Concetti Chiave
- Nella società romana, il matrimonio sanciva la dipendenza della donna dall'uomo attraverso il concetto di "manus maritalis".
- Esistevano diverse forme di matrimonio, tra cui la confarreatio religiosa, la coemptio come acquisto simbolico, e l'usus basato sulla coabitazione.
- Le XII tavole introdussero restrizioni sui matrimoni endogamici, abolite poi dalla Lex Canuleia per favorire l'integrazione sociale.
- Il matrimonio romano era indissolubile e lo Stato interveniva solo riguardo ai figli, mentre il ripudio della moglie era possibile per giusta causa.
- I matrimoni combinati erano comuni, con un'età minima legale di dodici anni per le donne e quattordici per gli uomini, dovuta alla breve aspettativa di vita.
Indice
Il potere dell'uomo nella società romana
Nella società romana, l’uomo era il capo indiscusso della famiglia e il matrimonio sanciva la dipendenza della donna dall’uomo. Il potere dell’uomo prendeva il nome di ”manus maritalis”, un termine che ci rimanda chiaramente al suo originale significato materiale di possesso.
Forme di matrimonio romano
Esso era confermato e pubblicizzato da alcune forme di matrimonio:
1) la “confarreatio”, cioè da un vero e proprio matrimonio religioso: il nome richiama la focaccia di farro che gli sposi, seduti su di una pelle di pecora, mangiavano insieme, alla presenza di dieci testimoni e del sacerdote addetto al culto di Giove.
2) la “coemptio” era un atto di acquisto simbolico della sposa
3) l’“usus” che derivava dalla semplice coabitazione. Esso aveva per conseguenza di dar vita alla manus maritalis se la donna non dormiva per tre notti in un anno fuori dal domicilio coniugale.
Evoluzione delle norme matrimoniali
La gente comune ricorreva al matrimonio per usus e la norma del trinoctium vi fu inserita per cautela contro l’influsso delle due altre forme di matrimonio che comportavano l’instaurazione della manus maritalis, forme che appartenevano all’età più antica e proprie di una società rurale, chiusa ed esclusiva, tendenzialmente endogamica (= entrambi gli sposi appartenevano allo stesso gruppo sociale). In tale società l’aristocrazia era riluttante ad ammettere la possibilità di matrimonio con chi non appartenesse alla stessa “gens”.
Declino della manus maritalis
Verso la metà del V secolo, le XII tavole codificarono un divieto contro tale matrimonio che però fu abrogato nel 444 dalla Lex Canuleia. Questo si spiega con fato che il nuovo tipo di economia che comportante lo sviluppo delle attività artigianali e commerciali non era più possibile mantenere certe separazioni sociali. Per questo motivo l’antica manus maritalis diventò sempre meno ricorrente e anche la confarreatio sopravvisse solo per i matrimoni aventi implicazioni religiose. Infatti, i sacerdoti dovevano essere nati da matrimonio confar reato e a loro volta essi non potevano sposarsi se non con lo stesso rito. L’usus, anche senza l’interruzione delle tre notti non instaurava più la manus e alla coemptio si ricorreva soltanto come espediente in certe circostanze di ordine legale. Pertanto, a un certo punto torno ad affermarsi il matrimonio sotto la forma più naturale, cioè basata sul consenso dei due sposi. concretizzata con la “reductio in domum mariti” cioè l’accompagnamento della sposa nella casa del marito.
Riti matrimoniali e ruolo dello Stato
Tuttavia, alcuni riti matrimoniali perdurarono, come se si volesse comunque mantenere un legame ideale come i costumi arcaici. Essi erano il flammeum (velo di color arancione che avvolgeva il capo della sposa, forse per nasconderne il rossore del viso), la dextrarum iunctio (unione delle mani destra per indicare il reciproco consenso) e la celebre frase pronunciata dalla sposa “ubi tu Gaius ego Gaia”.
Il matrimonio operava soltanto all’interno delle due famiglie, senza mai lo Stato intervenisse secondo l’espressione “libera matrimonia esse antiquitus placuit” (= i matrimoni agiscono da antico tempo in una sfera di libertà). Lo Stato si interessava del matrimonio solo per riguardo ai figli i quali diventavano cittadini romani a condizione che fossero nati da matrimoni conformi al diritto.
Indissolubilità e matrimoni combinati
Di9 fatto, il matrimonio era indissolubile. Tuttavia il marito poteva ripudiare la moglie soltanto per giusta causa. Si aveva la giusta causa in presenza di adulterio, di procurato aborto o sterilità, cioè quando la moglie ostacolava il raggiungimento dei fini propri del matrimonio, cioè la procreazione di figli legittimi necessari per la continuità della famiglia. Il matrimonio contratto con la confarreatio poteva essere sciolto con una procedura inversa, chiamata la diffareatio. Pur partendo da un libero consenso, erano molto diffusi i matrimoni combinati, soprattutto nelle classi agiate. Per concludere tempestivamente matrimoni di convenienza, erano molto frequenti casi di donne sposate quando erano ancora bambine. La legge precisava un limite di età: dodici anni per le donne e quattordici per gli uomini. La spiegazione di ciò ci è fornita dal fatto che a quel tempo la vita era molto breve per cui, anticipando l’età del matrimonio si allungava il più possibile l’unione.
Domande da interrogazione
- Qual era il ruolo dell'uomo nel matrimonio romano antico?
- Quali erano le principali forme di matrimonio nella Roma antica?
- Come si è evoluto il concetto di "manus maritalis" nel tempo?
- Quali erano le condizioni per la dissoluzione del matrimonio?
- Qual era l'età minima per il matrimonio nella Roma antica?
Nella società romana, l'uomo era il capo indiscusso della famiglia e il matrimonio sanciva la dipendenza della donna dall'uomo, attraverso il potere chiamato "manus maritalis".
Le principali forme di matrimonio erano la "confarreatio", un matrimonio religioso; la "coemptio", un atto di acquisto simbolico della sposa; e l'"usus", derivante dalla semplice coabitazione.
Con il tempo, l'antica "manus maritalis" divenne meno ricorrente e il matrimonio si basò sempre più sul consenso reciproco degli sposi, con la "reductio in domum mariti" come simbolo.
Il matrimonio era indissolubile, ma il marito poteva ripudiare la moglie per giusta causa, come adulterio, aborto procurato o sterilità, che ostacolavano la procreazione di figli legittimi.
La legge stabiliva un limite di età per il matrimonio: dodici anni per le donne e quattordici per gli uomini, per allungare l'unione vista la breve aspettativa di vita dell'epoca.