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Concetti Chiave

  • Il processo romano-canonico integrava il diritto comune con fonti normative e consuetudinarie esistenti, regolato da istituti derivanti da testi giustinianei, canoni, e dottrine universitarie.
  • Il procedimento iniziava con un libello, un breve scritto in cui l'attore identificava la controparte e l'oggetto della lite, specificando la pretesa e l'azione giuridica.
  • Le parti comparivano davanti al giudice in una data fissata per la contestazione della lite, prestando giuramento di calunnia e confermando la loro buona fede.
  • Le domande delle parti venivano presentate per iscritto attraverso procuratori, dopo di che il tribunale ascoltava difensori ed eventuali esperti prima di pronunciare la sentenza.
  • La sentenza, una volta definitiva, richiedeva esecuzione, e in caso di inottemperanza, poteva essere imposta con la vendita forzata dei beni del soccombente.

Indice

  1. Evoluzione del diritto comune
  2. Procedura del processo romano-canonico
  3. Sentenza e esecuzione del giudicato

Evoluzione del diritto comune

Nelle regioni in cui il diritto comune intervenne ad integrare le fonti normative e consuetudinarie preesistenti, si affermò una forma di procedura giudiziaria particolare, componente fondamentale dell’ordine giuridico: il processo fu regolato da una serie di istituti e di regole derivanti dal diritto dei testi giustinianei, dal diritto dei canoni e delle decretali, dalla fiorente dottrina civilistica e canonistica di origine universitaria, dalle fonti normative locali, statutarie o regie a seconda dei territori. Da qui la formula di processo romano-canonico. Le cause iniziavano con la proposta di un breve scritto (libello) nel quale l’attore indicava la controparte, l’oggetto della lite e la ragione della sua pretesa, con l’indicazione o meno della specifica azione posta a fondamento della citazione.

Procedura del processo romano-canonico

Il giudice fissava il termine della comparizione di entrambe le parti e nel giorno convenuto avveniva la contestazione della lite, nella quale entrambe le parti sostenevano le proprie ragioni. Essi quindi prestavano il giuramento di calunnia e solenne conferma della loro buona fede nell’affrontare la causa; in molti casi davano idonea cauzione per ottemperare alle prescrizioni del tribunale. Seguiva l’enunciazione scritta delle domande di ciascuna parte rivolgeva all’avversario – attraverso un procuratore che molto spesso era fisicamente distinto dal difensore. Udite le allegazioni dei difensori e gli eventuali pareri di esperti portati in giudizio dalle parti, il tribunale pronunciava la sentenza.

Sentenza e esecuzione del giudicato

Divenuta definitiva, la sentenza in primo grado o in appello, il soccombente era tenuto all’esecuzione del giudicato, che veniva imposto coattivamente in caso di inottemperanza, mediate la vendita forzata dei beni.

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