Concetti Chiave
- Nel 1790, la giustizia viene separata dall'amministrazione del potere esecutivo, con giudici eletti ogni sei anni.
- Viene istituito il Tribunale di cassazione per garantire omogeneità dei giudizi e comunicare con l'Assemblea legislativa.
- Il ruolo del Re viene ridotto, eliminando il suo veto sui decreti costituzionali, rendendolo estraneo alla nazione in questo ambito.
- I Ministri, scelti dal Re, possono essere soggetti a impeachment dall'Assemblea, senza formare un Consiglio del Re.
- Non esiste un Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Re che presiede le riunioni, sebbene il suo potere esecutivo sia limitato.
Organizzazione della giustizia
Nell’agosto del 1790 si organizza la giustizia, che deve essere cosa radicalmente diversa dall’amministrazione del potere esecutivo. I giudici, come tutti i funzionari pubblici, devono essere eletti, ogni sei anni. Si istituisce il Tribunale di cassazione, con una gradualità del giudizio che parte da dipartimentale, poi distrettuale, fino alla cassazione, che deve dialogare direttamente con l’Assemblea legislativa, spiegando in base a quali leggi ha emesso sentenze, oltre che garantire omogeneità dei giudizi.
Quindi i giudici vengono slegati dall’esecutivo ma avvicinati al legislativo.Ruolo del Re e dei Ministri
Ci si rende conto che si sarebbe potuto incontrare la necessità di dove cambiare la Costituzione e al riguardo ci si chiede quale dovesse essere la posizione del Re. Il suo ruolo viene diminuito, eliminando la possibilità di veto nel caso di decreti costituzionali. In ambito costituzionale, il monarca è quindi del tutto estraneo alla Nazione. Questa presa di distanza prosegue, per quanto riguarda il modo in cui vengono pensati i Ministri, dal Re scelti e revocati, ma sottoponibili all’impeachment dell’Assemblea, potere per la prima volta messo per iscritto. I Ministri non possono dare origine ad un collegio, un Consiglio del Re. Non tanto perché avrebbero potuto minacciare il suo potere, ma perché tale organo si sarebbe potuto intromettere tra Re e Assemblea, la quale non voleva intermediari che potessero in alcun modo limitarla nei suoi poteri. Non esisterà quindi nemmeno un Presidente del Consiglio dei Ministri, che ricalcasse le figure di antico regime come Mazarino e Richelieu. È meglio che sia il Re stesso a presiedere la riunione dei ministri, anche se si nota che la sua titolarità esclusiva nell’esecutivo e sempre più limitata.