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Concetti Chiave

  • La lex Villia annalis del 180 a.C. stabilisce un intervallo di due anni tra l'uscita da una carica politica e l'accesso a una nuova.
  • La lex Cornelia del 82 a.C., emanata da Lucio Cornelio Silla, definisce l'età minima per accedere alle cariche pubbliche e il cursus honorum.
  • Secondo la lex Cornelia, si poteva aspirare alla questura a 28 anni e successivamente entrare in Senato, mentre per diventare censore era necessaria un'età minima di 44 anni.
  • La legislazione di questo periodo mira a risolvere le contraddizioni nel sistema politico, esemplificate dal caso di Tiberio Gracco nel 133 a.C.
  • Il tribunato di Tiberio Gracco evidenzia la tensione tra le norme esistenti, come la lex Villia annalis, e le ambizioni personali dei politici.

Indice

  1. Regolamentazione politica nel 180 a.C.
  2. Riforme di Lucio Cornelio Silla
  3. Contraddizioni nel sistema normativo

Regolamentazione politica nel 180 a.C.

Nel 180 a.C., la lex Villia annalis è emanata per regolamentare la competizione politica (problema particolarmente toccante in questo periodo), perché stabilisce che non si può accedere ad una carica appena dopo essere usciti da un’altra, ma ci vuole almeno un intervallo di due anni per ricoprire la carica successiva.

Riforme di Lucio Cornelio Silla

Nel 82 a.C. la lex Cornelia (promulgata da Lucio Cornelio Silla) de magistratibus (poiché era riferita ai magistrati) definisce l’età minima e il cursus honorum che ogni cittadino di rango superiore può percorrere: si poteva aspirare alla questura a 28 anni, da allora in poi il questore uscente entrava in Senato (per la prima volta, perché in precedenza bisognava almeno aver rivestito la pretura), si poteva divenire tribuno della plebe, edile (curule o plebeo), pretore o console (non prima dei 34-36 anni) in un’età compresa fra i 28 e i 36 anni, mentre per divenire censore bisognava avere almeno 44 anni.

Contraddizioni nel sistema normativo

Prima di allora la “ruota pubblica” era tale da implicare tutta una serie di contraddizioni, una delle quali esplose durante il tribunato di Tiberio Gracco (133 a.C.), quando egli fu massacrato perché osò proporsi al tribunato subito dopo essere uscito di carica, contravvenendo sia alla lex Villia annalis, sia (secondo alcune fonti, dato smentibile secondo altri) ai plebisciti genuci (emanati nel IV secolo a.C.), che vietavano di ricoprire la stessa carica prima di 10 anni: egli, proponendosi di nuovo l’anno successivo, entrò quindi contraddizione con il sistema normativo.

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