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Concetti Chiave

  • L'indirizzo storico-filologico si focalizza sulla ricerca di nuovi testi giuridici antichi, sebbene senza grandi successi, contribuendo però all'espansione metodologica oltre le fonti giuridiche classiche.
  • L'indirizzo critico si distingue per l'ammirazione e la ricostruzione del significato autentico dei testi giuridici classici, senza però accettarli acriticamente come universalmente validi.
  • Nell'indirizzo sistematico della Scuola Culta, la filosofia e altre scienze umane sono valorizzate per migliorare la chiarezza e l'apprendimento delle norme giuridiche complesse del Corpus iuris.
  • L'indirizzo teorico enfatizza la relazione tra norma giuridica e natura, proponendo una classificazione basata su concetti e categorie, in contrasto con l'approccio fattuale dei giuristi classici.
  • La Scuola Culta sfida l'autorità delle interpretazioni tradizionali e degli autori antichi, promuovendo un approccio critico e indipendente nella valutazione delle leggi romane.

Indice

  1. Metodi filologici e storici
  2. Indirizzo critico e scetticismo
  3. Indirizzo sistematico e teorico

Metodi filologici e storici

Accanto al metodo filologico e storico si affiancarono: - un indirizzo metodologico e - un indirizzo critico nei confronti del sistema giuridico coevo/corrente. Il primo consistente nella ricerca di nuovi testi giuridici antichi che però fu piuttosto deludente e non portò alla riscoperta di grandi opere come quella delle Istituzioni di Gaio che riemergerà solo nell’800.

Tuttavia opere come le Pauli Sententiae o l’Editto di Teodorico, furono riscoperti da Pierre Pithou e altri umanisti. Proprio Quest’ultimo fu uno degli esponenti di massimo rilievo. Inoltre fu molto significativo il fatto che l’impostazione filologica e storicistica dei Culti non rimase confinata solo allo studio critico delle fonti giuridiche dell’antichità , ma si estese ad altre fonti e ad altre fasi della storia.

Indirizzo critico e scetticismo

In merito invece all’indirizzo critico, la cura con la quale i Culti vollero ricostruire il contenuto originario e il significato autentico dei testi giuridici classici, da loro assai ammirati li condusse a considerare le fonti contenute nel Corpus iuris come dei veri e propri monumenti della cultura antica, al pari dei testi letterari, storici e poetici. Ma questo non implicava a priori alcuna convinzione sulla validità reale e universale della normativa romana né alcuna aprioristica adesione ad esse. Gli autori classici infatti non suscitavano in loro alcuna subordinazione acritica (ovvero condivisa passivamente senza esprimere alcun parere, senza discussione), tanto da svilupparsi in tal contesto orientamenti come lo scetticismo (cinismo indifferenza), lo stoicismo (freddezza, distacco), ecc.. Dunque i culti si svincolarono dal principio di autorità non solo nei confronti delle interpretazioni tradizionali, ma anche nei confronti degli stessi autori antichi, ammirati ma non per questo ritenuti indiscutibili nelle loro posizioni. Si spiega allora perché proprio alcuni degli esponenti maggiori della Scuola abbiano espressamente dichiarato inaccettabile il criterio di adottare senza discussione la normativa giustinianea perché si dichiarava assurdo ritenere universalmente valide quelle leggi romane che tante volte si erano modificate nel corso dell’età antica e non più adeguate ai nuovi tempi. Quindi nel momento stesso in cui la compilazione giustinianea veniva scomposta distinguendo la disciplina del diritto classico da quella del diritto postclassico, l’unità del sistema del Corpus iuris veniva messa in discussione, se non addirittura potenzialmente infranta.

Indirizzo sistematico e teorico

Nella Scuola Culta conviveva anche un indirizzo sistematico, collegato alla valorizzazione delle scienze umane diverse dal diritto, a cominciare dalla filosofia, considerata dai Culti non solo utile ma necessaria al giurista. In riferimento al Corpus l’indirizzo sistematico adottato da alcuni esponenti della Scuola Culta intendeva rispondere essenzialmente a finalità di chiarezza analitica ed espositiva per rendere più preciso, sicuro ed agevole l’apprendimento della complessità normativa del Corpus stesso.

Vi fu infine un ulteriore indirizzo, quello teorico che portò chiaramente a sottolineare il legame tra la norma giuridica e la natura, sia delle cose che dell’uomo. Il filone teorizzante della Scuola Culta, come già detto, partiva dalla classificazione classica di “persone, cose e azioni”, ma si fondava su premesse teoriche diverse da quelle dei giuristi classici e se per Gaio le cose e le persone erano anzitutto fatti nell’impostazione dei teorici erano invece categorie e concetti.

Domande da interrogazione

  1. Qual è stato l'obiettivo principale dell'indirizzo storico-filologico?
  2. L'indirizzo storico-filologico si è concentrato sulla ricerca di nuovi testi giuridici antichi, anche se con risultati deludenti, e sull'estensione dell'approccio filologico e storicistico a diverse fasi della storia.

  3. Come si caratterizza l'indirizzo critico nei confronti delle fonti giuridiche classiche?
  4. L'indirizzo critico si distingue per la ricostruzione del contenuto originario e del significato autentico dei testi giuridici classici, considerati monumenti culturali, senza però accettare acriticamente la normativa romana.

  5. Qual è il ruolo della filosofia nell'indirizzo sistematico della Scuola Culta?
  6. Nell'indirizzo sistematico, la filosofia è considerata non solo utile ma necessaria per il giurista, contribuendo a una maggiore chiarezza analitica ed espositiva del Corpus iuris.

  7. In che modo l'indirizzo teorico differisce dalle premesse dei giuristi classici?
  8. L'indirizzo teorico sottolinea il legame tra norma giuridica e natura, basandosi su premesse teoriche diverse, considerando "persone, cose e azioni" come categorie e concetti piuttosto che semplici fatti.

  9. Quali sono le implicazioni della critica alla normativa giustinianea secondo la Scuola Culta?
  10. La critica alla normativa giustinianea ha portato a mettere in discussione l'unità del sistema del Corpus iuris, ritenendo assurdo considerare universalmente valide leggi romane non più adeguate ai tempi moderni.

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