DIRITTO CIVILE
INDICE .................................................... 2
CAPITOLO 2 – PROFILI DELL’ATTIVITA’ GIURIDICA .......................................... 3
CAPITOLO 3 – LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
................................................................................................. 8
CAPITOLO 4 – I SOGGETTI
..................................................................................................................... 8
Sez. 1 – La persona fisica .................................................................................... 10
Sez. 2 – I diritti della persona (artt. 5-10 c.c.) .................................................................................. 11
Sez. 3 – La persona giuridica e gli enti di fatto
......................................................................................................... 15
CAPITOLO 5 - I BENI .......................................................................... 18
CAPITOLO 6 - L’AUTONOMIA PRIVATA ...................................................................... 18
Sez. 1 – Autonomia privata ed ordinamento giuridico
...................................................................................... 18
Sez. 2 – Struttura ed efficacia del contratto ..................................................................... 36
Sez. 3 – Patologie strutturali e funzionali del contratto
................................................................................ 45
CAPITOLO 7 – I CONTRATTI TIPICI
................................................................................. 60
CAPITOLO 8 – IL FATTO ILLECITO
CAPITOLO 9 – L’ATTIVITA’ ECONOMICA ORGANIZZATA: IMPRESA, LAVORO,
........................................................................................... 68
CONCORRENZA E MERCATO .................................................................................. 83
CAPITOLO 10 – L’OBBLIGAZIONE ................................................................................. 83
Sez. 1 – La fisiologia del rapporto obbligatorio
................................................................................... 91
Sez. 2 – Le vicende del rapporto obbligatorio
................................................................................................ 96
Sez. 3 – Alcune specie di obbligazioni .............................................................................. 100
Sez. 4 – L’attuazione del rapporto obbligatorio
................................................................................ 102
Sez. 5 – la patologia del rapporto obbligatorio .................................... 113
Sez. 6 – Le fonti delle obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito .......... 117
CAPITOLO 11 – LA PROPRIETA’ E GLI ALTRI DIRITTI REALI. IL POSSESSO
................................................... 117
Sez. 1 – Il diritto di proprietà: fondamento ed evoluzione storica
.................................................................................. 118
Sez. 2 – La disciplina del diritto di proprietà
....................................................................................... 123
Sez. 3 – I modi di acquisto della proprietà
........................................................................................ 125
Sez. 4 – Le azioni a difesa della proprietà
.................................................................................................. 126
Sez. 5 – I diritti reali su cosa altrui ........................................................................................... 130
Sez. 6 – La contitolarità dei diritti reali
........................................................................................................................... 135
Sez. 7 – Il possesso ........................................................................................ 140
CAPITOLO 12 – LA FAMIGLIA
............................................................................................ 140
Sez. 1 – Nozione ed evoluzione
...................................................................................................................... 145
Sez. 2 – Il matrimonio .......................................................................................................... 149
Sez. 3 – Il rapporto coniugale ................................................................................. 153
Sez. 4 – Il regime patrimoniale della famiglia ............... 155
Sez. 5 – La filiazione. Diritti e doveri dei genitori e dei figli. L’adozione e l’affidamento
.................................................. 160
CAPITOLO 13 – LE SUCCESSIONI E LE DONAZIONI
CAPITOLO 2 – PROFILI DELL’ATTIVITA’ GIURIDICA
Il fatto giuridico (assoluta irrilevanza della volontà del soggetto): qualsiasi accadimento giuridicamente rilevante, di cui la
produzione dell’effetto giuridico prescinde della volontà di un soggetto, tale comportamento potrà anche esserci ma la sua
sussistenza non ha peso ai fini della produzione dell’effetto giuridico. Riguarda sia eventi naturali, sia comportamenti umani nei
quali la volontà del soggetto non assume rilevanza al fine della produzione dell’effetto giuridico (una pianta che cresce sul fondo
o che viene piantata dall’agricoltore è irrilevante relativamente all’acquisizione di proprietà della stessa).
L’atto giuridico in senso stretto è una situazione di limitata rilevanza della volontà del soggetto ai fini della produzione
dell’effetto giuridico, qui l’effetto giuridico insorge nella misura in cui l’atto sia sostenuto dalla volontà e dalla consapevolezza
di chi agisce.
Il negozio giuridico rappresenta il punto di rilevanza massima della volontà del soggetto. La volontà è in grado di modellare
sopra di sé l’effetto giuridico prodotto (non limitandosi l’atto a costituirne il mero presupposto).
In altre parole, pur essendo la produzione dell’effetto giuridico sempre di competenza dell’ordinamento giuridico, nel caso
dell’attività negoziale l’effetto viene a ricollegarsi al contenuto della volontà dell’autore, che potrà dunque modellarlo sopra di
sé al fine di assicurarne la massima corrispondenza all’interesse perseguito.
Sono negozi giuridici tutti gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale ma anche il matrimonio ed il testamento.
La dichiarazione di volontà: si designa la manifestazione di volontà all’esterno. Può essere recettizia o non recettizia a seconda
della sua efficacia giuridica alla sua ricezione nella sfera di un destinatario determinato. È recettizia la remissione del debito, si
estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore. Non recettizia è il testamento, dove non è necessario per la produzione
degli effetti che sia indirizzato ad un destinatario determinato.
La volontà può essere manifestata all’esterno attraverso forme verbali (orali o scritte) ovvero per mezzo di segni che abbiano
analoga valenza comunicativa o in relazione ad uno specifico uso vigente in un dato contesto sociale.
Quando la volontà venga manifestata attraverso l’uso di un codice comunicativo si parla di dichiarazione espressa, ma la volontà
può anche essere manifestata attraverso comportamenti concludenti dai quali si desume l’esistenza di una volontà che non viene
esteriorizzata. Tali contegni possono consistere in una dichiarazione (dichiarazione tacita: concludere un contratto disponendo
di un bene conseguito con un altro contratto del quale si avrebbe potuto chiedere l’annullamento, e quindi si configura come
dichiarazione tacita implicando la convalida del contrato annullabile) o in un comportamento concludente: in un supermercato,
mettere i prodotti nel carrello.
Il mero silenzio, di per sé, non può essere considerato come un comportamento concludente. Ciò può soltanto accadere in virtù
di un’espressa previsione di legge, ovvero sulla base di un precedente accordo intercorso tra le parti, ovvero in ragione di
un’inequivoca prassi contrattuale.
CAPITOLO 3 – LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
La funzione del diritto di quel ramo dedicato alla disciplina dei rapporti tra privati, consiste nel risolvere i conflitti di interesse che
sorgono all’interno di una comunità. Il conflitto viene risolto dall’ordinamento attribuendo il bene ad un soggetto stabilendone le
condizioni in presenza delle quali questo soggetto potrà appropriarsene. In questo senso il diritto assolve ad una funzione attributiva,
quest’ultimo è assolto attraverso regole che individuano in che misure e a quali condizioni un soggetto possa appropriarsi di un
bene.
La funzione attributiva si realizza assegnando a questo o a quel soggetto un diritto soggettivo sul bene. Il diritto soggettivo è la
posizione di vantaggio riconosciuta ad un soggetto per la realizzazione di un suo interesse. Essere titolari di un diritto su un bene
significa potere goderne con una maggiore o minore ampiezza a seconda del tipo di diritto in questione. In realtà il contenuto del
diritto soggettivo è costituito dalle attività che il soggetto può compiere sul bene al fine di trarne questa o quella utilità.
L’attribuzione di una serie di prerogative in ordine ad un bene è condizione sufficiente perché il soggetto possa soddisfare
l’interesse di cui è portatore.
Tuttavia, l’esperienza rileva l’esistenza anche di una vasta gamma di interessi il cui soddisfacimento non passa attraverso le utilità
ricavabili da questo o da quel bene.
La differenza evidenziata fonda la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi.
Sono diritti assoluti il diritto di proprietà, i diritti reali su cosa altrui (diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia (pur
coesistendo due diritti soggettivi – ad es. proprietario ed usufruttuario- il carattere dell’assolutezza può cogliersi perché il
godimento e disponibilità della cosa implicano una relazione immediata e diretta tra il titolare del diritto e la cosa, prescindendo
quindi dalla cooperazione di soggetti terzi).).
I tratti caratteristici dei diritti assoluti sarebbero l’immediatezza con cui il titolare soddisfa il proprio interesse e l’inerenza ad un
bene determinato. I diritti assoluti potrebbero farsi valere erga omnes (=nei confronti di tutti) perché ad essi corrisponderebbe un
dovere gravante su ogni consociato di astenersi da qualunque condotta lesiva.
I diritti relativi invece, hanno ad oggetto una condotta altrui, che il titolare può esigere da un soggetto terzo e che questi è a sua
volta tenuto ad osservare nell’interesse del titolare del diritto. Quando si parla di diritti relativi si fa riferimento ai diritti di credito.
Trattasi di un rapporto obbligatorio, cioè di un rapporto in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a compiere in favore di
un altro soggetto (creditore) una determinata prestazione che può consistere in un fare, non fare o dare. Si definisce come obbligo
la situazione giuridica del debitore di una prestazione, mentre dove non ricorre un rapporto obbligatorio la condotta cui il soggetto
è tenuto viene definita come un dovere. I diritti relativi sono diretti solo verso un soggetto determinato o quantomeno determinabile
tenuto ad assumere un certo comportamento.
Il contenuto del diritto soggettivo è costituito da specifiche prerogative che si presentano come facoltà e poteri.
La facoltà è la libertà di assumere un comportamento materiale: il godimento e la disposizione delle cose costituiscono facoltà del
proprietario attraverso cui realizza un suo interesse.
Sono definite come poteri le prerogative che hanno ad oggetto il compimento di un atto cui l’ordinamento ricollega effetti giuridici.
L’ordinamento non si disinteressava del modo in cui il soggetto fa uso del suo diritto. Anzi, si è sempre avvertita l’esigenza di
assoggettare ad un controllo l’esercizio delle prerogative che ne costituiscono il contenuto: sì immagini che il proprietario di un
fondo può usarlo liberamente ma è discutibile la liceità di una condotta, sia pure in astratto riconducibile alla facoltà di godimento
assunta solo al fine di recare fastidio al vicino. Il caso considerato pone la questione dell’abuso del diritto. È questa la figura
chiamata in causa al fine di colpire condotte apparentemente riconducibili al contenuto di un diritto, ma nei fatti non conformi alle
ragioni per cui l’ordinamento ha voluto che la posizione di interesse del soggetto prevalesse rispetto ad ogni altra posizione
concorrente.
Una peculiare specie di diritto soggettivo è rappresentata dal diritto potestativo. Trattasi di una situazione giuridica di vantaggio
caratterizzata dall’attribuzione al soggetto del potere di determinare con una semplice dichiarazione di volontà una modificazione
dell’altrui sfera giuridica. Caratteristica del diritto potestativo è la posizione di soggezione del terzo destinato a subire gli effetti
dell’esercizio del diritto: egli non potrà fare nulla per impedire il verificarsi di tali effetti, sebbene essi incidano negativamente
sulla sua sfera giuridica.
Assai problematica è la collocazione dei diritti personali di godimento. I diritti personali di godimento vengono distinti dai diritti
reali di godimento su cosa altrui: questi ultimi possono essere fatti valere erga omnes; mentre i primi avrebbero una struttura
tipica del credito.
Per aspettativa s’intende la posizione in cui si trova il soggetto che confida di conseguire un determinato risultato. Per configurare
un’aspettativa giuridicamente rilevante è necessario che la posizione del soggetto riceva una qualche tutela dall’ordinamento. In
caso contrario, saremmo in presenza di un’aspettativa di fatto giuridicamente irrilevante.
Invece, si ha aspettativa di diritto nel caso del contratto destinato a produrre i suoi effetti solo se e quando si verificherà un
determinato evento futuro.
L’aspettativa è una situazione di vantaggio attiva; ma ciò pone il problema di individuarne i tratti differenziali rispetto al diritto
soggettivo. Carattere tipico dell’aspettativa è il suo radicarsi in una fattispecie acquisitiva a formazione progressiva.
Per potestà si intende la posizione del soggetto tenuto alla cura di un interesse altrui e, a tal fine, investito di una serie di prerogative:
si pensi al tutore del minore. La potestà è figura certamente problematica, perché prerogative tipiche di una situazione giuridica di
vantaggio si accompagnano ad un profilo di doverosità assai pregnante: il tutore, per restare al nostro esempio, è tenuto a curare
l’interesse del minore. Ciò significa che l’esercizio delle prerogative non è libero, ma deve essere modulato in funzione del
perseguimento dell’interesse del minore. Questo prima osservazione spiega perché la potestà venga spesso definita come un potere-
dovere.
Nella struttura delle potestà i due termini, potere e dovere, si pongono su due piani diversi. Potere e facoltà possono costituire il
contenuto di un diritto soggettivo: ciò accade quando l’agere in cui consistono è oggetto di un permesso normativo. Ma può
accadere che il compimento di una determinata attività materiale o di un determinato atto giuridico siano oggetto di un comando
normativo. Ciò che in questa seconda ipotesi muta è il segno della qualificazione normativa: il comportamento non è libero ma
doveroso. In quest’ipotesi la situazione giuridica riconosciuta al soggetto sarà un agere necesse: un dovere. Oggetto del dovere
può essere un comportamento materiale cioè un potere (in comportamento cui conseguono determinati effetti giuridici). Non vi è
alcuna contraddittoria compenetrazione tra dovere e potere; vi è, semplicemente, una posizione di dovere il cui contenuto è
costituito da un potere.
DOVERE= qualificazione del comportamento
POTERE= tipo di comportamento considerato
La potestà costituisce una funzione; tale termine esprime sia l’orientarsi delle prerogative assegnate al titolare verso la cura di un
interesse altrui, sia la loro inerenza all’ufficio privato che questi riveste. Connotato tipico delle funzioni è l’attribuzione al soggetto
di margini ampi di discrezionalità nell’individuazione delle modalità operative più appropriate all’attuazione dell’interesse affidato
alla sua cura.
L’onere indica il comportamento a cui un soggetto è tenuto per la realizzazione di un suo interesse. Tra le situazioni giuridiche
soggettive viene annoverato anche l’onere, che ricorre ogni qualvolta un soggetto, se intende conseguire un determinato risultato
utile, è tenuto a porre in essere un certo comportamento. L’onere presenta un profilo di doverosità.
L’obbligo e l’onere sono accomunati da un profilo di doverosità: l’obbligo è preordinato al soddisfacimento di un interesse altrui;
l’adempimento dell’onere è un passaggio necessario perché il soggetto onerato possa conseguire un risultato utile per sé. Per
distinguerlo dall’obbligo (preordinato al soddisfacimento di un interesse altrui) si afferma che l’onere risponde ad un interesse del
soggetto onerato, si confondono due aspetti che vanno tenuti distinti: da un lato il risultato utile che risponde ad un interesse
dell’onerato; dall’altro l’interesse del soggetto terzo in vista del quale l’onere è posto.
L’onere infine è sempre elemento di una fattispecie da cui discende l’attribuzione di un diritto al soggetto onerato. Tale fattispecie
non si perfeziona e il diritto non sorge se l’onere non viene adempiuto.
Una particolare situazione giuridica di va
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