Concetti Chiave

  • Il diritto comune si integra con le fonti normative preesistenti, dando vita a una procedura giudiziaria particolare, il processo romano-canonico.
  • Il processo iniziava con un breve scritto (libello) in cui l'attore specificava la controparte, l'oggetto della lite e la ragione della propria pretesa.
  • Durante la comparizione, le parti sostenevano le proprie ragioni e prestavano giuramento di buona fede, spesso fornendo cauzione al tribunale.
  • La sentenza veniva emessa dopo aver ascoltato le allegazioni dei difensori e pareri di esperti, con eventuale distinzione tra procuratori e difensori.
  • Una volta definitiva, la sentenza obbligava il soccombente all'esecuzione coattiva del giudicato, che poteva avvenire tramite vendita forzata dei beni.

Evoluzione del diritto comune

Nelle regioni in cui il diritto comune intervenne ad integrare le fonti normative e consuetudinarie preesistenti, si affermò una forma di procedura giudiziaria particolare, componente fondamentale dell’ordine giuridico: il processo fu regolato da una serie di istituti e di regole derivanti dal diritto dei testi giustinianei, dal diritto dei canoni e delle decretali, dalla fiorente dottrina civilistica e canonistica di origine universitaria, dalle fonti normative locali, statutarie o regie a seconda dei territori. Da qui la formula di processo romano-canonico. Le cause iniziavano con la proposta di un breve scritto (libello) nel quale l’attore indicava la controparte, l’oggetto della lite e la ragione della sua pretesa, con l’indicazione o meno della specifica azione posta a fondamento della citazione.

Procedura del processo romano-canonico

Il giudice fissava il termine della comparizione di entrambe le parti e nel giorno convenuto avveniva la contestazione della lite, nella quale entrambe le parti sostenevano le proprie ragioni. Essi quindi prestavano il giuramento di calunnia e solenne conferma della loro buona fede nell’affrontare la causa; in molti casi davano idonea cauzione per ottemperare alle prescrizioni del tribunale. Seguiva l’enunciazione scritta delle domande di ciascuna parte rivolgeva all’avversario – attraverso un procuratore che molto spesso era fisicamente distinto dal difensore. Udite le allegazioni dei difensori e gli eventuali pareri di esperti portati in giudizio dalle parti, il tribunale pronunciava la sentenza.

Sentenza e esecuzione del giudicato

Divenuta definitiva, la sentenza in primo grado o in appello, il soccombente era tenuto all’esecuzione del giudicato, che veniva imposto coattivamente in caso di inottemperanza, mediate la vendita forzata dei beni.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le fonti normative che hanno influenzato il processo romano-canonico?
  2. Il processo romano-canonico è stato regolato da istituti e regole derivanti dal diritto dei testi giustinianei, dal diritto dei canoni e delle decretali, nonché dalla dottrina civilistica e canonistica di origine universitaria, insieme alle fonti normative locali, statutarie o regie, a seconda dei territori.

  3. Come si svolgeva la fase di contestazione della lite nel processo romano-canonico?
  4. Durante la fase di contestazione, il giudice fissava un termine per la comparizione delle parti, che sostenevano le proprie ragioni, prestavano giuramento di calunnia e confermavano la loro buona fede, e in molti casi fornivano cauzione per ottemperare alle prescrizioni del tribunale.

  5. Cosa accadeva dopo la pronuncia della sentenza nel processo romano-canonico?
  6. Una volta divenuta definitiva, la sentenza in primo grado o in appello obbligava il soccombente all'esecuzione del giudicato, che poteva essere imposto coattivamente attraverso la vendita forzata dei beni in caso di inottemperanza.

Domande e risposte

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