Concetti Chiave
- La giustizia babilonese era gestita dai tribunali, con possibilità di appello al sovrano.
- Le pene erano basate sulla legge del taglione, proporzionate alla gravità del crimine.
- Lo Stato puniva i reati per impedire vendette private e catene di rivalse.
- Le punizioni variavano in base allo status sociale della vittima e del colpevole.
- Le donne avevano teoricamente pari diritti, ma subivano limitazioni rispetto agli uomini.
Indice
Sistema giudiziario e ricorsi
La giustizia era affidata ai tribunali, davanti ai quali gli imputati potevano presentare testimoni a proprio favore. Contro la sentenza del tribunale era poi ammesso il ricorso al sovrano.
Pene e legge del taglione
Le pene previste per i reati erano espressioni della legge del taglione, in uso presso i nomadi delle steppe (>): l'omicidio veniva punito con l'annegamento o il rogo, la mutilazione con i taglio delle dita, del naso e delle orecchie, il furto e il danneggiamento con il risarcimento in argento o in natura del danno procurato.
Proporzionalità delle punizioni
L'idea prevalente era quella secondo cui un delitto doveva essere punito in modo proporzionale rispetto alla sua gravità. Lo Stato si incaricava di punire il reo, per evitare che la vendetta privata fosse arbitraria e segnasse l'inizio di una lunga catena di rivalse, ma la punizione stabilita per uno stesso reato variava a seconda di chi subiva l'offesa. La salute del ricco, infatti, valeva molto più di quella di un povero:uomo libero cava un occhio a un altro uomo libero, si caverà un suo occhio.
Se un uomo libero cava un occhio a un semilibero, pagherà con una mina d'argento.
Se un uomo libero cava un occhio a uno schiavo di un altro uomo libero, pagherà metà del suo prezzo>>.
Diritti delle donne e disparità
La donna, in teoria, aveva gli stessi diritti dell'uomo, ma il marito poteva tenere presso di sè una o più concubine; inoltre, poteva cacciare di casa la moglie per spese eccessive, mentre la moglie non era autorizzata a fare altrettanto se il marito sperperava il patrimonio familiare.