Concetti Chiave
- Il sistema legislativo è bicamerale, composto dal Consiglio degli Anziani e dal Consiglio dei Cinquecento, per un totale di 750 membri.
- Le commissioni non sono permanenti e vengono sciolte dopo che l'Aula delibera sull'oggetto a loro assegnato, evitando l'accumulo di potere.
- C'è una chiara separazione dei poteri, in cui il corpo legislativo non può esercitare né il potere esecutivo né quello giudiziario.
- Almeno 500 dei membri uscenti devono essere rieletti, con il corpo legislativo rinnovato ogni anno per un terzo, ma senza mai essere sciolto.
- Le leggi sono inizialmente proposte come "risoluzioni" dal Consiglio dei Cinquecento e diventano leggi una volta approvate dal Consiglio degli Anziani.
Indice
Struttura del corpo legislativo
Il corpo legislativo è spezzato, con attenuata rapidità decisionale attraverso un doppio passaggio nell’approvazione delle leggi. Bicameralismo costituito da Consiglio degli Anziani e Consiglio dei Cinquecento, con sempre un totale di 750 membri. È impossibile per il corpo legislativo farsi rappresentare da una sua singola sezione, non potendo nemmeno delegare a nessuno dei suoi membri funzioni attribuitegli dalla Costituzione.
Le commissioni non sono allora nemmeno più permanenti. Si è contrari al creasi di competenze specifiche che portano ad accumularsi potere in chi le possiede. Le commissioni vengono sciolte quando l’Aula delibera sull’oggetto di cui sono incaricate.Divisione dei poteri e incompatibilità
Il concetto della divisione dei poteri viene riformulato in una determinazione di incompatibilità: il corpo legislativo non può esercitare direttamente il potere esecutivo, neppure quello giudiziario. Ciò viene appunto evitato con l’incompatibilità tra le cariche di deputato e di funzionario pubblico. È previsto che dei 750 membri uscenti della Convenzione almeno 500 debbano essere rieletti nel corpo legislativo, che a sua volta verrà rinnovato ogni anno per 1/3. Ma rimarrà comunque permanente, senza essere mai sciolto e riconvocato.
Processo legislativo bicamerale
Bicameralità che si riflette nel fatto che i due rami non possono mai riunirsi insieme. Le leggi sono proposte dal Consiglio dei Cinquecento esclusivamente e una volta approvate prendono il nome di “risoluzioni”, passando alla discussione del Consiglio degli Anziani. Con l’approvazione finale prendono il nome di leggi e possono essere applicate.