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Concetti Chiave

  • La giurisprudenza romana raggiunse il suo massimo splendore durante l'epoca imperiale, con scuole che produssero manuali giuridici importanti.
  • Il potere legislativo, inizialmente del senato, si consolidò nel princeps, rendendo le orationes senatoriali una formalità.
  • L'imperatore Adriano sistematizzò gli editti pretori, limitando la loro modifica e consolidando il principio che le leggi emanavano dal princeps.
  • Le constitutiones degli imperatori divennero fonti del diritto, e i giuristi riconosciuti dall'imperatore acquisirono il diritto speciale di dare pareri vincolanti.
  • Dal III secolo, l'imperatore era l'unica autorità legislativa, emettendo editti, mandati, rescritti e decreti vincolanti per l'intero Impero.

Roma imperiale: le leggi del princeps
L’efficienza burocratica e giuridica permise a Roma di creare un vasto Impero mediterraneo regolato da un unico sistema giuridico. Proprio in epoca imperiale la giurisprudenza romana raggiunse il massimo fulgore, con vere e proprie scuole giuridiche che diedero luogo anche a un’importante produzione manualistica.
Il potere legislativo, perso dall’assemblea popolare, si concentrò nel senato. Quest’ultimo esprimeva pareri, di fatto vincolanti, ai magistrati e, a partire dal I secolo d.C., cominciò a introdurre nuove regole, in genere su proposta dei consoli. In una prima fase anche l’attività legislativa dell’imperatore risultò almeno formalmente subordinata a un’approvazione da parte del Senato.
Dal II secolo le proposte di leggi senatorie vennero fatte sempre più spesso dallo stesso princeps con un'oratio, la cui approvazione divenne una pura formalità. Fu inoltre limitata la forza propulsiva dell’editto pretorio: per iniziativa dell’imperatore Adriano, gli editti dei pretori vennero sistematizzati in una raccolta definitiva, ripubblicata annualmente, su cui essi non potevano più intervenire.
Con quest'importante cambiamento si affermò il principio secondo cui le regole giuridiche emanavano dal principe. La norme contenute nelle constitutiones dei vari imperatori divennero fonte del diritto. Assunsero valore vincolante anche le opere della giurisprudenza di giuristi cui l’imperatore riconobbe uno speciale diritto di dare pareri. A partire dal III secolo l’imperatore divenne di fatto l’unica autorità legislativa: egli poteva attraverso editti, disposizioni con valore vincolante per tutto l’Impero, mandati, istruzioni per i suoi funzionari, rescritti, pareri su controversie, e decreti, ossia sentenze su problemi specifici.

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