato e dagli
enti pubblici, territoriali e non territoriali, ai quali è affidata la funzione di realizzazione degli interessi pubblici.
I titolari della funzione amministrativa sono lo Stato che esegue l’amministrazione diretta e gli enti pubblici autarchici
che eseguono l’amministrazione indiretta. Lo stato è il primo degli enti pubblici esso è civilmente responsabile
dell’operato dei suoi organi, è proprietario di beni, può essere citato in giudizio, può stabilire contratti con altri soggetti.
GLI ENTI PUBBLICI (DIVERSI DALLO STATO)
Tutti gli enti pubblici sono persone giuridiche che esercitano funzioni amministrative e costituiscono la Pubblica
Amministrazione, si possono classificare e distinguere tra:
-Corporazioni e Istituzioni le prime sono persone giuridiche in cui prevale l’elemento personale (associazioni di più
persone) nelle Istituzioni invece prevale l’elemento patrimoniale (esempio gli istituti previdenziali)
-Enti Territoriali ed Enti Istituzionali sono enti territoriali, oltre allo stato, le Regioni, le Provincie, I Comuni, le Unioni
dei Comuni, le Città Metropolitane e le Comunità montane e isolane, sono enti in cui il territorio è uno degli elementi
costitutivi indefettibile per l’esistenza dell’ente. Mentre gli Enti non territoriali sono anche detti Istituzionali, alcuni
hanno carattere locale, altri nazionale.
-Enti Nazionali ed Enti Locali sono enti locali quelli che operano in un territorio circoscritto, quelli nazionali invece in
tutto l’ambito nazionale.
-Enti Strumentali perseguono fini propri di un altro ente (in genere lo Stato) da cui ricevono ordini, ISTAT INAIL CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche)
-Enti Ausiliari completano, integrano l’azione statale CONI, la LUISS
-Enti Necessari enti che debbono esistere necessariamente, le Camere di Commercio, gli Ordini ed i Collegi
Professionali. GLI ENTI PUBBLICI AUTARCHICI
Sono gli Enti Pubblici che agiscono in regime di Diritto Amministrativo e che possono qualificarsi come Pubbliche
Amministrazioni, godono di un particolare regime giuridico con le seguenti caratteristiche: AUTARCHIA,
AUTOGOVERNO, AUTONOMIA, AUTOTUTELA.
L’Autarchia consiste nella capacità degli enti pubblici di amministrare i propri interessi attraverso un’attività avente le
stesse caratteristiche di quella dello stato, oltre alla capacità di emanare atti aventi la stessa efficacia di quelli statali.
L’Autotutela è la capacità della P.A. di risolvere da sé i conflitti che possono sorgere in relazione a propri provvedimenti.
L’Autonomia la libertà che caratterizza la sua attività, essa è di tipo giuridico, politico, normativa.
L’Autogoverno la facoltà di alcuni enti pubblici di amministrarsi per mezzo di governanti.
STRUTTURA DEGLI ENTI PUBBLICI
ORGANI E UFFICIO
L’Organo rappresenta il principale strumento attraverso il quale l’ente l’amministrazione agisce, elementi dell’organo
sono: Il Titolare dell’Organo (Persona Fisica) – L’Esercizio di una Pubblica Podestà, colui che esercita una pubblica
funzione (Prefetto, Ministro, ecc). Un Organo è una persona o un complesso di persone non sono organi i mezzi.
L’Ufficio è il complesso organizzato di sfere e competenze, persone fisiche, beni materiali e mezzi rivolto
all’espletamento di un’attività strumentale tale da consentire all’organo di porre in essere i suoi provvedimenti. Gli uffici
possono servire anche più di un organo.
La Prorogatio degli Organi è quel pri
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